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Riassunto sbobinature di diritto penale

Il reato

Il reato è la disobbedienza a un ordine impartito dalla legge, che rende necessario l’uso della sanzione più grave del nostro ordinamento: la pena.

Caratteri della pena

La pena tra le varie sanzioni è definita “sanzione negativa”, cioè infligge un “male” a chi disobbedisce a un precetto, quindi è un rafforzativo di quest’ultimo. Tra i precetti normativi esistono precetti di non fare a cui corrisponderà una condotta omissiva e precetti di fare a cui corrisponderà una condotta attiva. Ecco a questi precetti di regola sono applicate sanzioni negative ossia pene.

Pena come extrema ratio

La pena, in quanto sanzione negativa più grave, colpisce i beni dell’ordinamento più importanti dell’individuo che possono essere individuati nella Costituzione (es. la libertà personale). Lo stato è l’unico legittimato ad intervenire perché ad esempio in passato dove non interveniva era presente una guerra di tutti contro tutti. Il diritto penale ha dunque la funzione di evitare gli istinti umani (es. le vendette). Lo stato si assume l’incarico della reazione punitiva al male, ma questa dovrà essere per forza proporzionata al male commesso, a quale bene giuridico sia stato intaccato e soprattutto a che “valore” ha questo bene giuridico per l’ordinamento. La pena dunque è necessariamente correlata al bene tutelato dal precetto, questo per limitare l’arbitrio del legislatore (non può punire qualsiasi cosa gli venga in mente). Questa correlazione è definita principio di extrema-ratio.

Limitazione del potere legislativo

Ma come si limita il potere? Ci si basa sempre sulla Costituzione, che rappresenta un sistema di valori condivisi, il problema è che questa non comprende tutti i valori, che storicamente si evolvono, quindi risulta essere un catalogo importante ma non esaustivo. Bisogna inoltre evitare l’inflazione penalistica (tipica degli anni 50/90) che porterebbe all’inefficacia dell’intero sistema di norme. Altro principio importante è il proporzionassimo retributivo ossia che i reati devono essere diversamente puniti (uccidere una persona è diverso da infettarla, anche se l’infezione a seguito cagiona la morte). Si parla di proporzionassimo perché ciascuna pena deve corrispondere ai possibili modi di manifestarsi del male e quindi la pena deve avere la capacità di potersi plasmare proporzionalmente al male. Altro principio fondamentale è la tassatività, infatti il diritto penale si applica solo nei casi previsti dalla legge. Il sistema penale è inoltre ispirato al principio di frammentarietà, ossia che il sistema non è ordinato razionalmente ma tutela vari beni a seconda della loro importanza, quindi in modo frammentario.

Efficienza della pena

Come si punisce? Il legislatore descrive il precetto ed alla fine dice che chi non lo rispetta sarà punito, questo primo modello di efficienza della pena è detto fase edittale, ossia la fase che porta a conoscenza dei cittadini quali possono essere le conseguenze della disobbedienza al precetto (es. chi cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione di minimo anni 21). Il secondo modello di efficienza della pena è la fase giudiziale, ossia il giudice è chiamato a decidere come e quanto punire e può avere di fronte o la misura minima o la minima e la massima ossia il limite edittale. Nella fase giudiziale la progettazione astratta si concretizza nella pena per un determinato comportamento. Il terzo modello è la fase esecutiva dove la pena è posta in esecuzione e concretizzarsi materialmente su chi la subisce.

Fase edittale

È la minaccia edittale, la progettazione di un male possibile. La minaccia è contenuta entro il limite massimo e minimo che sono determinati dal legislatore secondo i criteri di proporzionassimo già citati. Può capitare che la norma stabilisca solo il massimo o il minimo edittale ma esiste il limite mancante sarà lo stesso rilevabile dagli art. 17 ss. c.p. che sono le norma che descrivono le pene principali quindi e definiscono le misure edittali “assolute”. I limiti edittali sono dunque lo strumento per adeguare la pena alla specificità di ciascun reato (es tutti i furti sono diversi, non esisterà mai un furto uguale ad un altro, quindi sono importanti i limiti edittali per permettere al giudice di scegliere la pena adeguata). Quali sono le regole per l’efficienza della pena della fase edittale? La prima è il proporzionalismo: dev’esserci corrispondenza tra offensività di un reato (ossia lesione ad un bene) e la pena. Il proporzionalismo ha anche una funzione educativa perché impone una scena di valori (la vita è maggiormente tutelata del patrimonio perché vale di più). Il secondo è la minaccia, ogni reato contiene una minaccia per il mancato rispetto del precetto. La minaccia ha anche una funzione di prevenzione generale negativa, nel senso che previene perché suggerisce l’argomento contrario alla scelta di commettere un fatto criminoso prima che questo venga effettivamente commesso e generale perché la legge riguarda tutti. La P.G.N. ha necessariamente bisogno del proporzionalismo perché se si punissero tutti i reati allo stesso modo non vi sarebbe più una scala di valori e si inviterebbero i cittadini a commettere reati più gravi (se dare schiaffo = uccidere, piuttosto uccido). La funzione positiva della fase edittale è data appunto dal fatto che si esalta la scala dei valori. Esiste anche una prevenzione generale integratrice che “premia”, ossia garantisce la “soddisfazione” a chi rispetta la legge.

Teorie assolute e relative della pena

Il proporzionalismo storicamente trae origine da due correnti di pensiero autorevoli: Kant ed Hegel. Ciò che li accomuna è il fatto che concepivano la pena come un dovere privo di scopo, ossia senza alcuna funzione pratica. Il primo richiama al fatto che semplicemente se tu hai violato un mio valore è giusto che ne sia violato anche uno tuo, ciò avviene sul piano etico ossia sul piano del dover essere, ossia è semplicemente una conseguenza del male. Per il secondo invece si tratta di analizzare la pena sul piano giuridico, ossia la pena è la negazione del reato, la negazione del male che il reato ha prodotto, ed è dunque conseguenza del reato. Si parla di teorie assolute della pena nel senso che non intendono dare una funzione pratica alla pena ma la giustificano solo o sul piano etico o giuridico. Queste teorie si differenziano da quelle relative che intendono dare una funzione pratica alla pena.

Funzione rieducativa della pena

Bisogna fare riferimento all’art 27.3/4. Nel comma 4 troviamo un divieto del ricorso alla pena di morte mentre nel comma 3 si tratta di rieducazione del condannato e nel divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. La Costituzione dunque vincola il legislatore nel decidere riguardo la fase edittale. La funzione rieducativa svolge compiti più rilevanti però nelle fasi successive.

Fase giudiziale

È la fase in cui il giudice identifica il fatto, lo attribuisce a una persona fisica e determina che questo fatto sia antigiuridico e colpevole. E qualora lo fosse decide quale pena applicare. Questo procedimento è detto “commisurazione della pena”, cioè identifica la quantità di pena giusta per il caso concreto (art133 c.p.). Il sistema di norme che riguarda questo procedimento ossia modificazione-applicazione della pena riguarda gli art 131 ss c.p. In particolare il primo tratta dell’esclusione della punibilità per i reati di minor tenuità, mentre l’art 132 stabilisce che il giudice applica la pena discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge con il solo dovere di fornire una motivazione. Per questo articolo non esiste dunque una pena fissa per ogni singolo reato. Questo giudizio discrezionale dovrà avvenire alla luce dei fattori di commisurazione dell’art. 133 c.p. Nel esercizio di questo potere il giudice dovrà tener conto di vari elementi indicati dalla norma. Questi elementi si dividono in 2 gruppi: elementi di commisurazione ed elementi di commissione. La prima è una visione retrospettiva (diagnosi) che guarda al reato così com’è stato commesso, la seconda è una visione prognostica che si baserà sulla capacità di delinquere e sulle caratteristiche interiori dell’autore. La prima visione richiama la teoria proporzionalistica perché il giudice dovrà decidere se quel reato si avvicina ai massimi o ai minimi edittali. (la pena è regolabile in ore, giorni, mesi, anni). Questa visione rispecchia perfettamente le teorie assolute ed inoltre dà anche applicazione alla minaccia che non risulterà dunque vana. La conferma giudiziale della minaccia è dunque un elemento essenziale rispetto alla funzione General-preventiva, ma non è ammissibile che venga inflitto un giorno in più rispetto a quella commisurata e proporzionata alla gravità del reato, perché il soggetto non può e non deve essere usato come esempio (come accadeva nell’800 “splendore dei supplizi”). La pena dovrà inoltre tendere alla rieducazione del condannato, ed in questo caso si parlerà di prevenzione speciale che potrà anche questa essere vista in senso positivo o negativo, ossia riuscire a far sì che la persona che ha commesso il reato non lo commetta nuovamente. Rieducare non significa neutralizzare (es. castrare lo stupratore) ma significa far accrescere culturalmente e personalmente il reo.

Cos'è la rieducazione?

È una proposta che metterebbe il reo nelle condizioni di vivere meglio in futuro. Se la rieducazione è lo scopo finale qui entra in gioco il secondo nucleo di elementi ossia la capacità a delinquere, dove si analizzerà non il reato ma la persona, quindi:

  • Condizioni di vita, familiare, sociale, economiche
  • Condotta di vita prima, durante, e dopo il reato
  • Precedenti penali, motivi per cui ha commesso il reato, e il carattere

La prospettiva prognostica non mi consente di accrescere la pena, ma di personalizzarla al reo e talvolta diminuirla o addirittura scegliere una pena diversa o non infliggerla proprio. L’importante è che la pena sia utile per arrivare alla rieducazione. L’esecuzione della pena è affidata al carcere.

Quali sono le pene?

Esiste un catalogo delle pene descritto dall’art 17 c.p., ma ci sono anche altre fonti (es. competenza del giudice penale). La CEDU stabilisce che la materia penale deve aver i requisiti di legalità, irretroattività e del giusto processo. Se vi sono queste caratteristiche si può parlare di pena. Quindi le pene sono solo quelle inserite nell’art. 17 c.p. ma si possono individuare come quelle che incidono sui diritti fondamentali della persona. Quindi sostanzialmente nel nostro ordinamento vi sono 3 strumenti punitivi: misura di prevenzione, misura di sicurezza, pena.

Misura di prevenzione

Sono misure praeter-delictum cioè che prescindono dalla possibilità di condannare una persona e prescindono dalla possibilità condannare una persona a un reato. Nel corso ci occupiamo però maggiormente di misure di sicurezza e pene, questo perché il diritto penale è sia figlio della scuola classica che fa riferimento a F. Carrara e che riteneva che a una responsabilità seguiva una punizione in chiave proporzionalistica-retributiva, sia di quella positiva che fa riferimento a E. Fermi che riteneva che bisognava correggere le condizioni che hanno spinto il reo a commettere il reato. A. Rocco nel redarre il codice ha dunque tenuto conto di entrambe le ideologie (sistema doppio-binario) e lo fa aggiungendo alla pena una misura di sicurezza.

Misure di sicurezza

L’art 203 c.p. sono misure inflitte alla persona socialmente pericolosa non per aver commesso il reato ma per una prognosi sul futuro. Il giudizio di pericolosità deve basarsi sui criteri dell’art 133 c.p. Nel 1930 il legislatore affermò che non si dovesse accertare ma che bastasse la presunzione per legge. (es. per reati passati, o malattia psichica). Le misure di sicurezza si dividono in:

  • Personali: queste si dividono a loro volta tra detentive e non detentive. Quelle detentive sono l’incarceramento in una casa di lavoro o in una colonia agricola, ricovero in ospedale psichiatrico e il riformatorio per i minori. Quelle non detentive nella misura della libertà vigilata.
  • Patrimoniali: la confisca.

Però la Corte Cost. e la legge Gozzini hanno riformato il sistema affermando che le misure di sicurezza NON si potessero fondare assolutamente sulla prevenzione, né presunzione di pericolosità. Questa riforma ha portato a una profonda riduzione delle misure di sicurezza perché il giudice non può dimostrare anticipatamente alla pena se il soggetto necessiterà di una misura. (es. condannato per 20 anni il giudice non sa se 20 anni dopo sarà ancora pericoloso). Inoltre vennero modificate anche le misure in sé: gli ospedali psichiatrici e le case di cura sono state abolite, le misure per i pazienti psichiatrici sono eseguite nelle residenze mediche per l’esecuzione di una misura di sicurezza (rems). Per i minorenni è stato abolito il riformatorio e sostituito con la collocazione dei minori in una comunità. Inoltre si è sviluppato anche il principio della fungibilità secondo il quale è il giudice partendo dalla misura più lieve a decidere quale misura applicare. Quindi le misure di sicurezza oggi sono fondate su un post-delictum, sul giudizio di pericolosità sulla base dell’art 133 c.p.

Catalogo delle pene

Non è solo quello dell’art. 17 c.p. ma si estende anche ad altre fonti. Le pene si dividono in principali e accessorie.

Pene accessorie

Sono strumenti di carattere interdittivo, inabilitativo, afflittivo, che la legge (non il giudice) prevede come conseguenza di una condanna. (es. medico che stupra, viene condannato + perde professione). Principalmente sono elencate nell’art 28 e ss. dove troviamo ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici, o professionale o legale, o della responsabilità genitoriale. Ma ce ne sono anche altre legate al diritto penale speciale.

Pene principali

Sono le pene per i delitti (libro II) e le pene per le contravvenzioni (libro III) questa distinzione è nata dall’abolizione del contenzioso amministrativo nel 1865. Delitti e Contravvenzioni si possono distinguere solo per la natura della pena e si dividono in pene per i delitti: ergastolo, reclusione, multa. E pene per le contravvenzioni: l’arresto e l’ammenda.

Ergastolo

L’art 22 c.p. tratta dell’ergastolo afferma che è la pena perpetua che va scontata negli stabilimenti a ciò dedicati con l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno. Questa pena è stata molto criticata perché molti pensano che violi l’art 27 dove afferma che la pena è funzionale alla rieducazione che in questo caso sembra totalmente assente. Per questo oggi l’ergastolo non è perpetuo (escluso l’ergastolo ostativo), ma per buona condotta può esserci la liberazione condizionata dopo 28 anni di reclusione.

Reclusione

L’art 23 c.p. tratta della reclusione i cui limiti edittali assoluti sono dai 15 gg. ai 24 anni (es. l’omicidio volontario va dai 21 anni se non aggravato a 24 anni). L’art 23 inoltre afferma che la reclusione dovrà essere predisposta in luoghi diversi da quelli degli ergastolani e da quelli degli arrestati. Quindi lo stabilimento penitenziario risulta essere diviso in 3 sezioni.

Multa

L’art 24 tratta della multa che è una pena pecuniaria a seguito di un delitto. La multa non può essere inferiore ai 50 euro e non superiore ai 50000 euro.

Arresto

L’art 25 tratta dell’arresto i cui limiti sono dai 5 gg ai 3 anni.

Ammenda

L’art 26 tratta dell’ammenda, pena pecuniaria per le contravvenzioni i cui limiti sono dai 20 euro ai 10000 euro.

Giudice di pace

Ultimo caso è quello del giudice di pace per i reati meno gravi e di solito si occupa di pene pecuniarie o al massimo della “detenzione del fine settimana”.

Sospensione condizionata e pena sostitutiva

Questi due strumenti sono stati affidati al giudice come opportunità per evitare le pene detentive di breve durata che rappresentano fin da sempre un punto dolente dell’ordinamento sempre in riferimento alla funzione rieducativa della pena. Una pena detentiva di breve durata infatti (ad es. 4 mesi) devasta i rapporti sociali, familiari lavorativi o di studio del reo, inoltre egli in questo breve periodo di tempo che dovrebbe trascorrere in carcere si mette in contatto solo con gli altri detenuti costituendo il “contagio penitenziario”. Questa situazione si è evitata con la legge Ricchetti che introdusse vari istituti: sospensione condizionata della pena (art164.1): Bisogna partire dall’analisi dell’indispensabilità dell’applicazione della minaccia, senza dubbio è indispensabile in chiave General-Preventiva, non risulta invece esserlo in chiave Special-Preventiva per i motivi precedentemente elencati. Vi sono 2 condizioni fondamentali che devono necessariamente sussistere (1) che NON sia un “Pregiudicato” (perché altrimenti la pena è necessaria), quindi che sia un delinquente primario, e (2) che il reato comunque sia modesto, ossia poco grave. Inoltre l’art 164.1 c.p. afferma che la sospensione condizionale è ammessa soltanto se, avuto riguardo della “commisurazione”, il giudice PRESUME che il colpevole si asterrà da commettere ulteriori reati. Chiaramente ci sono delle precauzioni dell’ordinamento nel senso che se il condannato non reitera alcun delitto per 5 anni e alcuna contravvenzione per 2 anni allora il reato si estingue, ma se vi fosse una reiterazione il reo verrà punito oltre che per il reato appena commesso anche per...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonearsenithebest di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Martini Adriano.
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