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La disciplina dell'usucapione
La disciplina dell'usucapione non può essere modificata pattiziamente. Come ogni fatto nuovo, inoltre, chi vuol farne valere gli effetti in giudizio deve darne la prova: l'usucapione non è cioè rilevabile d'ufficio dal giudice.
In linea generale, si osservano le norme dettate per la "sospensione della prescrizione": la decorrenza del termine per l'usucapione è impedita ove sussistano quelle relazioni tra il titolare del diritto sulla cosa e chi la possieda, di cui all'articolo 2941 (la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi, tra chi esercita la responsabilità genitoriale, tra il tutore e il minore, tra il curatore e il minore emancipato, tra le persone giuridiche e i loro amministratori); o quegli impedimenti derivanti dalla condizione del titolare medesimo menzionati dall'articolo 2942 (la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, in tempo di guerra, ecc.).
che sono state abbandonate da chi ne era proprietario (res derelictae). In entrambi i casi, l'occupazione deve essere effettiva e non meramente formale. Inoltre, l'occupazione di cose mobili deve essere accompagnata da un atto di volontà di appropriazione. Un altro modo di acquisto della proprietà è l'accessione, disciplinata dagli articoli 934 e seguenti. Essa consiste nell'unione di una cosa mobile ad un'altra cosa mobile o immobile, in modo che la cosa accessoria diventi parte integrante della cosa principale. L'accessione può avvenire in diversi modi, ad esempio per piantagione, costruzione o fabbricazione. Infine, l'acquisto della proprietà può avvenire anche per successione a causa di morte. In questo caso, la proprietà viene trasferita ai successori del defunto in base alle disposizioni testamentarie o, in mancanza di queste, secondo le norme sulla successione legittima. Questi sono solo alcuni dei modi in cui si può acquistare la proprietà a titolo originario. Ogni modalità di acquisto ha le sue specifiche regole e requisiti, che devono essere rispettati affinché il trasferimento di proprietà sia valido e legittimo.che un precedente titolare ha abbandonate (res derelictae). Altro modo di acquisto della proprietà è l'invenzione, che nel linguaggio giuridico ha un'accezione diversa rispetto al linguaggio comune. Ai sensi dell'articolo 927 del nostro codice, "l'invenzione", cioè il ritrovamento di una cosa mobile smarrita, non comporta ovviamente l'acquisto immediato della proprietà di questa: essa va infatti restituita al proprietario, se è conosciuto, o diversamente consegnata senza ritardo al Sindaco del luogo in cui la si è rinvenuta, indicando le circostanze in cui il fatto è occorso. Il Sindaco stesso deve allora darne notizia mediante affissione all'albo pretorio. Entro un anno il proprietario potrà richiedere la restituzione, pagando un compenso all'autore del ritrovamento. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato, la cosaspetta a chi l'ha ritrovata, dedotte le spese occorse. Smarrito non vuol dire abbandonato. L'abbandono è un atto di derelizione, che implica la recisione del legame di dominio. Invece lo smarrimento consiste nella recisione del titolo di possesso avvenuta per ragioni accidentali. Per riassumere, l'usucapione è possesso prolungato nel tempo della cosa da parte di chi si comporta sulla cosa come proprietario. L'occupazione è l'impossessamento della cosa che non appartiene a nessuno o che è stata abbandonata. L'occupazione è una vicenda acquisitiva in cui non occorre un possesso prolungato. Invece l'invenzione è il ritrovamento della cosa smarrita, il ritrovatore diventa proprietario della cosa decorso l'anno da quando il ritrovamento è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune. Poi abbiamo il tesoro, che è un altro modo di acquisto della proprietà. La vicenda acquisitivaLa disciplina del tesoro è regolata dall'articolo 932. Nel linguaggio giuridico, "il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario." (Il rifiuto non è un tesoro, di pregio vuol dire che comunque abbia un certo valore economico). Il tesoro appartiene al proprietario del fondo. Se il tesoro viene ritrovato da un terzo casualmente o accidentalmente, allora in questo caso si può prevedere una comunione, metà del bene appartiene al proprietario del fondo e l'altra metà all'autore della scoperta, del ritrovamento del tesoro. Questa disciplina non vale per i beni mobili, che appartengono alla categoria dei beni culturali, dei beni di rilevanza storica, archeologica, paleontologica, artistica. Allora in questo caso per questa tipologia di beni le modalità di acquisto sono disciplinate all'articolo 88 eseguenti del codice dei beni culturali.
altro modo di acquisto della proprietà a titolo originario è rappresentato dall'istituto assai importante, anche dal punto di vista casistico, pratico, dell'accessione, disciplinata agli articoli 934 e seguenti. La superficie, ciò che viene costruito sul suolo o ciò che si trova dentro il suolo, appartiene automaticamente al proprietario del suolo stesso. La proprietà delle cose incorporate al suolo è recessiva rispetto alla proprietà del suolo, il proprietario del suolo ne acquista la proprietà automaticamente, a titolo originario, le cose vengono incorporate al suolo stesso. Prevale la proprietà fondiaria su quella superficiale. Non rileva che il valore della cosa congiunta sia maggiore del valore venale del terreno, il quale esercita una sorta di potere di attrazione di tutto quanto vi sia incorporato: l'accessione si fonda sulla massima del giurista romano Gaio "superficies solo cedit". (Il nostrocodice
detta una disciplina particolare anche per quanto riguarda il pagamento degli indennizzi a seconda che le cose che vengono utilizzate nella costruzione appartengano al terzo ma poi siano utilizzate dal proprietario del suolo, sono state edificate dal terzo sul suolo altrui. Può darsi che le opere siano state fatte dal proprietario del suolo utilizzando materiale altrui. In tal caso, chi le acquista deve pagare il valore di questi, se non è stata chiesta la separazione entro il termine semestrale di decadenza, decorrente dalla notizia avuta dell'incorporazione (l'acquisto della proprietà dei materiali da parte del titolare del fondo deve quindi in questo caso ritenersi sospeso sino quando sia possibile la rivendicazione). La separazione non è in ogni caso possibile quando rechi grave danno all'opera costruita o provochi il probabile perimento della piantagione. Il proprietario del terreno è inoltre tenuto a risarcire i danni arrecati al.Il proprietario dei materiali può essere ritenuto responsabile quando ha agito con colpa grave o con dolo. Potrebbe invece essere il caso che l'acquisto della proprietà dei materiali dipenda dal fatto che le opere o le piantagioni siano state fatte da un terzo con materiali propri. In tal caso, l'acquisto della proprietà dei materiali è tuttavia escluso anzitutto se il proprietario chieda al terzo di rimuovere le opere a sue spese. La richiesta di rimozione non è consentita se le opere o le piantagioni sono state fatte con la conoscenza del proprietario del suolo, che non vi si è opposto, oppure con la buona fede del terzo o comunque se sono trascorsi sei mesi dal giorno in cui abbia avuto notizia dell'incorporazione. Se si verifica l'acquisto della proprietà dei materiali, il proprietario del suolo deve pagare a sua scelta il valore di questi con il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il terzo abbia eseguito le opere, le costruzioni o
le piantagioni con materiali non suoi, il proprietario dei materiali può rivendicarli, purché non sia trascorso il solito termine semestrale di decadenza (che decorre da quando il proprietario dei materiali ha avuto conoscenza dell'incorporazione) e sempre che la separazione non arrechi grave danno alle opere o al fondo. Se acquista la proprietà dei materiali, il proprietario del suolo in malafede, consapevole cioè del fatto che i materiali utilizzati non appartenevano né a lui né a chi faceva le opere, è coobbligato in solido con quest'ultimo a pagare un'indennità pari al valore dei materiali stessi e al risarcimento del danno.)
Sempre rientrante nella sfera dell'accessione, troviamo la vicenda dell'accessione cosiddetta invertita, disciplinata all'articolo 938 del codice civile. Come è facile presagire/intuire si tratta di una vicenda sostanzialmente opposta rispetto a quella che abbiamo fin qui esaminato,
unavicenda nella quale non opera il meccanismo "superficies solo cedit". L'articolo 938 consente a chi abbia costruito un edificio di acquistare la proprietà del suolo sul quale o sotto il quale questo insiste, quando egli sia proprietario del terreno vicino e abbia occupato in buona fede una porzione di quello attiguo. L'acquisto presuppone che il proprietario del fondo occupato non faccia opposizione entro tre mesi dal giorno in cui la costruzione ebbe inizio e che il giudice ritenga di attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato che deve essere pagato al doppio del suo valore, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno arrecato. Quindi, secondo il principio dell'accessione, la porzione occupata dovrebbe rientrare nella sfera patrimoniale del confinante. Ma tenuto conto dell'esigenza dell'unitarietà della proprietà, qui si tratta di un'occupazione parziale, la ragione di.Il carattere giuridico economico giustifica l'inversione del meccanismo di accessione. La proprietà viene a estendersi e a incorporare quella porzione di fondo occupata dalla porzione di edificio, che è stata edificata oltre la linea di confine.
Ci sono altri modi di acquisto a titolo originario della proprietà che sono rappresentati dall'unione, dalla specificazione, dalla commistione. "L'unione e la commistione" (art. 939) sono congiunzioni di due o più cose mobili che appartengono a proprietari differenti. La prima presuppone lo stato solido delle cose, che mantengono la loro individualità, l'altra invece può riguardare anche cose allo stato liquido o gassoso, e produce una trasformazione che le rende indistinguibili (quali esempi di unione si considerino il vetro e l'infisso ove è posato in opera, oppure la pietra preziosa e l'anello in cui è incastonata; quali esempi di commistione il...
Caffè e il whisky nell'irish coffee oppure il cemento mescolato all'acqua e al pietrisco). Se le cose sono separabili senza notevole deterioramento, i proprietari di queste mantengono il loro diritto e possono chiederne la separazione;