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-RAPPORTO DI CAUSALITÀ
Affinché un soggetto sia ritenuto responsabile è necessario dimostrare che è stato lui ad aver
compiuto il fatto. Causalità ipotetica = stabilire se il il danno si sarebbe verificato ugualmente
anche senza l’azione del soggetto se sì, il soggetto è responsabile.
È necessario fare un’INDAGINE CONTROFATTUALE, ossia ricostruire come gli eventi si
sarebbero svolti se la persona non avesse compiuto l’azione. In alcuni casi è tuttavia complicato:
es. viene messo sul mercato un farmaco non sufficientemente testato, il quale potrebbe avere
effetti cancerogeni. Una persona assume il farmaco e si ammala; va dal giudice a chiedere il
risarcimento da parte della casa farmaceutica, ma il fabbricante si difende dicendo che il suo
farmaco è soltanto indiziato e che la malattia sarebbe potuta sorgere indipendentemente
dall’assunzione.
Si guarda la percentuale di probabilità: se è alta, si attribuisce la responsabilità (i giudici penali
richiedono invece un grado di probabilità molto vicino al 100%, essendo la sanzione più grave di
un semplice risarcimento)
Spesso il danno è conseguenza di più fatti che interagiscono tra di loro, le cosiddette CONCAUSE
• Concausa precedente all’azione dannosa (es. conducente urta un pedone causandogli una
frattura alla gamba; tuttavia questa persona ha una malattia alle ossa che fa sì che la
frattura, di veloce guarigione per un soggetto sano, porti ad invalidità permanente)
• Concausa contemporanea (es. un automobilista passa col rosso e un altro, dall’altro lato
della strada, arriva a velocità eccessiva: ci rimette un trasportato)
• Concausa posteriore (es. pedone investito viene traportato in ospedale, dove subisce una
trasfusione di sangue infetto)
L’ordinamento ha stabilito che le concause non fanno venir meno la responsabilità del
danneggiante, a meno che esse non abbiano carattere di eccezionalità (es. conducente investe un
pedone perché un cartello è caduto sulla sua auto facendolo sbandare il danno NON è
imputabile alla persona, perché non tutte le cause gli sono attribuibili). Si parla in questo caso di
CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE.
ASPETTO SOGGETTIVO DELL’ATTO ILLECITO
• DOLO
Agisce con dolo chi provoca danno intenzionalmente; chi arreca il danno che ha previsto e
voluto (codice penale).
previsto: il danneggiante prevede le conseguenze della sua azione; se una persona pensa
che la sua azione abbia conseguenze diverse da quelle effettive NON c’è dolo (es. persona
che punta contro un’altra un’arma credendola scarica, ma invece, premendo il grilletto,
spara)
voluto: il danneggiante vuole le conseguenze della sua azione; vi è tuttavia l’ipotesi del
DOLO EVENTUALE, compiuto da chi non ha la volontà concreta di danneggiare, ma può
prevedere che il proprio comportamento possa essere dannoso. Nonostante questa
consapevolezza agisce comunque, accettando il rischio (es. persone che lanciano sassi da
un cavalcavia non vogliono danneggiare il preciso automobilista che passava là sotto)
• COLPA
Agisce con colpa chi trascura una regola di prudenza finalizzata ad evitare un danno
1) COLPA SPECIFICA: violare delle norme giuridiche aventi come scopo l’evitare un
danno (es. legge che stabilisce come devono essere realizzati gli impianti elettrici si
ha colpa quando, ad esempio, manca il salvavita)
Esempi di colpa specifica sono presenti nel Codice della strada (es. chi non si ferma
agli stop)
2) COLPA GENERICA: comportamento di chi agisce con negligenza, imprudenza o
imperizia.
Si costruisce un modello astratto (es. chirurgo modello) che disponga di capacità di
livello medio e si paragona ad esso il comportamento tenuto dal danneggiante; se tale
comportamento è al di sotto di quello del modello, c’è colpa (anche se la persona ha
fatto tutto ciò che poteva)
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ART. 2043 norma generale in tema di responsabilità civile non c’è uno specifico
danneggiante né una specifica situazione
LEGGI SPECIALI: stabilite per dare una regola più precisa ai danni che vengono a crearsi in
determinate situazioni e necessitano quindi di una disciplina più specifica; sono contenute al di
fuori del codice civile (es. norme sull’inquinamento)
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: le leggi speciali prevalgono su quelle generali
CARATTERISTICHE:
1) Precisazione del soggetto responsabile
2) Presunzione di responsabilità (non è quindi necessario che sia il danneggiato a doverne
dare dimostrazione)
3) Prova liberatoria (possibilità di esonerarsi dalla responsabilità)
- ART. 2047 (Danno cagionato dall’incapace)
“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto
da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla
sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare
l'autore del danno a un'equa indennità” • Persona individuata
• Prova liberatoria
ES. una persona che sta guidando e sviene senza alcun apparente motivo (no ebbrezza, no
assunzione di farmaci, no malattie) non è ritenuta responsabile. Avendo tuttavia cagionato danno è
tenuta a pagare al danneggiato un’indennità.
-ART. 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)
“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli
minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa
disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” • Persona individuata
• Prova liberatoria
Mentre nell’ art. 2047 il minore ha un’età in cui non è in grado di rendersi conto delle conseguenze
delle sue azioni, nell’art. 2048 esso si ritiene naturalmente capace di intendere e di volere. La
responsabilità del figlio si affianca quindi a quella dei genitori (sono responsabili IN SOLIDO), che
sono tenuti a rappresentarlo in giudizio e a risarcire il danneggiato, non disponendo solitamente il
minore di un patrimonio (altrimenti la sentenza rimane inizialmente ineseguita, in attesa che il
minore responsabile possa pagare la responsabilità dei genitori funge da garanzia di tale attesa).
La prova liberatoria di cui i responsabili possono avvalersi è dimostrare di non aver potuto impedire
il fatto.
-genitori: mentre nell’art. 2047 questo significa avere perso il controllo del figlio, nell’art. 2048 la
situazione è diversa, poiché il figlio è più grande e più difficile da sorvegliare. Devono quindi
provare di aver impartito al figlio una buona educazione tale da averlo messo in grado di
autogestirsi ed evitare di recare danno ai terzi (avergli impartito principi di prudenza; sorvegliare le
amicizie; ecc)
- precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte: la loro prova liberatoria dipende dal
controllo che essi avevano sull’allievo.
-norma “superspeciale” per insegnanti delle scuole statali: se il danno è arrecato durante
periodo di scuola, l’insegnante non è direttamente responsabile; il danneggiato deve chiamare in
giudizio lo Stato, il quale è tenuto a pagare il risarcimento. Se tuttavia si accerta che il danno si è
verificato per una colpa grave dell’insegnante, lo Stato può successivamente rivalersi su
quest’ultimo.
-ART. 2053 (Rovina di edificio)
“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro
rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”
• Persona individuata
• Prova liberatoria
La norma è stata interpretata in senso molto ampio: rovina = crollo totale, ma anche distacco e
crollo di una parte integrante di esso.
Il responsabile è il proprietario; per questo motivo, il proprietario avveduto provvede sempre a
stipulare un contratto di assicurazione contro i danni.
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione, da parte del responsabile, che la rovina non è
dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Nel secondo caso, tuttavia, perché è
responsabile il proprietario, che non è costruttore? Si tratta di un caso in cui la persona è ritenuta
responsabile anche se non può essere accusata di una colpa RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
-ART. 2054 (Circolazione di veicoli)
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”
• Persona individuata
• Prova liberatoria
Si tratta di qualsiasi veicolo (anche biciclette), ma si prendono in considerazione soprattutto gli
autoveicoli.
L’incremento della circolazione di autoveicoli ha creato problemi: aumento degli incidenti (circa
300000 incidenti, 6000 morti e 330000 feriti all’anno) e costo sociale (costo a carico dello Stato che
provvede mediante servizio sanitario nazionale circa 30 miliardi, 2% del PIL)
Essendo quindi danni che coinvolgono l’intera collettività, sono state introdotte norme che regolano
la costruzione di autoveicoli in modo che essi resistano a urti e ribaltamenti: se il veicolo è
conforme a queste norme si dice OMOLOGATO.
È tuttavia inevitabile che si verifichin