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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA ELETTORALE
Approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017, ufficialmente legge 3 novembre 2017 n°165, vedrà la sua prima applicazione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018
- Sistema misto proporzionale e maggioritario: 37% dei seggi (232 deputati e 116 senatori) assegnati in collegi uninominali con sistema maggioritario, 61% dei seggi (386 deputati e 193 senatori) assegnati in collegi plurinominali con sistema proporzionale, 2% dei seggi destinati al voto degli italiani all'estero
- Nuova suddivisione del territorio: 20 circoscrizioni per il Senato e 28 per la Camera (più 1 per l'estero), a sua volta ogni circoscrizione è divisa in collegi uninominali e plurinominali (oggetto di delega legislativa)
IL ROSATELLUM: LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA ELETTORALE
- Ogni lista deve presentare un proprio programma e dichiarare un capo politico ed, eventualmente, la coalizione con
Una o più liste:
- Liste corte bloccate per i collegi plurinominali: minimo due e massimo 4 candidati, non è prevista l'espressione della preferenza
- Per limitare la frammentazione politica sono previste delle soglie di sbarramento:
- 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole
- 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole
- 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze
- 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste
- È prevista una scheda unica di voto ed è vietato il voto disgiunto
ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE
Viene qui affermato il principio personalista, che colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico. L'individuo è considerato parte integrante della comunità. Le "formazioni sociali" (quali sono, ad esempio, la scuola, i partiti, i sindacati, le collettività locali, le confessioni religiose, la famiglia) risultano fondamentali per la crescita dell'individuo e questo spiega perché, sulla base del principio pluralista, ad esse
Vengono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti dell'individuo. La norma, comunque, ponendo sullo stesso piano i singoli e le formazioni sociali, presuppone anche l'idea che nessuna libertà collettiva possa prescindere dalla libertà dei singoli.
Nella parte finale dell'articolo viene affermato il principio solidarista, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità (ad esempio, rispettando l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche, sancito dal successivo art. 53), partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese.
ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto lalibertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell'intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza (e di non discriminazione). La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata non tramite l'astrattezza della norma giuridica, ma additando concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.), in cui le discriminazioni risultano più diffuse e comuni. Il principio di uguaglianza formale rispetto all'ordinamento giuridico impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo di privilegio che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge. Il secondo comma trae ispirazione da un datoARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE
oggettivo: la disparità di condizioni economiche e sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un'uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni: ne deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro (v. artt. 4 e 38), all'istruzione (v. art. 34) deve essere garantito a tutti i cittadini, tramite idonei interventi dello Stato, volti a offrire pari opportunità anche ai soggetti più deboli. L'esplicito riferimento ai "lavoratori", nella parte conclusiva dell'articolo, va interpretato in senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo cioè per "lavoratore" ogni cittadino che svolga o abbia svolto "un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e spirituale dellasocietà.
LEGGE PROVVEDIMENTO
Le leggi-provvedimento sono tradizionalmente definite nei termini di atti formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi. Infatti, avendo riguardo al loro contenuto, emerge come esse, a differenza delle leggi vere e proprie, non presentano i caratteri della generalità ed astrattezza. Viceversa, la legge-provvedimento si caratterizza per avere carattere particolare e concreto, essendo preordinata alla cura di un certo interesse pubblico.
La legge provvedimento è lo strumento utilizzato dallo Stato per assicurare l'uguaglianza sostanziale dei cittadini.
ARTICOLO 10 - LO STRANIERO
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ARTICOLO 10 – LO STRANIERO • Nell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero è prevista dalla Costituzione ed è disciplinata dalla legislazione ordinaria. • Per quanto riguarda il dettato costituzionale, l'art. 10, comma 2, affida alla legislazione ordinaria per la regolazione della condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali. • Il successivo comma 3 dell'art. 10 stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Il comma 4, infine, vieta l'estradizione per motivi politici, ovvero la consegna da parte dello Stato italiano a un altro Stato di un individuo condannato o accusato di crimini commessi per opporsi a regimi illiberali o affermare un diritto di libertà il cui esercizio nel suo Paese è negato.
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, meglio nota come "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", fu firmata a Roma il 4 Novembre 1950 ed entrò poi in vigore il 3 Settembre 1953.
La Convenzione nasceva per dare effettività ed efficacia a tutti i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed istituiva al contempo un organo giuridico sovranazionale che si pronunciasse contro gli Stati che non
adempivano ai propri obblighi.
CEDUCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata istituita nel 1959 proprio per assicurare il rispetto della Convenzione nei paesi firmatari.
Ha sede a Strasburgo ed è un'autorità internazionale indipendente. Non va confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo, che è un organo dell'Unione Europea.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Da chi è composta la Corte?
La Corte è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati parte della Convezione europea dei diritti dell'uomo (al momento, i 47 membri del Consiglio d'Europa), eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa tra i tre candidati proposti da ogni Stato per un mandato di 6 anni e suddivisi in sezioni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili.
Chi può ricorrere alla
CEDU? Tanto gli Stati quanto i singoli cittadini che lamentano la violazione di un diritto fondamentale dell'individuo; le domande però sono ammissibili solo dopo aver esaurito tutti i possibili ricorsi interni allo Stato.
ARTICOLO 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti mass