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COMPETENZA

La giurisdizione del giudice ordinario si ripartisce in competenze. Per competenza si intende la quantità di potere giurisdizionale che spetta a un giudice rispetto ad altri giudici appartenenti allo stesso ordine. Per ripartire i vari poteri, bisogna usare dei criteri di competenza che sono verticali (cioè in base alla maggiore importanza della causa cioè giudice di pace, tribunale ordinario, corte d'appello e cassazione. Se si impugna una sentenza del tribunale, in 2 grado si va dinanzi alla corte d'appello, se si impugna una sentenza del giudice di pace, in appello si va dinanzi al tribunale) e orizzontali (cioè tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio). Quelli verticali sono:

  • criterio della competenza per materia: la materia fa riferimento al tipo di diritto su cui si controverte. Le materie le assegna la legge. Al giudice di pace vengono affidati liti di minore rilevanza art.7 e al tribunale le controversie di rilevanza maggiore art.

9 (ad esempio per materie relative ad imposte e tasse quando queste non appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.)

Ma quando una materia non viene affidata a nessuno dei 2 entra in gioco un criterio sussidiario:

  • criterio della competenza per valore: cioè in base al valore economico della controversia e si desume dalla domanda posta dall'attore. Il giudice di pace è competente per valore per le cause fino a 5.000 euro. Se superiore la causa è rimandata al tribunale. Se tizio però propone 2 domande nei confronti della stessa persona queste si sommano e se il valore è superiore a 5.000 euro la competenza è del tribunale. (art.10)
  • Se però tizio propone domanda al giudice di pace, nei confronti di caio, dal valore di 5.000 euro, e poi caio ne propone un'altra nei confronti di tizio dal valore di 5.000 euro (domanda riconvenzionale), queste sono due domande distinte e non si sommano.

Dunque le domande che si sommano sono quelle

competente solo per la domanda di valore determinato e incompetente per la domanda di valore indeterminato.competenza di scegliere tra il giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione o il giudice del luogo di residenza del convenuto. Inoltre, è importante sottolineare che la competenza territoriale può essere derogata dalle parti attraverso una clausola di elezione di foro, che stabilisce quale giudice sarà competente per eventuali controversie. Infine, è fondamentale ricordare che la competenza territoriale è un criterio di competenza relativo, che può essere eccezionato qualora sussistano altri criteri di competenza, come ad esempio la competenza per materia o per valore. In conclusione, la competenza territoriale è un elemento fondamentale nel sistema giudiziario, che permette di stabilire quale giudice sarà competente per risolvere una determinata controversia in base al luogo in cui si svolge.

Possibilità di scegliere tra vari giudici. Quando non vi sono i fori speciale bisogna guardare i fori generale. Questi fori sono derogabili? Tutti i presupposti processuali non sono derogabili dalle parti, queste non si possono mettere d'accordo per derogare. Ad esempio in materia di interessi legittimi le parti non si possono mettere d'accordo per adire il giudice ordinario piuttosto che il giudice amministrativo. Tuttavia in materia di competenza per territorio abbiamo l'art 28 che permette alle parti di accordarsi per derogarla. Ma secondo l'art. 29 questo accordo deve riguardare determinati affari prestabiliti e le parti lo devono dire espressamente per atto scritto.

L'accordo sulla competenza può essere anche endoprocessuale, lo capiamo dall'art 38 (2 comma) che fa riferimento ad un accordo all'interno del processo sulla competenza per territorio derogabile. Ciò avviene quando viene adito un giudice, il convenuto solleva

l’eccezione della competenza derogabile e l’attore aderisce all’eccezione. In questo modo si forma l’accordo e il giudice con ordinanza si riterrà incompetente e indicherà il giudice competente. Però questo accordo ha una durata di 3 mesi, cioè se il processo non viene riassunto entro 3 mesi dinanzi al giudice competente per accordo, quest’ultimo viene meno. L’art. 38 ci dice anche fino a quando le parti possono sollevare l’eccezione di difetto di competenza e si dice che possono farlo entro 20 gg prima della 1 udienza, il giudice invece potrà rilevare il difetto in un momento successivo, e cioè nella 1 udienza, nella quale le parti non possono farlo ma possono sollecitare il giudice affinché lo rilevi. Il giudice però può rilevare il proprio difetto per tutti i criteri, tranne che per territorio derogabile. Quest’ultimo può essere fatto valere solo dalle parti. Nel momento in

Cui viene sollevata un'eccezione del difetto di competenza, il giudice può dichiararsi subito incompetente (in questo caso deve indicare qual è il giudice incompetente per consentire alle parti di riassumere il giudizio) o può dichiararsi subito competente o può rinviare l'esame della questione ad un momento successivo nel quale deciderà anche il merito (questo può farlo se ritiene che quella questione sia infondata). Se il giudice con ordinanza ritiene di avere competenza non potrà tornare sui suoi passi. Su un ordinanza che si esprime sulla competenza, e non sul merito della controversia è possibile proporre un regolamento di competenza. (art.42). È l'unico modo per impugnare l'ordinanza, che si esprime sulla competenza, del giudice. Regolamento di competenza: deve essere proposto alla corte di cassazione entro 30 gg dalla comunicazione dell'ordinanza sulla competenza. Se la corte conferma la competenza

del giudice adito allora le parti devono continuare il processo con lui, se invece la corte smentisce la sua competenza, allora le parti devono riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato dalla corte. Si discute su se sia valida l'attività svolta dinanzi al giudice incompetente e secondo alcuni è fatta salva, secondo altri, questa attività viene annullata. Se il giudice ha deciso sia la questione di competenza sia il merito, la parte soccombente ha una doppia scelta: può proporre il regolamento di competenza o può ricorrere all'impugnazione ordinaria. Se propone l'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di proporre regolamento di competenza. Cioè la parte che impugna perde la facoltà di proporre regolamento di competenza perché quando impugna può far valere dinanzi al giudice d'appello sia la questione di merito che quella di competenza. Ma le altre parti convenute nel

giudizio di impugnazione ordinaria potranno proporre il regolamento di competenza. La proposizione di questo regolamento, se fatto durante il decorrere dei termini per l'impugnazione ordinaria, questi termini vengono sospesi fino a quando non sarà decisa la competenza. Se invece l'impugnazione è stata già proposta, e la parte convenuta propone il regolamento, questa proposizione comporta la sospensione del giudizio d'impugnazione. Quando il giudice si dichiara incompetente deve indicare il giudice competente e le parti avranno un termine per riassumere il giudizio. Quando il giudice si dichiara incompetente con sentenza, c'è chi dice che l'attività istruttoria svolta fino a quel momento viene fatta salva anche dinanzi al giudice che si occuperà della causa a seguito della riassunzione. Ma c'è anche chi dice che quest'attività non può essere fatta salva perché è stata svolta

dinanzi ad un giudice che non era competente. Quando si dichiara incompetente, o le parti riassumono il processo (vengono fatti salvi gli effetti con traslatio iudici), o una delle parti può proporre regolamento o le parti possono non fare nulla (in questo caso il processo si estingue e le parti dovranno riproporlo ex novo, qui le parti devono specificare il petitum, la causa petendi e le parti, a differenza dell'atto di riassunzione nel quale è più importante che le parti manifestino la loro volontà di proseguire il giudizio precedente senza dover specificare causa petendi o petitum). Se il processo viene riassunto dinanzi al giudice indicato competente, quest'ultimo, se ritiene di non avere competenza per ragioni di materia o territorio, non si può dichiarare incompetente. Ma allora che può fare? Può proporre un regolamento di competenza d'ufficio dinanzi alla cassazione, la quale deciderà. Il giudice indicato,

però non può proporre questo regolamento quando il 1° giudice si era indicato incompetente per ragioni di valore e di territorio derogabile.

Litispendenza: L'art. 39 (1° comma) riguarda l'istituto della litispendenza. Questa si realizza quando una stessa causa è proposta dinanzi a 2 giudici diversi (con giudice si intende 2 uffici giudiziari). In questo caso il giudice successivamente adito dovrà emettere un provvedimento di litispendenza con il quale dispone la cancellazione della causa. Per stabilire chi è il primo giudice adito e chi è il 2°, bisogna guardare la notifica dell'atto di citazione. (3° comma).

Il provvedimento della litispendenza potrà essere impugnato solo con il regolamento di competenza. Si tratta in questo caso di regolamento di competenza necessario (noi abbiamo un regolamento che può essere d'ufficio o a istanza di parte e nell'ambito del regolamento a istanza di parte abbiamo il regolamento

necessario (art.42) e facoltativo (art.43). È necessario quando a
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Publisher
A.A. 2021-2022
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maria200023 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Verde Valeria.