CAPITOLO X - L’ORGANIZZAZIONE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI
STATALI
L’amministrazione esegue la legge attuando concretamente la cura
dell’interesse pubblico, assume decisioni rivolte all’interesse della collettività in
esecuzione della legge; per questo la funzione amministrativa si colloca nel
L’interesse pubblico è un interesse qualificato dalla legge (qualcosa in più
rispetto all’interesse generale o diffuso, non tutti gli interessi generali sono
qualificati dalla legge, dipende dalle scelte politiche del tempo).
Quell’interesse deve essere curato da un soggetto pubblico e quindi viene
differenziato dagli altri interessi generali, ad esempio la tutela dell’ambiente è
un interesse pubblico relativamente recente, curato con la creazione del
Ministero dell’ambiente nel 1986.
Non tutti gli interessi pubblici vanno tutti nella stessa direzione, possono essere
in contrasto tra loro, ad es. la tutela dell’ambiente e l’interesse allo sviluppo
industriale.
I soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche) hanno quindi un ruolo
fondamentale all’interno dell’ordinamento.
La persona giuridica pubblica è un’organizzazione che agisce attraverso i
suoi organi e ha una capacità pubblicistica che le persone giuridiche private
non hanno: in ragione dell’interesse che devono curare possono esercitare
anche poteri autoritativi che consentono di realizzare al meglio l’interesse
pubblico, anche a scapito dell’interesse privato → potere che le P.A. possono
esercitare imponendo le proprie decisioni/regole sui privati (es. espropriazione
o potere sanzionatorio).
Il contratto ha come elemento qualificante il consenso delle parti, formalmente
indispensabile perché il contratto non è uno strumento autoritativo (se non c’è
consenso o forzato, contratto nullo).
Se le P.A. dovessero utilizzare solo strumenti del diritto privato come il
contratto, dovrebbero sempre avere il consenso quindi devono avere uno
strumento alternativo per vincere la mancanza di consenso.
I poteri pubblici non sono solo restrittivi ma anche ampliativi (potere
autorizzativo…).
Inizialmente le amministrazioni pubbliche esercitavano solo poche funzioni e di
tipo autoritativo (stato liberale) poi offerta di servizi con lo stato sociale,
crescita di apparati pubblici perché c’è maggiore tutela degli interessi pubblici.
→ Passaggio da amministrazione autoritativa (amministrazione = potere) ad
amministrazione di prestazione (amministrazione = funzione) che realizza
finalità di interesse generale
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
MINISTERI → apparati del Governo sottoposti alla guida politica di un
ministro
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI → comuni, città metropolitane, province,
regioni
INPS, INAIL
ISTAT
1 ASL
AGENZIA DELLE ENTRATE
MONOPOLI DELLO STATO
ORDINI PROFESSIONALI
CONI…
SIAE
UNIVERSITA’, SCUOLE…
(sapere bene!!!)
GRUPPI DI AMMINISTRAZIONI:
1. Apparati di governo degli enti territoriale: dello Stato (Ministeri) e
apparati di enti territoriali diversi dallo Stato (Comuni, Regioni…)
2. Enti pubblici: creati o riconosciuti dalla legge per la cura di un interesse
pubblico specifico (es. ordini professionali…)
3. Amministrazioni indipendenti: funzioni che implicano una particolare
neutralità (es. autorità Antitrust, Garante della privacy…)
I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Premessa: la Costituzione parla espressamente delle P.A. all’art. 97 e 98, ma si
riferisce ad essa indirettamente in molti altri articoli che presuppongono
un’attività amministrativa. “i pubblici uffici sono
ART. 97 comma 2 pone un principio fondamentale:
organizzati secondo disposizioni di legge perché siano garantiti buon
andamento e imparzialità dell’amministrazione”.
Da questo comma derivano 3 principi rilevanti tanto per l’organizzazione
quanto per l’attività amministrativa:
1. PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE (RELATIVA) IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE
DELLE P.A. → nessuna organizzazione può essere istituita, modificata o
estinta se non con la legge, le amministrazioni sono apparati serventi del
Governo ma il Governo può solo proporre ma la legge stabilisce quale
interesse pubblico deve essere tutelato e definisce i poteri
dell’amministrazione (nessuna amministrazione si può auto attribuire dei
poteri, deve rispettare quelli imposti dalla legge, legge come fonte esclusiva
o privilegiata).
Assoluta = massima garanzia, es. limiti alla libertà personale
o esclusivamente stabiliti e definiti dalla legge (Parlamento)
Relativa significa che non tutta l’organizzazione amministrativa deve
o essere regolata nel dettaglio con la legge, ammette altre fonti (secondarie)
ma legge deve comunque stabilire i contenuti essenziali → L’organizzazione
degli uffici (non sono organi) è affidata a provvedimenti diversi → in realtà
organizzazione amministrativa affidata a una serie di fonti
La riserva di legge richiama il principio di legalità, riserva di legge perché la
disciplina di certe materie è affidata alla Costituzione (riserva assoluta, altre
fonti solo dettaglio ≠ riserva relativa: legge non è l’esclusiva fonte, copre la
parte essenziale di quella materia).
PRINCIPIO DI LEGALITA’ → indica il riferimento essenziale alle leggi che
deve ispirare le amministrazioni, le amministrazioni sono fondate sulla legge
2 devono agire sulla legge, legge come base dei loro poteri e attribuzioni,
particolarmente rilevante quando si tratta di esercizio di poteri autoritativi.
(es. rettore università no espropriazione beni studenti)
Principio di legalità alla base sia dell’organizzazione che dell’attività
amministrativa.
2. BUON ANDAMENTO della P.A. → necessità di trovare un equilibrio tra
principi che devono ispirare l’azione amministrativa e che possono essere di
segno diverso, principi di efficienza, efficacia ed economicità + trasparenza
e partecipazione
La PA deve mettere insieme tutti i principi del buon andamento e articolarli
in base alle esigenze per trovare la giusta valorizzazione di ciascuno in
relazione alle diverse attività che svolge, migliore sintesi, tempi
3. IMPARZIALITÀ della P.A. → parità di trattamento alle stesse condizioni,
trattare le stesse situazioni in modo uguale e situazioni diverse in modo
diseguale, assenza di discriminazioni arbitrarie. Principio che riguarda anche
l’organizzazione
• RECLUTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI DI REGOLA TRAMITE
CONCORSO (ART. 97): forma democratica, chiunque abbia competenze
richieste può aspirare al pubblico impiego, garantisce imparzialità, criteri di
scelta già determinati, criterio pubblicistico che rimane nonostante
“privatizzazione” del pubblico impiego, atti amministrativi possono essere
impugnati.
Espressione della sovranità popolare nelle amministrazioni, selezione con
metodo democratico.
• STATUS GIURIDICO DEI FUNZIONARI PUBBLICI (ART. 98): i pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, necessità anche solamente
ideale di collegare i funzionari pubblici al popolo, amministrazioni al servizio
della collettività
I pubblici impiegati se sono parlamentari, non possono conseguire
promozioni, possono essere limitati nel diritto di iscriversi a partiti politici
(magistrati, militari, agenti e funzionari di Polizia, rappresentanti diplomatici)
→ vedi capitolo 12
• DECENTRAMENTO E AUTONOMIE LOCALI (ART. 5)
Valorizzazione del principio autonomistico dell’organizzazione amministrativa,
es. tramite principio di sussidiarietà
Art. 114: pari dignità tra tutte le autonomie, no rapporto gerarchico ma poteri
diversi
• DERIVAZIONE POLITICA DEGLI ORGANI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA (ART. 95.1): si riferisce alle amministrazioni che hanno
una guida politica
1° GRUPPO di amministrazioni con a capo organo politico (es Ministero-
Ministro) e altri organi non politici ma gestionali (dirigenti), vale principio
gerarchico.
3
I dirigenti rispetto all’organo politico non sono meri portavoce o delegati ma
hanno una sfera propria di competenza → chiara distinzione delle competenze
tra organi politici e dirigenti, organi politici hanno semplicemente delle funzioni
di indirizzo e controllo.
Quindi Ministro/organo politico traduce indirizzo politico (e può essere chiamato
a rispondere degli indirizzi davanti al Parlamento) ma non può svolgere
attività di gestione amministrativa, la quale può essere svolta solo dai
dirigenti in relazione all’obiettivo da realizzare:
Gestione delle risorse umane e strumentali → dirigente è datore di lavoro
Gestione dei beni e del denaro → un certo budget a disposizione, decidere a
cosa destinare
Gestione comprende lo svolgimento dell’attività amministrativa →
provvedimenti e contratti stipulati dall’Amministrazione espressi dal
dirigente
Responsabilità dirigenziale: il dirigente è responsabile del raggiungimento
effettivo degli obiettivi posti dall’organo politico, se dirigente non raggiunge gli
obiettivi potrà essere oggetto di varie sanzioni in base alla gravità (da non
premiato a licenziato).
Le amministrazioni sono persone giuridiche pubbliche che agiscono attraverso i
capacità pubblicistica,
loro organi e hanno anche quindi amministrazioni titolari
dell’autoritatività
per legge di poteri pubblicistici che hanno il carattere (poter
disporre singolarmente di situazioni giuridiche private in relazione alla tutela
dell’interesse pubblico, anche sacrificando qualche interesse privato che è con
esso contrastante).
ORGANO = strumento attraverso cui l’ente pone in essere la sua attività
rilevante verso l’esterno, = concetto per le persone giuridiche private (rapporto
di immedesimazione organica)
UFFICIO = unità organizzativa di un apparato amministrativo, svolgono attività
strumentali
Rapporto di servizio = lega la persona all’organo o all’ufficio con risvolto
economico in relazione ai compiti da svolgere, stipendio, equivale al rapporto di
lavoro
Rapporto d’ufficio = come quella persona è inquadrata all’interno
dell’amministrazione in rapporto agli altri organi/uffici, rispetto ai quali può
esserci un rapporto di subordinazione gerarchica (es. dirigente generale è
sovraordinato gerarchicamente in relazione alle funzioni che svolgono, rispetto
ai dirigenti che compongono la sua direzione); no risvolti economici, riguarda lo
svolgimento dell’attività
Per i dirigenti si pone una distinzione tra il rapporto di servizio (impiego) che
in genere è a tempo indeterminato e il rapporto d’ufficio che in genere è a
4 tempo determinato, che cambia secondo un criterio di rotazione
(svolgimento di attività diverse ogni tot.)
ATTRIBUZIONE:
≠ COMPETENZA:
identifica l’insieme delle funzioni e ogni organo ha una distinta
dei competenza, tute le competenze
poteri che la persona giuridica sono riconducibili all’attribuzione
pubblica generale dell’amministrazione
può esercitare (es. att. del Ministero) (principio di divisione del lavoro)
5
ATTRIBUZIONE : PERSONA GIURIDICA = COMPETENZA : ORGANO
I DIVERSI TIPI DI ORGANI
CON LEGITTIMAZIONE POLITICA: organo politico negli enti pubblici non c’è, è
esterno
CON LEGITTIMAZIONE PROFESSIONALE: organo gestionale, dirigenti
In base alla composizione:
MONOCRATICI: solo una persona fisica è titolare (Ministro)
COLLEGIALI: composti da una pluralità di persone fisiche, ha le sue regole di
funzionamento, quorum strutturale e quorum funzionale.
Bisogno di rappresentatività politica (Parlamento, Consiglio
o comunale/regionale…)
Bisogno di incrementare la competenza dell’organo (Consiglio di
o Stato…)
Bisogno di imparzialità proprio degli organi giudicanti (CSM…)
o
COMPLESSI: composti da più organi, organo con competenze distinte da
quelle dei suoi componenti, che sono a loro volta organi (Governo…)
In base alla funzione:
ATTIVI: svolgono funzioni proprie dell’amministrazione
CONSULTIVI: funzioni serventi a quelli attivi, formulazione di pareri funzionali
all’assunzione di una decisione. I pareri possono essere
facoltativi/obbligatori, vincolanti/non vincolanti. Organi come il Consiglio
di Stato…
DI CONTROLLO: funzioni serventi all’attività, valutazione dell’atto rispetto a
un certo parametro (legge), verifica può portare a delle conseguenze.
Controllo preventivo di legittimità (non prima che l’atto sia stato emanato
o prima che l’atto produca i suoi effetti,
ma l’atto non può produrre i suoi
effetti se non c’è l’esito positivo del controllo di legittimità).
Controllo di gestione non riguarda un singolo atto ma un insieme di atti,
o controllo successivo, sull’attività non sull’atto, il parametro non è la legge
ma l’economicità, l’efficienza, l’efficacia o la rapidità; non ha effetti giuridici
immediati ma riguarda la responsabilità dell’amministrazione.
In base alla struttura/organizzazione delle amministrazioni:
CENTRALI: sede a Roma, Stato
LOCALI: organi che non dipendono da un’amministrazione centrale (es.
Comune)
PERIFERICI: amministrazioni che hanno un’organizzazione periferica, cioè
corpo centrale a Roma e articolati a livello di singoli enti territoriali per
avvicinare le funzioni dei Ministeri ai cittadini (es. Ministero degli Interni e
prefetture/questure)
L’ASSETTO MINISTERIALE (Ministeri + Ministri + Presidenza del Consiglio)
Ministeri: apparati di governo, con o senza organizzazione periferica
Dal 1999 sono state scorporate dai Ministeri le funzioni più tecniche e
affidate alle agenzie ministeriali (es. agenzia delle entrate); i Ministeri
mantengono le funzioni più discrezionali, con indirizzo politico →
decentramento funzionale
Si istituiscono uffici di diretta collaborazione col Ministro
ORGANIZZAZIONE PER DIPARTIMENTI: 3 livelli di dirigenza con rapporto
gerarchico
Organizzazione dei Ministeri più complessi che hanno più funzioni:
1. I Ministeri con organizzazione su base dipartimentale hanno come struttura
di primo livello i dipartimenti, ad ogni dipartimento corrisponde una
macrofunzione, capo del dipartimento scelto dal Ministro è il dirigente
apicale
2. Ogni dipartimento si suddivide in direzioni generali con funzioni
specifiche, direttori generali
3. Ogni direzione generale si suddivide in direzioni, dirigenti
(Non c’è il segretario generale, la maggior parte dei Ministeri è organizzata per
dipartimenti)
ORGANIZZAZIONE PER DIREZIONI GENERALI: solo punti 2 e 3
Le strutture di primo livello sono le direzioni generali con i direttori generali,
poi ci sono le direzioni con i dirigenti
Altri Ministeri sono articolati solo in direzioni generali e direzioni, tra
Ministro e direttore generale c’è un’unica figura che coordina le attività
(segretario generale)
Spoils system: dirigenti apicali le cui nomine sono fiduciarie tra dirigente ed
organo politico → distinzione ma non netta separazione tra essi, dirigenti
cambiano al cambiare del governo
AGENZIE legate ai Ministeri, funzioni tecniche (es. Agenzia delle Entrate, del
demanio), no indirizzo politico da attuare ma applicare la legge → duplice
vantaggio:
1. L’attività tecnica del Ministero è snellita, può concentrarsi sull’attività
politica
2. Migliore svolgimento, agenzie più idonee a svolgere funzioni di carattere
tecnico
IL DECENTRAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE
Esercizio di funzioni ed erogazione di servizi tramite uffici operanti in aree
territoriali a più diretto contatto con la comunità sociale, ORGANIZZAZIONE
PERIFERICA
A livello locale bisogna distinguere:
Gli uffici di decentramento (uffici periferici dei Ministeri che dipendono
dall’amministrazione centrale, per garantire un migliore svolgimento delle
funzioni/collegamento col territorio → uffici territoriali del governo-prefetti,
questure…)
Gli uffici locali (con propri uffici e proprie funzioni)
Caso del sindaco che agisce come ufficiale del Governo, quando il Comune
svolge funzioni che non sono proprie del Comune ma funzioni dello Stato
(anagrafe e servizi
delegate permanentemente dal Governo al Comune
elettorali) → affidamento al Comune di una serie di servizi statali
L’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI O DI EROGAZIONE DI SERVIZI / 3
modelli di amministrazioni
Aziende o Amministrazioni autonome (erano organi) → organo
ministeriale ma dotato di una speciale organizzazione, relativamente
autonoma, proprio indirizzo politico, in passato i Ministeri avevano delle
proprie aziende che gestivano le imprese nazionalizzate (es. Ferrovie),
storicamente le aziende autonome si sono sviluppate per consentire lo
svolgimento di servizi pubblici nazionali dipendenti dai Ministeri → oggi
trasformate dapprima in enti pubblici economici poi in società per azioni,
capitale frazionabile può essere venduto ai privati
Agenzie (con personalità giuridica) → speciali strutture amministrative
autonome, variante degli enti pubblici strumentali molto specializzati, con
particolare competenza tecnica per soddisfare interessi pubblici
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