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Discrezionalità amministrativa
Classificazione atti della P.A.:
Formali: la maggior parte degli atti amministrativi ha forma scritta
Materiali: non c'è una forma scritta ma materialmente si producono degli effetti (es. comportamento vigile)
Unilaterali autoritativi: atti (tipici) con cui P.A. esercita poteri, capacità di modificare le situazioni giuridiche altrui, attività che è meglio attribuire all'amministrazione centrale, presenti anche in forme di stato poco interventiste (es. espropriazione) - principio di tipicità degli atti amministrativi (tipici = appositamente previsti, non inventati) attribuiti ad organi della P.A.
Atti ma privi di particolare efficacia (servizi pubblici): atti legati allo stato sociale che garantiscono prestazioni ai privati cittadini (es. sanità)
Atti di diritto comune (=privato): atti che la P.A. può compiere in certi ambiti fissati dalla legge
L'amministrazione non esercita il suo potere autoritativo ma agisce come un privato con gli strumenti di diritto privato; ciò è previsto dalla legge generale sul procedimento amministrativo, legge n. 241/1990 (es. dare in affitto immobile).
La P.A., così come può agire secondo gli strumenti di diritto privato, può utilizzare anche gli strumenti del diritto societario (es. costituire società, avere partecipazioni...) → strumento attraverso il quale esercita attività prestatizionale di servizi (soggetto economico pubblico), tenere conto nel bilancio pubblico delle spese sostenute dalle società pubbliche/a partecipazioni pubbliche → elenco ISTAT dei soggetti tenuti a vincolo di bilancio, non sono direttamente P.A.
DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA: limiti e fini posti dalla legge non vincolano totalmente le attività delle amministrazioni, c'è sempre una discrezionalità dell'amministrazione.
con cui la P.A. assicura la trasparenza e l'imparzialità delle proprie decisioni. Il procedimento amministrativo prevede una serie di fasi, come l'avvio, l'istruttoria, la decisione e l'eventuale ricorso, che devono essere seguite scrupolosamente per garantire i diritti dei cittadini e la correttezza dell'azione amministrativa. Durante il procedimento, i privati hanno la possibilità di partecipare attivamente, presentando osservazioni, documenti e pareri, al fine di far valere i propri interessi e influenzare le decisioni della P.A. Inoltre, è prevista la possibilità di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, per contestare eventuali violazioni di legge o vizi procedurali. La sindacabilità delle scelte della P.A. è un principio fondamentale, che permette di verificare la legittimità e la correttezza delle decisioni prese. La P.A. deve bilanciare i diversi interessi in gioco e perseguire la tutela degli interessi collettivi, senza ledere eccessivamente i diritti dei privati. In conclusione, il merito amministrativo riguarda l'attività interna della P.A., dopo che sono stati rispettati tutti i principi attinenti all'esercizio della discrezionalità. Il procedimento amministrativo, invece, è uno strumento di garanzia che assicura la trasparenza e l'imparzialità delle decisioni amministrative, permettendo ai privati di tutelarsi e partecipare attivamente al processo decisionale.potere della P.A. indirizzato alla preparatoria: 1. Fase: avvio del procedimento per iniziativa di un privato (istanza di parte) (d'ufficio), o della P.A. dipende dal tipo di potere che si esercita, atto di iniziativa, si fa un'istruttoria (raccoglimento informazioni, acquisizione facoltativa o obbligatoria di pareri - vincolanti o non - di altri soggetti ed esame), possono esserci anche interessi coinvolti. 2. Fase: si realizza fisicamente il provvedimento finale; una volta scritto e deliberato dal funzionario o dall'organo collegiale, il provvedimento è perfetto (per factum, completo) ma non ancora efficace (produttivo di effetti giuridici), fase breve integrativa dell'efficacia. 3. Fase: il provvedimento diventa efficace, viene portato a conoscenza (a seconda dei tipi di atti la legge indica come devono essere portati a conoscenza: pubblicare, notificare...), modo stabilito dalla legge perché è importante la produzione di effetti giuridici.provvedimento è valido quando non ha storture al suo interno, cioè quando è conforme alla legge, è stato adottato nel rispetto della legge → INVALIDITÀ DEGLI ATTI ATTI amministrativi in senso stretto: atti strumentali assunti durante il procedimento per la formazione dei provvedimenti finali, effetti più limitati meri atti amministrativi(es. pareri) → PROVVEDIMENTI amministrativi: atti finali del procedimento, atti esercizio del potere, a differenza dei meri atti amministrativi hanno rilevanza esterna(es. autorizzazione, certificato) La legge tutela il privato (strumenti di garanzia) coinvolto nell’esercizio del potere da parte della P.A. durante il procedimento amministrativo, attraverso: 1. comunicazione di avvio del procedimento da parte della P.A. ad una serie di soggetti che potrebbero essere coinvolti dagli effetti del provvedimento finale la P.A. deve comunicare chi è il responsabile (unico) del procedimento RUP: ilsoggetto/persona fisica che risponde di quello che accadrà nel procedimento.
i soggetti destinatari di questa comunicazione potranno presentare memorie e documenti: i privati possono intervenire nel procedimento, chiunque abbia un interesse; l'amministrazione dovrà valutare al fine di perseguire al meglio l'interesse pubblico.
diritto di prendere visione degli atti a chi abbia un interesse, fascicolo accessibile/visionabile: istituto che si è evoluto negli ultimi anni contro la trasparenza amministrativa (l'introduzione della (molte attività delle amministrazioni devono essere rese pubbliche senza esplicita richiesta, sui siti, finalità di apertura e controllo democratico dell'attività dell'amministrazione, dal 2013) è strumenti di tutela sul provvedimento finale: davanti a un giudice.
ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (scritti):
Soggetto → autorità emanante/organo titolare del potere amm. esercitato
con provvedimento (intestazione dell'atto, non ufficio); chi agisce deve essere titolare del potere che esercita, competenza per materia e territorio incompetenza+ grado gerarchico, altrimenti problema di Oggetto → ciò su cui incide il provvedimento, persona/cosa/situazione giuridica su cui si producono gli effetti (es. terreno…) Causa giuridica → ragione = perseguimento di un interesse pubblico (es. tutela patrimonio artistico…); l'interesse da tutelare potrebbe non essere individuato correttamente Forma → atti formali hanno forma scritta, conforma a quella prevista dal legislatore (es. telematica, firma digitale…) Motivazione → ragioni esplicitate/scritte per cui si procede, forte valenza di garanzia, presupposti giuridici e ragioni di fatto per cui si esercita quel potere; deve essere corretta IL SIGNIFICATO DEL SILENZIO Quando un procedimento è ad istanza di parte (iniziativa di un privato), il silenzioIl significato dell'amministrazione è significativo (non atto scritto) ha significati diversi:
- Silenzio accoglimento/assenso: SILENZIO = Sì (AUTORIZZAZIONE), o autorizzazione ha poca discrezionalità di scelta, verifica solo che ci siano tutti i requisiti richiesti dalla legge
- Silenzio rigetto/diniego: SILENZIO = NO (NO AUTORIZZAZIONE)
- Silenzio omissivo: SILENZIO = ? (casi in cui il legislatore non ha tipizzato il silenzio, non è esplicitato il significato del silenzio, perciò l'attività dell'amministrazione deve concludersi con un provvedimento; se non si conclude entro un certo termine stabilito il privato avrà strumenti per tutelarsi → responsabilità del funzionario)
Caratteristiche degli atti:
- Autoritarietà (= imperatività): potere di incidere direttamente/unilateralmente sulle sfere giuridiche di altri soggetti privati senza dover essere da questi accettati
- Esecutività: non hanno bisogno
Dell'intervento di un giudice che ne confermi la legittimità per essere attuati, possono essere portati immediatamente ad esecuzione (produrre effetti)
Esecutorietà: amministrazione ha poteri per cui interviene "fisicamente" ed esegue (es. esproprio effettivamente realizzato dall'amministrazione, demolizione...) = esecuzione forzata
Inoppugnabilità: fine di consolidare gli esiti dell'attività amm., garantire in tempi rapidi la certezza di quel provvedimento che ha impatto su tutta la collettività (ne termine prescrizionale pluriennale tra privati), oltre 60 giorni l'atto non può più essere impugnato/contestato
LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 241/1990 SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AMM.
Ampliamento dei soggetti titolari poteri di intervento (art. 7)
Maggiore elasticità del procedimento (grazie a RESPONSABILE)
Strumenti per sveltire l'iter del procedimento
- Certezza dei termini
- Ampie forme di pubblicità (trasparenza)
- Conferenze di servizio (tra tutte le amministrazioni interessate ed anche i privati coinvolti)
Tipi di provvedimenti
Ampliativi della sfera giuridica del privato:
- Autorizzazioni amministrative - viene rimosso il limite posto dall'ordinamento all'esercizio di quel diritto (es. verifiche precedenti allalibera iniziativa economica privata)
- Concessioni - attribuzione riservata di un diritto dell'amministrazione o creazione apposita di una situazione giuridica positiva (es. concessione di una spiaggia)
- Sovvenzioni - attribuzioni di contributi in denaro o beni
- Rinunce - P.A. rinuncia ad una sua pretesa per un pubblico interesse (es. esenzione fiscale)
- Ammissioni - permettono a soggetti con particolari requisiti di accedere ad un certo status, di utilizzare un servizio pubblico o di esercitare determinate attività lavorative
Restrittivi della sfera
giuridica del privato (es. ordini, divieti…):
- Revoche → viene meno un provvedimento ampliativo precedente per– interesse pubblico o cambiamento della situazione di fatto prima esistente
- Comandi → ordini e divieti– Provvedimenti sanzionatori → in seguito alla violazione di una norma, non– solo sanzioni pecuniarie/economiche ma anche interdittive (es. ordine di demolire)
- Requisizioni → riguardano beni mobili o immobili prese in uso o in proprietà– dalla P.A.
- Espropriazioni per pubblica utilità → incisione sulla massima espressione del– diritto privato, la proprietà (di beni immobili), trasferimento coattivo dal privato alla P.A., con indennizzo
- Occupazioni di beni immobili → per uso temporaneo o esecuzione di opere– pubbliche in situazioni di assoluta urgenza