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COMUNIONE:
Quando abbiamo introdotto il libro terzo abbiamo fatto una panoramica dei titoli del libro III,
abbiamo già detto che appunto la ragione per la quale la comunione è disciplinata qui dopo i diritti
reali limitati, dopo la proprietà e i diritti reali limitati è che la comunione è appunto la con titolarità
della proprietà o di un diritto reale limitato, cioè è la situazione in cui più soggetti sono contitolari,
titolari insieme della proprietà o di un altro diritto reale limitato, infatti l’art. 1100 esordisce così
“quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone si applicano le norme in
questo capo” era già stato evidenziato che la comunione consiste nel fatto che c’è un unico diritto
con più titolari, non che ci sono più diritti uguali sullo stesso bene, non più diritti ciascuno con un
suo titolare ma un unico diritto con più titolari, adesso consideriamo soprattutto la comproprietà,
cioè la comunione che ha ad oggetto il diritto di proprietà, la con titolarità del diritto di proprietà
perché ci può essere anche un cousufrutto, una cosuperficie , una coenfiteusi, ecc., consideriamo
soprattutto la comproprietà perché è la figura più importante, è quella più frequente è anche quella
più facile da capire, la comproprietà non consiste nel fatto che ci sono più diritti di proprietà sullo
stesso bene perché non possono esistere più diritti di proprietà sullo stesso bene, questo è stato
già detto, non possono esistere più diritti reali sullo stesso bene perché il carattere della proprietà è
l’esclusività, se il proprietario può escludere gli altri dal godimento della cosa non ci possono
essere due proprietari, due titolari di distinti diritti di proprietà perché i due diritti di proprietà
sarebbero tra loro incompatibili, oggi c’è un diritto esclusivo, non c’è l’altro diritto esclusivo, due
diritti esclusivi non possono esistere, allora quindi abbiamo un unico diritto di proprietà con più
titolari, titolari per quote, le quote non sono delle quote materiali, fisiche, cioè delle porzioni del
bene, per esempio comproprietà di tre persone su un terreno di 90 metri quadri 1/3 ciascuno, non
è che dire che ciascuno di questi tre comproprietari ha la quota di un terzo significa dire che
ciascuno di questi tre ha un diritto su un pezzetto di terra di 30 metri quadri su 90 totali, no, la
quota non è una quota materiale, una quota fisica, un pezzo del bene, ma è una quota ideale, cioè
una quota del diritto di proprietà, ciascuno dei tre comproprietari è titolare di una quota di un terzo
del diritto di proprietà, ma il diritto di cui ciascuno è titolare sebbene per una quota è un diritto pur
sempre sull’intero bene, cioè tutti e tre i comproprietari hanno un diritto sui 90 metri quadri, però
quell’unico diritto di proprietà è frazionato in tre, spetta ai tre comproprietari per la quota ideale di
un terzo ciascuno, quota ideale perché non è una quota fisica, una porzione materiale, ma è la
quota di un diritto che è un’idea, è un diritto che esiste nel mondo delle idee, è un astrazione, il
diritto non ha una sua consistenza, una sua fisicità materiale, allora la quota è importante perché
indica la misura nella quale ciascuno dei comproprietari partecipa, concorre sia ai vantaggi, sia agli
svantaggi, questo ce lo dice l’art. 1101 comma 2°, comma 1° -> si presumono uguali -> cosa vuol
dire, se io ho un bene e lo vendo a Tizio, Caio e Sempronio nell’atto di compravendita non si dice
per quali quote essi acquistano, le loro quote si presumono uguali, 1/3 ciascuno, ma non è affatto
necessario che le quote di comproprietà siano uguali, le quote possono essere le più varie, per
esempio Tizio, Caio e Sempronio possono acquistare uno per il 50% e i due per il 25% ciascuno,
la comunione può nascere in due modi: per volontà negoziale (con un negozio giuridico) -> (Es.
uno con il contratto e uno con il testamento:
contratto -> Vendo il mio bene a Tizio, Caio e Sempronio, prima c’era un unico proprietario (io)
dopo ci sono tre conproprietari per un terzo ciascuno, è una comunione nata perché lo hanno
voluto Tizio, Caio e Sempronio, hanno voluto comprare il bene assieme.
Testamento -> Tizio muore e lascia la sua casa ai due figli, i due figli diventano comproprietari,
prima c’era un unico comproprietario Tizio, dopo ci sono due comproprietari e quindi questa
comproprietà si è creata perché lo ha voluto Tizio con il testamento, comunione nata per la volontà
delle parti, la comunione può anche essere incidentale invece che volontaria, cioè nasce per
volontà della legge anziché per volontà delle parti, incidentale, un caso di comunione incidentale lo
abbiamo visto quando abbiamo parlato della unione o commistione nell’art. 939, abbiamo fatto tre
ipotesi:
-due beni vengono uniti o mescolati -> 1° possibilità -> i due beni si possono separare senza
notevole dispendio, allora ognuno rimane proprietario della sua cosa, 2° possibilità -> i due beni
non si possono separare e nessuno di essi si può considerare principale rispetto all’altro, allora in
questo caso i due beni sono in comproprietà di coloro che erano proprietari esclusivi delle due
cose unite o mescolate, 3° ipotesi -> i due beni uniti o mescolati non si possono separare ma uno
dei due va considerato come principale rispetto all’altro che è accessorio, allora la proprietà del
nuovo bene frutto dell’unione della mescolanza viene acquistata a titolo originario da colui che è
proprietario della cosa principale, e l’altro ha diritto soltanto al valore della sua cosa, erano tre
ipotesi, nella seconda ipotesi (quindi due cose non separabili di cui nessuno è principale si crea
una comunione, comunione qui non c’è nessun contratto, non c’è nessun testamento, non c’è
nessun negozio giuridico, è la legge, cioè art. 939 che fa nascere la comunione, nella seconda
delle tre ipotesi del 939 che cioè: due cose vengono unite o mescolate, unione o commistione e
non sono separabili, quindi non si può tornare alle due cose originali, il processo di unione o
commistione è irreversibile, nessuna delle due cose era principale, l’art. 939 dice che si crea una
comunione, cioè le due cose sono in comunione, in comproprietà tra coloro che prima dell’unione o
della mescolanza erano proprietari esclusivi delle due cose (una di uno e una dell’altra), due cose
che dopo sono state unite o mescolate; in questa ipotesi è proprio l’art. 939, la comunione nasce
senza un negozio giuridico, dov’è qui il negozio, non abbiamo nessun negozio, abbiamo solo un
operazione materiale, due beni che vengono uniti e mescolati non sono più separabili, nasce una
comunione, non nasce per negozio giuridico ma nasce per volontà della legge e la legge è più
specificamente l’art. 939.
Nell’ambito delle comunioni incidentali ce ne sono alcune che si chiamano comunioni forzose, si
chiamano così perché sono comunioni che non possono essere sciolte unilateralmente dai singoli
comproprietari, un esempio di comunione forzosa lo vedremo tra breve a proposito del condominio
negli edifici, quindi se non faccio nessun esempio lo riprenderemo tra qualche minuto. Abbiamo
detto qual è la nozione di comunione, abbiamo detto quali sono le fonti dei tipo di comunione,
come può nascere la comunione (volontaria, incidentale, ci sono delle comunioni forzose, come
può adesso essere ricostruita la disciplina della comunione, si può ricostruire in tre parti, ci sono i
diritti che spettano al singolo partecipante alla comunione, cioè i diritti che il singolo
comproprietario, partecipante alla comunione può esercitare da solo senza che occorra il
consenso degli altri, ci sono poi i poteri che spettano alla maggioranza, cioè di atti che devono
essere necessariamente compiuti, decisi dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione e
infine ci sono atti che devono essere necessariamente compiuti all’unanimità con il consenso di
tutti.
Cominciamo dalle prerogative del singolo, dai diritti del singolo, che cosa può fare il singolo
partecipante alla comunione da solo, innanzitutto può utilizzare la cosa, il diritto di godere, però è
un diritto di godere che è soggetto a due limitazioni (art. 1102 1° comma) -> qui troviamo i due
limiti, si può utilizzare la cosa però bisogna naturalmente non impedire agli altri di fare pari uso
della cosa, di fare anch’essi, di utilizzare anch’essi la cosa, è il cosiddetto diritto al pari uso, è vero
che il singolo partecipante alla comunione può usare la cosa, ma altrettanto lo possono fare anche
gli altri partecipanti alla comunione perché tutti hanno ugualmente parimenti diritti di utilizzare la
cosa, e come si fa a mettersi d’accordo? è per esempio una casa, ci mettiamo d’accordo per
usarla un certo numero di settimane a testa, è una casa di villeggiatura e in estate la utilizziamo tre
settimane io, tre settimane tu, tre settimane mia sorella e tre settimane l’altra mia sorella, quindi ci
si divide temporalmente, oppure ci si divide nello spazio, non è che si divide il bene, si divide lo
spazio:
es. C’è un aranceto e mi metto d’accordo, fino a qui le arance me le raccolgo io, da qui a li le
raccoglie mia sorella e l’ultimo pezzo viene usato invece dall’altra mia sorella.
Es. Oppure non è possibile, non siamo interessati a questa divisione dell’uso nello spazio e nel
tempo, facciamo un uso indiretto, cioè diamo la cosa in locazione ad un terzo, il terzo paga un
canone e il canone lo possiamo facilmente dividere, insomma le parti si devono facilmente mettere
d’accordo affinché tutte abbiano il diritto di utilizzare la cosa, non è che uno la può utilizzare in via
esclusiva il bene e gli altri niente, il secondo limite non deve alterare la destinazione della cosa,
questo limite lo abbiamo già trovato -> non alterare la destinazione economica della cosa, è un
limite che caratterizza l’usufrutto, l’usufruttuario può utilizzare la cosa ma non può cambiare la
destinazione economica, altrettanto vale per il singolo partecipante alla comunione: c’è un fondo