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DIRITTO PRIVATO

Quando parliamo di di diritto di cosa parliamo?

Il diritto è un insieme di regole che servono a regolamentare il nostro vivere sociale, ma se

pensiamo alla nostra vita non sono solo le regole giuridiche che permettono una buona

convivenza ma anche a regole religiose e regole morali o di costume. Possiamo

raggruppare queste tre regole (religiosa, morale o di costume e giuridiche) in un un’unica

regola che è quella sociale perché ci servono per una convivenza sociale pacifica.

Quindi per ritornare alla domanda iniziale è importante sottolineare che parliamo di un

complesso di regole e ci riporta alla frase latina “ubi societas ibi ius” ovvero ovunque ci sia

una società li c’è diritto e regole che servono a creare dei rapporti che siano di rispetto

reciproco.

Perché abbiamo bisogno di regole giuridiche? Perché il diritto?

Perché il diritto è la risposta che l’uomo essendo un animale sociale è predisposto alla

socialità, a riunirsi in gruppi che possono andare sotto varie etichette. Quando ci uniamo in

queste varie società abbiamo bisogno di regole che devono essere più possibili condivise e

devono rispettare dei ruoli. Quindi la funzione del diritto è quella di dirimere conflitti

sociali.

L’insieme di regole che rappresentano il diritto di solito vengono qualificate con il nome

“norme” la cui osserva di queste norme è per lo più garantita con la forza (sanzione – il

mancato rispetto della norma giuridica comporta una sanzione) ciò è una conseguenza che

è combinata da un’istituzione legittima (lo stato).

Il criterio che utilizziamo per distinguere le regole giuridiche da altre regole è la forma (le

regole giuridiche hanno una particolare forma), i destinatari e dove la regola giuridica

trae origine.

FORMA la norma giuridica di solito si compone di una FATTISPECIE che è un enunciato

linguistico a carattere prescrittivo e si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto –

fattispecie- al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto

giuridico.

Es: l’art 2043 del codice civile dice che qualunque fatto, doloso o colposo, che procura un

danno ad un altro soggetto. Un ragazzo che tira un calcio ad un pallone che va a rompere

la vetrata di un signore: il ragazzo può aver tirato volontariamente il calcio al pallone

perché quel signore non gli stava simpatico oppure perché il ragazzo non è stato attento

ma il risarcimento del danno (è la conseguenza che discende da questa fattispecie, da

questo comportamento) viene fatta ugualmente perché nell’ambito civilistico doloroso e

colposo non hanno molta differenza al contrario dell’ambito penale.

ORIGINE la norma giuridica è generata da una AUTORITA’ preposta a tale scopo

DESTINATARIO DELLA NORMA la norma giuridico è un sistema che opera su base

territoriale cioè l’autorità preposta alla creazione della norma giuridica è un’autorità che

svolge questa sua funzione su di un territorio. In Italia vigono le regole dello stato italiano

che sono diverse da stato a stato. L’Italia è divisa in regioni e quindi ci sono le regole

regionali che avranno come propri destinatari i cittadini della regione, se facciamo

riferimento all’unione europea le norme trovano applicazione a tutti i cittadini dell’Europa,

ci sono norme che sono sovrastatale. DIRITTO 

GIUSTIZIA

Il diritto come insieme di regole che sono

imposte da un’autorità ad una collettività non

pone in quanto tale un problema di giustizia cioè 1

un ordinamento giuridico è tale non perché sia

giusto o perché sia sbagliato ma perché è un

Il diritto è un insieme di regole accettate o tendenzialmente accettate da quella collettività

che appartiene a quel determinato ambito territoriale, queste regole possono non essere

accettate dalla società nel corso degli anni e subiscono un cambiamento. Possiamo dire

che c’è un rapporto in mutamento, dinamico e di tensione tra il diritto e la giustizia.

DIRITTO

IN SENSO OGGETTIVO IN SENSO SOGGETTIVO

Il diritto qui è un complesso di regole e Individua quell’insieme di poteri e di

principi funzionali all’organizzazione di uno facoltà che sono riconosciuti ad un

stato e di una comunità che trovano soggetto da una norma giuridica per la

applicazione all’internodi quella situazione realizzazione di un proprio interesse

e ad una pluralità di individui che si protetto da un ordinamento giuridico

aggregano in queste formazioni sociali quindi in senso soggettivo il diritto è la

facoltà, il potere che la regola giuridica

posta in senso oggettivo attribuisce al

soggetto

ORDINAMENTO è un sistema di regole e principi tra loro coerentemente coordinati in

considerazione dei valori prescelti in quella comunità di individui è importante sottolineare

l’esigenza che l’ordinamento presenti dei valori, anche a cadere delle regole, che siano tra

di loro coordinate (ciò non è semplice sia perché gli ambiti del diritto sono molteplici e

perché l’ordinamento non perda la sua coerenza e quindi la sua forza, la sua capacità è

necessario che queste regole si combinino tra di loro da mantenere il loro valore senza

andare a turbare la coerenza dell’intero sistema)

FONTI DEL DIRITTO

È qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche, quest’ultime scaturiscono da

una serie di situazioni e ci sono una serie di procedimenti che portano alla formazione di

queste. Il diritto regola la sua stessa creazione.

Quindi all’interno del sistema giuridico possiamo distinguere tra fonti di produzione (le

norme sulla normazione e le troviamo all’interno della carta costituzionale art 70 e

seguenti) e fonti di cognizione (cioè ai tesi ai quali devo fare appello per capire dove nasce

la regola e dove la posso trovare, sono una serie di atti normativi all’interno dei quali io

vado a cercare le regole che mi servono per disciplinare quella determinata situazione).

L’Italia fa parte dell’UE e dell’Europa come continente geografico che ha sempre dal punto

di vista giuridico che ha sempre vissuto delle tradizioni comuni che per lo più discendono

dalla tradizione romanistica. È l’impero romano che dopo gli anni delle sue conquiste

aveva raccolto intorno a se quasi tutti gli stati appartenenti al continente europeo e

governando questo impero ha imposto un sistema legislativo che ancora noi oggi

chiamiamo: il sistema romanistico.

Il sistema romanistico si caratterizza per il fatto che i romani per primi hanno iniziato a

spostare le norme giuridiche dalla tradizione orale a quella scritta, raccogliendo dei testi

normativi che sono stati i primi codici imperiali. Noi questa tradizione l’abbiamo portata 2

fino ai giorni nostri perché nei sistemi chiusi dell’Europa continentale noi abbiamo i codici

che sono fonti normative primarie (leggi dello stato) e sono raccolti in codici cioè in

complessi normativi abbastanza ampi che hanno un’ambizione di completezza. Questo si è

evoluto in quasi tutti i paesi Europei ad eccezione di quelli angloamericani in cui non si

sono sviluppate le norme scritte ma si sono sviluppate le regole giurisprudenziali cioè

man mano che sono sorte delle controversie i giudici sono stati chiamati a dirimere la

controversia ma non hanno ricercato la regola in un testo scritto perché non c’è stata

questa opera di codificazione come i romani ma i giudici sulla base di principi e regole

legal rule

condivise dalla collettività hanno di volta in volta applicato la cioè la norma

giuridica più adatta a risolvere il singolo caso. Questa struttura che oggi identifichiamo

come sistemi aperti si fonda che il fatto che il precedente giudiziario fa regole per i casi a

venire. DIFFERENZA TRA DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

DIRITTO PUBBLICO è il campo di tutela degli interessi generali che riguardano tutta

 la collettività. Tali interessi vengono perseguiti dall’autorità pubblica. È quel diritto

che disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

DIRITTO PRIVATO è il campo di tutela degli interessi “particolari” che riguardano

 singoli individui o gruppi di individui. Riguardano i rapporti fra privati che di solito si

realizzano e si gestiscono con rapporti di reciproca uguaglianza che non esiste

nell’ambito del diritto pubblico ma esiste tra i cittadini in quanto sono tutti uguali di

fronte allo stato ma lo stato in quanto tale ha una situazione di supremazia rispetto

ai singoli individui. Disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti

privati. Il diritto privato si occupa di enti senza finalità di lucro e quindi di

associazioni, fondazioni ecc

GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO i principi fondamentali nel nostro ordinamento

giuridico sono fissati per noi all’interno della carta costituzionale quella che noi

comunemente chiamiamo la costituzione che è stata emanata nel 1948 in cui i padri

costituenti hanno fissato in questa carta le regole fondamentali della nostra convivenza

sociale come stato italiano e all’interno della carta costituzionale abbiamo:

- art 1-12 principi fondamentali

- art 13-54 diritti civili, politici, economici, e sociali

- art 55 e successivi organizzazione istituzionali ovvero tutte quelle regole sulla

produzione normativa

Queste sono le fonti interne o statuali.

Sotto la costituzionale abbiamo le fonti primarie abbiamo:

- legge formale o detta ordinaria ed è tra le prime fonti primarie emanata dal

Parlamento, le procedure dell’emanazione delle leggi sono fissate dagli art 70 e

seguenti della carta costituzionali. Ci sono le commissioni parlamentari poi c’è un

disegno di legge, le due camere devono approvare il disegno e poi diventa legge

ordinaria.

- atto legislativo (emanati del Governo) – Decreto Legge di urgenza (art 77

Costituzione)

- atto legislativo (emanati del Governo) – Decreto Legislativo Delegato ( art 76

Costituzione)

- leggi regionali ( art 117 Costituzione)

Poi abbiamo le fonti secondarie:

- regolamenti governativi

- usi e consuetudini

Abbiamo le fonti europee (art 11 Cost.) che a loro volta hanno una gerarchia e si

dividono in fonti originarie o primarie:

- trattato sull’UE

- trattato sul funzionamento dell’UE

- carta ei diritti fondamentali dell’UE 3

- conservazione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali

poi abbiamo le fonti derivate o secondarie:

- regolamenti, direttive, decisioni

- raccomandazioni, pareri

Quindi anche le fonti europee ha rilevanza anche nei rapporti fra i privati.

Che rapporti ci sono tra la costituzione e il diritto privato?

Il diritto privato è regolato per lo più dal codice civile e da altre leggi, ma il codice civile è

del 1942 mentre la costituzione è del 1948 quindi il codice è stato emanato durante

l’epoca fascista e nonostante fosse un frutto di quell’epoca riesce ad avare una notevole

validità anche oggi in quanto molte norme riguardano i diritti delle persone. Ma questa

validità è largamente dovuta anche al fatto che la costituzione ha svolto un’influenza

positiva al codice civile in vari modi. Innanzitutto perché alcune regole che riguardo i

rapporti che riguardo i privati sono sanciti con carta costituzionale come per es: principi di

uguaglianza, diritti di famiglia che è stato riscritto nl 1975 per adeguare la normativa

privatistica ai principi costituzionale. Non sempre ciò è stato possibile e succede che

spesso il coordinamento tra i principi costituzionali e i principi normativi contenuti nel

codice civile è delegato ai giudici e quindi devono far uso della interpretazione

costituzionalmente orientata cioè io devo interpretare le norme contenute nel codice civile

in modo tale che quelle norme non entrino in contrasto con le norme costituzionali.

In alcune situazioni le norme sancite a livello costituzionale trovano diretta applicazione tra

rapporti fra privati, una norma che ha auto grande applicazione della carta costituzionale è

l’art 32 dedicato al diritto alla salute.

Le norme vengono prodotte a vario livello e hanno una VALIDITÀ TEMPORALE perché ci

sono norme precedenti e successive. La norma vale dal momento della pubblicazione su

Gazzetta Ufficiale della Repubblica se è una norma statale, se è una norma europea verrà

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea, se è una norma regionale sul Bollettino

Regionale. La norma ha un periodo di vacatio legis che sono 15 giorni dalla pubblicazione

inizia ad essere effettiva, ci possono essere delle eccezioni per i provvedimenti

emergenziali che hanno efficacia il giorno successivo dalla pubblicazione. Altro elemento

fondamentale è che vige il principio della ignorantia legis non excusat cioè l’ignoranza

della legge non scusa il cittadino e nel momento in cui la legge è stata pubblica nella

gazzetta ufficiale e ha assunto valenza il cittadino non può più essere scusato, salvo

ignoranza inevitabile.

Una legge può essere abrogata espressamente quando per es. c’è una legge successiva

che cambiala regola che era stata fissata dalla legge precedente e la legge successiva nel

cambiare la regola precedente abroga la regola precedente, quindi è lo stesso legislatore

che abroga.

Oppure ci potrebbe essere un referendum abrogativo, la carta costituzionale prevede

all’art 75 della costituzione la possibilità che venga indetto l’abrogazione di una legge con

una serie di firme che diano la maggioranza.

L’abrogazione può essere tacita ed è quando ci sarà incompatibilità fra la vecchia e la

nuova norma o tra norme che sono state emanate da organi diversi e in questi casi di

parla di antinomie, quindi di normi che sono chiamate a disciplinare la stessa materia da

che si applicano delle regole diverse per cui si crea il caos.

Queste antinomie vengono risolte attraverso il criterio gerarchico per cui è chiaro che se

una stessa situazione è disciplinata da una regola di fonte primaria e una regola di fonte

secondaria, la fonte primaria prevale su quella secondaria. Vi è il criterio cronologico si

ha quando la norma successiva esplicitamente o tacitamente la norma precedente, per cui

la norma precedente è incompatibile con la norma successiva anche se la norma

successiva non ha previsto la sua abrogazione ci sarà l’abrogazione tacita.

In eccezione a questi criteri vi sono le regole speciali o per competenze, in Italia

abbiamo le leggi regionali, all’interno delle regioni l’art 117 della Costituzione stabilisce

che sono alcune materie di competenza regionale su quella situazione troveranno

applicazione le regole stabilite dalla regione, rispetto anche a quelle statali che possono

essere in contrasto con quelle regionali. Lo stesso vale per le regole speciali che trovano 4

applicazione in situazioni speciali cioè che vengono considerate eccezionali rispetto alla

regola generale.

Nel momento in cui è stata promulgata la nostra carta costituzionale nel 1948 è stata

costituita anche un’istituzione che è la corte costituzionale che non fa parte del sistema

giurisdizionale ordinario (corte di cassazione, tribunale, ecc) ma è un organo che è

preposto alla tutela per cui vengano tutelati e preservati i principi costituzionali quello che

può accadere è che se un giudice per decidere per una determinata situazione che è stato

sottoposto al suo giudizio si trova ad applicare una norma ordinaria però vede che

applicando quella norma contravviene ad un principio sancito dalla carta costituzionale il

giudice non potrà direttamente disapplicare la norma di legge ma dovrà chiedere alla corte

costituzionale di pronunciarsi e di aprire una domanda di legittimità costituzionale di quella

norma. Se la corte costituzionale riconosce che quella norma è incostituzionale sarà la

corte costituzionale a dichiararla costituzionalmente illegittima e da quel momento quella

norma sarà abrogata per dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Quello che accade ultimamente è che la corte costituzionale anziché abrogare una legge

impone una determinata letture e applicazione di quella norma di legge.

Un altro principio è quello di irretroattività della legge per cui la legge non dispone che per

l’avvenire. Questo in alcuni casi può essere percepito nell’ambito civilistico non lo può

essere mia in quello penale.

Oltre alla validità temporale le norme hanno anche una VALIDITÀ SPAZIALE perché a

seconda della competenza territoriale dell’autorità rispetto a quel territorio avrà una

valenza la norma prevista per cui abbiamo nel territorio dello stato italiano abbiamo le

leggi italiane, vi sono le leggi regionali e a livello sovranazionale necessitano di regole

quelle fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto al sistema giuridico

italiano, cioè per es io concludo un contratto con una società straniera le regole che

vengono applicate sono fissati dall’EU, poi ci sono le norme di diritti internazionale privato

e poi c’è il limite dell’ordine pubblico che è una garanzia che viene affermata a livello

sovranazionale che impedisce l’applicazione all’interno del territorio del nostro stato di

regole e principi che siano contrarie ai principi fondamentali che noi condividiamo nella

nostra società.

Applicare la legge significa attuare concretamente quanto ordinato nella diposizione.

Il nostro codi

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ale.oo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Irti Claudia.
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