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Le Regioni
Le scelte costituzionali riservate alle autonomie locali possono trovarsi precipuamente in due articoli:
- Art. 5 Cost.: si afferma l'unità e indivisibilità della Repubblica, ma allo stesso tempo sono enunciati come valori costituzionali l'autonomia locale e il decentramento amministrativo, che la Repubblica riconosce e promuove.
- Art. 114 Cost. - nel vecchio testo, individuava Regioni, Province e Comuni come articolazioni necessarie dell'ordinamento repubblicano.
I costituenti, inoltre, hanno delineato un'amministrazione composta da più enti che lavorano sullo stesso territorio, attraverso due principi:
- autonomia: potere di determinare autonomamente le regole di organizzazione
- autarchia: l'ente per operare adotta veri e propri atti amministrativi di tipo autoritativo
Le prime quattro regioni ad autonomia speciale previste dalla Costituzione (art. 116), furono istituite fin dal 1948; al contrario le regioni ad autonomia ordinaria
furono attuate con notevole ritardo (solo nel 1970 è stata approvata la legge n.281 che conteneva i provvedimenti finanziari per la loro attuazione e nel 1972 gli undici decreti governativi delegati che trasferivano alle Regioni le funzioni nelle materie a loro attribuite dalla Cost.). A partire dagli anni '90, il tema di un maggiore decentramento di funzioni ha portato la politica ad intraprendere alcune riforme, fino ad arrivare ad una vera e propria riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione. Dapprima con la legge cost. 1/1999 (relativa alle Regioni ad autonomia ordinaria) e la legge cost. n.2/2001 (relativa alle Regioni ad autonomia speciale) si è modificata la fonte statutaria autonoma delle Regioni ordinarie, e si è introdotto qualcosa di analogo anche per le altre regioni con la revisione di una speciale legge sulla forma di governo regionale (contemporaneamente si è introdotta l'elezione diretta dei Presidenti regionali).COMPLESSIVA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ( legge cost. n.3del 2001)
Gli aspetti salienti sono:
- una riformulazione dell'art 114 Cost che riconosce pari dignità istituzionale ai diversi enti pubblici rappresentativi "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" posizione di parità, no gerarchizzazione
- superamento del precedente criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ad autonomia ordinaria - il nuovo art 117 Cost prevede che lo Stato mantenga una potestà legislativa esclusiva in diciassette materie; mentre in altre diciannove materie si ha una legislazione concorrente tra Stato e Regioni (lo Stato determina solo i principi fondamentali); in tutte le altre materie non elencate in Costituzione spetta alle Regioni la potestà legislativa
- il nuovo art. 127 Cost. prevede che il controllo statale sulle leggi regionali divenga successivo
(il Governo può impugnare la legge davanti alla Corte entro 60 giorni dopo la pubblicazione)- rapporti con l'UE: tutte le Regioni, nelle materie di loro competenza, possono partecipare alla fase ascendente e discendente relativa ad accordi internazionali e ad atti dell'UE e possono concludere accordi con Stati nei casi e nelle forme disciplinati dalla legge statale;.- il nuovo art.118 Cost. attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questa "chiamata in sussidiarietà" avviene tramite una legge statale che attribuisce ad organi o enti statali alcune limitate funzioni, mentre alle Regioni deve spettare l'attribuzione di poteri di codecisione. Si fa riferimento anche al principio di sussidiarietà orizzontale: "Stato,
Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" - il nuovo art. 119 Cost.: la legge statale deve garantire agli enti locali e alle regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, attraverso due categorie di finanziamento (tributi propri delle Regioni; fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante) - Abrogazione delle disposizioni costituzionali che prevedevano controlli amministrativi sugli atti delle Regioni e l'istituzione del Commissario del Governo. Nonostante le profonde trasformazioni, questa riforma appare inattuata, soprattutto perché manca una legislazione statale attuativa dell'autonomia finanziaria di Regioni e di enti locali (tra le poche leggi, da nominare "Legge La Loggia").
STATUTI REGIONI AUTONOMIA SPECIALE
116 Cost. riserva ad apposite leggi costituzionali l'adozione di statuti speciali che garantiscano forme e condizioni particolari di autonomia alla Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.
Giuridicamente, l'autonomia di ciascuna regione ad autonomia particolare è definita da un'apposita legge costituzionale, detta statuto speciale. Le disposizioni statutarie, in quanto norme di pari livello ma dotate di specialità, prevalgono su quelle costituzionali, salvo i casi in cui vengano messi in gioco i principi fondamentali del patto costituzionale.
Attraverso alcune disposizioni delle leggi cost n.2 e n. 3 del 2001, si sono avuti parziali avvicinamenti tra i due tipi di regione, poiché si è avuta un'equiparazione del sistema elettorale e della forma di governo provvisoria di tutte le Regioni, ma soprattutto si è introdotta anche per le Regioni ad autonomia speciale una forma di autonomia statutaria.
interna ( che a differenza delleRegioni ad autonomia ordinaria, on disponevano di una potestà statutaria autonoma)Ai sensi dell'art. 123 Cost, ciascuna di queste Regioni potrà adottare una speciale legge regionale,da approvare a maggioranza assoluta, per determinare la forma di governo regionale- "leggestatutaria", la quale potrà essere sottoposta a previo referendum popolare su richiesta del corpoelettorale o dei componenti del Consiglio regionale e sarà impugnabile in via preventiva dalGoverno entro trenta giorni dinanzi alla Corte Costituzionale per motivi di legittimità costituzionale. Tutti gli statuti speciali prevedono che le rispettive norme di attuazione siano poste in essere dal Governo, mediante l'adozione di speciali decreti legislativi (unico caso in cui il Governo esercita in via esclusiva un potere normativo primario, poiché non è prevista, come avviene per i normali decreti legislativi,
L'adozione di una legge delega. Nei rispettivi statuti di tali regioni, si ha una maggiore estensione dell'elenco delle materie di competenza legislativa; in numerose materie di loro competenza dispongono anche di un potere legislativo di tipo primario-esclusivo. Inoltre, le disposizioni statutarie di queste Regioni prevedono che i loro Presidenti possano partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in cui vengono discusse questioni inerenti la Regione.
STATUTI REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA
Il testo originario dell'art.123 Cost. prevedeva che le Regioni dovessero adottare uno statuto per disciplinare le norme relative all'organizzazione interna, mediante un atto normativo deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale e poi approvato dal Parlamento con legge.
Con la legge cost. n.1/1999 muta anzitutto la fonte statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. Lo Statuto viene configurato, infatti, come un particolare tipo di legge regionale,
caratterizzato da un procedimento speciale di approvazione e di un eventuale controllo, anche se al tempo stesso si conferma la subordinazione della fonte statutaria alla disciplina costituzionale, che lo configura come una speciale fonte primaria (dev'essere in armonia con la Costituzione). Il testo normativo dev'essere approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Regionale per due volte entro il termine di due mesi; non c'è più necessità di approvazione da parte di organi statali, poiché il Governo può solo impugnare la delibera statutaria dinanzi alla Corte entro trenta giorni dalla sua pubblicazione notiziale. È inoltre previsto che un cinquantesimo degli elettori possano chiedere un referendum sul testo statutario entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale. Giuridicamente, si conferma il primato della disciplina statutaria rispetto all'ordinaria attività regionale, poiché trattasi di fonte che determina laforma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e che regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. (inoltre lo statuto è chiamato a scegliere se mantenere l'elezione a suffragio universale e diretta del Presidente Regionale) AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONI A STATUTO SPECIALE La Riforma del Titolo V differenzia i criteri di individuazione delle materie la cui competenza legislativa spetta alle Regioni: - Regioni ordinarie: le materie non elencate in Costituzione sono di loro competenza; - Regioni speciali: si continua ad applicare il precedente criterio della competenza legislativa generale dello Stato, salve materie attribuite dai diversi Statuti alla competenza legislativa di ciascuna Regione diversi tipi di potestà legislativa: - 1) primaria-esclusiva (incontra solo limiti "esterni" alle materie elencate negli statuti) - 2) ripartita oconcorrente (incontra limiti "interni" alle materie; questo tipo ti potestà spettaanche alle Regioni ad autonomia ordinaria)-
3) facoltativa-integrativa: esercitata dalle Regioni solo se e nella misura in cui la legge delloStato permette alle Regioni la possibilità di adattarne il contenuto alle esigenze locali.
Limiti alla potestà legislativa primaria-esclusiva delle regioni- limiti di legittimità l'ambito legislativo di competenza statale; necessariodelimitanorispetto dei confini delle materie di competenza regionale- limiti territoriali la legge regionale deve riferirsi a fenomeni, attività e a coloro che hanno che abbiano avuto un rapporto col territorio regionale