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23/02

Il 2 limite è quello relativo al rapporto tra giudice ordinario e speciale. Qui viene

portato all’attenzione del giudice ordinario una controversia che riguarda

interessi legittimi per i quali ha competenza il giudice amm. In questo caso il

giudice potrà rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione. Il questo caso

però non emette una sentenza di difetto assoluto di giurisdizione, ma emette

una sentenza di difetto relativo di giurisdizione, perché nei rapporti tra giudice

ordinario e speciale ci sono anche giudici che possono decidere quella

controversia cosicché con la sentenza egli indica chi è il giudice competente e

dà modo alla parte di sapere a chi rivolgersi. Si salderà il primo processo al 2 e

verranno fatti salvi gli effetti sostanziali che ha prodotto la 1 domanda

giudiziale.

Il 3 limite che il giudice incontra è nei confronti della PA, cioè nelle ipotesi in cui

la situazione portata all’attenzione del giudice è non meritevole di tutela in

sede giurisdizionale. Si tratta di situazione non protette dall’ordinamento, che

non rientrano né nell’interesse legittimo né nell’ambito dei diritti soggettivi. In

questo caso il giudice potrà rilevare anche d’ufficio, in ogni stato e grado

(anche in sede di impugnazione e quando il primo giudice ha deciso il merito) il

proprio difetto di giurisdizione, sempre ai sensi dell’art 37. Ma la cassazione

dice che in sede di impugnazione il giudice non può farlo, ma solo la parte può

sollevare il difetto, quindi secondo la cassazione il giudice lo può rilevare

d’ufficio solo in 1 grado.

In entrambe queste ipotesi il giudice solleverà il difetto assoluto di

giurisdizione.

Regolamento di giurisdizione : la questione della competenza può

essere portata avanti anche in appello e in cassazione, ma per evitare questo il

legislatore ha previsto un rimedio, cioè il regolamento. Questo è preventivo

perché presuppone che non vi sia ancora una sentenza, ma si propone prima

dell’emanazione della sentenza, sia di rito che di merito. E può essere utilizzato

da ciascuna parte dinanzi all’organo che regola la giurisdizione e la

competenza, cioè la corte di cassazione. Vi è un limite quindi, finché la causa

non è decisa con una sentenza sia di rito che di merito. Anche con quella di

rito, perché anche questa contiene un’implicita ammissione della propria

competenza. Noi abbiamo detto che c’è il principio di auto responsabilità, ma in

questo caso non c’è, infatti il regolamento può essere proposto da tutti. La

cassazione poi si esprime con ordinanza che contiene una decisione che

vincola le parti.

Quando viene proposto il regolamento il giudice può decidere

discrezionalmente di sospendere il giudizio (questo prima del 90 non avveniva

perché la sospensione era automatica). Il ricorso del regolamento va depositato

presso la cancelleria del giudice di merito, questo valutata l’istanza e se

manifestamente fondata, sospende il processo con ordinanza. Se si sospende il

processo, questo dovrà essere riassunto. Ma se decide di non sospendere il

giudizio di merito, il processo va avanti e se la cassazione conferma la

competenza non c’è nessun problema, ma se invece il giudice di merito non

sospende e allo stesso tempo emette anche una sentenza, se dovesse

intervenire la cassazione negando la giurisdizione, la sentenza viene meno.

COMPETENZA

La giurisdizione del giudice ordinario si ripartisce in competenze. Per

competenza si intende la quantità di potere giurisdizionale che spetta a un

giudice rispetto ad altri giudici appartenenti allo stesso ordine. Per ripartire i

vari poteri, bisogna usare dei criteri di competenza che sono verticali (cioè in

base alla maggiore importanza della causa cioè giudice di pace, tribunale

ordinario, corte d’appello e cassazione. Se si impugna una sentenza del

tribunale, in 2 grado si va dinanzi alla corte d’appello, se si impugna una

sentenza del giudice di pace, in appello si va dinanzi al tribunale) e orizzontali

(cioè tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio). Quelli verticali sono:

-criterio della competenza per materia: la materia fa riferimento al tipo di

diritto su cui si controverte. Le materie le assegna la legge. Al giudice di pace

vengono affidati liti di minore rilevanza art.7 e al tribunale le controversie di

rilevanza maggiore art. 9 (ad esempio per materie relative ad imposte e tasse

quando queste non appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.)

Ma quando una materia non viene affidato a nessuno dei 2 entra in gioco un

criterio sussidiario:

-criterio della competenza per valore: cioè in base al valore economico della

controversia e si desume dalla domanda posta dall’attore. Il giudice di pace è

competente per valore per le cause fino a 5.000 euro. Se superiore la causa è

rimandata al tribunale. Se tizio però propone 2 domande nei confronti della

stessa persona queste si sommano e se il valore è superiore a 5.000 euro la

competenza è del tribunale. (art.10) Se però tizio propone domanda al giudice

di pace, nei confronti di caio, dal valore di 5.000 euro, e poi caio ne propone

un’altra nei confronti di tizio dal valore di 5.000 euro (domanda

riconvenzionale), queste sono due domande distinte e non si sommano.

Dunque le domande che si sommano sono quelle fatte nell’ambito di uno

stesso processo. Ricaviamo anche che questo criterio è utile solo ai fini della

competenza e non vincola il giudice nel merito in relazione a ciò che è stato

domandato. Ma ci sono anche cause di valore indeterminato per le quali il

valore è in astratto determinabile, ma non è stato in concreto determinato. In

questi casi il giudice non quantifica la pretesa. Secondo la cassazione quando

la domanda non è stata quantificata si presume che l’importo equivale a quello

massimo attribuito al giudice di pace (5.000 euro). Ma questo crea problemi

perché se vengono proposte 2 domande, una di valore determinato e una dal

valore indeterminato, nei confronti della stessa persone, il giudice è

incompetente. Come si può ovviare a questo problema? L’attore deve precisare

in questo caso che tutte le domande devono rientrare nella competenza del

giudice di pace, se non fa questo il giudice si deve dichiarare incompetente.

-criterio di competenza per territorio: c’è il foro generale in base al quale è

competente il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto, e speciali.

Quello speciale si ha quando la legge affida ad un giudice territorialmente

competente una determinata competenza. Ad esempio in merito ad una

controversia avente ad oggetto immobili sarà competente il tribunale del luogo

dove si trova l’immobile. Il foro esclusivo si ha quando una determinata

materia è attribuito ad un giudice territorialmente competente, ad esempio

l’art 22 in merito al foro per le cause ereditarie dove ci dice che è competente il

giudice del luogo dell’aperta successione per le cause. Poi abbiamo anche i fori

concorrenti che si hanno quando la parte può scegliere tra vari giudici

esistenti in un dato territorio, ad esempio l’art 20 che stabilisce che colui che

vuole istaurare un giudizio avente ad oggetto un obbligazione ha la possibilità

di scegliere tra vari giudici. Quando non vi sono i fori speciale bisogna guardare

i fori generale. Questi fori sono derogabili?

Tutti i presupposti processuali non sono derogabili dalle parti, queste non si

possono mettere d’accordo per derogare. Ad esempio in materia di interessi

legittimi le parti non si possono mettere d’accordo per adire il giudice ordinario

piuttosto che il giudice amministrativo. Tuttavia in materia di competenza per

territorio abbiamo l’art 28 che permette alle parti di accordarsi per derogarla.

Ma secondo l’art. 29 questo accordo deve riguardare determinati affari

prestabiliti e le parti lo devono dire espressamente per atto scritto.

24/02

L’accordo sulla competenza può essere anche endoprocessuale, lo capiamo

dall’art 38 (2 comma) che fa riferimento ad un accordo all’interno del processo

sulla competenza per territorio derogabile. Ciò avviene quando viene adito un

giudice, il convenuto solleva l’eccezione della competenza derogabile e l’attore

aderisce all’eccezione. In questo modo si forma l’accordo e il giudice con

ordinanza si riterrà incompetente e indicherà il giudice competente. Però

questo accordo ha una durata di 3 mesi, cioè se il processo non viene riassunto

entro 3 mesi dinanzi al giudice competente per accordo, quest’ultimo viene

meno. L’art. 38 ci dice anche fino a quando le parti possono sollevare

l’eccezione di difetto di competenza e si dice che possono farlo entro 20 gg

prima della 1 udienza, il giudice invece potrà rilevare il difetto in un momento

successivo, e cioè nella 1 udienza, nella quale le parti non possono farlo ma

possono sollecitare il giudice affinchè lo rilevi. Il giudice però può rilevare il

proprio difetto per tutti i criteri, tranne che per territorio derogabile.

Quest’ultimo può essere fatto valere solo dalle parti. Nel momento in cui viene

sollevata un’eccezione del difetto di competenza, il giudice può dichiararsi

subito incompetente (in questo caso deve indicare qual è il giudice

incompetente per consentire alle parti di riassumere il giudizio) o può

dichiararsi subito competente o può rinviare l’esame della questione ad un

momento successivo nel quale deciderà anche il merito (questo può farlo se

ritiene che quella questione sia infondata). Se il giudice con ordinanza ritiene di

avere competenza non potrà tornare sui suoi passi. Su un ordinanza che si

esprime sulla competenza, e non sul merito della controversia è possibile

proporre un regolamento di competenza. (art.42). E’ l’unico modo per

impugnare l’ordinanza, che si esprime sulla competenza, del giudice.

Regolamento di competenza : deve essere proposto alla corte di

cassazione entro 30 gg dalla comunicazione dell’ordinanza sulla competenza.

Se la corte conferma la competenza del giudice adito allora le parti devono

continuare il processo con lui, se invece la corte smentisce la sua competenza,

allora le parti devono riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato dalla

corte. Si discute su se sia valida l’attività svolta dinanzi al giudice

incompetente e secondo alcuni è fatta salva, secondo altri, questa attività

viene annullata. Se il giudice ha deciso sia la questione di competenza sia il

merito, la parte soccombente ha una doppia scelta: può proporre il

regolamento di competenza o può ricorrere all’impugnazione ordinaria. Se

propone l’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di

proporre regolamento di competenza. Cioè la parte che impugna perde la

facoltà di proporre regolamento di competenza perché quando impugna può far

valere dinanzi al giudice d’appello sia la questione di merito che quella di

competenza. Ma le altre parti convenute nel giudizio di impugnazione ordinaria

potranno proporre il regolamento di competenza. La proposizione di questo

regolamento, se fatto durante il decorrere dei termini per l’impugnazione

ordinaria, questi termini vengono sospesi fino a quando non sarà decisa la

competenza. Se invece l’impugnazione è stata già proposta, e la parte

convenuta propone il regolamento, questa proposizione comporta la

sospensione del giudizio d’impugnazione. Quando il giudice si dichiara

incompetente deve indicare il giudice competente e le parti avranno un

termine per riassumere il giudizio. Quando il giudice si dichiara incompetente

con sentenza, c’è chi dice che l’attività istruttoria svolta fino a quel momento

viene fatta salva anche dinanzi al giudice che si occuperà della causa a seguito

della riassunzione. Ma c’è anche chi dice che quest’attività non può essere

fatta salva perché è stata svolta dinanzi ad un giudice che non era competente.

Quando si dichiara incompetente, o le parti riassumono il processo (vengono

fatti salvi gli effetti con traslatio iudici), o una delle parti può proporre

regolamento o le parti possono non fare nulla (in questo caso il processo si

estingue e le parti dovranno riproporlo ex novo, qui le parti devono specificare

il petitum, la causa petendi e le parti, a differenza dell’atto di riassunzione nel

quale è più importante che le parti manifestino la loro volontà di proseguire il

giudizio precedente senza dover specificare causa petendi o petitum). Se il

processo viene riassunto dinanzi al giudice indicato competente, quest’ultimo,

se ritiene di non avere competenza per ragioni di materia o territorio, non si

può dichiarare incompetente. Ma allora che può fare? Può proporre un

regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla cassazione, la quale deciderà.

Il giudice indicato, però non può proporre questo regolamento quando il 1

giudice si era indicato incompetente per ragioni di valore e di territorio

derogabile.

Litispendenza L’art 39 (1 comma) riguarda l’istituto della litispendenza.

Questa si realizza quando una stessa causa è proposta dinanzi a 2 giudici

diversi (con giudice si intende 2 uffici giudiziari). In questo caso il giudice

successivamente adito dovrà emettere un provvedimento di litispendenza con

il quale dispone la cancellazione della causa. Per stabilire chi è il primo giudice

adito e chi è il 2, bisogna guardare la no

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maria200023 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Verde Valeria.
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