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GIURISDIZIONE PENALE
Regola attuale e’ quella di prescrivere individuazione del giudice PRIMA che venga
commesso il fatto, dove per fatto, in legge penale, si intende il fatto di reato (e non fatto
storico come nel processo civile).
Non e’ piu’ permessa l’individuazione di giudici straordinari, cioe’ individuati dopo il fatto
da giudicare.
Scopo della giurisdizione penale e’ quello di verificare se alla sussistenza di questa
situazione sostanziale che chiamiamo reato, corrisponde anche il diritto/dovere dello
Stato di applicare la relativa sanzione.
Questi sono gli elementi fondamentali dell’accertamento penale, che compete al giudice,
e in particolare al giudice del processo.
Giurisdizione penale si mette in moto sulla base della notizia di reato dando avvio ad un
procedimento che non e’ solamente processo.
In materia penale la nozione di processo e’ interna alla nozione di procedimento.
Prima fase coincide con fase preparatoria e si chiama indagini preliminari.
Seconda fase, eventuale (dipende da come si concludono le fasi preliminari), si chiama
propriamente processo.
Anche in giurisdizione penale troviamo le tre forme di tutela; dichiarativa, cautelare ed
esecutiva.
Tutela dichiarativa e’ quella principale e alla quale sono legate il maggior numero delle
disposizioni.
Giusto processo di art. 111 Costituzione fanno riferimento soprattutto alla tutela
dichiarativa.
Con riferimento invece alla tutela cautelare qui c’e’ strumentalita’ necessaria e molto
accentuata sotto tutti gli aspetti; non possiamo avere, in materia civile, un provvedimento
cautelare privo di tutela dichiarativa, come e’ invece in materia civile.
Tutela esecutiva in materia penale riguarda principalmente l’attuazione della pena
comminata in sede dichiarativa.
In tutela esecutiva in materia penale si portano ad attuazione le condanne alle sanzioni
penali irrogate da giudice nella tutela dichiarative, condanne che in questo caso sono
molto tipiche dato che fanno riferimento a condanna ad una pena detentiva o pecuniaria.
Pene pecuniarie possono essere multa o ammenda a seconda che riguardino delitto o
contravvenzione.
Pene detentive possono essere detenzione o arresto.
In entrambi i casi si procede tramite i giudici dell’esecuzione; tutela esecutiva puo’
esserci solo se sussistono titoli esecutivi e questi in materia penale sono solamente
giudiziali e non anche stragiudiziali (come per processo amministrativo).
Giurisdizione penale e’ esercitata da magistrati ordinari e che quindi fanno parte
dell’ordinamento giudiziario.
I tribunali penali militari sono giudici penali speciali (non possono essere istituiti
ulteriori giudici speciali).
Corte Costituzionale e’ ulteriore giudice speciale che non ha come sua principale
funzione quella di esercitare giurisdizione penale, ma la esercita eccezionalmente per
i reati commessi da soggetto politico; oggi solo per reati commessi dal Presidente
della Repubblica.
Presenza di giudici speciali sono limiti di carattere oggettivo , limiti che dipendono
dalla materia dell’oggetto trattato.
Altro limite della giurisdizione penale riguarda i fatti che sono stati depenalizzati , che
originariamente costituivano reato e che sono stati in un secondo momento degradati
a illecito amministrativo.
In caso di depenalizzazione viene applicata una sanzione amministrativa e non penale
mentre in caso di giudice speciale viene comunque applicata una sanzione penale.
Limiti possono essere anche soggettivi, possono esserci soggetti sottratti alla
giurisdizione penale, soprattutto per accordi o trattati internazionali.
Questi soggetti possono essere soggetti facenti parti della NATO, soggetti consolari o
anche soggetti di culto.
Misure di sicurezza sono provvedimenti che hanno una natura mista, in parte
cautelare, in parte di prevenzione.
Queste sono misure accessorie che possono essere irrogate INSIEME ad una pena;
altre volte sono sanzioni irrogate in mancanza di particolari condizioni che possano
portare ad una pena.
Anche all’attuazione di misure di sicurezza ci pensa la tutela esecutiva.
Giudici sono in parte giudici di carriera, o togati, e in parte sono giudici che sono
costituiti in particolari casi e non permanentemente questi sono giudici onorari.
In primo grado giurisdizione penale si distribuisce tra Giudice di Pace, Tribunale,
Corte di Assise e Tribunale per i minori.
Giudice di pace ha competenze in relazione ad ipotesi che si considerano meno gravi
(come in materia civile).
Giudice e’ un giudice onorario e si occupa di reati per i quali sono previste sanzioni
pecuniarie, ma a volte puo’ anche decidere su reati che possano prevedere sanzioni
detentive; principalmente comunque Giudice di pace ha competenza di dare pene
pecuniarie.
Corte di Assise e’ tribunale che si occupa di casi piu’ gravi, per i quali sono previste
pene piu’ elevate o per i quali c’e’ un particolare allarme sociale.
Tribunale ha competenza in materia piu’ grave del Giudice di Pace, puo’ applicare
pene anche detentive, e queste sono definite residualmente rispetto alle competenze
del Giudice di pace e della Corte di Assise.
Nella Corte di Assise c’e’ composizione mista, abbiamo due magistrati di carriera e
sei magistrati onorari che sono pero’ soggetti non incaricati sulla base delle proprie
competenze professionali (come per giudice di pace), ma sono invece cittadini comuni
estratti a sorte.
Questo caso e’ la partecipazione popolare nell’amministrazione della giustizia di cui si
parla in Costituzione.
Corti di Assise non sono giudici permanenti ma vengono invece convocate per
sessioni, solo per i reati piu’ gravi e solo quando la legge lo prevede.
Quando viene convocata la Corte di Assise, sei cittadini estratti a sorte vanno a
comporre questo organo collegiale (non e’ possibile rifiutare incarico tranne per gravi
motivi di salute).
Tribunale per i minori ha competenza del tutto settoriale; questo ha origine recente,
e’ stato istituito nel 1988.
C’era esigenza di disciplinare un processo in base alla caratteristiche personalizzate
dei minori, soprattutto in ottica della pena da assegnare tenendo conto delle particolari
necessita’ di rieducazione e reinserimento sociale del minore.
Nella nostra legislazione ci sono due tipologie di risarcimento del danno.
Risarcimento del danno da reato (art. 185 Codice Penale) e risarcimento del danno
da fatto illecito (art. 2043 Codice Civile).
Art. 185 Codice Penale fa riferimento a risarcimento del danno che consegue alla
commissione del reato e che non si puo’ applicare se fatto illecito non costituisce
reato.
Pur riconoscendo natura civilistica di questa sanzione si fa in modo che questa possa
comunque essere chiesta al giudice penale.
In questo caso il giudice penale, che ha compito di conoscere del reato, al fine di
applicare la sanzione penale, si dovra’ anche occupare del danno prodotto dal reato,
quando c’e’ una parte civile (che va distinta dalla persona offesa dal reato) e giudice
potra’ in questo caso comminare risarcimento per questa parte civile che ha subito
danno.
Piu’ si va avanti nel tempo e piu’ si cerca di mantenere separate le due azioni, il
processo che si occupa del reato e il processo che si occupa del risarcimento
derivante dal reato, ma fondamentalmente e’ mantenuta la possibilita’ di costituirsi
come parte civile nel processo penale, dando comunque dei limiti.
C’e’ progressivo allontanamento delle due giurisdizioni che pero’ non e’ compiuto, ma
e’ stato affermato invece in maniera assoluta nel caso dei reati compiuti da minori.
Danno a collettivita’ o danno a singolo e l’idea della separazione dal processo che si
occupa del reato e’ stato introdotto principalmente nei reati compiuti da minore; questa
e’ una forma di protezione del soggetto minore.
Questo perche’ quando c’e’ parte civile nel processo penale, l’imputato oltre al PM
avra’ anche la parte civile come avversario nel processo che lo riguarda.
Anche in Tribunale per i minori c’e’ composizione mista, ci sono due giudici di carriera
e due giudici onorari che solitamente sono due assistenti sociali che dovrebbero
garantire a valutare meglio la situazione del soggetto imputato.
In secondo grado troviamo Tribunale (rispetto a Giudice di Pace), Corte di Appello
(rispetto al Tribunale) e Corte di Assise di Appello (rispetto alla Corte di Assise).
Terzo grado di giudizio e’ la Corte di Cassazione.
Ci sono anche giudici delle indagini preliminari (GIP) e giudici delle udienze
preliminari (GUP) e questi sono giudici a tutti gli effetti che si occupano della prima
fase, quella delle indagini preliminari.
Questi giudici hanno potere decisorio, ma questo potere non e’ in ambito del processo
poiche’ questo sara’ successivo e sara’ comunque eventuale a seconda di come si
concluderanno le indagini preliminari.
GUP prende decisione considerando il contraddittorio in udienza tra le parti, mentre
GIP puo’ prendere decisioni anche senza sentire le parti in udienza e garantendone il
contraddittorio.
Con queste caratteristiche e’ ovvio che le decisioni del GIP o sono a favore
dell’indagato oppure queste non potranno intervenire sull’accertamento del fatto che
dovranno poi essere confermate nell’udienza; decisioni sfavorevoli non possono
pregiudicare posizione dell’indagato.
C’e’ necessita’ di tenere distinti GIP e GUP dai magistrati che compongono ufficio del
Pubblico Ministero.
Questi soggetti non hanno in comune niente, tranne il fatto di essere giudici soggetti
alla legge e di operare nell’interesse delle parti.
Contrapposizione tra PM e imputato si realizza effettivamente soltanto nel giudizio, nel
processo, quando il PM acquisisce la qualita’ di parte chiedendo che imputato sia
punito.
Quello che PM fa prima lo fa solamente nell’interesse della legge e della collettivita’,
per vedere se ci sono elementi per esercitare azione penale e quindi diventare
avversario dell’imputato.
Tutta la fase delle indagini preliminari che vede il PM come protagonista che compie la
maggior parte degli atti, non puo’ far pensare al PM come la controparte dell’indagato,
questo sara’ uno scenario successivo.
PM richiede poi a giudice accertamento del reato e in caso anche la sanzione.
Questo richiedere si esprime al momento del giudizio, nel processo; e’ in quel
momento che PM chiede la tutela.
In materia penale la legge regola in maniera dettagliata anche la fase che precede
questa domanda di richiesta di tutela poiche’ ci sono alti valori che interessano la
collettivita’.
E’ a questo scopo che anche attivita’ delle indagini preliminari sono garantite dalla