Istituzione di diritto pubblico
Introduzione parte programma 1º parziale (21/09-10/11)
Introducendo le regole giuridiche
Ogni organizzazione/società è governata da un complesso di regole che ne permettono il funzionamento (cit. "Dove c’è la società c’è Diritto").
Regole
Stato; Teoria delle pluralità. Ordinamento giuridico = insieme di regole che regolano la società = organizzazione complessa. Anche la parola legge da lex (legare) la società, lo stato.
Caratteristiche delle regole giuridiche
- Carattere prescrittivo — prescrive, ordina, stabilisce, impone un comportamento o una definizione
- Si distingue da quelle religiose e morali (e disciplina solo ciò che può incidere sul funzionamento dell’organizzazione sociale) regolando i rapporti tra due o più soggetti di una organizzazione sociale, quale associazioni o stato.
L’ordinamento giuridico = insieme delle regole di un’organizzazione.
Distinzione tra ordinamenti giuridici
- Particolari — finalità limitate ad un determinato settore (es. associazione sportiva)
- Generali — finalità onnicomprensive (comprende tutti i potenziali interessi di una determinata società, es stato) INTERESSI GENERALI
Regole civili
Common law (commonwealths) UK, leggi consuetudinarie a prevalenza giurisprudenziali. Presenza prevalente di regole giuridiche non scritte che derivano dalle consuetudini (fonte giuridica del diritto), perché sono stati ripetuti determinati comportamenti per tanto tempo (senza che questo comportamento fosse scritto). Quando? 1 ripetizione delle azioni nel tempo (Repetitio Facti) 2 necessario che i soggetti che ripetono quel comportamento devono avere la convinzione che si tratti di un comportamento imposto dall’ordinamento giuridico.
Civil law (scritte) formulate da diversi soggetti che hanno la possibilità di produrle regole giuridiche, es. il parlamento in Italia, qui prevale il diritto positivo (Positum = scritto).
L’insieme delle Regole Civili = Ordinamento giuridico; ogni Ord. Giuridico costituisce un sistema perché si relazionano tra di loro in maniera sistematica.
Un sistema è:
- Unitario (tutte le norme sono riconducibili/derivano alla/dalla Costituzioni)
- Completo (a qualunque conflitto tra i soggetti, l’ordinamento giuridico dovrebbe fornire una risposta, criterio manca - REGOLA ANALOGIA si procede per casi simili.)
- Coerente (contiene una serie di criteri per risolvere i conflitti tra norme giuridiche)
Disposizione = testo linguistico es. di un Art. Norma = Il significato del testo (=interpretazione)
Costituzione rigida o flessibile, in base alle modalità attraverso il quale si possono apportare modifiche alla stessa. La costituzione italiana in vigore dal 1948 è una costituzione rigida che può essere modificata con una Procedura Aggravata. Lo statuto Albertino invece era una costituzione di tipo flessibile, modificabile attraverso un semplice iter.
Ordinamento giuridico sistema unitario coerente e completo
Diritto costituzionale; diritto pubblico
Costituzione e ordinamento costituzionale (elementi fondanti org. Stato)
Costituzioni al loro interno contengono:
- 1) le modalità di produzione norme giuridiche
- 2) principi/valori a cui si devono ispirare
- 3) organizzazione di pubblici poteri. Sono tutti elementi fondamentali per un ordinamento costituzionale.
Costituzione = documento/testo scritto. Ordinamento costituzionale = insieme norme scritte e non scritte che connotano un ordinamento giuridico. (RIF. Common law- Civil law); viene utilizzato anche per includere alcune norme giuridiche non incluse nella costituzione, es. inclusione leggi elettorali. Funzionamento delle forme di governo differenti in base alla legge elettorale in vigore. Distinzione di norme che caratterizzano il nostro ordinamento e che non necessariamente si trovano in Costituzione.
Diritto pubblico = include tutti i rami nel diritto che l’ordinamento ritiene talmente essenziali da essere definiti pubblici. Diritto Privato = rilegato allo stesso giuspubblicistiche e giusprivatistiche.
Santi Romano cit. "Diritto costituzionale il tronco principale e tutti gli altri ne derivano".
Organizzazione statuale
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
Stato storia nel momento in cui inizia ad esserci un processo di separazione dal papato e dall’interno, nascita dello stato moderno in una doppia dimostrazione di forza. Indipendenza da papato e impero 1648 (data di nascita del diritto internazionale, internationes).
Nascita stato assoluto, una delle caratteristiche essenziali è la sovranità (affermazione sovranità): coincide con l’esercizio di un potere che non riconosce a sé poteri superiori —> nascita stato moderno —> un’altra caratteristica politicità cura/tutela generale degli interessi dei propri cittadini. Prototipo dell’ordinamento generale. Garanzia attuale di tutela dei diritti sociali.
Uno stato necessita di un territorio, un popolo e un governo sovrano. Uno dei tipi di stato nei quali il tema della sovranità è più problematico è lo stato federale: convivono 2 stati diversi (es. USA) in questo caso abbiamo una sovranità condivisa. Costituzione singoli stati e costituzione generale (es. presenza o meno della pena di morte).
Forme di Stato
Sono dei modelli attraverso i quali vieni descritto il rapporto tra potere pubblico/stato e cittadini.
- 1º Stato assoluto = pochi principi che costituiscono l’ordinamento costituzionale, non c’è il riconoscimento dei diritto. Secessione teocratica e non democratica. L’elemento lasciato è stata lasciata solo l’organizzazione burocratica (quest’ultima infatti nasce in Francia ai tempi dei sovrani).
- 2º Stato Liberale = Gloriosa rivoluzione, rivoluzione francese, rivoluzione americana. Caratteristiche: potere rappresentativo, diritto di voto in base al censo (elemento fondamentale), inizio tutela dei diritti: diritti individuali, commercio, diritto di proprietà, diritto alla libertà e alla vita, habeas corpus, diritto attivo e passivo, libertà di stampa e manifestazione del pensiero. LIBERTÀ NEGATIVE O LIBERTÀ DALLO STATO (diritti cittadini = Civis) perché la garanzia di queste libertà nasce da una non interferenza dello stato. Costituzioni scritta flessibile —> non c’è l’interesse politico, solo l’alta borghesia ne fa parte. Divisione dei poteri: legislativo (popolo) ed esecutivo (re), giudiziario da giudici re. Stato monoclasse sostanzialmente.
- 3º Stato liberal-democratico o stato sociale: dopo la 2ªW, tutti hanno il diritto di voto, non più legato al reddito ma solo alla cittadinanza. Salute, diritto all’istruzione, diritto all’associazione, diritto di sciopero, diritti di tutte le classi sociali (suffragio universale). Diritti Sociali (diritti di prestazione, perché la garanzia di questi diritti avviene attraverso i servizi direttamente erogati dallo stato). Costituzione Rigida perché sintetizza e racchiude tutti i diritti di tutte le classi sociali. Non si possono fare modifiche unilaterali.
Ordinamento italiano rientra nel punto 3º.
Ordinamento diritto internazionale (inter-nationes)
Lega fra loro nazioni/stati, soggetti dell’organizzazione sono gli stati. Insieme di regole giuridiche —> ordinamento internazionale. Stati sovrani, non vi è ente sovraordinato. Non c’è un ente predisposto alla produzione di norme giuridiche. Trattati e accordi internazionali (regolano i rapporti tra gli stati, con un consenso degli stessi). Norme di due tipi: accordi internazionali (norma pattizie) vincolano solo gli stati che hanno sottoscritto le stesse e consuetudini (volontà esplicita e implicita). Immunità diplomatica: norma vincolante ulteriore rif art.10 comma 1.
Concetto di Politicità
Due teorie
- 1 - (Monista minus-uno) un gran ordinamento generale sia internazionale che negli stati e quando nasceva una norma internazionale faceva parte anche da negli stati.
- 2- Dualista, presuppone una dualità/separazione tra ordinamento interno e internazionale, rapporto di separazione tra ord. internazionale e ord. nazionalista. Conseguenza: parte dell’ordinamento internazionale non fa parte dell’ordinamento italiano. Procedure per inglobazione delle norme, innescare meccanismo di adattamento affinché la norma di diritto internazionale diventi nuche norma dell’ordinamento italiano.
Diritto interno attua 2 procedure:
- Procedura adattamento automatico, immediato. Solo con le norme di natura consuetudinaria o internazionali generalmente riconosciute (cioè nel momento in cui sorge una consuetudine internazionale viene “assorbita” automaticamente). Art 10 comma 1 cost italiana (vedi Cost.)
- Procedura adattamento dall’organo sovrano dello stato: il parlamento che esercita la sovranità statale approva le leggi (diritto pattizio),
- - Adattamento ordinario (Procedura ordinaria), il parlamento approva una legge che sia in grado di adattare l’ordinamento giuridico italiano con gli obblighi imposti dall’ordinamento internazionale. Metodo meno utilizzato
- - Adattamento speciale (testo della legge speciale, sottoscrizione dell’accordo, non redatte per intero ma indirizzano all’accordo internazionale in questione) Metodo più utilizzato
Per quanto riguarda gli accordi vi sono alcune norme costituzionali dedicate. Genericamente sono i trattati/patti/sorta di contratti, trattati particolarmente solenni. Si deve concludere con la ratifica ovvero l’atto conclusivo della ratificazione dei trattati (ruolo finale, intervento finale presidente della repubblica, art 87). Accordi in forma semplificata.
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Istituzioni di diritto pubblico - 2° parziale
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