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Funzioni presidenziali
Nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale.
Presiede il consiglio superiore della magistratura.
Adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi.
Responsabilità
Il presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio della sua funzione, tranne che per alto tradimento o attentato alla costituzione. Si tratta di comportamenti dolosi e anticostituzionali atti a sovvertire l'ordinamento. Il presidente della repubblica viene messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune dopo che il caso è stato esaminato da un comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Il giudizio finale spetta alla Corte costituzionale integrata di 16 giudici aggiuntivi rispetto ai 15 normali.
Controfirma
L'articolo 89 della costituzione dice che "Nessun atto del
Il presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, competenti o dal presidente del consiglio, che ne assumono così la responsabilità. La controfirma ha la funzione "storica" di garantire l'irresponsabilità presidenziale, e rappresenta un nodo fondamentale nei rapporti tra Governo e presidente della repubblica. Gli atti senza controfirma si possono distinguere in:
- Formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: In questo caso vale come attestazione della conformità dell'atto proposto dal governo e serve ad indicare la provenienza dell'atto stesso (nomina dei ministri, emanazione dei regolamenti e degli atti aventi forza di legge).
- Sostanzialmente e formalmente presidenziali: In questo caso la controfirma vale come presa d'atto della volontà presidenziale e assunzione da parte del governo della responsabilità dell'atto (promulgazione delle leggi).
leggi e laconcessione della grazia).ATTI COMPLESSI: La controfirma vale come indicazione della provenienza• dell’atto e come reciproco controllo (nomina del presidente del consiglio escioglimento delle camere).
LISTA DEI PRESIDENTI: Einaudi (1948), Gronchi (1955), Segni (1962), Saragat (1964),Leone (1971), Pertini (1978), Cossiga (1985), Scalfaro (1992), Ciampi (1999),Napolitano x2 (2006), Mattarella (2015)
CIRCUITO DELLE GARANZIE :Con questa espressione vogliamo riferirci all’insieme degli organi indipendenti dalpotere politico e sprovvisti di legittimazione democratica, che agisce sulla base di unalegittimazione di tipo tecnico-giuridico. In altre parole, il sistema che si occupa dicontrollare che le decisioni politiche non eccedano i limiti di potere espressi dallacostituzione.
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: E’ una forma di garanzia giurisdizionale della rigiditàdella costituzione, ovvero della sua supremazia su tutti gli atti e i comportamenti deipoteri
pubblici compresa la legge del parlamento. Tale soggetto (Corte costituzionale) è estraneo al circuito dell'indirizzo politico.
ORIGINE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: Il sistema della giustizia costituzionale era assente nello stato liberale. L'origine di tale organo si fa risalire a due modelli di riferimento:
IL JUDICAL REVEIW OF LEGISLATION (stati uniti (Corte suprema))
- Le caratteristiche di questo modello sono:
- MODELLO DIFFUSO: Sta a significare che il controllo della costituzionalità delle leggi è svolto da qualsiasi giudice, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri interpretativi.
- ACCESSO IN VIA INCIDENTALE CONCRETO E INDIRETTO: Si solleva la questione di incostituzionalità durante un processo, si sospende il procedimento in corso per risolvere l'incostituzionalità della questione. Concreto nel senso che il controllo viene svolto nel momento in cui il giudice deve applicare una legge a un caso concreto.
INCIDENTALE significa che il controllo di costituzionalità costituisce un "incidente" processuale in un processo che ha un oggetto diverso, sul quale ad un certo punto sorge un dubbio sulla costituzionalità della legge che deve essere applicata.
SENTENZA DICHIARATIVA: EX TUNC: Gli effetti della decisione di incostituzionalità producono la disapplicazione della legge nel caso concreto. Si produce quindi una perdita di efficacia soltanto per le parti del processo, e retroattiva.
MODELLO KELSENIANO AUSTRIACO: Nato in Austria nel 1920, questo modello presenta le seguenti caratteristiche:
SISTEMA ACCENTRATO: Significa che ai singoli giudici non è consentito disapplicare le leggi incostituzionali, il controllo di costituzionalità delle leggi può essere svolto soltanto da un giudice specializzato, cioè da un tribunale costituzionale.
ACCESSO IN VIA PRINCIPALE: ASTRATTO: DIRETTO: Dal punto di vista "astratto"
Significa che il controllo di costituzionalità delle leggi è svolto indipendentemente dalla applicazione della legge ad un caso concreto. Principale invece, qualsiasi cittadino può richiedere la questione di incostituzionalità di una legge al giudice speciale.
SENTENZA COSTITUTIVA: EX NUNC: ERGA OMNES: La legge incostituzionale è privata di efficacia per tutti i soggetti dell'ordinamento (erga omnes) e per il futuro (ex nunc).
SISTEMI MISTI
ITALIA: Il sistema di giustizia costituzionale italiano rappresenta una via di mezzo tra i due precedenti modelli. Le caratteristiche del nostro sistema riprendono quelle dei sistemi precedenti. È un sistema con sindacato accentrato, accesso concreto e diffuso, e la sentenza di incostituzionalità produce l'annullamento, effetti ex tunc, e erga omnes.
COMPOSIZIONE CORTE COSTITUZIONALE: Secondo quanto previsto dall'articolo 135 Cost., essa è composta da 15 giudici, di cui: 5 eletti da
Il parlamento in seduta comune è composto da 19 membri, di cui 5 individuati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (3 Corte di cassazione, 1 Consiglio di Stato, 1 Corte dei conti) e 5 nominati dal presidente della repubblica.
Per quanto riguarda i giudici, le caratteristiche si individuano in:
- Neutralità rispetto a:
- Politica: requisiti tecnici previsti dall'articolo 135.2 della Costituzione, professori ordinari di diritto, avvocati con almeno 20 anni di esperienza, giudici in pensione.
- Interessi politici e privati: carattere che si deriva dalla durata del mandato di 9 anni per ciascun membro e la possibilità di non essere rieletti. In aggiunta viene eletto un presidente che dura in carica per 3 anni. Inoltre, il sistema di elezione dei giudici garantisce un bilanciamento neutro dei poteri dello stato a carattere di garanzia.
- Immunità: i giudici della Corte costituzionale non possono essere perseguiti per reati legati all'esercizio della loro funzione.
Godono inoltre di autonomia finanziaria e normativa, si da' le proprie regole.
FUNZIONI CORTE COSTITUZIONALE: Secondo quanto previsto dall'art. 134 della Cost. la Corte costituzionale è competente a giudicare:
- Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e sui conflitti tra lo stato e le regioni e tra regioni.
- Sulle accuse promosse dal parlamento in seduta comune contro il presidente della repubblica per alto tradimento e attentato alla costituzione.
- Sull'ammissibilità delle richieste del referendum abrogativo.
FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
- Costituzione;
- Leggi costituzionali;
- Leggi Ordinarie;
- Regolamenti della corte;
MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE:
ACCESSO DIRETTO (IN VIA D'AZIONE): Questo accesso alla corte può essere
utilizzato solo da:
STATO: Contro le leggi regionali nelle materie previste dall'articolo 117 della costituzione. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta regionale.
REGIONI: Contro leggi e atti aventi forza di legge dello stato o di altre regioni).
ACCESSO INDIRETTO (IN VIA INCIDENTALE): Si parla di giudice A QUO contro le leggi e atti aventi forza di legge dello stato o leggi regionali. Non è un procedimento diretto in quanto sussiste una causa e qualcuno dubita dell'incostituzionalità della legge che deve essere applicata. Ovviamente l'incostituzionalità in questo caso è a discrezione del giudice che deve chiedere la mozione di incostituzionalità. Il giudice prima di rimettere la mozione alla corte deve fare 2 valutazioni sulla questione che deve essere:
NON MANIFESTAMENTE INFONDATA: Il dubbio sull'incostituzionalità della questione deve essere fondato, l'idea che quella legge sia
veramenteincostituzionale.RILEVANZA: La questione sia rilevante, strettamente necessaria al giudice per risolvere il caso.
OGGETTO DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
- Leggi ordinarie;
- Decreti-legge;
- Decreti legislativi;
- Leggi regionali;
TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: La Corte costituzionale al termine del suo giudizio, può pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità, del rigetto o dell'accoglimento della questione, mediante ordinanza o sentenza.
ORDINANZE: Sono decisioni brevi, motivate sinteticamente, con le quali la corte rigetta la questione di legittimità costituzionale, ritendendo che manchino alcuni requisiti fondamentali. Oppure dichiara la questione inammissibile, in quanto già risolto in senso positivo, o la dichiara manifestamente infondata.
SENTENZE: Sono decisioni più ampiamente motivate, con la quale la corte si pronuncia sul merito della questione di
legittimità costituzionale che le è stata sottoposta: in altre parole effettua un controllo tra l'oggetto e il parametro della questione. Le sentenze possono essere di accoglimento o di rigetto. OGGETTO: Facciamo riferimento all'oggetto (contenuto) del giudizio di legittimità costituzionale. Esso è costituito dagli atti della cui legittimità costituzionale si dubita. Possono essere oggetto del giudizio tutte le fonti primarie (atti sindacabili), ma non i regolamenti governativi e le fonti secondarie (atti non sindacabili). PARAMETRO: Per parametro si intende la norma della costituzione che si reputa violata. SENTENZE DI ACCOGLIMENTO: La corte accoglie la questione di incostituzionalità degli atti normativi sottoposti a giudizio, che vengono annullati. Tali sentenze, in base all'articolo 137 della Costituzione, hanno effetto erga omnes, cioè si applicano a tutti i cittadini e alle autorità pubbliche. SENTENZE DI RIGETTO: La corte rigetta la questione di incostituzionalità degli atti normativi sottoposti a giudizio, confermando la loro legittimità costituzionale.