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Estratto del documento

IL CANCELLIERE

Il cancelliere, questa attività non viene svolta esclusivamente dal soggetto che ha la qualifica

professionale del cancelliere perché ci sono anche operazioni che vengono svolte

materialmente da un assistente giudiziario che fa parte della funzione di cancelleria.

Nel codice di procedura penale si menziona la cancelleria ma non c’è una definizione per cui si

rimanda al codice di procedura civile in particolare agli artt.57-58 codice di procedura civile.

La prima attività del cancelliere è quella di documentare le attività degli organi giudiziari e

delle parti.

Documentare significa assistere il giudice in tutti i processi di formazione del

processo verbale e cioè di un verbale, atto nel quale è narrato tutto ciò che è avvenuto

durante quell’udienza. Questo verbale si chiama processo verbale appunto e viene svolto dal

cancelliere quando c’è un udienza oppure quando il giudice compie delle attività che devono

essere messe

per iscritto.

Questa attività è molto più rilevante fino a quando non si utilizzava la tecnica

informatica, il processo telematico ha fortemente ridotto l’attività del cancelliere ma dal punto

di vista legale resta.

Il cancelliere documenti poi anche l’attività di parte che ha rilevanza

processuale. Inoltre quando il giudice provvede per scritto, il cancelliere stende la scrittura e

dopo che ha firmato il giudice firma anche lui, molto spesso il giudice compie delle pronunce

orali ma nel caso in cui il provvedimento sia scritto invece la legge prevede questa funzione

del

cancelliere.

* Queste attività vengono svolte anche in materia penale

Un’altra attività è quella del rilascio delle copie e degli estratti autentici di cui l’art.58 che

vengono rilasciati dalla cancelleria a seguito del pagamento die diritti di cancelleria.

Si chiama in questo modo perché originariamente una parte dello stipendio della cancelleria

derivava da questi pagamenti.

Inoltre conserva i fascicoli depositati dalle parti che si distinguono in base alla fase del

processo e li custodisce:

“Scrive le cause a ruolo” significa ad esempio prendere atto che una determinata controversia

pende presso quell’ufficio perché è stata iscritta sul ruolo del giudice.

“Segreteria giudiziaria”, si scrive della notizia di reato presso quella procura.

IL CUSTODE

Il custode tiene presso di se od organizza la tenuta di beni mobili o immobili e lo fa per

finalità collegate alla giustizia.

Il custode viene nominato dal giudice, in materia civile (art.65 ss. C.p.c) è collegato

all’attività esecutiva vera e propria e all’attività cautelare la quale

fa si che si possa svolgere l’attività esecutiva in un secondo momento. In materia penale (art.

259 c.p.p.) invece ci sono delle ipotesi in cui non fa niente di diverso rispetto a quello che

farebbe il custode del processo civile, nel processo penale è il soggetto che si occupa di

garantire che non ci siano modificazioni nello stato di cose o luoghi quando questi servono per

gli accertamenti relativi alla verifica del reato oppure quando vi è direttamente il corpo del

reato. Queste attività del custode evitano che l’attività di accertamento non si possa svolgere

o si svolga in modo distorto oppure che si possa mantenere fino al processo il corpo del reato.

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO

L’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni, l’art.59 del c.p.c che da la definizione mentre

il art.148 del c.p.p. specifica che quando si devono fare le notificazioni le si devono fare per

messo di questo ufficiale, rimanda al art.59 il quale ci dice che l’ufficiale giudiziario esegue la

notificazione degli atti e provvede alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

La notificazione non è irrilevante perché molte attività giudiziali dipendono proprio da questa,

dall’art.137 si capisce che notificare consiste del portare a conoscenza formale un soggetto

dell’esistenza di un determinato atto. Per avere la certezza giuridica che questa notificazione

sia giunta occorre ricorrere a questa forma.

Il compito dell’Ufficiale giudiziario oltre a quello di assistenza generica in udienza riguarda

compiti ulteriori in materia esecutiva.

IL CONSULENTE TECNICO E IL PERITO

Il consulente tecnico e il perito sono sostanzialmente la stessa figura. Il primo è quel

professionista che supporta il giudice nella conoscenza che ad esso manca di specifiche arti,

discipline o scienze. Il consulente può servire sia in materia civile che penale, non c’è

differenza, nel processo penale però chi svolge questa funzione prende il nome di perito.

Viene chiamato consulente nella fase che precede il processo perciò si trova nell’art.359 c.p.p.

che è un norma che riguarda appunto la fase di indagine.

14/03/18

I COLLABORATORI DEL P.M:

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Partendo dall’art111 troviamo la presenza del contraddittorio anche nelle fasi della formazione

della prova chiarisce che queste qualità sono costituzionalizzate soltanto nella fase del

processo. Quindi il contraddittorio non è presente in tutta la fase del procedimento penale ma

solo in quella del processo. La collaborazione che svolge la polizia giudiziaria nei confronti del

P.M. è principalmente nella fase procedimentale.

È nominata dalla costituzione nell’art 109 e ne dispone l’autorità giudiziaria.

Per autorità giudiziaria si intende tutti coloro che fanno parte dell’ordinamento giudiziario, il

giudice può disporre della polizia giudiziaria, ma chi ne dispone soprattutto è il P.M e si vedrà

che il fatto di riservare alcune attività a magistrati giudicanti è una scelta politica de

legislatore.

Cosa significa direttamente?

E’ qualcosa che sebbene non ci se ne accorge è il frutto di un compromesso dell’assemblea

costituente, si pensava di creare un corpo di polizia destinata a collaborare con il PM e

l’autorità giudiziaria ma siccome nel successivo dibattito costituente ciò non è stato accolto, si

è pensato di utilizzare i corpi di polizia che già esistevano, allora si è utilizzata la parola

“dispone”, ossia c’è una polizia giudiziaria che non è un corpo autonomo ma un ente di cui

‘autorità giudiziaria dispone direttamente non dal punto di vista organizzativo ma funzionale.

Queste caratteristiche cercano di mantenere l’autonomia e l’indipendenza del magistrato. La

polizia giudiziaria è appartenente ai corpi di polizia di Stato, Carabinieri, la guardia di finanza,

foresta ed altre ipotesi.

È chiaro che dal punto di vista organizzativo questi soggetti non sono alle dipendenze del

ministero della giustizia, ma di altri (ministero degli interni, difesa, finanza, ambiente).

Però quando alcuni di questi soggetti vengono chiamati a svolgere funzioni di polizia

giudiziaria svolgono i compiti richiesti dall’autorità giudiziaria, ma non c’è autorizzazione del

comando di appartenenza all’organo di polizia e senza essere condizionato nei compiti

d’attribuire.

La polizia giudiziaria svolge ogni indagine che possono essere disposte o delegate, quindi o

richieste direttamente alla polizia giudiziaria, altre volte prima delle attività se ne occupa il

P.M. e dopo vengono delegate alla polizia giudiziaria.

Nella fase preliminare (indagini) c’è una sinergia e si vede nell’art330: il P.M. e l’autorità

giudiziaria fanno le stesse cose in questa fase procedimentale.

Art. 55.1/2 c.p.p. : “la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei

reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori , ricercarne gli autori, compiere

gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per

l’applicazione della legge penale”.

Spiegazione.

Prendono notizie dei reati: la polizia giudiziaria non deve aspettare il P.M. per prendere notizia

dei reati.

Se un soggetto dovesse comunicare un reato può farlo sia alla procura che alla questura.

Tanto alla fine ogni notizia di reato arriverà all’ufficio del P.M. ,quindi l’art330 c.p.p. serve per

capire che c’è la fungibilità perché in linea di massima lo scopo finale è lo stesso ,ovvero

reprimere i reati e garantire l’applicazione della legge penale.

Da distinguere dalla polizia che fa prevenzione, mentre la polizia giudiziaria si occupa di

reprimere i reati , la polizia di sicurezza fa prevenzione, cerca di prevenire quei

comportamenti pericolosi che potrebbero costituire fattispecie di reato. La polizia non fa

attività finalizzate al processo penale.

La polizia giudiziaria deve solo indagare e impedire che i reati già commessi abbiano ulteriori

conseguenze. La notizia di reato è diversa dall’ ordine pubblico.

Nel caso di notizia di reato si parla di incertezza perché poi il reato sarà verificato durante il

processo.

Tutto ciò è diverso da quello che afferma l’ar13.3 della Cost: “In casi eccezionali di necessità

ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare

provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità

giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono

revocati e restano privi di ogni effetto.”

Qui si parla di intervento in determinati casi e poi c’è la convalida dell’autorità giudiziaria

entro 48h.

Altro compito della polizia giudiziaria è di cercare gli autori del reato, si p svolgere tutto in

una fase d’indagine senza sapere chi abbia commesso il reato anche perché il processo contro

ignoti non si può fare (la denuncia si).

Deve inoltre ricercare e assicurare le fonti di prova ossi cercare e assicurare le persone dalle

quali è possibile trarre una prova dei fatti che compongono la fattispecie di reato, si cercano

non le prove ma le fonti perché di prove si parla solo durante il processo, ma siccome quado

si arriva al processo è rischioso inventare sul momento le prove, in genere si cercano prima, e

quindi serve che le fonti siano assicurate. Tutto ciò servirà per ricavarne in seguito una prova.

Art 55.3 c.p.p. ci parla delle articolazioni dei commi 1/2: “le funzioni indicate nei commi 1 e 2

sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.”

Per le attività svolte in ogni caso per dovere bisognerebbe aspettare il P.M. per il rispetto e la

validità , perch&

Dettagli
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonearsenithebest di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Zumpano Maria.