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EXTRA-GIURIDICO
o i comportamenti con significato sessuale. Questi in teoria hanno una visione unitaria
all’interno di una comunità nazionale, ma può cambiare al di fuori.
*È necessario esaminare attentamente tutti gli elementi del fatto tipico per capinera netta
distinzione.
Altra distinzione è tra elementi:
- Positivi: necessitano di un elemento in più (ex: l’omicidio del consenziente è necessario il
consenso della persona).
- Negativi: in questo caso invece deve mancare un elemento (ex: la violazione di domicilio
dove manca il consenso).
Dal punto di vista del contenuto del fatto tipico si distinguono elementi:
- Materiali/Oggettivi: sono immediatamente apprezzabili nella realtà.
- Soggettivi: implicano che sia presa in considerazione anche l’interiorità del soggetto.
Sembrerebbe andare contro l’art 25 Cost ma in realtà dobbiamo analizzare quanto questo sia
estendibile. Innanzitutto del profilo soggetto in sé si parlerà dell’analisi della colpevolezza, in
questo punto ci interessa solo come l’elemento soggettivo influisca sul risultato esteriore
quindi sulla materialità. Quindi l’unico modo per non andare contro l’art 25 è la
valorizzazione dell’elemento soggettivo all’interno dell’analisi del fatto tipico. Si parla dei casi
in cui si valorizza l’elemento soggettivo:
1. Reati di Tendenza: per spiegarlo partiamo dal concetto di molestia sessuale esempio un
uomo tocca il sedere di una donna, se fosse tutto incentrato sull’elemento materiale ciò non
sarebbe sufficiente poiché, ad esempio, un dottore che vista rientrerebbe in questa
fattispecie. Bisogna tener conto dell’elemento soggettivo, ossia il godimento di un soggetto
che possa trarne dal proprio gesto. Ma in realtà anche in questo modo sarà difficile
accertare la situazione, quindi bisogna guardare un altra cosa, ossia L’ATTO ALL’ORIGINE
quindi il contesto e le condizioni nelle quali si estrinseca l’atto. L’atto medico all’origine non
è un atto sessuale.
2. Reati dell’atteggiamento interiore: in questo caso si valorizza la sfera
dell’atteggiamento interiore, partendo dall’esempio degli atti molesti art 660 c.p. “chiunque
nel luogo pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo arreca molestie o disturbi è
punito…” l’errore che si potrebbe compiere è che il nucleo di disvalore e il nucleo offensivo
del reato risieda nei motivi per i quali ha recato la molestia. Il motivo serve solo per
selezionare all’interno di condotte che hanno un disvalore di base quelle che vale la pena
punire. In questo caso quindi si ha una vera propria selezione poiché tutte le molestie sono
fastidiose e offensive ma solo alcune meritano di essere punite e in particolare quelle con
un atteggiamento petulante e motivo biasimevole ad esempio la madre che chiama il
dottore perché il figlio sta male non è punibile come molestia.
3. Ipotesi di tentativo e di attentato: sia un tentativo dove un soggetto prova a realizzare
un’illecito senza riuscirvi. Lo disciplina l’art 56 c.p. gli da un contenuto en definito “chi
compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto
tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica” questa norma è molto
importante pecche di solito i reati sono compiuti e quindi molti comportamenti ne
rimarrebbero fuori, quindi si unisce espressamente una forma anticipata questi illeciti.
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Devono ovviamente essere realizzati atti idonei diretti analizzare il delitto. L’attentato tratta
di ipotesi speciali di tentativo, a differenza del tentativo che riguarda tutte le ipotesi
delittuose. Un esempio di attentato può essere l’attentato terroristico o all’ordine
democratico. Bisogna però trovare un equilibrio per non dare troppo valore al dato
soggettivo perché si rischierebbe di punire qualsiasi tipo di tentativo o di attentato. Questo
equilibrio è dato dall’idoneità degli atti e al raggiungimento di uno scopo, quindi se questi
atti possono generare o meno un vero pericolo.
4. Reati a dolo specifico:Il dolo è un stato psichico-reale qualcosa che si può certificare
mediante delle tecniche d’indagine nel cervello. Un esempio è nel reato di furto dove la
terminologia “al fine di trarne un profitto” è il dolo specifico. Questa condotta (il furto) è
apprezzabile solo se sussistono questi motivi o questo scopo (trarne profitto). È contrario
all’art 25? In realtà il dolo è l’elemento di descrizione dell’oggettività del fatto. È un quid
pluris e aiuta a selezionare i fatti oggettivi. Svolge 3 funzioni:
- F : paragonando l’art 606 che è il sequestro di persona, con
UNZIONE DI SPECIALIZZAZIONE
l’art 630 che è sequestro di persona a scopo di estorsione, ci rendiamo conto dell’enorme
differenza. Però va sottolineato che la differenza non è tutta della mente di chi ha
sequestrato. Ma devono esserci degli elementi di fatto che permettano di concludere che il
sequestro era stato strutturato per conseguire il riscatto. Quindi non occorre che lo scopo sia
raggiunto ma è necessario 1° che si agisca nella prospettiva di conseguire il risultato e 2°
che il mio agire deve rendere concretamente possibile che il risultato venga raggiunto.
Quindi la condotta deve essere idonea allo scopo.
- F :ci sono molti meno esempi di questo tipo di funzione,
UNZIONE DI FONDAZIONE DELLA TUTELA
un esempio è lo sciopero non ai fini del lavoro. Si punisce in questo caso la condotta
legittima ma diverso dal fine preposto dalla legge. Un esempio sono i reati associativi, vi
sono necessariamente più persone che si uniscono in un patto quindi utilizzano la
associazione per perseguire scopi vietati ad esempio le associazioni sovversive art 270 c.p.
per poter entrare in questa fattispecie l’associazione deve essere in grado di raggiungere lo
scopo, che potrebbe essere in grado di capovolgere l’ordinamento.
- F : punire condotte rivolte a realizzare un
UNZIONE DI ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA
determinato evento ex: attentato alla Cost, il fine perseguito qualifica e giustifica
l’anticipazione della tutela.
L’ultimo criterio dell’analisi è un criterio funzionale che riguarda il ruolo rivestito dai:
- presupposti della condotta: che ne abbiamo già trattato.
- la condotta, il nesso e l’evento: andiamoli ad analizzare.
LA CONDOTTA DI REATO: sappiamo già che questo comportamento umano per essere riferibile
all’uomo e non essere confuso con il mondo della natura bisogna essere tenuto con SUITAS
ossia con coscienza e volontà. Ora però analizzeremo come il legislatore descrive la condotta
tramite delle classificazioni:
La classificazione è tra:
PRIMA
1. R : ipotesi criminosa che attribuiscono rilevanza ad un ero
EATI DI MERA CONDOTTA
comportamento che si realizza nella realtà senza porre rilievo alle conseguenze di questo.
In questo caso si parla di disvalore di condotta cioè ciò che giustifica la pena è un valore
impiccato ad aver tenuto la condotta senza tener conto delle conseguenze. Di regola sono
reati a condotta vincolata cioè sono rilevanti esclusivamente in relazione ad una
determinata gestione umana trascurando qualsiasi altro modello.
2. R : sono quelli dove la norma oltre a descrivere una condotta descrive anche
EATI DI EVENTO
le conseguenze che vengono quindi apprezzate. Si parla in questo cado di reati di disvalore
di evento. Possono essere reati a condotta libera e a condotta vincolata. I primi per alcuni
studiosi sono considerati parimenti al così detto diritto penale naturale cioè che esistono a
prescindere dalle leggi (esempio muro di Berlino), in ogni caso per tutti sono considerati
reati nei quali all’ordinamento non interessa il modo in cui procura il male ma solo come
questo è stato causato l’esempio più comune è l’art 575, non importa che tipo di condotta
mantiene escluse le aggravanti, ma importa che si sia verificata l’evento morte. Altre volte i
delitti di evento richiedono che l’evento sia generato da una condotta vincolata, quindici
vuole tutelare il bene solo da specifiche aggressioni. L’esempio tipico è il delitto di truffa
art640 c.p. che tutela il patrimonio, ma lo tutela solo nel caso di violenza e inganno e in
particolare solo i caso in cui si verifica ARTIFIZI e RAGGIRI. I primi sono una modifica della
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realtà esteriore, i secondi sono argomentazioni verbali o scritte. Tutte le altre forme di
compromissione del patrimonio sono irrilevanti in questo caso dal punto di vista penale.
La classificazione per capire cosa dobbiamo analizzare partiamo dal reato di furto che
SECONDA
prevede una serie di comportamenti, la sottrazione di una cosa mobile l’impossessamento di
questa. Questo reato presenta quindi due atti, ma ci sono reati che ne hanno anche di più. Gli
atti non sono la condotta ma la compongono nel senso che per avere una condotta bisogna
sommarli. Da questo puntosi vista quindi classifichiamo:
1. 1. sono quei reati che si basano sull’unicum actu perficiuntur ad
I REATI UNISUSSISTENTI
esempio il reato di percosse.
2. 2. invece richiedono una pluralità di atti come ad esempio il furto.
I REATI PLURISUSSISTENTI
Bisogna quindi trovare un criterio normativo-interpretativo per capire se una pluralità di atti
indichino una sola condotta o se indichino più condotte. Bisogna quindi distinguere tra pluralità
di atti e di pluralità di reati, che attiene lo studio del concorso di reato.
1° CRITERIO: è la congruenza cronologica degli atti, attenzione non contemporaneità degli
atti!! Ad esempio se si da un pugno ad un soggetto e dopo 10 minuti se ne da un altro, in
questo caso rientreranno nella medesima condotta perché il criterio è rispettato. Se invece si
desse un pungo oggi e un pungo tra 1 mese, sarebbero 2 condotte distinte.
2° CRITERIO è quello della direzione offensiva dell’atto che potranno essere in direzione
eterogenea o omogenea. Nel primo caso di regola si integrano una pluralità di condotte,
altrimenti nel secondo caso si indica un unica condotta. (Un esempio nel primo caso se rubo
minaccio e aggredisco, sto colpendo 3 beni differenti, il patrimonio, la libertà morale e
l’integrità fisica). (Un esempio del secondo caso invece è se io faccio sbattere due teste di due
persone provocando la lesione di due beni, sarebbero due reati di lesione, questo perché entra
in gioco).
3° TERZO CRITERIO se si parla del diritto della persona, l&rsqu