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Il 2 limite è quello relativo al rapporto tra giudice ordinario e speciale. Qui viene
portato all’attenzione del giudice ordinario una controversia che riguarda
interessi legittimi per i quali ha competenza il giudice amm. In questo caso il
giudice potrà rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione. Il questo caso
però non emette una sentenza di difetto assoluto di giurisdizione, ma emette
una sentenza di difetto relativo di giurisdizione, perché nei rapporti tra giudice
ordinario e speciale ci sono anche giudici che possono decidere quella
controversia cosicché con la sentenza egli indica chi è il giudice competente e
dà modo alla parte di sapere a chi rivolgersi. Si salderà il primo processo al 2 e
verranno fatti salvi gli effetti sostanziali che ha prodotto la 1 domanda
giudiziale.
Il 3 limite che il giudice incontra è nei confronti della PA, cioè nelle ipotesi in cui
la situazione portata all’attenzione del giudice è non meritevole di tutela in
sede giurisdizionale. Si tratta di situazione non protette dall’ordinamento, che
non rientrano né nell’interesse legittimo né nell’ambito dei diritti soggettivi. In
questo caso il giudice potrà rilevare anche d’ufficio, in ogni stato e grado
(anche in sede di impugnazione e quando il primo giudice ha deciso il merito) il
proprio difetto di giurisdizione, sempre ai sensi dell’art 37. Ma la cassazione
dice che in sede di impugnazione il giudice non può farlo, ma solo la parte può
sollevare il difetto, quindi secondo la cassazione il giudice lo può rilevare
d’ufficio solo in 1 grado.
In entrambe queste ipotesi il giudice solleverà il difetto assoluto di
giurisdizione.
Regolamento di giurisdizione : la questione della competenza può
essere portata avanti anche in appello e in cassazione, ma per evitare questo il
legislatore ha previsto un rimedio, cioè il regolamento. Questo è preventivo
perché presuppone che non vi sia ancora una sentenza, ma si propone prima
dell’emanazione della sentenza, sia di rito che di merito. E può essere utilizzato
da ciascuna parte dinanzi all’organo che regola la giurisdizione e la
competenza, cioè la corte di cassazione. Vi è un limite quindi, finché la causa
non è decisa con una sentenza sia di rito che di merito. Anche con quella di
rito, perché anche questa contiene un’implicita ammissione della propria
competenza. Noi abbiamo detto che c’è il principio di auto responsabilità, ma in
questo caso non c’è, infatti il regolamento può essere proposto da tutti. La
cassazione poi si esprime con ordinanza che contiene una decisione che
vincola le parti.
Quando viene proposto il regolamento il giudice può decidere
discrezionalmente di sospendere il giudizio (questo prima del 90 non avveniva
perché la sospensione era automatica). Il ricorso del regolamento va depositato
presso la cancelleria del giudice di merito, questo valutata l’istanza e se
manifestamente fondata, sospende il processo con ordinanza. Se si sospende il
processo, questo dovrà essere riassunto. Ma se decide di non sospendere il
giudizio di merito, il processo va avanti e se la cassazione conferma la
competenza non c’è nessun problema, ma se invece il giudice di merito non
sospende e allo stesso tempo emette anche una sentenza, se dovesse
intervenire la cassazione negando la giurisdizione, la sentenza viene meno.
COMPETENZA
La giurisdizione del giudice ordinario si ripartisce in competenze. Per
competenza si intende la quantità di potere giurisdizionale che spetta a un
giudice rispetto ad altri giudici appartenenti allo stesso ordine. Per ripartire i
vari poteri, bisogna usare dei criteri di competenza che sono verticali (cioè in
base alla maggiore importanza della causa cioè giudice di pace, tribunale
ordinario, corte d’appello e cassazione. Se si impugna una sentenza del
tribunale, in 2 grado si va dinanzi alla corte d’appello, se si impugna una
sentenza del giudice di pace, in appello si va dinanzi al tribunale) e orizzontali
(cioè tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio). Quelli verticali sono:
-criterio della competenza per materia: la materia fa riferimento al tipo di
diritto su cui si controverte. Le materie le assegna la legge. Al giudice di pace
vengono affidati liti di minore rilevanza art.7 e al tribunale le controversie di
rilevanza maggiore art. 9 (ad esempio per materie relative ad imposte e tasse
quando queste non appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.)
Ma quando una materia non viene affidato a nessuno dei 2 entra in gioco un
criterio sussidiario:
-criterio della competenza per valore: cioè in base al valore economico della
controversia e si desume dalla domanda posta dall’attore. Il giudice di pace è
competente per valore per le cause fino a 5.000 euro. Se superiore la causa è
rimandata al tribunale. Se tizio però propone 2 domande nei confronti della
stessa persona queste si sommano e se il valore è superiore a 5.000 euro la
competenza è del tribunale. (art.10) Se però tizio propone domanda al giudice
di pace, nei confronti di caio, dal valore di 5.000 euro, e poi caio ne propone
un’altra nei confronti di tizio dal valore di 5.000 euro (domanda
riconvenzionale), queste sono due domande distinte e non si sommano.
Dunque le domande che si sommano sono quelle fatte nell’ambito di uno
stesso processo. Ricaviamo anche che questo criterio è utile solo ai fini della
competenza e non vincola il giudice nel merito in relazione a ciò che è stato
domandato. Ma ci sono anche cause di valore indeterminato per le quali il
valore è in astratto determinabile, ma non è stato in concreto determinato. In
questi casi il giudice non quantifica la pretesa. Secondo la cassazione quando
la domanda non è stata quantificata si presume che l’importo equivale a quello
massimo attribuito al giudice di pace (5.000 euro). Ma questo crea problemi
perché se vengono proposte 2 domande, una di valore determinato e una dal
valore indeterminato, nei confronti della stessa persone, il giudice è
incompetente. Come si può ovviare a questo problema? L’attore deve precisare
in questo caso che tutte le domande devono rientrare nella competenza del
giudice di pace, se non fa questo il giudice si deve dichiarare incompetente.
-criterio di competenza per territorio: c’è il foro generale in base al quale è
competente il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto, e speciali.
Quello speciale si ha quando la legge affida ad un giudice territorialmente
competente una determinata competenza. Ad esempio in merito ad una
controversia avente ad oggetto immobili sarà competente il tribunale del luogo
dove si trova l’immobile. Il foro esclusivo si ha quando una determinata
materia è attribuito ad un giudice territorialmente competente, ad esempio
l’art 22 in merito al foro per le cause ereditarie dove ci dice che è competente il
giudice del luogo dell’aperta successione per le cause. Poi abbiamo anche i fori
concorrenti che si hanno quando la parte può scegliere tra vari giudici
esistenti in un dato territorio, ad esempio l’art 20 che stabilisce che colui che
vuole istaurare un giudizio avente ad oggetto un obbligazione ha la possibilità
di scegliere tra vari giudici. Quando non vi sono i fori speciale bisogna guardare
i fori generale. Questi fori sono derogabili?
Tutti i presupposti processuali non sono derogabili dalle parti, queste non si
possono mettere d’accordo per derogare. Ad esempio in materia di interessi
legittimi le parti non si possono mettere d’accordo per adire il giudice ordinario
piuttosto che il giudice amministrativo. Tuttavia in materia di competenza per
territorio abbiamo l’art 28 che permette alle parti di accordarsi per derogarla.
Ma secondo l’art. 29 questo accordo deve riguardare determinati affari
prestabiliti e le parti lo devono dire espressamente per atto scritto.
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L’accordo sulla competenza può essere anche endoprocessuale, lo capiamo
dall’art 38 (2 comma) che fa riferimento ad un accordo all’interno del processo
sulla competenza per territorio derogabile. Ciò avviene quando viene adito un
giudice, il convenuto solleva l’eccezione della competenza derogabile e l’attore
aderisce all’eccezione. In questo modo si forma l’accordo e il giudice con
ordinanza si riterrà incompetente e indicherà il giudice competente. Però
questo accordo ha una durata di 3 mesi, cioè se il processo non viene riassunto
entro 3 mesi dinanzi al giudice competente per accordo, quest’ultimo viene
meno. L’art. 38 ci dice anche fino a quando le parti possono sollevare
l’eccezione di difetto di competenza e si dice che possono farlo entro 20 gg
prima della 1 udienza, il giudice invece potrà rilevare il difetto in un momento
successivo, e cioè nella 1 udienza, nella quale le parti non possono farlo ma
possono sollecitare il giudice affinchè lo rilevi. Il giudice però può rilevare il
proprio difetto per tutti i criteri, tranne che per territorio derogabile.
Quest’ultimo può essere fatto valere solo dalle parti. Nel momento in cui viene
sollevata un’eccezione del difetto di competenza, il giudice può dichiararsi
subito incompetente (in questo caso deve indicare qual è il giudice
incompetente per consentire alle parti di riassumere il giudizio) o può
dichiararsi subito competente o può rinviare l’esame della questione ad un
momento successivo nel quale deciderà anche il merito (questo può farlo se
ritiene che quella questione sia infondata). Se il giudice con ordinanza ritiene di
avere competenza non potrà tornare sui suoi passi. Su un ordinanza che si
esprime sulla competenza, e non sul merito della controversia è possibile
proporre un regolamento di competenza. (art.42). E’ l’unico modo per
impugnare l’ordinanza, che si esprime sulla competenza, del giudice.
Regolamento di competenza : deve essere proposto alla corte di
cassazione entro 30 gg dalla comunicazione dell’ordinanza sulla competenza.
Se la corte conferma la competenza del giudice adito allora le parti devono
continuare il processo con lui, se invece la corte smentisce la sua competenza,
allora le parti devono riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato dalla
corte. Si discute su se sia valida l’attività svolta dinanzi al giudice
incompetente e secondo alcuni è fatta salva, secondo altri, questa attività
viene annullata. Se il giudice ha deciso sia la questione di competenza sia il
merito, la parte soccombente ha una doppia scelta: può proporre il
regolamento di competenza o può ricorrere all’impugnazione ordinaria. Se
propone l’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di
proporre regolamento di competenza. Cioè la parte che impugna perde la
facoltà di proporre regolamento di competenza perché quando impugna può far
valere dinanzi al giudice d’appello sia la questione di merito che quella di
competenza. Ma le altre parti convenute nel giudizio di impugnazione ordinaria
potranno proporre il regolamento di competenza. La proposizione di questo
regolamento, se fatto durante il decorrere dei termini per l’impugnazione
ordinaria, questi termini vengono sospesi fino a quando non sarà decisa la
competenza. Se invece l’impugnazione è stata già proposta, e la parte
convenuta propone il regolamento, questa proposizione comporta la
sospensione del giudizio d’impugnazione. Quando il giudice si dichiara
incompetente deve indicare il giudice competente e le parti avranno un
termine per riassumere il giudizio. Quando il giudice si dichiara incompetente
con sentenza, c’è chi dice che l’attività istruttoria svolta fino a quel momento
viene fatta salva anche dinanzi al giudice che si occuperà della causa a seguito
della riassunzione. Ma c’è anche chi dice che quest’attività non può essere
fatta salva perché è stata svolta dinanzi ad un giudice che non era competente.
Quando si dichiara incompetente, o le parti riassumono il processo (vengono
fatti salvi gli effetti con traslatio iudici), o una delle parti può proporre
regolamento o le parti possono non fare nulla (in questo caso il processo si
estingue e le parti dovranno riproporlo ex novo, qui le parti devono specificare
il petitum, la causa petendi e le parti, a differenza dell’atto di riassunzione nel
quale è più importante che le parti manifestino la loro volontà di proseguire il
giudizio precedente senza dover specificare causa petendi o petitum). Se il
processo viene riassunto dinanzi al giudice indicato competente, quest’ultimo,
se ritiene di non avere competenza per ragioni di materia o territorio, non si
può dichiarare incompetente. Ma allora che può fare? Può proporre un
regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla cassazione, la quale deciderà.
Il giudice indicato, però non può proporre questo regolamento quando il 1
giudice si era indicato incompetente per ragioni di valore e di territorio
derogabile.
Litispendenza L’art 39 (1 comma) riguarda l’istituto della litispendenza.
Questa si realizza quando una stessa causa è proposta dinanzi a 2 giudici
diversi (con giudice si intende 2 uffici giudiziari). In questo caso il giudice
successivamente adito dovrà emettere un provvedimento di litispendenza con
il quale dispone la cancellazione della causa. Per stabilire chi è il primo giudice
adito e chi è il 2, bisogna guardare la no
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