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Le patologie del contratto: l'invalidità
Passiamo alle patologie del contratto, declinata nei due concetti molto diversi di nullità e annullabilità. 1) La nullità è la forma più grave, è meno grave l'annullabilità. L'atto nullo non produce effetti, mentre l'atto annullabile produce effetti sino all'eventuale annullamento. 2) L'annullamento retrocede ma non può pregiudicare i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento dell'ordinamento giuridico (ne assicura la tenuta la coerenza). 3) La nullità tutela interessi superiori, mentre l'annullabilità protegge interessi particolari. L'annullabilità è sanabile attraverso l'istituto della convalida. 4) La nullità è insanabile, la parte che ha a far valere l'annullamento, consapevole.dell'annullabilità dell'atto, può dichiarare interessedi versamente (convalida espressa), ovvero osservarlo spontaneamente in modo che la condotta risulti incompatibile con la volontà di annullarlo (convalida tacita); l'azione di nullità non si prescrive, 5) quella di annullamento del contratto si prescrive generalmente in cinque anni; l'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, 6) quella di annullamento solo dalla parte interessata; 7) la sentenza di nullità è dichiarativa, quella di annullamento è costitutiva; quello dell'annullabilità è 8) lo scopo della nullità è tendenzialmente punitivo (sanzionatorio), protettivo nei confronti di soggetti e posizioni meritevoli di tutela. Invalidità e efficacia sono concetti decisamente diversi: - un atto può essere invalido e inefficace, es. contratto nullo; - un atto può essere invalido,
ma efficace, es. contratto annullabile;- un atto può essere valido e efficace, es. ciò che non rientra nelle altre categorie;- un atto può essere valido, ma inefficace, es. contratto sottoposto a condizione sospensiva.
LE CAUSE DI NULLITÀ E DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Le cause di nullità del contratto:
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.(Art 1418 c.c.)
A cura di MinervaPallade- se è contrario a norme imperative, non significa che ogniqualvolta il contratto le violi esso sia
nullo,ma che è nullo se esiste una norma la cui ratio è proprio quella di evitare la stipulazione di un similecontratto. Si tratta quindi di cosa abbastanza rara, una volta per es. era nullo il contratto con interessiusurari, oppure oggi è nullo il contratto stipulato nell'ipotesi di reato di circonvenzione di un incapace.- se manca un elemento essenziale ex art. 1325 c.c.;- se la causa è illecita; dell'art.- se i motivi sono illeciti e comuni, ai sensi 1345 c.c.;l'oggetto c'è, ma è impossibile, ovvero illecito, ovvero indeterminato e indeterminabile- se ex art.1346 c.c.; ...- tra gli altri casi per es.: se la condizione è illecita, l'incapacità legale, l'incapacità naturaleLe cause di annullamento del contratto: abbiamo già visto eil conflitto di interessi; altre cause sono i c.d. vizi di volontà (cioè la volontà di una parte non è l'errore,
La violenza e il dolo (Artt. 1429 e seg.).
L'errore:
- Vi sono due tipologie di errore: errore ostativo e errore vizio, il nostro codice li disciplina in modo identico, ma così non era nel codice previgente.
- L'errore ostativo è quello che cade sulla dichiarazione o sulla trasmissione della stessa (es. intendo vendere a 1000 ma per errore dimentico uno zero nella scrittura del contratto, la volontà è esatta, ma la dichiarazione non lo è); l'errore vizio invece è quello che verte su una falsa rappresentazione della realtà, vale a dire che non c'è corrispondenza tra credenza e verità (es. sono convinto di acquistare un cavallo, invece quello che ho di fronte è un mulo).
- L'errore per dar luogo all'annullamento del contratto deve accompagnarsi a due requisiti (altrimenti sarebbe troppo semplice invocare l'annullamento, e l'incertezza dilagherebbe nei traffici giuridici).
Si vuole proteggere l'affidamento della controparte di buona fede: deve essere riconoscibile e deve essere essenziale. Consiste nel fatto che l'altra parte o riconosce l'errore, oppure lo avrebbe potuto riconoscere usando ordinaria diligenza; (es. A acquista ogni mese, ormai da dieci anni, 1000 kg di farina "00" da B; un mese l'ordine è di 1000 kg di farina "0", è evidente che qualche dubbio debba sorgere a B).
L'essenzialità:
- L'errore è essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
- L'errore è essenziale quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
- L'errore è essenziale quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano determinanti del consenso.
presuppone che la norma si conosca molto bene, ma si incorre in un errore sulla qualità giuridica, ad esempio si sbaglia a leggere le mappe depositate in comune e si acquista un terreno a destinazione commerciale invece che residenziale).
2) La violenza: è la minaccia di un male ingiusto e notevole, non si tratta di violenza fisica (questo sembra improbabile, e comunque più inerente al problema di nullità: non è che la volontà sia solo viziata, c'è essa non affatto), ma psicologica. "La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone" (Art. 1435 c.c.) valutazione dell'impressione della violenza è complessa, innanzitutto c'è un giudizio di massima, la sensatezza, poi però bisogna calarsi nel
concreto. "La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudenza del giudice" (Art. 1436 c.c.). La minaccia di far valere un diritto costituisce violenza qualora sia finalizzata ad un vantaggio ingiusto. Il c.d. timore reverenziale (es. tra militari o membri del clero) non è sufficiente per parlare di violenza, né è rilevante il semplice timore senza un chiaro proferimento di minaccia (es. un pluripregiudicato vuole acquistare un bene di A). La violenza rileva invece anche quando esercitata (non importa che l'altra parte ne sia a conoscenza): si preferisce proteggere il soggetto offeso da violenza anche a sacrificio della buona fede della controparte perché la valutazione delle circostanze è rimessa alla prudenza del giudice.La violenza è un tale disvalore sociale da evitare con ogni mezzo.
Il dolo; In questo caso il termine dolo assume un significato diverso da previsione/coscienza/volontà, indica l'artifizio, il raggiro (assomiglia al concetto di truffa in termini penalistici). (Es. un venditore di auto usate trucca i contachilometri, oppure, un venditore di antiquariato falsifica i certificati di autenticità).
A differenza della violenza, il dolo indotto da terzi (e ignoto alla controparte) non è causa di annullamento: se A attraverso raggiro spinge B a stipulare con C (di buona fede), il contratto è valido, l'azione di risarcimento del danno B potrà solo tutelarsi con promossa nei confronti di A. Quell'inganno che non ha influito sulla volontà di stipulare, quanto piuttosto sulle condizioni, (es. A vende un bellissimo pianoforte a B per 20000 sostenendo in malafede che questo sia).
Appartenuto ad un grande pianista, B avrebbe comunque30 A cura di MinervaPalladeacquistato lo strumento senza l'inganno ma per un prezzo inferiore); il rimedio non è già l'annullamento, ma il risarcimento del danno (es. sovrapprezzo).
I VIZI DEL SINALLAGMA
Altro tema piuttosto interessante è quello dei vizi del sinallagma.di un'obbligazione sinallagmatica sono adeguate al c.d.Le prestazioni corrispettive equilibrio deltant'è che, in assenza disinallagma; le parti hanno massima libertà nello stabilire questo equilibriocause di annullamento, non c'è alcuna tutela per il cattivo affare (forse l'unica cosa per cui ilconsumatore oggi non è tutelato) e nessun giudice può entrare nel merito. Se così non fosse nonpotremmo parlare di libero mercato.vi sono vizi che rendono l'equilibrio non sano.
Tuttavia, I vizi sono di due tipi:l'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico