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L'offeso e il suo difensore

L’offeso può nominare il difensore nelle medesime forme semplificate che sono previste per il difensore dell’imputato (96 [Difensore di fiducia] e 101[Difensore della persona offesa]). Da un lato l’offeso, che pure può nominare un difensore per essere da lui rappresentato, ha tuttavia il potere di esercitare quei “diritti e facoltà” che sono a lui espressamente riconosciuti dalla legge. [Diritti e facoltà della persona offesa dal reato], comma I). In tali casi, l’offeso può agire anche personalmente nel procedimento: ad esempio, può presentare memorie ed indicare elementi di prova. Da un altro lato, l’offeso non può (a differenza dell’imputato) togliere effetto ad un atto del proprio difensore; l’unico modo che ha per evitare una difesa tecnica non gradita è quello di revocare la nomina del difensore e nominarne un altro. 7. La persona offesa dal reato e la parte civile

Dal reato: La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato. Per individuare la persona offesa occorre dunque far riferimento alla norma penale sostanziale, accertare l'interesse che è oggetto della tutela e, quindi, procedere all'identificazione del soggetto o dei soggetti titolari di tale interesse. Bisogna anche tener presente che vi sono reati pluri offensivi, e cioè che ledono o mettono in pericolo più beni giuridici contemporaneamente. Il codice attribuisce alla persona offesa la qualifica di "soggetto" del procedimento; la qualifica di "parte" le viene riconosciuta solo se, nella veste di danneggiato dal reato, la persona offesa abbia esercitato l'azione risarcitoria costituendosi parte civile. Il Codice di procedura penale prevede almeno un caso di persona offesa di "creazione"

legge. Tuttavia, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta a causa del reato, tali diritti e facoltà possono essere esercitati dai "prossimi congiunti". I prossimi congiunti includono i parenti e gli affini fino al terzo grado di parentela. Secondo l'articolo 307, comma IV del codice penale, i prossimi congiunti sono considerati gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Tuttavia, gli affini non sono inclusi nella definizione di prossimi congiunti se il coniuge è deceduto e non ci sono figli. Questa definizione si applica indipendentemente dai diritti di natura civile derivanti dalla successione. Inoltre, la persona offesa dal reato ha il potere di sollecitare l'azione penale. Come soggetto del procedimento, ha il diritto di esercitare i diritti e le facoltà che le sono riconosciuti dalla legge.

legge (90, comma I). Tra i poteri che può esercitare, possiamo menzionare quelli meramente "sollecitatori" dell'attività dell'autorità inquirente, come il presentare memorie o l'indicare elementi di prova nel corso del procedimento, escluso il giudizio di cassazione (90: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato). {Le "facoltà" consistono in quei poteri l'esercizio dei quali non fa sorgere alcun dovere nel p.m. o nel giudice; i "diritti" sono quelle situazioni soggettive che fanno sorgere a carico dei predetti organi l'obbligo di emettere un provvedimento}.

I diritti di informativa. L'offeso gode anche di poteri di carattere "informativo"; egli riceve l'informazione di garanzia contenente l'avviso della facoltà di nominare un difensore (369, comma I). L'informazione di garanzia è inviata dal p.m. quando questi sta per compiere un atto

garantito nei confronti di un indagato; se mancano queste condizioni (atto garantito ed indagato direato), l'informazione di garanzia non deve essere spedita alla persona offesa, che pertanto non riceve nessuna comunicazione "ufficiale" dell'esistenza di un procedimento in corso. Al pari dell'indagato, la persona offesa ha un potere di accesso al registro delle notizie di reato, mediante apposita richiesta al p.m. (335 [Registro delle notizie di reato], comma III). Un altro diritto di "informativa" spetta alla persona offesa nei casi nei quali il p.m. proceda al compimento di un accertamento tecnico non ripetibile: il p.m. avvisa l'offeso, l'indagato ed i difensori del giorno, del luogo e dell'ora del conferimento dell'incarico, informandoli altresì che hanno la facoltà di nominare un consulente tecnico di parte (360: Accertamenti tecnici non ripetibili). La persona offesa ha ulteriori diritti di informativa: deve

essere avvisata della data e del luogo nel quale si svolgerà l'udienza preliminare (419); inoltre deve esserle notificato il decreto che dispone il giudizio. La partecipazione al procedimento. Passiamo ora all'esame dei poteri di "partecipazione al procedimento" che possono essere esercitati dalla persona offesa che abbia nominato un difensore. Le c.d. "investigazioni difensive" sono le indagini compiute dal difensore personalmente o per mezzo di un sostituto, di un consulente tecnico di parte o di un investigatore privato autorizzato. Scopo di tali investigazioni è quello di permettere al difensore di ricercare e individuare elementi di prova e di intervistare le "persone che possano dare informazioni". Il 391 octies prevede che tali documenti possano essere presentati al p.m., o anche direttamente al giudice (391 octies: Fascicolo del difensore). Sempre fra i poteri di tipo "partecipativo", si può ricordare cheLa persona offesa (personalmente o per mezzo del difensore) può chiedere per iscritto al p.m. di promuovere un incidente probatorio nel quale venga assunta una prova non rinviabile al dibattimento. In ogni caso, se l'incidente si svolge (sia a seguito di tale sollecitazione, sia su autonoma richiesta del p.m. o dell'indagato), il difensore della persona offesa sarà preavvisato, potrà parteciparvi e chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame (401 [Udienza], comma V). Ricordiamo che la persona offesa è sentita come testimone in dibattimento e come possibile testimone durante le indagini preliminari. I poteri di controllo sulla eventuale inattività del pubblico ministero. Infine, alla persona offesa sono riconosciuti poteri di tipo prettamente "penalistico", cioè tendono a tutelare il suo interesse ad ottenere il rinvio a giudizio dell'imputato. All'offeso sono attribuiti poteri di

controllo sull’eventuale inattività del p.m.: essi consentono all’offeso di mettersi in contatto col g.i.p. e presentargli le proprie conclusioni in due delicate ipotesi, e cioè quando il p.m. abbia chiesto al giudice la proroga delle indagini (406, comma III) ol’archiviazione (408, comma II). Nei due casi l’iniziativa del p.m. deve essere resa nota solo alla persona offesa che, in precedenza, abbia formalmente chiesto al medesimo di esserne informata. La persona offesa di regola non ha poteri di azione penale.

LE PROVE

Queste sono essenziali perché permettono al giudice di arrivare ad una decisione. I poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova non possono essere attribuiti ad un unico soggetto, bensì devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. In questo sistema risulta indispensabile regolamentare la materia della prova. Il giudice deve restare

in una situazione di assoluta imparzialità e neutralità psichica. Il giudice per poter giudicare ha bisogno di 2 elementi fondamentali: la conoscenza e la valutazione. Egli deve conoscere i fatti, come questi si sono svolti, il contesto, le circostanze... e quindi deve fare una ricostruzione (perché si ragiona su un fatto storico che ormai si è consumato). La valutazione attiene ai fatti e alle prove, grazie alle quali forma il suo convincimento spontaneo e non condizionato. Questo ragionamento confluirà nella motivazione che è l'elemento più importante della sentenza. La motivazione è fondamentale anche per dare conoscenza all'esterno, con riferimento all'eventuale impugnazione. L'art. 192 cpp ci parla proprio della valutazione del giudice, il comma 1 dice che il giudice valuta e soppesa la prova dando conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri che sono stati adottati. Questo concettoviene utilizzato un termine generico, mentre nel mezzo di prova si specifica iltipo di strumento utilizzato.-risultato probatorio: è il risultato ottenuto attraverso l'utilizzo dei mezzi diprova, ovvero la prova stessa.Il termine “prova” è fondamentale nel processo penale, in quanto è attraverso laprova che si cerca di dimostrare la colpevolezza o l'innocenza di un imputato. La leggeprevede diversi tipi di prove ammissibili, come ad esempio la testimonianza, laperizia, il documento, l'interrogatorio degli imputati, ecc. Ogni prova deve esserevalutata dal giudice in base ai criteri di ammissibilità e di valutazione previsti dalla legge.caso non possiamo parlare di risultanze da considerare subito come prova, ma essi forniscono prova che può assumere questa connotazione nell'ambito del procedimento, ad esempio in una registrazione di una conversazione non è detto che troverò una prova per dimostrare il fondamento di un determinato reato. Questa distinzione tra mezzo di prova e mezzi di ricerca della prova, si intreccia con un'altra distinzione, quella tra prova costituente (questa si forma nell'ambito del processo con l'ausilio dei protagonisti della vicenda giudiziale, come la testimonianza) e prova precostituita (questa preesiste e dà corda alla stessa vicenda processuale, come i documenti, questi sono fonte di prova perché al suo interno ci possono essere delle informazioni essenziali). La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di.

Provata condotta illecita, all'art. 111 comma 5.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maria200023 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Virgilio Alberto.