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Diritto

Diritto: insieme di regole giuridicamente vincolanti.

Regole: norme dettate a priori, prima del verificarsi di un fatto.

Giuridicamente vincolanti: imposte da un’autorità che ha il potere di ius dicere, ovvero dettare norme.

Regole morali: regole che esistono a priori ma non sono dettate da un’autorità che governa i consociati. Derivano da usi e costumi e possono in seguito diventare regole giuridiche.

Velleità del diritto: crea un sistema costruito da più norme. Il diritto è sistematico e ordinato.

Ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche ordinate tra loro tali da creare un sistema del diritto che è coerente al suo interno. Permette una vita ordinata e consociata. Queste norme giuridiche vengono prodotte secondo ordinamenti tipizzati e dagli organi a ciò autorizzati.

Diritto pubblico

Insieme di norme che disciplinano i rapporti tra due o più soggetti di cui almeno uno agisce con poteri autoritari.

Poteri autoritari: capacità di modificare unilateralmente la sfera giuridica, insieme di diritti e doveri, di un altro soggetto senza la volontà di quel soggetto.

Fanno parte del diritto pubblico:

  • Diritto costituzionale fondamentale - norme che disciplinano i rapporti tra Stato e cittadino o rapporti governo-parlamento, entrambi in posizione autoritativa;
  • Diritto penale;
  • Diritto processuale - regola come deve agire un giudice la cui sentenza è cogente e imperativa;
  • Diritto internazionale - regola i rapporti tra stati sovrani.

Diritto privato

Insieme di norme che disciplinano i rapporti tra due o più soggetti che agiscono in posizione tendenziale di parità.

Fanno parte del diritto privato:

  • Diritto civile - norme che disciplinano i rapporti tra le persone e il loro operato, contratti;
  • Diritto delle successioni;
  • Diritto di famiglia.

Autostrade ha poteri autoritativi nonostante sia una società privata. Questo significa che è concessionaria, ovvero ha diritto dello Stato nonostante sia una s.p.a.

Stato

Lo stato moderno è un’organizzazione politica che appare nell’Europa occidentale tra il XVI e il XVIII secolo. Lo stato, in quanto ente politico, persegue fini generali che sono strumentali alla conservazione della propria esistenza e alla soddisfazione dei bisogni degli amministrati.

L’organizzazione statale consta di una pluralità di organi di governo ed è dotata di personalità giuridica. Lo Stato è titolare di diritti ed obblighi ed entra in relazione con le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.

La nozione di stato-istituzione o stato-ordinamento risulta dalla combinazione di 3 elementi:

  • Popolo: insieme di persone stanziate su un determinato territorio le quali hanno in comune la stessa cittadinanza, vincolo di stabile appartenenza ad una comunità che ha le caratteristiche di essere stato; vincolo disciplinato da norme giuridiche e secondo cui si hanno vincoli ed obblighi verso lo stato di appartenenza. Il termine nazione evoca una serie di elementi pregiuridici che identifica un gruppo sociale che condivide aspetti come storia, cultura, lingua, religione, valori o etnia. La popolazione comprende coloro che in un dato momento risiedono nel territorio statale e che sono sottoposti alle leggi dello Stato.
  • Territorio: inteso come spazio geografico interno ai confini di un determinato stato ed entro il quale lo stato esercita in maniera permanente la propria sovranità;
  • Sovranità: capacità dell’entità stato di avere un potere supremo di comando sul proprio territorio e nei confronti del proprio popolo.

Se il cittadino è fuori dello stato anche su di lui viene esercitato un potere sovrano.

Se nello stato non ci sono cittadini si può lo stesso esercitare la sovranità sul territorio.

I punti fermi devono essere armonizzati con il principio della sovranità popolare, che indica che il popolo è il titolare effettivo della sovranità. I cittadini sono la fonte permanente della legittimazione politica delle istituzioni rappresentative e, quindi, fondamento dell’attività di tutti i pubblici poteri.

La sovranità ha una componente che si manifesta nei rapporti con gli altri stati: la pretesa che gli altri stati riconoscano la sovranità altrui.

Gli stati cercano di stabilire relazioni tra di loro in quanto l’istinto è quello di allargarsi territorialmente o economicamente, perciò disciplinano i loro rapporti attraverso il diritto internazionale, diritto pubblico.

Prevale la forza della sovranità poiché sono soggetti che esercitano poteri autoritativi che vengono rispettati tra stati per arrivare ad un accordo.

Comunità degli stati e fonti dell’ordinamento internazionale

La comunità internazionale è un ordinamento originario sovrano, formato da soggetti pari ordinati, gli Stati, e da quelle altre entità aventi “soggettività giuridica internazionale” e quindi, in grado di essere titolari di diritti ed obblighi derivanti da norme internazionali.

Presenta un apparato normativo che si fonda sulla volontà collettiva dei propri membri.

Ne vanno considerati i principi fondamentali che sono inderogabili e in quanto giusti, giustificano l’obbligatorietà di consuetudini e trattati e poiché formano tratti imprescindibili per la convivenza internazionale.

Le consuetudini generali vengono in esistenza per effetto della combinazione nell’ordinamento internazionale di un fattore oggettivo con l’elemento soggettivo che nasce dal convincimento degli Stati circa il comportamento necessario da mantenere. Queste consuetudini sono: la garanzia delle immunità diplomatiche, necessarie per garantire il corretto svolgimento delle relazioni stesse, o anche, le norme che assicurano i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche e quindi norme che vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimandone il soggiorno nel territorio dello Stato.

Dai trattati internazionali derivano norme pattizie che le parti contraenti hanno l’obbligo di rispettare, applicare ed eseguire e la cui mancata osservanza determina la responsabilità internazionale dello Stato.

A tali norme imperative, la Comunità internazionale attribuisce carattere di inderogabilità poiché sono destinate a prevalere su ogni altra. Emblematico è il caso della disciplina concernente il rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona, la cui tutela è affidata a norme che si collocano al vertice dell’ordinamento internazionale.

Costituzione italiana e ordinamento internazionale

La Costituzione italiana dimostra un’apertura significativa all’ordinamento internazionale.

  • Tra le clausole internazionalistiche si può richiamare l’art. che prevede l’adattamento automatico dell’ordinamento interno nei confronti delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Queste ultime prevalgono sulla normativa interna di rango primario, che non può abrogarle, derogarle o modificarle e, qualora dovessero collidere con i principi costituzionali, verrebbero a prevalere anche su questi ultimi, dovendo l’ordinamento costituzionale armonizzarsi con le norme riconosciute dalla Comunità internazionale formatesi prima dell’entrata in vigore della Costituzione. La Corte costituzionale italiana ha enunciato il principio secondo cui non potrà in alcun modo consentire la violazione dei “principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale”. La Costituzione attribuisce alle norme del diritto internazionale generale rango e valore costituzionale, con conseguente illegittimità delle leggi statali e regionali con le prime in contrasto. Il diritto pattizio dispone che la potestà legislativa statale e regionale debba essere esercitata anche nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
  • Un’altra clausola del diritto internazionale richiama la norme di origine consuetudinaria ed i trattati internazionali concernenti la condizione dello straniero, la quale deve essere regolata dalla legge, ponendo, in tal modo, una riserva di legge statale relativa.
  • Altro riconoscimento è l’art. della Costituzione che dispone che l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali, precisando che non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. L’estradizione è una forma di cooperazione tra Stati per il raggiungimento del fine di giustizia; consiste nella consegna da parte di uno Stato ad un altro di un individuo accusato o condannato, al fine di consentirne la sottoposizione a processo o a esecuzione della pena. La disciplina costituzionale è da intendersi come una garanzia per il cittadini, il quale potrà essere estradato su richiesta di uno Stato straniero soltanto se apposite convenzioni sono vigenti con il nostro paese. La norma relativa al mandato d’arresto europeo ha istituito l’istituto classico con un procedimento di consegna, tra autorità giudiziarie, di persone condannate o imputate, fondato sul principio di immediato e reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali, il quale si caratterizza in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia per l’eliminazione del potere governativo.
  • La disciplina sul diritto di asilo testimonia l’apertura della nostra Costituzione all’ordinamento internazionale. Lo straniero, al quale è impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge statale.
  • La Costituzione presenta anche disposizioni che tengono conto del pluralismo territoriale della Repubblica, prevedendo potestà legislativa delle Regioni in materia di “rapporti internazionali”: si parla di “potere estero” delle Regioni. Nella giurisprudenza costituzionale viene precisato il discrimine tra “rapporti internazionali” e “politica estera”: viene sottolineata la dicotomia concettuale tra i due ambiti di intervento precisando che alla regione spetta la competenza in materia di rapporti internazionali, mentre la “politica estera” rappresenta un rilevante compito dello Stato unitariamente considerato in rapporto alle finalità ed all’indirizzo che intende perseguire. Alle Regioni viene riconosciuta la potestà di concludere, in autonomia, accordi e intese con altri Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le modalità disciplinate da leggi dello Stato. Secondo le norme del diritto internazionale generale, gli accordi in questione possono essere esclusivamente di natura esecutiva o applicativa di altri accordi internazionali già entrati in vigore e purché finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli internazionali e degli obblighi comunitari.

L’art.11 Cost. consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni.

La disposizione costituzionale fu pensata al fine di consentire l’adesione dell’Italia all’Organizzazione delle Nazioni Unite, i cui obiettivi fondamentali sono il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; favorire la cooperazione nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ed umanitario, promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione, fermo restando il principio della sovrana uguaglianza di tutti gli Stati membri.

L’Italia ha poi aderito al Trattato NATO, organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa in Europa. Altra organizzazione internazionale a cui ha aderito il nostro Paese è il Consiglio d’Europa, che ha lo scopo di aiutare un’unione più stretta tra i suoi membri e di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune di Europa nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, CEDU, e degli altri protocolli che assicurano la tutela dei diritti umani. Di recente è stato dichiarato che la CEDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.

È stata quindi la Corte costituzionale ad adattare l’originario intento dell’art.11 Cost, in funzione dell’adesione dell’Italia alle Comunità economiche europee e, sulla base della medesima disposizione costituzionale, a rinvenire il principio che regge il sistema dei rapporti tra ordinamento internazionale e diritto comunitario e dell’Unione europea.

Forma di stato

Esprime i rapporti tra governati e governatori.

  • Stato assoluto - è la prima realizzazione dello Stato moderno nata tra il XVI e il XVIII secolo in Europa; vedeva la concentrazione del potere in capo ad un solo organo: la Corona che era in mano al re in quale raccoglieva tutti 3 i poteri, giudiziario, legislativo ed esecutivo.

    L’autorità del sovrano deriva da un’autorità divina per questo il re rimaneva vincolato al rispetto delle leggi divine e naturali e a quelle disciplinanti la successione al trono.

    Il re comandava i sudditi. Esiste poi lo stato confessionale in cui il potere appartiene a Dio.

    Le rivoluzioni inglese, francese ed americana segnano la crisi dello Stato assoluto e l’avvio al processo di differenziazione dei 3 poteri. Anche la filosofia inglese aiutò questo processo.

    Il sovrano progressivamente riconosce la presenza dei diritti dei cittadini che nascono attraverso manifestazioni in cui i cittadini chiedono al sovrano di limitare i propri poteri.

    Nasce lo Stato liberale.

    Diritti personali: non chiedono allo stato di intervenire in prima persona, con le proprie risorse.

    Diritti democratici: come il diritto di voto.

    Diritti di 3° generazione: diritti sociali, politici, diritti dei lavoratori, interventi pubblici, nascono con la rivoluzione industriale e impongono un intervento positivo da parte dello stato.

  • Stato liberale - in cui è presente la distribuzione del potere sovrano tra più organi costituzionali e il Sovrano è sottoposto anch’esso al diritto. La nozione “Stato di diritto” indica che lo stato garantisce, con il primato del parlamento e della legge, alcuni diritti individuali, ancora con alcune ristrettezze, e pone i limiti all’esercizio di tutti i poteri dello Stato.

  • Stato liberal democratico - il diritto di voto è garantito o ai soli cittadini maschi o a suffragio universale.

  • Stato liberal democratico che riconosce i diritti sociali - eredita lo Stato di diritto da quello liberale ma si connota per il fatto che i pubblici poteri diventano sensibili alla promozione dei bisogni e del benessere, Welfarestate, dei cittadini organizzando interventi a favore dei più deboli che comportano una spesa pubblica. È diverso da uno stato socialista.

    Inizialmente in questa forma lo Stato distribuisce denaro a pioggia senza pensare al bilancio poi nasce e viene riconosciuto il welfarestate con cui si decide di intervenire a priori rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona fin dalla nascita.

    È diverso dall’assistenzialismo che è una prima forma di stato sociale.

    Il Welfarestate è una programmazione politico-economica di intervento pubblico in cui i governati possono pretendere un intervento dello stato per affermare i loro diritti sociali.

  • Stato federale - la Confederazione di Stati non determina la nascita di un’entità statale sovrana ma uno “Stato di Stati” con sovranità ripartita tra “Stato centrale” e “Stati membri”. Questi godono di un’autonomia costituzionale la quale rimane vincolata al rispetto della clausola di omogeneità, secondo quanto stabilito nella Costituzione federale.

    Negli stati federali una delle due camere, Camera alta, rappresenta l’intero stato.

    Gli stati federali nascono dal federalismo - processo di unificazione politica dall’alto, viene dai governi degli stati che decidono di unirsi.

  • Stato regionale - nasce dall’idea di distribuire il potere che è tendenzialmente accentrato.

Unione europea

Unione europea - forma di stati che stipulano accordi di tipo internazionale, dazi, mantenimento della pace, riconoscimento dei diritti dell’uomo; nasce da un trattato di diritto internazionale che è stato ed è continuamente modificato per garantire una sempre maggiore integrazione. Gli stati dell’Unione Europea rinunciano alla sovranità monetaria ma non a quella nazionale.

La sovranità originariamente appartiene al popolo. Questa sovranità è regolamentata dalla Costituzione. Il corpo elettorale elegge l’assemblea costituente che deve individuare chi eserciterà la sovranità, con quali forme e con quali limiti.

Le fonti del diritto

Atti e fatti, da cui scaturiscono le norme giuridiche, idonei a produrre norme giuridiche, regole, astratte a priori. Norme generali dettate.

Atti - documenti scritti.

Fatti - comportamenti.

Le fonti vengono configurate all’interno di un sistema in cui non ci sono contraddizioni.

Fonti atto

Veri e propri “atti” volitivi, esprimono un contenuto normativo, astratto e generale, al quale vengono sottoposte particolari situazioni riconducibili a questo quadro ipotetico e le cui disposizioni dovranno essere rispettate da coloro ai quali l’atto si rif

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federica1542 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Nicodemo Silvia.
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