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Gli effetti dell'inadempimento
La principale conseguenza dell'inadempimento è l'obbligo di risarcimento del danno. L'azione di responsabilità nei confronti del debitore presuppone la produzione di un danno. Questa responsabilità per inadempimento, che nasce dall'inadempimento o dal ritardo, è regolata nel suo contenuto dagli artt. 1223 - 1229 c.c.
"Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni. L'art. 2740 c.c. stabilisce altresì: con tutti i suoi beni presenti e futuri": si tratta di quella che viene comunemente chiamata responsabilità patrimoniale.
Il risarcimento del danno
Il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, spesso è una somma di denaro che sia l'equivalente monetario dei danni che il ritardo o l'inadempimento nell'esecuzione della prestazione gli hanno cagionato. L'ammontare di questo danno viene identificato in due
voci: - danno emergente: perdita subita dal creditore, ovvero l'effettiva diminuzione patrimoniale; - lucro cessante: mancato guadagno. ES: una coppia si rivolge ad un ristoratore di fiducia per organizzare il banchetto di nozze, spesso i promessi sposi stabiliscono i menù, l'organizzazione ecc. Arrivato il giorno delle nozze il fornitore per il cibo non si presenta e quindi quel giorno non presenta il cibo per la preparazione del banchetto. Così il ristoratore cerca di temperare all'obbligo assunto ma non trova tutto ciò che era stato concordato con gli sposi, prendendo cibo di poca qualità. Gli sposi si troveranno davanti ad un banchetto diverso dal loro. Tutto ciò nasce dall'inadempimento del fornitore del cibo che aveva garantito al ristoratore la consegna del cibo per quel giorno. Le conseguenze sono: - danno emergente: perdita subita dal creditore, ovvero l'effettiva diminuzione patrimoniale. Gli sposi non voglionopiù pagare le somme pattuite ma voglionopagare meno della metà.lucro cessante: mancato guadagno
Il danno risarcibile è individuato secondo tre criteri:
- Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
- Il danno deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che l’inadempimento sia doloso, nel qual caso il risarcimento si estende ai danni imprevedibili.
- Il danno non deve essere collegato ad un fatto colposo del creditore come avviene se questi ha concorso a determinarlo, o se, usando l’ordinaria diligenza poteva evitare o limitare l’entità del danno cagionato dal debitore.
Attraverso questi tre criteri del danno sarà possibile andare a qualificare l’entità del danno che può essere risarcita al nostro ristoratore e per fare ciò dovranno applicare i vari criteri per poi andare a qualificare sull’entità del risarcimento. 36
Primo dei tre criteri - il danno come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - si qualifica come nesso di causalità. Condicio sine qua non.
Causa è qualsiasi condizione necessaria nella storia dell'evento: .La catena causale che conduce ad un evento dannoso potrebbe essere molto lunga e mediante un processo a ritroso si potrebbe finire con l'addebitare ad un soggetto danni che sono derivanti da una concatenazione di eventi molto lunga senza che sia più davvero un "collegamento" rilevante tra il fatto e il danno.
Es: il fornitore che non porta il cibo poteva immaginare le difficoltà che avrebbe creato al ristoratore con conseguenze molto negative con una notevole perdita di guadagno e ha anche una perdita di occasioni future. Però la situazione ha determinata anche un'altra conseguenza: alcune persone si sono sentite male è chiaro che quella persone avesse portato il cibo quella persona non si sarebbe
Sentita male e non ci sarebbe stata la notizia negativa su quel ristorante. È chiaro che il nesso di causalità sulla base di questo ragionamento si interrompe perché quelle ulteriori conseguenze non sono immediate e dirette di quell'inadempimento ma lo sono solo quelle conseguenze che discendono dalla mancata fornitura. Il criterio adottato è allora quello della c.d. "causalità adeguata": per cui sono causate da un certo evento solo le conseguenze che l'evento stesso era idoneo a produrre secondo una "regola di normalità" (ciò che normalmente accade).
Responsabilità degli ausiliari
Il debitore risponde anche del fatto doloso o colposo dei terzi (ausiliari) di cui si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione. Il 1228 c.c. addossa al debitore una colpa oggettiva che non ammette prova liberatoria (egli è responsabile anche se non possa essergli in vigilando in eligendo).
addossata una
colpa oValutazione equitativa del dannoIl danno viene risarcito in forma equitativa. Quando il danno non può essere determinatomancato guadagno)nel suo preciso ammontare (si pensi soprattutto alla voce del lo stesso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Se l’inadempimento dovesse averprovocato anche la lesione di un diritto inviolabile del creditore (ad es. diritto alla salute)possono essere risarciti anche i danni non patrimoniali.
Le clausole di esonero di responsabilitàLa ripartizione del rischio per l’inadempimento disciplinata dal codice civile in base alleregole di cui può, entro certi limiti, essere modificata dalla volontà delle parti, attraverso leclausole di esonero o limitazione della responsabilità.La funzione di questo tipo di clausole sarà già prevedere quale sarà l’entità delrisarcimento e soprattutto l’immediatezza.Clausola di limitazione è quella che limita
la responsabilità entro un dato importo. La validità di queste clausole incontra un duplice limite nell'art 1129:
- È nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
- Le clausole di esonero o limitazione non esonerano da responsabilità neppure in caso di colpa lieve se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca "violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico" (obblighi che discendono dallo stato) come nell'ipotesi di violazione di norme poste a tutela della salute o della sicurezza della persona.
IL CONTRATTO
Il contratto è la fonte principale dell'obbligazione perché il contratto è l'accordo concluso fra due o più parti che è diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale e quindi il contratto così definito ha la finalità di creare tra le parti dei
vincoli obbligatori in cui ciascuna parte contraente si impegna nei confronti della controparte ad eseguire una determinata prestazione. La particolarità delle obbligazioni che sorgono da contratto è che il contratto fa nascere dei vincoli reciproci. Quindi da una parte abbiamo l'obbligazione in cui abbiamo un soggetto che è creditore dell'altro contraente di una data prestazione e quest'ultimo che, a sua volta, è creditore nei confronti della controparte di un'altra prestazione e proprio in questo scambio si specifica il rapporto contrattuale.
Nella maggior parte dei rapporti contrattuali da una parte avremmo una prestazione tipica (prestazione di un fare o di un dare) dall'altra parte la controprestazione è invece il pagamento di una somma di denaro.
Quindi se è l'accordo che fa il contratto significa che il legislatore attribuisce all'espressione di volontà delle parti la capacità di creare questi
soggetto all'altro. Inoltre, le parti possono anche stipulare contratti che non rientrano nelle tipologie di contratti standardizzati, purché siano conformi all'ordinamento giuridico. L'autonomia contrattuale è considerata un principio fondamentale nel diritto contrattuale, in quanto permette alle parti di esprimere la propria volontà e di regolare i propri interessi secondo le proprie esigenze. Tuttavia, è importante sottolineare che l'autonomia contrattuale non è illimitata, ma è soggetta ai limiti imposti dalla legge. In conclusione, l'autonomia contrattuale permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, scegliere la controparte e stipulare contratti non standardizzati, purché siano conformi alla legge.contraente all'altro. La disciplina contrattuale così come sta scritta non corrisponde più alla disciplina precabile ai contratti di consumo (quella più diffusa) perché nella maggior parte dei contratti di consumo c'è poca libertà per le parti di fissare il regolamento contrattuale che è unilateralmente predisposto dall'operatore economico che ci offre il servizio, prestazione o prodotto e all'altro contraente resta la scelta di aderire o meno. La vera espressione della libertà contrattuale riguarda un ridotto numero di contratti che sono per esempio contratti di appalto. Il regolarmente contrattuale verrà stabilito tra un dialogo tra le parti quando a ragionare saranno due imprenditori in cui cioè un rapporto paritario che porta alla regolazione di un rapporto contrattuale condiviso e in alcuni casi anche conflittuale. Questo accade molto meno per i contratti di consumo e questo perché ormaiquesta ampia diffusione del mercato di massa fa sì che nella maggior parte dei rapporti contrattuali cui tutti noi accediamo quotidianamente non c'è questa libertà perché quello che possiamo fare è selezionare la nostra controparte contrattuale ma il più delle volte siamo costretti ad accettare un regolamento contrattuale che ci viene imposto dalla controparte. In base ai postulati economici del libero scambio e della libera concorrenza ciascuno è guidato dal calcolo delle proprie convenienze individuali fa sì che questo libero mercato ci porta alla scelta della nostra controparte contrattuale e determinare il contenuto del contratto. Quest'ultima parte va molto differenziata a seconda se noi stiamo parlando di contratti di consumo o di contratti veri e propri dove c'è la possibilità di determinare il contenuto o di accettare o rifiutare. Un'altra libertà per concludere contratti è laPossibilità di concludere contratti atipici: sono dei contratti che non rientrano nelle tipologie previste dalla legge, ma che possono essere stipulati tra le parti in base alle loro esigenze specifiche.