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-RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Affinché un soggetto sia ritenuto responsabile è necessario dimostrare che è stato lui ad aver

compiuto il fatto. Causalità ipotetica = stabilire se il il danno si sarebbe verificato ugualmente

anche senza l’azione del soggetto se sì, il soggetto è responsabile.

È necessario fare un’INDAGINE CONTROFATTUALE, ossia ricostruire come gli eventi si

sarebbero svolti se la persona non avesse compiuto l’azione. In alcuni casi è tuttavia complicato:

es. viene messo sul mercato un farmaco non sufficientemente testato, il quale potrebbe avere

effetti cancerogeni. Una persona assume il farmaco e si ammala; va dal giudice a chiedere il

risarcimento da parte della casa farmaceutica, ma il fabbricante si difende dicendo che il suo

farmaco è soltanto indiziato e che la malattia sarebbe potuta sorgere indipendentemente

dall’assunzione.

Si guarda la percentuale di probabilità: se è alta, si attribuisce la responsabilità (i giudici penali

richiedono invece un grado di probabilità molto vicino al 100%, essendo la sanzione più grave di

un semplice risarcimento)

Spesso il danno è conseguenza di più fatti che interagiscono tra di loro, le cosiddette CONCAUSE

• Concausa precedente all’azione dannosa (es. conducente urta un pedone causandogli una

frattura alla gamba; tuttavia questa persona ha una malattia alle ossa che fa sì che la

frattura, di veloce guarigione per un soggetto sano, porti ad invalidità permanente)

• Concausa contemporanea (es. un automobilista passa col rosso e un altro, dall’altro lato

della strada, arriva a velocità eccessiva: ci rimette un trasportato)

• Concausa posteriore (es. pedone investito viene traportato in ospedale, dove subisce una

trasfusione di sangue infetto)

L’ordinamento ha stabilito che le concause non fanno venir meno la responsabilità del

danneggiante, a meno che esse non abbiano carattere di eccezionalità (es. conducente investe un

pedone perché un cartello è caduto sulla sua auto facendolo sbandare il danno NON è

imputabile alla persona, perché non tutte le cause gli sono attribuibili). Si parla in questo caso di

CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE.

ASPETTO SOGGETTIVO DELL’ATTO ILLECITO

• DOLO

Agisce con dolo chi provoca danno intenzionalmente; chi arreca il danno che ha previsto e

voluto (codice penale).

previsto: il danneggiante prevede le conseguenze della sua azione; se una persona pensa

che la sua azione abbia conseguenze diverse da quelle effettive NON c’è dolo (es. persona

che punta contro un’altra un’arma credendola scarica, ma invece, premendo il grilletto,

spara)

voluto: il danneggiante vuole le conseguenze della sua azione; vi è tuttavia l’ipotesi del

DOLO EVENTUALE, compiuto da chi non ha la volontà concreta di danneggiare, ma può

prevedere che il proprio comportamento possa essere dannoso. Nonostante questa

consapevolezza agisce comunque, accettando il rischio (es. persone che lanciano sassi da

un cavalcavia non vogliono danneggiare il preciso automobilista che passava là sotto)

• COLPA

Agisce con colpa chi trascura una regola di prudenza finalizzata ad evitare un danno

1) COLPA SPECIFICA: violare delle norme giuridiche aventi come scopo l’evitare un

danno (es. legge che stabilisce come devono essere realizzati gli impianti elettrici si

ha colpa quando, ad esempio, manca il salvavita)

Esempi di colpa specifica sono presenti nel Codice della strada (es. chi non si ferma

agli stop)

2) COLPA GENERICA: comportamento di chi agisce con negligenza, imprudenza o

imperizia.

Si costruisce un modello astratto (es. chirurgo modello) che disponga di capacità di

livello medio e si paragona ad esso il comportamento tenuto dal danneggiante; se tale

comportamento è al di sotto di quello del modello, c’è colpa (anche se la persona ha

fatto tutto ciò che poteva)

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ART. 2043 norma generale in tema di responsabilità civile non c’è uno specifico

danneggiante né una specifica situazione

LEGGI SPECIALI: stabilite per dare una regola più precisa ai danni che vengono a crearsi in

determinate situazioni e necessitano quindi di una disciplina più specifica; sono contenute al di

fuori del codice civile (es. norme sull’inquinamento)

PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: le leggi speciali prevalgono su quelle generali

CARATTERISTICHE:

1) Precisazione del soggetto responsabile

2) Presunzione di responsabilità (non è quindi necessario che sia il danneggiato a doverne

dare dimostrazione)

3) Prova liberatoria (possibilità di esonerarsi dalla responsabilità)

- ART. 2047 (Danno cagionato dall’incapace)

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto

da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il

fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla

sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare

l'autore del danno a un'equa indennità” • Persona individuata

• Prova liberatoria

ES. una persona che sta guidando e sviene senza alcun apparente motivo (no ebbrezza, no

assunzione di farmaci, no malattie) non è ritenuta responsabile. Avendo tuttavia cagionato danno è

tenuta a pagare al danneggiato un’indennità.

-ART. 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli

minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa

disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui

sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla

responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” • Persona individuata

• Prova liberatoria

Mentre nell’ art. 2047 il minore ha un’età in cui non è in grado di rendersi conto delle conseguenze

delle sue azioni, nell’art. 2048 esso si ritiene naturalmente capace di intendere e di volere. La

responsabilità del figlio si affianca quindi a quella dei genitori (sono responsabili IN SOLIDO), che

sono tenuti a rappresentarlo in giudizio e a risarcire il danneggiato, non disponendo solitamente il

minore di un patrimonio (altrimenti la sentenza rimane inizialmente ineseguita, in attesa che il

minore responsabile possa pagare la responsabilità dei genitori funge da garanzia di tale attesa).

La prova liberatoria di cui i responsabili possono avvalersi è dimostrare di non aver potuto impedire

il fatto.

-genitori: mentre nell’art. 2047 questo significa avere perso il controllo del figlio, nell’art. 2048 la

situazione è diversa, poiché il figlio è più grande e più difficile da sorvegliare. Devono quindi

provare di aver impartito al figlio una buona educazione tale da averlo messo in grado di

autogestirsi ed evitare di recare danno ai terzi (avergli impartito principi di prudenza; sorvegliare le

amicizie; ecc)

- precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte: la loro prova liberatoria dipende dal

controllo che essi avevano sull’allievo.

-norma “superspeciale” per insegnanti delle scuole statali: se il danno è arrecato durante

periodo di scuola, l’insegnante non è direttamente responsabile; il danneggiato deve chiamare in

giudizio lo Stato, il quale è tenuto a pagare il risarcimento. Se tuttavia si accerta che il danno si è

verificato per una colpa grave dell’insegnante, lo Stato può successivamente rivalersi su

quest’ultimo.

-ART. 2053 (Rovina di edificio)

“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro

rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”

• Persona individuata

• Prova liberatoria

La norma è stata interpretata in senso molto ampio: rovina = crollo totale, ma anche distacco e

crollo di una parte integrante di esso.

Il responsabile è il proprietario; per questo motivo, il proprietario avveduto provvede sempre a

stipulare un contratto di assicurazione contro i danni.

La prova liberatoria consiste nella dimostrazione, da parte del responsabile, che la rovina non è

dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Nel secondo caso, tuttavia, perché è

responsabile il proprietario, che non è costruttore? Si tratta di un caso in cui la persona è ritenuta

responsabile anche se non può essere accusata di una colpa RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

-ART. 2054 (Circolazione di veicoli)

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a

persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per

evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno

dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il

proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato

dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è

avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono

responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”

• Persona individuata

• Prova liberatoria

Si tratta di qualsiasi veicolo (anche biciclette), ma si prendono in considerazione soprattutto gli

autoveicoli.

L’incremento della circolazione di autoveicoli ha creato problemi: aumento degli incidenti (circa

300000 incidenti, 6000 morti e 330000 feriti all’anno) e costo sociale (costo a carico dello Stato che

provvede mediante servizio sanitario nazionale circa 30 miliardi, 2% del PIL)

Essendo quindi danni che coinvolgono l’intera collettività, sono state introdotte norme che regolano

la costruzione di autoveicoli in modo che essi resistano a urti e ribaltamenti: se il veicolo è

conforme a queste norme si dice OMOLOGATO.

È tuttavia inevitabile che si verifichin

Dettagli
A.A. 2013-2014
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia Lanzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carnevali Ugo.