Giurisdizione
Il giudice e la giurisdizione
Nel libro I troviamo come protagonista il giudice. Nelle indagini preliminari non abbiamo ancora quella giurisdizione continuativa che invece inizia dopo che al termine delle indagini preliminari, il pm formate le proprie determinazioni esercita l'azione penale formulando l'imputazione. Quindi inizia l'udienza preliminare e anche la giurisdizione continuativa. Il legislatore, già dal libro I ci parla di giudice perché tutte le altre norme che sono successive devono mirare ad un corretto svolgimento della giurisdizione. Quest'ultima si divide in ordinaria e speciale.
Il giudice naturale e precostituito
Il giudice deve essere naturale e precostituito, ai sensi dell'art. 25, il giudice deve essere individuato in astratto, ante factum, e questa cosa è da riferirsi a tutti i consociati, in quanto tutti i cittadini devono sapere chi sarà il giudice competente per il giudizio. E per saperlo dobbiamo rifarci alla competenza e ai criteri.
Competenza per materia
L'elemento che ci aiuta a capire chi è il giudice competente per materia è la gravità del reato e l'entità della pena, cioè la competenza per materia determina gli organi a cui vengono attribuite certe fattispecie. Se noi leggiamo l'art. 5 vediamo che ci parla della corte d'assise che è un giudice collegiale del tribunale, perché quest'ultimo può essere monocratico (un solo giudice che s'identifica con l'organo) o collegiale. Quello monocratico ha più senso di responsabilità perché c'è solo un giudice che decide, in quello collegale invece ci si confronta ed è più difficile che ci sia qui un'influenza esterna.
Competenza territoriale
Una volta identificata la competenza per materia, occorre guardare all'elemento territoriale. Competenza per territorio: art.8 e seguenti. Si vede dove è stato consumato il reato.
Altre forme di competenza
Competenza funzionale: è una competenza astratta perché non è prevista da codice. Competenza per connessione: è un criterio che evita che ci sia una discrezionalità nell'individuazione del giudice naturale. L'art. 12 contiene una tassatività di casi: abbiamo la connessione soggettiva (si fa riferimento al concorso di persone), connessione oggettiva, e connessione teleologica (ad esempio in caso di reati commessi per eseguire altri reati: rubo un'arma per compiere una rapina successivamente). La riunione dei processi è possibile non solo in caso di connessione ex art.12 ma anche nelle situazioni di collegamento di cui all'art 371.
Riunione e separazione dei processi
Questo perché abbiamo l'art 17 che ce lo dice (la riunione dei processi può essere disposta nei casi dell'art. 12 e 371 cpp). Ma chiaramente la riunione può esserci solo se ci sono dei presupposti: può essere disposta quando non determina un ritardo nella definizione degli stessi. Per l'individuazione del giudice competente per la connessione ci sono dei criteri all'art 15, 16 e 17 (in quest'ultimo si fa riferimento all'organo collegiale e monocratico e tra i due si sceglie il collegiale). Possiamo far riferimento all'altra faccia della medaglia, e cioè alla separazione dei processi, art 18. La ratio della separazione è la velocità della definizione (quando io ho più imputati, per uno posso arrivare alla definizione, per l'altro no).
Individuazione del giudice e imparzialità
L'art 25 fa riferimento ad un'individuazione in astratto del giudice, ma possiamo anche far riferimento ad un'individuazione in concreto. E questo lo ricaviamo dall'imparzialità. All'art 115 dice che la giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge. E le regole del giusto processo richiedono il principio del contraddittorio, la parità tra le parti in merito agli strumenti e inoltre ci parla dell'imparzialità del giudice. È proprio attraverso il contraddittorio che il giudice può essere terzo e imparziale perché esso deve essere neutrale il più possibile, deve essere osservatore e interviene dopo che le parti hanno agito. E affinché il giudice sia lì a formare il proprio convincimento occorre che ci sia contradditorio e dibattito tra le parti. Il giudice non deve essere solo imparziale ma deve anche apparire tale.
Norme a protezione dell'imparzialità
Il codice individua delle norme a protezione di quest'imparzialità, in particolare abbiamo l'art. 34 e 35 che parla di incompatibilità, cioè l'incapacità a svolgere una determinata funzione in relazione ad un determinato procedimento. Quest'incompatibilità ci può essere o quando quel magistrato ha svolto una funzione che deve essere distinta da quella del giudice. Inoltre il giudice dell'udienza preliminare non può essere lo stesso delle indagini preliminari, e neanche un parente. Altrimenti verrebbe meno l'imparzialità.
Incompatibilità e strumenti di modifica processuale
L'incompatibilità è data da quegli strumenti di cui all'art. 36 e 37, cioè astensione, recusazione e remissione. Sono strumenti di modifica processuale e rappresentano un potere di contemperamento tra due esigenze: da un lato la corretta funzionalità del processo e dall'altro la garanzia di imparzialità. Quindi questi strumenti vengono utilizzati in dei processi, sono una sorta di parentesi, per risolvere qualche problema altrimenti non si può andare avanti e vengono affidati a un giudice sovraordinato.
Recusazione, astensione e remissione
- Recusazione: richiesta con la quale una parte chiede che un giudice sia estromesso da un determinato processo perché non appare imparziale perché ha un legame con l'oggetto del processo o con una delle parti. Questa non è applicabile al pm, perché questa è una parte e non può essere recusata.
- Astensione: con essa è il giudice che si astiene. Prevedendo questo strumento il legislatore ha voluto riconoscere al giudice un senso di responsabilità, perché essa è una dichiarazione che ritroviamo in un meccanismo processuale applicabile anche al pm. L'art. 36 elenca i casi in cui il giudice può astenersi. (dalle lettere A a H sono casi specifici, ma la lettera H parla di gravi ragioni di convenienza, cioè di situazioni più generali.) L'astensione, ai sensi dell'art.39, prevale sempre sulla recusazione, prevale sempre la volontà del giudice.
- Remissione: art. 45. Essa determina lo spostamento territoriale, cioè distinguiamo tra giudice ufficio e giudice persona fisica. Si differenzia tra la remissione di querela, nella quale viene meno il presupposto di procedibilità e decade l'accusa nei confronti dell'imputato. Inoltre la remissione si differenzia anche dalla recusazione, perché in questo caso noi parliamo solo di giudice persona fisica (ad esempio consideriamo il tribunale collegiale con tizio caio e sempronio, io parte posso recusare tizio che verrà sostituito) in questo caso la recusazione non si estende agli altri giudice, per poterla estendere la parte lo deve richiedere espressamente. Nella remissione, non facciamo riferimento al singolo giudice, ma all'ufficio che non risulta più adeguato. Inoltre, a differenza della recusazione e astensione che si ha in casi qualificati, l'art. 45 fa riferimento ad un elemento importante, cioè al contesto esterno del processo.
È tutto il complesso del processo che può essere pregiudicato, tutti quelli che partecipano al processo, anche il testimone. Quindi questo determina lo spostamento del processo ad un altro ufficio. Ciò va a toccare non solo l'art 25 ma anche la competenza territoriale. Quindi bisogna cercare un contemperamento tra l'art 25 (pre costituzione astratta del giudice) e l'art 111 comma 2 in merito all'individuazione in concreto del giudice attraverso l'imparzialità. Quest'ultima però viene incontro alla naturalità e viceversa perché è stesso il legislatore che prevede dei criteri per individuare in concreto il giudice. Quindi da un punto di vista tecnico non c'è un contrasto, tanto è vero che si potrebbe parlare anche di precostituzione di 2 grado. Relativamente poi alle parti legittimate, nella recusazione il legislatore usa il termine generico “parti”, nella remissione invece si dice chi sono i soggetti legittimati e quindi restano escluse le altre parti private.
Il processo mediatico e la libertà di stampa
Molto spesso si assiste ad un secondo processo mediatico che si muove di pari passo ad un altro processo classico. I media devono comunicare la notizia di reato e devono colpire il pubblico, e per farlo devono rielaborare la notizia. Ma quando possiamo dire che una notizia è giusto comunicarla? Partiamo da una norma costituzionale: l'art. 21 in merito alla libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa.
La polizia giudiziaria
Polizia giudiziaria e di sicurezza
Lo Stato tutela l'ordine e la legalità servendosi delle forze di polizia; polizia giudiziaria e polizia amministrativa costituiscono le due fondamentali funzioni svolte da tali forze.
Polizia amministrativa e di sicurezza
La polizia amministrativa si occupa dell'osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi, in esecuzione delle funzioni proprie del potere esecutivo. La polizia amministrativa: si distingue a sua volta in molte specializzazioni, quali ad es. la polizia tributaria, la polizia sanitaria, la polizia stradale e la polizia di sicurezza. La polizia di sicurezza ha come compito la tutela della collettività contro i pericoli e le turbative ad interessi essenziali per la vita di una società civile quali sono l'ordine pubblico (inteso come assenza di reati) e la sicurezza delle persone. In definitiva, la polizia di sicurezza è quella funzione che tende a prevenire il compimento di reati.
Polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria «deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale». La differenza tra polizia di sicurezza e giudiziaria si basa sulla contrapposizione tra “prevenzione dei reati” e “repressione di un reato”: con quest'ultima espressione si vuole indicare la raccolta di tutti gli elementi necessari per accertare il reato e per rendere possibile lo svolgersi del processo penale.
Funzioni della polizia di sicurezza
La distinzione tra polizia giudiziaria e di sicurezza. Quando svolge la funzione amministrativa o di sicurezza, la polizia di regola non gode di poteri coercitivi, e cioè non può direttamente limitare le libertà fondamentali. Viceversa, non appena giunge la notizia che è stato commesso un reato, viene esercitata la funzione di polizia giudiziaria con l'uso dei poteri coercitivi. In situazioni di necessità ed urgenza la polizia giudiziaria procede all'arresto in flagranza o al fermo di una persona gravemente indiziata; inoltre in caso di flagranza può perquisire persone o luoghi (352). La pattuglia di polizia che percorre in auto le strade svolge una funzione di polizia di sicurezza, e cioè tende a prevenire il compimento di reati; quando scorge uno scippatore in azione (o quando le perviene la notizia di un qualsiasi reato) da quel momento opera in funzione di polizia giudiziaria: può compiere un arresto in flagranza e una perquisizione; deve individuare le fonti di prova e raccogliere gli elementi utili in modo che questi non si disperdano.
Organizzazione della polizia di sicurezza
La funzione di polizia di sicurezza è diretta da un organo unitario, e cioè il Ministro dell'interno; in sede locale la direzione spetta al prefetto ed al questore.
La dipendenza dall'autorità giudiziaria
Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, pur restando i singoli ufficiali ed agenti sotto la dipendenza “organica” del corpo di appartenenza. Le strutture si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria.
Le sezioni di polizia giudiziaria
Il maggior grado di dipendenza è riscontrabile nelle sezioni: si tratta di organi costituiti presso gli uffici del p.m. di primo grado e composti, di regola, da ufficiali ed agenti della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza; inoltre possono esservi applicati ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altre amministrazioni quando vi sono particolari esigenze di specializzazione (5 disp. att.). Le sezioni svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria (10.3 disp. att.) sotto la dipendenza del capo del singolo ufficio del p.m., che dirige e coordina le attività (9 disp. att.). Nel quadro di tali direttive, il singolo magistrato del p.m. dispone direttamente del personale della sezione (58), e cioè incarica delle indagini nominativamente un ufficiale di polizia giudiziaria.
I servizi di polizia giudiziaria
Un minor grado di dipendenza funzionale è riscontrabile nei servizi di polizia giudiziaria: questi sono costituiti presso i corpi di appartenenza (questore, comandi dei carabinieri e della guardia di finanza); a prescindere dalla loro denominazione, si considerano servizi “tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di polizia giudiziaria. Il dirigente del servizio è tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni […] il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di polizia giudiziaria (12 disp. att.). Il dirigente del servizio è responsabile dell'operato proprio e delle persone che da lui dipendono; tale responsabilità si esplica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (o del Procuratore generale presso la Corte d'appello, a seconda che l'àmbito territoriale di competenza del servizio coincida col circondario del Tribunale o lo superi). Il minor grado di dipendenza funzionale consiste nel fatto che il magistrato del p.m., che dirige le indagini preliminari, dà un incarico non personalmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ma impersonalmente all'ufficio: sarà il responsabile di questo a scegliere l'ufficiale che condurrà le investigazioni.