Le regioni
Le scelte costituzionali riservate alle autonomie locali possono trovarsi precipuamente in due articoli:
- Art. 5 Cost.: Si afferma l'unità e indivisibilità della Repubblica, ma allo stesso tempo sono enunciati come valori costituzionali l'autonomia locale e il decentramento amministrativo, che la Repubblica riconosce e promuove.
- Art. 114 Cost.: Nel vecchio testo, individuava Regioni, Province e Comuni come articolazioni necessarie dell'ordinamento repubblicano.
I costituenti, inoltre, hanno delineato un'amministrazione composta da più enti che lavorano sullo stesso territorio, attraverso due principi:
- Autonomia: potere di determinare autonomamente le regole di organizzazione.
- Autarchia: l'ente per operare adotta veri e propri atti amministrativi di tipo autoritativo.
Regioni ad autonomia speciale e ordinaria
Le prime quattro regioni ad autonomia speciale previste dalla Costituzione (art. 116), furono istituite fin dal 1948; al contrario, le regioni ad autonomia ordinaria furono attuate con notevole ritardo (solo nel 1970 è stata approvata la legge n.281 che conteneva i provvedimenti finanziari per la loro attuazione e nel 1972 gli undici decreti governativi delegati che trasferivano alle Regioni le funzioni nelle materie a loro attribuite dalla Costituzione).
A partire dagli anni '90, il tema di un maggiore decentramento di funzioni ha portato la politica ad intraprendere alcune riforme, fino ad arrivare ad una vera e propria riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione.
Riforme costituzionali del titolo V
Dapprima con la legge cost. 1/1999 (relativa alle Regioni ad autonomia ordinaria) e la legge cost. n.2/2001 (relativa alle Regioni ad autonomia speciale) si è modificata la fonte statutaria autonoma delle Regioni ordinarie, e si è introdotto qualcosa di analogo anche per le altre regioni con la previsione di una speciale legge sulla forma di governo regionale (contemporaneamente si è introdotta l'elezione diretta dei Presidenti regionali).
Modifica complessiva del titolo V della costituzione (legge cost. n.3 del 2001)
Gli aspetti salienti sono:
- Una riformulazione dell'art 114 Cost che riconosce pari dignità istituzionale ai diversi enti pubblici rappresentativi: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" posizione di parità, no gerarchizzazione.
- Superamento del precedente criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ad autonomia ordinaria: il nuovo art 117 Cost prevede che lo Stato mantiene una potestà legislativa esclusiva in diciassette materie; mentre in altre diciannove materie si ha una legislazione concorrente tra Stato e Regioni (lo Stato determina solo i principi fondamentali); in tutte le altre materie non elencate in Costituzione spetta alle Regioni la potestà legislativa.
- Il nuovo art. 127 Cost. prevede che il controllo statale sulle leggi regionali divenga successivo (il Governo può impugnare la legge davanti alla Corte entro 60 giorni dopo la pubblicazione).
- Rapporti con l'UE: tutte le Regioni, nelle materie di loro competenza, possono partecipare alla face ascendente e discendente relativa ad accordi internazionali e ad atti dell'UE e possono concludere accordi con Stati nei casi e nelle forme disciplinati dalla legge statale.
- Il nuovo art.118 Cost. attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questa "chiamata in sussidiarietà" avviene tramite una legge statale che attribuisce ad organi o ad enti.