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Istituzioni di diritto pubblico

Capitolo i – Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico

Diritto = complesso di regole di condotta, connesso a fenomeno sociale, realizza obiettivi per la collettività che da soli non possono realizzare (difesa...) → no diritto al di fuori dell’organizzazione sociale.

Privato: regola relazioni tra privati

  • Amministrativo: regola relazioni con amministrazione pubblica
  • Penale: illeciti, riprovazione sociale

Storicamente il diritto cambia (nuove tecnologie, privacy...) a seconda delle esigenze da regolare, cambia anche nello spazio (≠ culture e valori che ispirano le regole) → sistemi giuridici differenti.

Regola giuridica non unica ma affiancata da regole etiche, filosofiche, religiose (con ≠ finalità) ↓ ↓ di convivenza, pena no pena.

Caratteristiche norma giuridica

(Regola di comportamento obbligatoria):

  • Effettività → convinzione sociale della sua obbligatorietà / uso nel tempo
  • Certezza → Stato deve garantire strutture e mezzi per applicazione norma
  • Relatività → mutevolezza nel tempo e nello spazio, diritto non omogeneo

Norma giuridica ricavata da testo scritto (disposizione di legge) Generale: si riferisce a tutti i membri della società o Astratta: si regola ipotesi astratta, compito di chi applica il diritto che fattispecie concreta ~ astratta.

Ordinamento giuridico

Si identifica sulla base di 3 elementi:

  • Plurisoggettività → sempre più soggetti con finalità comuni non perseguibili singolarmente
  • Organizzazione → per realizzare le finalità tramite le regole
  • Regole → obbligatorie per tutti i componenti del gruppo

Pluralità di ordinamenti giuridici:

  • Stato Chiesa
    • Cittadini Cattolici
    • Organi dello Stato Papa, vescovi...
    • Leggi Diritto canonico

Sistemi separati perché Italia no stato confessionale, ma collegati: alcuni atti hanno effetto anche nell’altro ordinamento (es. matrimonio concordatario).

Molteplici ordinamenti che entrano in contatto tra loro → Def. Ordinamento giuridico: gruppo di soggetti dotati di un’organizzazione e regolati da norme.

Ord. equiordinati (separati) → ad esempio 2 Stati, convenzione, Stato e Chiesa

Ord. subordinati (collegati) → con rapporto gerarchico, no enti territoriali

I soggetti giuridici

Persone fisiche → esseri umani, fisicità, possono concludere atti legati alla propria fisicità (es. testamento), diritto di famiglia, successioni... → istituti giuridici che si riferiscono solo a persone fisiche

  • Capacità giuridica: titolare di diritti e situazioni soggettive anche se troppo piccolo per esercitarli, si acquista alla nascita
  • Capacità di agire: si acquista a 18 anni, compiere atti che modificano la propria sfera giuridica (non interdetti o inabilitati)

Persone giuridiche → creazione del diritto, no corporeità, funzionale a semplificare i rapporti giuridici (es. società per azioni è un insieme di persone fisiche ma per il diritto è un soggetto unico che agisce attraverso il suo organo-amministratore delegato-), possono essere pubbliche (Stato) o private.

  • Società di capitali: individuate dalla legge come tali, al momento della costituzione la società ha capacità di agire
  • Ha bisogno dell’organo/i per poter agire: persona fisica in grado di manifestare la volontà della persona giuridica e quindi di vincolarla ad alcuni atti giuridici con effetti sulla persona giuridica, no atto proprio della persona giuridica → immedesimazione organica
  • Organo quando agisce è la persona giuridica (atto ed effetti), non è un rappresentante della persona giuridica
  • L’organo deve agire nell’esercizio delle sue funzioni, nel privato agisce come persona fisica (rapporto organico ≠ rapporto di rappresentanza → atto compiuto dal rappresentante ma effetti si riferiscono al rappresentato in virtù del mandato precedente -procura-)

Associazioni di fatto → organizzazioni che non hanno la pienezza delle persone giuridiche, grado di imputazione minore.

Situazioni soggettive: interesse qualificato dalla legge, sia persone fisiche che giuridiche, bisogni e interessi non tutti riconosciuti e tutelati dalla legge.

Posizioni Soggettive Di Vantaggio

  • Posizione accrescitiva della propria sfera giuridica
  • Diritti soggettivi → pretesa di un soggetto giuridicamente tutelata o che un proprio interesse sia soddisfatto attraverso il comportamento di uno o più soggetti che hanno un obbligo
  • Assoluti nei confronti di una generalità indistinta di soggetti, es. diritti reali, proprietà
  • Relativi nei confronti di uno o più soggetti determinati, es. rapporto di compravendita
  • Interessi legittimi → dialoga con un potere pubblico

Posizioni Soggettive Di Svantaggio

  • Posizione diminutiva della propria sfera giuridica
  • Obblighi → comportamenti che un soggetto deve tenere per soddisfare la pretesa tutelata/diritto di un altro soggetto
  • Doveri → = obblighi + necessità sociale: in più ha connotazione sociale, ad esempio il dovere dei genitori di mantenere economicamente i figli, di pagare le tasse...
  • Oneri → comportamenti di svantaggio per il soggetto ma finalizzati a soddisfare gli interessi dello stesso soggetto, ad esempio gli adempimenti giudiziari per tutelare una propria pretesa...

Fonti normative del diritto

Ciò da cui scaturisce una norma giuridica; atti o fatti idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un certo ordinamento. Il nostro ordinamento si basa quasi esclusivamente su fonti-atto.

  • Fonti-atto (ordinamenti di civil law) → fonti scritte, come legge del Parlamento o regolamento del Governo...
  • Fonti-fatto (ordinamenti di common law) → fonti non scritte, come consuetudine (comportamento ripetuto nel tempo nella convinzione di adempiere ad una norma giuridica, ad esempio le consultazioni del P.d.R. prima di formare un nuovo Governo è un comportamento che oggi viene considerato obbligatorio), prassi amministrativa e usi...

Principio gerarchico: le fonti scritte hanno diversa forza giuridica/capacità innovativa.

Fonti interne

  1. Costituzione → creata nel 1947 dall’Assemblea Costituente, primi 12 articoli = principi fondamentali no revisione costituzionale, anche la forma repubblicana non è modificabile
  2. Fonti primarie → si trovano nella Costituzione, numero limitato
    • Legge ordinaria del parlamento
    • Atti aventi forza di legge emanati dal Governo
    • Decreti legge, in condizioni di urgenza
    • Decreti legislativi, delegati dal Parlamento
    • Leggi regionali dal 2001 (Riforma Titolo V Costituzione)
  3. Fonti secondarie → disciplinate ed istituite dalle fonti primarie, sistema aperto, numero non limitato
    • Regolamenti di enti pubblici, enti territoriali
    • Statuti dei vari enti

Le fonti a livello più basso della scala gerarchica devono applicare le norme contenute nei livelli superiori. Le fonti equiordinate (ad esempio legge dello Stato e legge regionale) seguono il principio della competenza ↓ La fonte è riconducibile ad un organo competente in quella materia, no ordine cronologico (vale solo per stessa fonte, legge più recente) → vale legge che disciplina materia competente di quell’organo. Legge dello Stato non può modificare legge regionale e viceversa, vale per qualsiasi fonte sullo stesso piano (es. regolamenti Comune-Comune). Materie di competenza concorrente: Stato stabilisce i principi generali a cui gli organi devono attenersi.

Il principio della competenza vale anche per fonti riservate (anche su piani diversi) → caso dei regolamenti e statuti degli enti locali, neanche le leggi del Parlamento possono modificarli perché è un potere riservato all’ente, devono comunque essere rispettati i principi e le norme superiori.

Principio della territorialità del diritto → Ambito di efficacia circoscritto al territorio dell’ente locale, anche la competenza è legata alla territorialità.

Fonti esterne

Nel nostro ordinamento si collocano tra Costituzione e fonti primarie.

  • Trattati dell’UE: non possono modificare i principi fondamentali della Costituzione, atto fondamentale per interpretare alcune norme costituzionali (es. libertà economiche)
  • Direttive e regolamenti comunitari: forza giuridica inferiore ai Trattati dell’UE ma superiore alle nostre leggi ordinarie

Abrogazione ≠ Annullamento ↓↓↓↓

Effetto comune: Non travolge gli effetti precedenti, no effetti futuri Travolge gli effetti precedenti, come se quella legge non fosse mai stata emanata, es. leggi precedenti incostituzionali.

Come risolvere le antinomie normative?

(Contrasti tra le norme)

  1. Criterio cronologico: la fonte successiva nel tempo di contenuto diverso (non retroattiva) abroga quella precedente, espressamente o tacitamente → fonti sullo stesso piano e principio di competenza comunque rispettato
  2. Criterio gerarchico: nel caso in cui esso venga violato, la legge subordinata sarà invalidata e annullata dalla Corte Costituzionale
  3. Criterio di competenza: nel caso in cui esso venga violato, la legge sarà invalidata e annullata dalla Corte Costituzionale se si tratta di una fonte primaria o da altri organi come il Tribunale amministrativo se si tratta di una fonte secondaria

Potere normativo ≠ Potere legislativo ↓↓↓↓

Indica il potere di emanare norme di rango legislativo, es. consigli regionali e Parlamento.

Interpretazione delle norme

Metodi che consentono un corretto esercizio della funzione giurisdizionale:

  • Letterale: attenersi al significato letterale del testo
  • Logico: capire il senso della disposizione
  • Analogico: confrontare con altre norme più specifiche
  • Sistematico: tenere conto del contesto, norme non isolate, norme devono essere coerenti

Chi interpreta? Giudice quando applica le norme e amministrazioni.

Ordinamento di civil law

  • Tutti gli ordinamenti europei
  • Diritto prevalentemente scritto
  • Giudice = interprete e non creatore del diritto

Ordinamento di common law

  • Solo ordinamento inglese
  • Diritto prevalentemente non scritto (leggi comunitarie scritte)
  • Giudice formula e adegua nel tempo i principi, non solo interprete, parte da casi analoghi concreti (case law) → sentenza del giudice ha valore normativo
  • Principio dello “stare decisis” → valore obbligatorio del precedente giurisdizionale

Capitolo ii - Le forme di stato e le forme di governo nella loro evoluzione storica

Lo Stato è un ordinamento giuridico, 3 elementi. Stato italiano coesiste con ordinamento comunitario. Ordinamento internazionale pone vincoli e limiti, Stato ha rapporti con altri Stati ed organizzazioni internazionali. Due concetti distinti ma strettamente connessi, no passaggi bruschi ma periodi di transizione.

Forma di stato ≠ Forma di governo

Forma di stato: Quali finalità si pone lo Stato? Come si rapporta lo Stato rispetto ai cittadini? Rapporto autorità-libertà (interventista, socialista...).

Forma di governo: organizzazione dello Stato, rapporto tra gli organi all’interno di uno Stato (repubblica o monarchia...), come si configura l’assetto del potere pubblico.

Forma di stato → “Il modo come si atteggia il rapporto tra cittadini e potere politico, vale a dire il rapporto tra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamento”.

Stato patrimoniale

Alto-Medioevo → Basato su ordinamento privatistico (organizzazione del potere pubblico basata essenzialmente sul contratto). La proprietà è la base per definizione dei diritti del singolo, l’unico fine è la difesa dei beni patrimoniali.

Stato assoluto

Fine = tutela dell’interesse generale, il mezzo è l’intervento diretto nei più diversi settori delle attività sociali (Stato interventista). Origine trascendente del potere (monarca assoluto fa derivare il proprio potere da origine divina).

Stato di polizia

Fine XVIII secolo = Stato Assoluto + riconoscimento al singolo (> tutela dei singoli), solo nelle controversie contro il fisco di posizioni soggettive anche contro i pubblici poteri.

Stato liberale

Fine XVIII / metà XIX secolo, dopo la Rivoluzione francese. Fine = “Soddisfazione” interessi dell’intera collettività (concezione garantistica e negativa dei fini dello Stato → Stato tipicamente non interventista, deve consentire lo sviluppo delle libertà individuali astenendosi anche dalla sfera economica, mano invisibile del mercato/laissez-faire → fornire servizi pubblici fondamentali per garantire le libertà individuali (costruire infrastrutture, garantire ordine pubblico...)).

Origine popolare del potere (legge derivata dai rappresentanti del popolo), rivendicazione forte del potere da parte della borghesia (ingresso della borghesia nelle strutture dello Stato → Camera elettiva). Subordinazione di tutti i soggetti (pubblici e privati) alla legge, potere fondato sulla legge (principio di legalità). Lo Stato italiano (anche se monarchia) si forma come Stato liberale. Potere autoritativo non autoritario, chiara suddivisione dei poteri. Fusione per incorporazione degli Stati preunitari al Regno di Sardegna (Costituzione e Re del Regno di Sardegna diventano...)

Stato totalitario

Tra le due guerre mondiali → Accentramento del potere intorno ad una figura politica egemone/leader. Stato interventista in ambito economico (politica autarchica, politica coloniale, isolamento internazionale...) e sociale (partito unico, sindacati di Stato). Negazione diritti di libertà individuali. Caratteristiche opposte allo Stato liberale.

Stato socialista

Dalla rivoluzione Sovietica del 1917 fino al secondo dopoguerra. Dittatura del proletario (interprete degli interessi generali, forza motrice della società). Pianificazione di tutte le attività economiche e sociali (≠ libero mercato). Superamento della divisione in classi della società. Riconoscimento delle sole libertà collettive (≠ Stato liberale). Governo di tipo federale egemonizzato dal partito unico.

Stato sociale

Nostra forma di stato, definito dalla Costituzione del 1948. Si sviluppa nel secondo dopoguerra nella maggior parte dei Paesi europei. Continuità dello Stato liberale, sviluppo di alcuni principi già presenti: non più Stato borghese ma rappresentativo di tutte le classi (suffragio universale). Fine = uguaglianza sostanziale (stesse opportunità a prescindere dalle condizioni individuali → Stato interventista per garantire equità sociale) e non solo formale dei cittadini (Stato liberale). Rafforzamento divisione dei poteri, affermazione diritti di libertà come diritti assoluti. Stato di diritto = accrescimento apparati amministrativi (centrali come i Ministeri ma anche autonomie locali, segno di maggiori funzioni dello Stato). Si rafforzano il principio della divisione dei poteri e le libertà grazie alla Costituzione.

Libertà positive possono realizzarsi solo attraverso intervento pubblico (per esempio il diritto alla salute, ≠ libertà negative che non prevedono nessun intervento statale). Stato interviene nei sociali acquisiscono un ruolo di primo piano, lo Stato interviene per garantire diritti dei singoli (istruzione, previdenza, assistenza...). Stato interviene nell’economia con aziende pubbliche e partecipazione pubbliche. Oggi Stato sociale in crisi, sotto forse ridimensionamento perché > spesa pubblica ha portato all’aumento del deficit e del debito pubblico.

Forme di stato classificate in base all’autonomia territoriale

  • Stato unitario (Italia oggi): Stato Sovrano in cui tutti i poteri sono gestiti da autorità centrali
  • Stato regionale (Italia fino al 1948): Stato unitario in cui viene riconosciuta una limitata autonomia ad alcuni enti territoriali, autonomia regionale rafforzata dalla riforma costituzionale del 2001
  • Stato confederale: solitamente preludio a Stato Federale, più Stati Sovrani che mettono in comune politica estera e militare, si accordano per esercitare insieme alcune funzioni
  • Stato federale (modello statunitense): fusione tra più Stati in precedenza Sovrani

Stati membri: mantengono la caratteristica di Stati con competenze generali (alcune tipiche degli Stati Sovrani come diritto internazionale, giustizia...) Organi federali: competenze particolari circoscritte a quelle espressamente loro riservate (altri poteri in concorrenza come ordine pubblico...)

Forme di governo

  • Monarchia assoluta: tutte funzioni statali in capo al Sovrano
  • Monarchia costituzionale:
    • Fase dualista = si fronteggiano 2 centri di decisione politica
      • Il Parlamento divide il potere legislativo col Sovrano
      • Il Sovrano è titolare di tutti i poteri
    • Parlamentare: Italia
      • Fase monista = al centro del sistema solo il Parlamento (espressione del popolo, il popolo è sovrano – art.1 Costituzione)
      • Rapporto di fiducia Governo/Parlamento, Governo è autonomo ed è titolare del potere esecutivo
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paola270200 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Benedetti Auretta.
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