Diritto privato
I fondamenti del sistema giuridico italiano sono radicati nella nostra Costituzione. Il diritto civile
(branca del diritto privato) disciplina i rapporti tra consociati, i cives, tra soggetti individuali ma
anche imprese; la pubblica amministrazione quando contratta con un’altra pubblica
amministrazione o con privati utilizza contratti. Il codice civile regolamenta la vita quotidiana
dei consociati e il traffico giuridico per quanto riguarda la vita delle imprese quando contrattano
con privati o con altre imprese. Quindi, il codice civile è il cuore pulsante del sistema economico
per quanto riguarda la disciplina. Il codice civile si compone di sei libri, poi c’è una
regolamentazione a latere, le cosiddette leggi speciali che lo integrano. Le leggi speciali hanno
una funzione integrativa, ma presuppongono i fondamenti della disciplina contenuti nei sei libri
del codice civile. Il codice civile è entrato in vigore prima della costituzione, nell’anno
ventesimo dell’era fascista, nel 1942. Nonostante sia stato redatto in un’epoca illiberale dominata
dal fascismo, da un’ideologia corporativa, il codice civile è fondamentalmente, profondamente
liberale. Le norme che avevano un contenuto illiberale o corporativo sono state eliminate dal
sistema con i decreti luogotenenziali emanati nel 1947, erano comunque norme tutto sommato
accessorie. I fondamenti del codice civile sono rimasti intatti dal 42 a oggi. Alcune parti sono
profondamente cambiate (come la famiglia, la società), ma tutte le altre (successioni,
obbligazioni, contratti) sono rimaste invariate. Si tratta di modifiche accessorie, i cambiamenti
più importanti si verificano nel 1970 con la riforma del diritto di famiglia.
Capitolo 3: L’autorevole codice civile: giustizia ed equità nel diritto privato
Il nostro sistema giuridico è disciplinato nel codice civile, il quale è il frutto della tradizione
romanistica. Poi nel V secolo d. C. l’imperatore Giustiniano ha avuto la brillante idea di
raccogliere le doti sapienziali del diritto romano in un testo che si chiama “Digesto”. È stata
un’intuizione fondamentale, altrimenti alcune parti del diritto romano che già erano frammenti
nel V secolo d.C. sarebbero andati scomparsi. Le basi del nostro codice si trovano nel Digesto
dell’imperatore Giustiniano. Il Digesto inizia con la sentenza del giurista romano Censo: “Ius est
ars boni et aequi”, il diritto è l’arte del buono e dell’equo. Diritto inteso come diritto civile,
privato. Questo accostamento tra diritto e arte lascia intuire quanto magnifica, quanto profonda
sia questa descrizione del concetto di diritto. Censo non si riferisce all’arte come manifestazione
della sensorialità del genio, dell’artista (opera pittorica, scultorea, musicale). L’arte è intesa come
la capacità del giurista di elaborare un sistema che si fonda su tre linee direttrici: logicità, ordine
e coerenza. Secondo l’espressione metaforica di Censo, un sistema non coerente, irrazionale, non
esprime l’artisticità del diritto, perché è un sistema disordinante oltre che disordinato, è un
antisistema. Il diritto, come forma di espressione di artisticità, deve essere informato ai canoni
della bontà e dell’equità. La bontà (correttezza) è intesa nel senso di trattare in modo uguale le
situazioni identiche e in modo diseguale le situazioni che si distaccano dalla normalità. Il punto
nodale della teoretica censina è il concetto di equità. L’equità può essere intesa in termini
soggettivi: la decisione è equa quando realizza il senso di giustizia e di equilibrio elaborato dalla
sensibilità, dalla cultura, dalla profondità umanistica del singolo titolare del potere di decidere.
L’equità soggettiva è legata al concetto filosofico della “Weltanschauung”, ovvero la concezione
del mondo del singolo soggetto. Welt vuol dire mondo e Anschauung visione, il modo di
considerare quel mondo. Questa equità che i giuristi definiscono come soggettiva si presta a una
confutazione, una critica. Il profilo di debolezza dell’equità così intesa è legata alla sensibilità del
singolo decidente, al concetto di giustizia di chi decide, che non è fondata sulle regole generali e
astratte, ma sull’arbitrio. L’arbitrio è il potere di decidere attraverso le proprie facoltà intellettive,
che possono fondarsi o sulla sensibilità, sulla Weltanschauung del decidente oppure
sull’applicazione delle regole. La chiave di volta è data dalla declinazione dell’arbitrio in
arbitrarietà. La decisione equitativa, fondata sul senso di giustizia elaborato dalla
Weltanschauung del singolo è un esercizio intellettuale, dell’arbitrio, che ridonda in arbitrarietà.
L’arbitrarietà è una degenerazione, un profilo negativo del positivo concetto di arbitrio.
L’arbitrarietà è antidiritto, iniquità; mentre l’arbitrio è imprescindibile. L’equità in senso
soggettivo è esercizio del libero arbitrio esercitato nell’applicazione delle regole generali e
astratte. Il concetto di equità nel senso soggettivo è dato dal fatto che l’autorità decidente esercita
questa autoritas applicando i principi fondamentali del sistema; tenuto conto delle specificità del
caso concreto adegua il senso di giustizia non alla propria coscienza, ma a quella
dell’ordinamento. Quindi, c’è uno spazio di manovra nella decisione equitativa, non si fonda
sull’applicazione stretta delle leggi, ma quello spazio di manovra non dovrà mai degenerare in
arbitrarietà. La decisione si conforma ai principi fondamentali dell’ordinamento. Allora la
decisione è fondata sul senso di giustizia del decidente, legato al senso di equità che si ricava
dalle linee fondamentali dell’ordinamento. Si tratta di una decisione fondata sull’arbitrio
ancorato ai principi. Poi abbiamo un’ulteriore accezione di equità, equitas. Censo non si riferiva
tanto all’equità soggettiva, ma all’equità delle regole. Per Censo la totalità delle regole
giusprivatistiche deve essere sempre orientata da un senso di equità. Questo implica che le regole
devono rispettare alcuni criteri direttivi, devono essere illuminate dalla ragione valutante, non
devono essere elaborate sulla base della mera discrezionalità adespota del potere legislativo. Il
potere legislativo esercita una potestà decisionale (perché sceglie). Oltre a essere dominate dalla
razionalità, le regole devono rispettare in primo luogo l’argomento naturalistico, l’argomento di
natura. Quindi per Censo la legge è equa quando è ragionevole, razionale e conforme alla natura
delle cose.
Sulla concezione di equità legata al modo in cui vengono composte, congetturate, plasmate le
leggi si scontrano due filosofie: il criterio formalistico contro l’argomento naturalistico o
valoriale. Secondo la teoria del formalismo giuridico, la legge per essere valida deve rispettare le
fonti sulla produzione, che regolamentano le procedure per approvare le leggi. Se è sufficiente il
rispetto delle forme e la legge le rispetta, il legislatore può riempire di contenuto la legge
discrezionalmente. Questa teoria si fonda sul puro dato tecnico, la legislazione è pura tecnica, è
rispetto delle forme. Invece i teorici del diritto valoriale o antiformalistico sostengono che non
sia sufficiente (pur essendo sempre necessario) il rispetto delle regole sulla formazione, ma
occorre che la legge sia anche equa, deve rispondere a un concetto ontologico di equità. Le leggi
naturalistiche non si trovano nelle tavole della legge, scritte dall’uomo, da un’autorità fallibile,
non sono frutto di un potere arbitrario, ma di un potere che non può essere sindacato. La
fattualità naturale non può essere oggetto di sindacato. Ciò che la natura provoca, i dati
naturalistici fondamentali non potranno mai essere modificati, alterati dall’uomo. Ad esempio il
legislatore impone in una località di montagna l’edificazione di tetti a falde e non piatti, perché il
peso della neve sfonderebbe la costruzione. Mentre in una zona marina o desertica è necessitata
la costruzione di tetti piatti per accumulare l’acqua data la scarsezza. Il dato esperienziale è
anche un dato sapienziale, perché l’esperienza sapienziale ha indotto l’uomo a rispettare
l’argomento di natura, il quale implica nell’esempio che le risorse idriche naturali vadano
accumulate e risparmiate quando scarseggiano, all’opposto se vi è abbondanza bisogna tutelare
altri interessi, quello di evitare che la costruzione sprofondi dato il peso. Per i teoretici del diritto
valoriale o assiologicamente orientato (assiologia ovvero tutela dell’interesse), il diritto non solo
deve rispettare la forma, ma è anche una questione di contenuto, se non di sostanza, la legge deve
esprimere dei concetti che siano fondati sull’equitas nel senso di Censo, fondati sulla razionalità,
sulla ragionevolezza e sulla natura delle cose. Quindi, il legislatore non può esercitare il suo
potere arbitrario in un modo degenerato, perché la degenerazione del potere arbitrario
trasformerebbe la legge in una antilegge. La legge che non rispetta la natura delle cose non è più
una legge, trasforma il sistema in antisistema, quindi non è una legge valida. Si tratta di una
legge che dovrebbe essere sottoposta al sindacato di legittimità costituzionale. L’unico organo
che decide sulla legittimità della legge è la Corte Costituzionale.
Il concetto di equità non può mutare nel tempo, ci sono determinati valori che hanno una validità
universale, metatemporale, non sono legati al cambiamento delle mode (ad esempio la dignità
umana, la parità di trattamento, il rispetto della natura delle cose). Questi sono i fondamenti della
civiltà e hanno un valore che non potrà mai cambiare, a meno che non si ritorni a un sistema
fondato sull’antidiritto, sul totalitarismo. Secondo il primo articolo del codice tedesco, che è
uguale a quello italiano: “La capacità giuridica si acquista con la nascita”. Il codice civile tedesco
è entrato in vigore il 1º gennaio 1900, è stato approvato durante la repubblica di Weimar, quindi
era un codice liberale, eppure non è stato modificato dai nazisti. Nei tribunali tedeschi i nazisti
davano un’interpretazione degenerata dell’articolo 1 del loro codice civile, per cui gli ebrei non
erano considerati persone perché non avevano sangue ariano, quindi i contratti con gli ebrei
risultavano nulli. Il cittadino tedesco è colui che ha sangue ariano. Gli ebrei perdono la loro
capacità giuridica, sono trattati come animali. Pur di fronte a una legge filosoficamente neutra, la
sua interpretazione può portare a un risultato liberale o a un risultato scellerato, come quello del
diritto nazista. La degenerazione dell’ideologia porta alla trasformazione di un sistema, che era
comunque liberale in un sistema illiberale, devastante l’umanità, la dignità umana,
disumanizzante il diritto. Questa follia hitleriana è fondata su una teoretica sofisticatissima.
Capitoli 1-2: Codificazione del diritto privato
Nel sistema di antico regime (di ancien régime) che dominava l’Europa continentale in modo
diffuso, l’autorità del potere regio era illimitata. Il re si proclamava come il messia di Dio non dal
punto di vista teologico ma del potere temporale. L’autorità regia godeva del potere di decidere
sulle sorti dei cittadini, di carattere civilistico e di carattere penalistico. Il potere decisionale dei
giudici, era esercitato in nome del re, era un potere assolutamente discrezionale. Il potere di
decidere delle sorti di una causa di un reo era illimitato e non richiedeva alcuna motivazione, le
decisioni non erano motivate. La mancanza di motivazione precludeva le ragioni del decisium, se
non ho motivazioni non ho diritto di impugnazioni. C’era il diritto di rivolgersi alla grazia, ma
non si tratta di un’impugnazione, che non era prevista. Questo sistema prevedeva comunque
delle regole. I traffici commerciali erano legati alle consuetudini accumulate nel sistema
medievale e poi raccolte in volumi di consuetudini e usi. Focalizziamo l’attenzione sulla Francia,
perché è da questo Paese che è nata l’idea di Stato moderno. La Francia pre-rivoluzionaria era un
regno, uno stato monarchico in cui l’ordinamento giuridico era disunito, disorganico, differente a
seconda delle aree in cui ci si trovasse. Nei Paesi del Centro Nord vigeva il diritto
consuetudinario di matrice germanica; invece nei paesi del Midi, del Sud, del Mezzogiorno della
Francia si applicava il diritto romano, quindi il Digesto di Giustiniano (adattato dall’operosità
della giurisprudenza pratica e teorica). Questa distinzione rendeva difficili i traffici commerciali
e vulnerava il senso di unità nazionale. Il regno era unito territorialmente, politicamente, ma non
giuridicamente. Questo sistema crolla con la rivoluzione francese, viene cancellato il sistema
feudale, un sistema profondamente antidemocratico, poiché valevano delle regole in cui si
privilegiava la primogenitura, si fondava sul diritto di prelievo delle terre da parte dei feudatari,
un sistema profondamente arretrato. I diritti di prelievo erano visti antipaticamente dalla
popolazione, poiché sottraeva un reddito assai ingente alle imprese, all’artigianato,
all’agricoltura. Con la dichiarazione dei diritti dell’uomo vengono inseriti i principi ritenuti
fondativi dello stato di diritto, alcuni li ritroviamo ancora oggi nelle Costituzioni. Uno di essi è il
principio legato all’unitarietà del sistema, il diritto è unico, non esiste un diritto che valga solo in
alcune regioni. L’unità di ordinamento si fonda su un’unità di legislazione. Lo Stato di diritto si
basa sulla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giurisdizionale), i poteri si controllano,
questo controllo rende il sistema tendenzialmente perfetto o almeno legalistico.
Era chiaro che solo attraverso l’unificazione coerente e metodica del diritto civile sarebbe stato
possibile adeguare il sistema ai bisogni del tempo. Secondo molti intellettuali (esempio
Rousseau) il nuovo codice civile unitario avrebbe dovuto essere elaborato fondandosi sulla
tradizione romanistica trasfusa nel Digesto. Il codice civile del 1804 è il capostipite dei codici
moderni. Esso segna l’inizio della modernità. L’idea di codificare (la codificazione) un testo
normativo completo, autosufficiente e tendenzialmente perenne costituisce un elemento di
straordinaria innovazione grazie all’adeguamento della consolidata cultura giuridica alle
esigenze della contemporaneità. Quindi i codici sono opere di continuità rispetto al passato. Per
attuare delle riforme legislative è necessario considerare l’esistente, le loro origini storico-
culturale. Il civilista è per inclinazione un tradizionalista che coltiva l’ammirazione per ciò che
esiste, mosso dal proposito di animarlo riversando in esso le tensioni della contemporaneità. In
campo privatistico, l’idea di Napoleone Bonaparte è quella di creare un codice rivoluzionario, un
corpo di regole. Il codice romano, il Digesto era una codificazione molto complessa, scritta in
latino, una lingua dotta, per pochi eletti. Il nuovo codice civile doveva essere composto da un
numero di articoli ordinati in sequenza con un linguaggio semplice; articoli che si compongono
di poche proposizioni, in modo tale che anche il non giurista li potesse capire. Inoltre il codice
era scritto in lingua francese e non più in latino. Chiunque con una base linguistica minimale
poteva capire le regole, non doveva più rivolgersi a un dotto che conoscesse la lingua latina e
sapesse decifrare le nozioni espresse dai giuristi romani o romanisti, raccolti nell’opera di
Giustiniano. L’opera di codificazione del diritto privato è stata ideata da Napoleone Bonaparte, il
quale ebbe l’intuizione di nominare una commissione di giuristi, di privatisti. Un ruolo di spicco
all’interno di questa commissione lo ebbe Jean Baptiste Portalis. Il pensiero di Portalis,
efficacemente illustrato nel “Discorso preliminare al primo progetto del codice civile” illumina le
basi tecniche e culturali di tale capolavoro legislativo. Portalis fu un giurista educato sotto
l’ancien droit, figlio dell’alta borghesia provenzale, esercitava con successo la professione di
avvocato nella curia di Aix. Questa commissione redige il codice in un tempo brevissimo, in
pochi mesi, poi ci sono voluti più anni affinché l’assemblea francese lo approvasse. Si compone
di articoli brevi, in francese, lingua accessibile a tutti, un sistema ordinato (proprietà, contratti,
obbligazioni), articoli di facile lettura. Nessun articolo poteva essere fondato sul sistema feudale,
quindi spariscono le decime, i diritti di primogenitura, i diritti di prelievo sulle terre. L’autonomia
privata post feudale regge sulla triade delle libertà contrattuale, di proprietà e testamentaria.
Qualunque soggetto nato e poi maggiorenne può disporre liberalmente del proprio patrimonio,
senza alcuna autorizzazione. Un sistema liberale democratico si fonda sul riconoscimento della
proprietà privata, sulla libertà di disporre per testamento e per contratto. Se manca anche solo
uno di questi tre aspetti si passa da un diritto a un anti-diritto. Il diritto è equo, nel senso
dell’equità oggettiva, dell’equità in senso valoriale, quando queste tre libertà sono non solo
riconosciute, ma anche protette e tutelate.
La legge viene
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