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GIURISDIZIONE PENALE

Regola attuale e’ quella di prescrivere individuazione del giudice PRIMA che venga

commesso il fatto, dove per fatto, in legge penale, si intende il fatto di reato (e non fatto

storico come nel processo civile).

Non e’ piu’ permessa l’individuazione di giudici straordinari, cioe’ individuati dopo il fatto

da giudicare.

Scopo della giurisdizione penale e’ quello di verificare se alla sussistenza di questa

situazione sostanziale che chiamiamo reato, corrisponde anche il diritto/dovere dello

Stato di applicare la relativa sanzione.

Questi sono gli elementi fondamentali dell’accertamento penale, che compete al giudice,

e in particolare al giudice del processo.

Giurisdizione penale si mette in moto sulla base della notizia di reato dando avvio ad un

procedimento che non e’ solamente processo.

In materia penale la nozione di processo e’ interna alla nozione di procedimento.

Prima fase coincide con fase preparatoria e si chiama indagini preliminari.

Seconda fase, eventuale (dipende da come si concludono le fasi preliminari), si chiama

propriamente processo.

Anche in giurisdizione penale troviamo le tre forme di tutela; dichiarativa, cautelare ed

esecutiva.

Tutela dichiarativa e’ quella principale e alla quale sono legate il maggior numero delle

disposizioni.

Giusto processo di art. 111 Costituzione fanno riferimento soprattutto alla tutela

dichiarativa.

Con riferimento invece alla tutela cautelare qui c’e’ strumentalita’ necessaria e molto

accentuata sotto tutti gli aspetti; non possiamo avere, in materia civile, un provvedimento

cautelare privo di tutela dichiarativa, come e’ invece in materia civile.

Tutela esecutiva in materia penale riguarda principalmente l’attuazione della pena

comminata in sede dichiarativa.

In tutela esecutiva in materia penale si portano ad attuazione le condanne alle sanzioni

penali irrogate da giudice nella tutela dichiarative, condanne che in questo caso sono

molto tipiche dato che fanno riferimento a condanna ad una pena detentiva o pecuniaria.

Pene pecuniarie possono essere multa o ammenda a seconda che riguardino delitto o

contravvenzione.

Pene detentive possono essere detenzione o arresto.

In entrambi i casi si procede tramite i giudici dell’esecuzione; tutela esecutiva puo’

esserci solo se sussistono titoli esecutivi e questi in materia penale sono solamente

giudiziali e non anche stragiudiziali (come per processo amministrativo).

Giurisdizione penale e’ esercitata da magistrati ordinari e che quindi fanno parte

dell’ordinamento giudiziario.

I tribunali penali militari sono giudici penali speciali (non possono essere istituiti

ulteriori giudici speciali).

Corte Costituzionale e’ ulteriore giudice speciale che non ha come sua principale

funzione quella di esercitare giurisdizione penale, ma la esercita eccezionalmente per

i reati commessi da soggetto politico; oggi solo per reati commessi dal Presidente

della Repubblica.

Presenza di giudici speciali sono limiti di carattere oggettivo , limiti che dipendono

dalla materia dell’oggetto trattato.

Altro limite della giurisdizione penale riguarda i fatti che sono stati depenalizzati , che

originariamente costituivano reato e che sono stati in un secondo momento degradati

a illecito amministrativo.

In caso di depenalizzazione viene applicata una sanzione amministrativa e non penale

mentre in caso di giudice speciale viene comunque applicata una sanzione penale.

Limiti possono essere anche soggettivi, possono esserci soggetti sottratti alla

giurisdizione penale, soprattutto per accordi o trattati internazionali.

Questi soggetti possono essere soggetti facenti parti della NATO, soggetti consolari o

anche soggetti di culto.

Misure di sicurezza sono provvedimenti che hanno una natura mista, in parte

cautelare, in parte di prevenzione.

Queste sono misure accessorie che possono essere irrogate INSIEME ad una pena;

altre volte sono sanzioni irrogate in mancanza di particolari condizioni che possano

portare ad una pena.

Anche all’attuazione di misure di sicurezza ci pensa la tutela esecutiva.

Giudici sono in parte giudici di carriera, o togati, e in parte sono giudici che sono

costituiti in particolari casi e non permanentemente questi sono giudici onorari.

In primo grado giurisdizione penale si distribuisce tra Giudice di Pace, Tribunale,

Corte di Assise e Tribunale per i minori.

Giudice di pace ha competenze in relazione ad ipotesi che si considerano meno gravi

(come in materia civile).

Giudice e’ un giudice onorario e si occupa di reati per i quali sono previste sanzioni

pecuniarie, ma a volte puo’ anche decidere su reati che possano prevedere sanzioni

detentive; principalmente comunque Giudice di pace ha competenza di dare pene

pecuniarie.

Corte di Assise e’ tribunale che si occupa di casi piu’ gravi, per i quali sono previste

pene piu’ elevate o per i quali c’e’ un particolare allarme sociale.

Tribunale ha competenza in materia piu’ grave del Giudice di Pace, puo’ applicare

pene anche detentive, e queste sono definite residualmente rispetto alle competenze

del Giudice di pace e della Corte di Assise.

Nella Corte di Assise c’e’ composizione mista, abbiamo due magistrati di carriera e

sei magistrati onorari che sono pero’ soggetti non incaricati sulla base delle proprie

competenze professionali (come per giudice di pace), ma sono invece cittadini comuni

estratti a sorte.

Questo caso e’ la partecipazione popolare nell’amministrazione della giustizia di cui si

parla in Costituzione.

Corti di Assise non sono giudici permanenti ma vengono invece convocate per

sessioni, solo per i reati piu’ gravi e solo quando la legge lo prevede.

Quando viene convocata la Corte di Assise, sei cittadini estratti a sorte vanno a

comporre questo organo collegiale (non e’ possibile rifiutare incarico tranne per gravi

motivi di salute).

Tribunale per i minori ha competenza del tutto settoriale; questo ha origine recente,

e’ stato istituito nel 1988.

C’era esigenza di disciplinare un processo in base alla caratteristiche personalizzate

dei minori, soprattutto in ottica della pena da assegnare tenendo conto delle particolari

necessita’ di rieducazione e reinserimento sociale del minore.

Nella nostra legislazione ci sono due tipologie di risarcimento del danno.

Risarcimento del danno da reato (art. 185 Codice Penale) e risarcimento del danno

da fatto illecito (art. 2043 Codice Civile).

Art. 185 Codice Penale fa riferimento a risarcimento del danno che consegue alla

commissione del reato e che non si puo’ applicare se fatto illecito non costituisce

reato.

Pur riconoscendo natura civilistica di questa sanzione si fa in modo che questa possa

comunque essere chiesta al giudice penale.

In questo caso il giudice penale, che ha compito di conoscere del reato, al fine di

applicare la sanzione penale, si dovra’ anche occupare del danno prodotto dal reato,

quando c’e’ una parte civile (che va distinta dalla persona offesa dal reato) e giudice

potra’ in questo caso comminare risarcimento per questa parte civile che ha subito

danno.

Piu’ si va avanti nel tempo e piu’ si cerca di mantenere separate le due azioni, il

processo che si occupa del reato e il processo che si occupa del risarcimento

derivante dal reato, ma fondamentalmente e’ mantenuta la possibilita’ di costituirsi

come parte civile nel processo penale, dando comunque dei limiti.

C’e’ progressivo allontanamento delle due giurisdizioni che pero’ non e’ compiuto, ma

e’ stato affermato invece in maniera assoluta nel caso dei reati compiuti da minori.

Danno a collettivita’ o danno a singolo e l’idea della separazione dal processo che si

occupa del reato e’ stato introdotto principalmente nei reati compiuti da minore; questa

e’ una forma di protezione del soggetto minore.

Questo perche’ quando c’e’ parte civile nel processo penale, l’imputato oltre al PM

avra’ anche la parte civile come avversario nel processo che lo riguarda.

Anche in Tribunale per i minori c’e’ composizione mista, ci sono due giudici di carriera

e due giudici onorari che solitamente sono due assistenti sociali che dovrebbero

garantire a valutare meglio la situazione del soggetto imputato.

In secondo grado troviamo Tribunale (rispetto a Giudice di Pace), Corte di Appello

(rispetto al Tribunale) e Corte di Assise di Appello (rispetto alla Corte di Assise).

Terzo grado di giudizio e’ la Corte di Cassazione.

Ci sono anche giudici delle indagini preliminari (GIP) e giudici delle udienze

preliminari (GUP) e questi sono giudici a tutti gli effetti che si occupano della prima

fase, quella delle indagini preliminari.

Questi giudici hanno potere decisorio, ma questo potere non e’ in ambito del processo

poiche’ questo sara’ successivo e sara’ comunque eventuale a seconda di come si

concluderanno le indagini preliminari.

GUP prende decisione considerando il contraddittorio in udienza tra le parti, mentre

GIP puo’ prendere decisioni anche senza sentire le parti in udienza e garantendone il

contraddittorio.

Con queste caratteristiche e’ ovvio che le decisioni del GIP o sono a favore

dell’indagato oppure queste non potranno intervenire sull’accertamento del fatto che

dovranno poi essere confermate nell’udienza; decisioni sfavorevoli non possono

pregiudicare posizione dell’indagato.

C’e’ necessita’ di tenere distinti GIP e GUP dai magistrati che compongono ufficio del

Pubblico Ministero.

Questi soggetti non hanno in comune niente, tranne il fatto di essere giudici soggetti

alla legge e di operare nell’interesse delle parti.

Contrapposizione tra PM e imputato si realizza effettivamente soltanto nel giudizio, nel

processo, quando il PM acquisisce la qualita’ di parte chiedendo che imputato sia

punito.

Quello che PM fa prima lo fa solamente nell’interesse della legge e della collettivita’,

per vedere se ci sono elementi per esercitare azione penale e quindi diventare

avversario dell’imputato.

Tutta la fase delle indagini preliminari che vede il PM come protagonista che compie la

maggior parte degli atti, non puo’ far pensare al PM come la controparte dell’indagato,

questo sara’ uno scenario successivo.

PM richiede poi a giudice accertamento del reato e in caso anche la sanzione.

Questo richiedere si esprime al momento del giudizio, nel processo; e’ in quel

momento che PM chiede la tutela.

In materia penale la legge regola in maniera dettagliata anche la fase che precede

questa domanda di richiesta di tutela poiche’ ci sono alti valori che interessano la

collettivita’.

E’ a questo scopo che anche attivita’ delle indagini preliminari sono garantite dalla

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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Zumpano Maria.