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Estratto del documento

Il sistema elettorale per il Senato

Calcoli elettorali su base regionale, 20 circoscrizioni elettorali = regioni, somma dell'insieme

  1. Presentazione delle liste da parte delle forze politiche, presentazione del capo della lista o coalizione proprio simbolo, programma elettorale e che deve essere dichiarata all'inizio, è necessario un numero minimo di sottoscrizioni (1500) per presentare una lista; presentare liste dei candidati in un ordine numerico determinante per l'attribuzione dei seggi (non è previsto il voto di preferenza ma scorrimento delle liste lasciato alla determinazione fatta dal partito)
  2. Campagna elettorale e disciplina di essa
  3. Votazione
  4. Assegnazione dei seggi: l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione calcola la cifra elettorale su base nazionale per la Camera e regionale per il Senato → le cifre elettorali di ogni lista vengono divise per il quoziente elettorale (divisione del totale delle cifre elettorali ottenute

da liste singole e coalizioni per il numero di seggi in palio, 630 e 315, cioè quanto pesa ogni seggio in termini di voti). Il risultato determina il numero di seggi che spetta a ciascuna lista.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO

Sistema misto, proporzionale con temperamento maggioritario, a livello di collegi

Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e plurinominali

Il 37% dei seggi sono attribuiti in collegi uninominali ai candidati che ottengono il maggior numero di voti

Il 61% dei seggi sono attribuiti in collegi plurinominali in proporzione ai voti ottenuti, a livello nazionale o regionale, alle liste o alle coalizioni che abbiano superato le soglie di sbarramento stabilite

Il 2% dei seggi è destinato al voto degli italiani residenti all'estero

IL CONTENZIOSO ELETTORALE: Complesso di regole che consentono al singolo candidato, alla lista o ai cittadini di impugnare i risultati delle consultazioni elettorali

Organo competente:

Per ciascuna delle due Camere: Giunta per le elezioni› Per gli enti regionali e locali: Magistratura amministrativa = regolaritàoperazioni elettorali o Magistratura ordinaria = eleggibilità o meno deicandidati

LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

Principi ispiratori: parità di trattamento e imparzialità (“par condicio”)

Limiti alle spese elettorali, forma di contribuzione pubblica ai partiti per un importo minore

CAPITOLO VII - IL PARLAMENTO

BICAMERALISMO PARITARIO PERFETTO

2 Camere pressoché identiche che hanno funzioni identiche:

Camera dei Deputati (630)

Senato della Repubblica (315 + 5 senatori a vita, persone con particolari meriti + ex Presidenti della Repubblica)

Differenze: Camera eletta su base nazionale, eletta da persone più giovani e composta da più giovani, Senato eletto su base regionale, richiesta età minima superiore

Entrambe le Camere sono chiamate ad esprimersi nell’ambito

Del procedimento legislativo ordinario, il testo deve essere integralmente approvato da entrambe.

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI hanno una collocazione particolare nelle fonti, al di sotto della Costituzione e disciplinano gli aspetti più propriamente burocratici della vita delle Camere. Hanno contenuti importanti, regolano il funzionamento delle Camere e la procedura legislativa, se non già disciplinati dalla Costituzione.

Sono fonti riservate perché si vuole evitare che la Corte Costituzionale intervenga per garantire l'indipendenza del Parlamento (insindacabilità).

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Regolamenti interpretati ed applicati dal Presidente della Camera, l'elezione del Presidente rappresenta la prima votazione dei parlamentari. Il Presidente della Camera viene eletto a maggioranza, dirige e modera la discussione, fa valutazioni politiche (in genere espressione delle forze politiche di maggioranza) durante la formazione dei calendari e degli ordini del giorno.

giorno con il supporto dell'Ufficio di Presidenza. Quando i parlamentari sono eletti devono dichiarare a quale gruppo parlamentare appartengono/aderiscono, senza vincolo di mandato; generalmente i gruppi parlamentari coincidono con i maggiori partiti, devono essere formati da almeno 20 parlamentari altrimenti si forma un gruppo misto che include diverse espressioni politiche (fenomeno della mobilità parlamentare). La funzione dei gruppi parlamentari è la semplificazione delle discussioni tramite la figura del capo gruppo, in modo da coordinare le attività dei deputati e dei senatori adottando uno stesso orientamento politico. Sia le giunte che le commissioni sono formate da un numero di componenti in modo tale da rispecchiare la Camera sotto il profilo dell'appartenenza politica, mantenendo le stesse proporzioni tra le forze. Le giunte sono organi delle Camere strumentali al loro funzionamento, risolvono questioni di carattere tecnico, proiezioni dei

partiti in Parlamento, minimo 20 deputati e 10 senatori.

regolamento- Giunta per il sia alla Camera che al Senato (applicazione eregolamentazione)

elezioni- Giunta delle alla Camera (verifica elezioni svolte e assunzioneautorizzazionicarica parlamentare, eventuali controversie) e giunta per leelezioni immunità parlamentari- Giunta delle e delle (nei casi in cui non c’èflagranza di reato le misure limitative delle libertà dei parlamentari sonosoggette al vaglio della giunta della Camera di appartenenza)

Le commissioni parlamentari sono organi delle Camere strumentali al procedimento legislativo, intervengono nella formazione delle leggi, funzionali all’attività del Parlamento.

I disegni di legge sono presentati in prima istanza alle Commissioni che, in casi particolari, possono approvarli.

Diverse commissioni in relazione alle diverse materie.

- Commissioni permanenti per ogni Camera

- Commissioni miste o bicamerali composte da deputati e senatori

Commissioni d'inchiesta: ogni Camera può istituirla con il compito di raccogliere tutti gli elementi necessari per indagare su un certo fenomeno o fatto di pubblico interesse, poteri analoghi a quelli delle autorità giudiziarie ma con finalità diverse, finalità di regolare quella materia. AUTONOMIA DELLE CAMERE AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE, non dipendono dalle decisioni del Governo per quanto riguarda lo stanziamento della spesa IMMUNITÀ DELLA SEDE, addetti alla sicurezza gestiti direttamente dai Presidenti delle Camere, svincolo dal Ministero degli Interni, per il Governo sede del Parlamento come se fosse sede estera, autorizzazione all'ingresso GIUSTIZIA DOMESTICA O AUTODICHIA, tutto quello che riguarda il funzionamento delle Camere, anche controversie che riguardano i rapporti di lavoro all'interno IL PARLAMENTARE L'assunzione della carica di parlamentare avviene per giudizio sui titoli, convalida o proclamazione.

La cessazione di norma avviene alla fine della legislatura (5 anni) oppure per dimissioni o decadenza.

Lo status di parlamentare è regolato dalla Costituzione per garantire l'autonomia della funzione legislativa, l'indipendenza e la separazione dagli altri poteri dello Stato.

Rappresentanza dell'intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.) può decidere in modo autonomo dal proprio partito, libertà di espressione nell'esercizio della propria funzione.

Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.), particolare protezione, identificabile dal fatto che il parlamentare sta parlando come parlamentare, distinguendo la vita privata dall'esercizio della sua funzione.

Immunità (art. 68.2 e 3 Cost.), i parlamentari sono protetti dagli atti che limitano la loro libertà personale da parte della Magistratura, tranne nei casi in cui c'è una sentenza.

definitiva/condanna irrevocabile o viene colto inflagranza di reato. Negli altri casi serve un'autorizzazione della Camera di appartenenza → lo scopo, anche in questo caso, è quello di garantire l'indipendenza del Parlamento; la giunta che dà l'autorizzazione a procedere deve controllare che non sia indebita ingerenza ma richiesta fondata' Indennità stabilità per legge, rimborso delle spese sostenute per motivi lavorativi' Obbligo di trasparenza, i parlamentari sono tenuti a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi, le proprie entrate, interesse della collettività connesso alla rilevanza pubblica della funzione(sapere differenza proroga-prorogatio!!!)LA DURATA DELLA CAMEREPROROGA"La legislatura dura 5 anni e non può essere prorogata, se non per legge, e solo in caso di guerra."Quindi comunque decisa solo dai parlamentari ma solo in caso di guerra, praticamente mai.Tutela del corpo elettorale,almeno ogni 5 anni bisogna ricorrere al corpo elettorale che deve essere posto nelle condizioni di potersi esprimere. Istituto eccezionale. PROROGATIO23 Evento del tutto naturale che riguarda il passaggio dal momento in cui le Camere sono sciolte (fine della legislatura o prima) e il momento in cui iniziano ad operare le nuove Camere (nuove elezioni). Funzione del Parlamento continua, non è ammissibile che non vi sia un Parlamento nel frattempo. Finchè i nuovi parlamentari non iniziano ad esercitare le loro funzioni, esse prorogatio, sono svolte ancora dalle Camere sciolte in regime di decisioni ed attività di ordinaria amministrazione. Istituto fisiologico per garantire la continuità della funzione legislativa. Dallo scioglimento delle Camere si indicono le elezioni, devono passare almeno 45/70 giorni prima delle elezioni ed altri 20 giorni prima della riunione delle nuove Camere, massimo 3 mesi. VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE CONVOCAZIONI (salvo diversa

disposizione costituzionale) Numero legale/quorum strutturale: la maggioranza dei componenti (50% + 1 dei componenti d'organo) → condizione per poter deliberare, altrimenti non si può procedere con la votazione, numero legale sempre presunto salvo che se ne chieda la verifica

Quorum deliberativo/funzionale: la maggioranza dei presenti → delibera passa se vota a favore la maggioranza dei presenti

Può essere richiesto che una legge abbia il voto favorevole della maggioranza dei componenti, maggioranza qualificata.

LE MODALITÀ DI VOTO: la regola è quella del voto palese

VOTO SEGRETO

Libertà di prendere posizione in coscienza, svincolandosi dal partito

Obbligatori

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paola270200 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Benedetti Auretta.