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A cura di Minerva Pallade, Università Bocconi, A.A. 2020-2021

Istituzioni di diritto privato – Modulo 1

Prof. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla – Parte Seconda, novembre-dicembre 2020

Indice

  • Le obbligazioni e le fonti
  • Il fatto illecito
  • La responsabilità extracontrattuale
  • Il risarcimento del danno
  • Il contratto in generale
  • La forma degli atti
  • Gli elementi essenziali del contratto
  • Gli elementi accidentali del contratto
  • La responsabilità precontrattuale e il contratto preliminare
  • La simulazione del contratto
  • L’adempimento dell’obbligazione
  • La rappresentanza e la procura
  • L’inadempimento e la responsabilità contrattuale
  • Le obbligazioni plurisoggettive
  • Il pegno e l’ipoteca
  • I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
  • Le patologie del contratto
  • Le cause di nullità e di annullamento del contratto
  • I vizi del sinallagma
  • Le altre fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni e le fonti

L’obbligazione è il rapporto in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto a una certa prestazione in favore di un altro soggetto (creditore). Normalmente debitore e creditore (o più debitori e più creditori) sono già determinati nel momento cui l’obbligazione sorge, ma non sempre (es. promessa al pubblico di una somma di denaro per il ritrovamento del proprio gatto).

“La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore” (Art. 1174 c.c.).

Condizione necessaria affinché si parli di obbligazione è la patrimonialità della prestazione del debitore; l’interesse del creditore invece può non essere traducibile in termini economici.

“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” (Art. 1173 c.c.).

Tra le principali altre fonti di obbligazione è bene ricordare: le promesse unilaterali, la ripetizione dell’indebito, gestione d’affare altrui, l’arricchimento senza cause.

A seconda dell’oggetto (ovvero della prestazione) dell’obbligazione si è soliti effettuare la seguente tripartizione: obbligazioni di dare (es. vendita), di fare (es. appalto), di non fare (es. non fare concorrenza).

Obbligazioni fungibili e non fungibili. Nel primo caso per il creditore è indifferente il soggetto che esegue la prestazione, nel secondo caso è invece essenziale.

Obbligazioni di mezzo e di risultato. Le prime prevedono una prestazione diligente, che tuttavia non garantisce un risultato (es. cure mediche, difesa di un avvocato); le seconde una prestazione che raggiunge un risultato determinato (es. appalto d’opera).

Il fatto illecito

Vediamo ora il fatto illecito, ovvero la responsabilità extracontrattuale o aquiliana (da lex Aquilia).

“Qualunque fatto illecito doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (Art. 2043 c.c.).

“Qualunque fatto” vuole indicare che non sono previsti fatti tipici (principio di atipicità, per contrario, la trattazione dei diritti reali e degli enti segue il principio di tipicità), ovviamente il legislatore ha anche formulato atti illeciti tipici (es. concorrenza sleale), ma l’elenco resta aperto; la tipizzazione degli illeciti è poi giurisprudenziale (sono molte le categorie riscontrabili, per es. gli illeciti contro il patrimonio, contro la persona, …).

“Doloso o colposo” richiama le nozioni di dolo e colpa (elementi soggettivi che si escludono a vicenda): il dolo è la volontà di compiere l’illecito, ovvero la coscienza, la previsione e la volontà; la colpa è la negligenza (senza diligenza, i.e. con superficialità/approssimazione), l’imperizia (senza la dovuta capacità di fare), l’imprudenza o l’inosservanza di leggi, regolamenti, o comandi dell’autorità.

“Danno ingiusto” mette in luce il concetto di ingiustizia del danno (non tutti i danni sono ingiusti). Es. un panettiere che per la bontà del suo pane e del suo servizio attiri clienti a danno del vicino collega panettiere: il danno è decisamente evidente, ma esso non è ingiusto, in quanto l’interesse del secondo panettiere viene sacrificato dall’interesse della collettività per la libera concorrenza. Es. un ragazzo che dà il massimo per superare il concorso per la polizia municipale, ma non ottiene esito positivo: anche qui il danno è manifesto, ma l’interesse (pubblica amministrazione) di assoldare i più competenti, e secondo meritocrazia, prevale sul singolo interesse.

Nei casi precedenti abbiamo usato uno dei metodi più diffusi per capire quando un danno sia ingiusto: la valutazione comparativa degli interessi in conflitto. Un discorso analogo lo abbiamo già fatto affermando che il diritto di cronaca prevale sulla tutela di reputazione, decoro, onore e privacy nel caso in cui la notizia sia vera, espressa in forma civile e di interesse sociale (in casi diversi, questi diritti debbono considerarsi lesi).

Il “risarcimento del danno” è dunque la conseguenza giuridica imputata alla fattispecie “fatto illecito”, e consta di due componenti: il danno emergente ed il lucro cessante. Es. Tizio passa con il rosso e si scontra con l’auto di Caio provocando un danno al veicolo, si tratta del danno emergente (il risarcimento consentirà la riparazione del veicolo); Caio però è un taxista e si vede così pregiudicato nell’esercizio della sua attività lavorativa, ecco che al danno emergente si sommerà il lucro cessante (il risarcimento dovrà anche provvedere al mancato guadagno).

Il fatto illecito si prescrive in cinque anni, due anni se il danno deriva dalla circolazione stradale. Le cause di giustificazione del fatto illecito sono fondamentalmente: la legittima difesa e lo stato di necessità.

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” (Art. 2044 c.c., comma 1). È un enunciato piuttosto laconico, che rimanda, per una migliore precisazione, al c.p. Per addurre la legittima difesa come giustificazione del fatto illecito serve la compresenza di due elementi: la minaccia attuale tesa a lesionare il diritto proprio o altrui, e la proporzionalità della difesa all’offesa. (Ecco che sparare a altezza uomo ad un ladro non è una reazione proporzionata, in quanto un conto è la lesione al patrimonio, un altro la lesione alla persona, precisamente alla sua integrità fisica).

“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice” (Art. 2045 c.c.).

Solo nel caso in cui l’autore del fatto agisca per evitare una grave lesione alla persona (sé o altrui) allora non è responsabile di altri danni da lui provocati (se non si possono evitare); la norma di fatto non allude al risarcimento (riparazione integrale del danno), bensì ad una possibile indennità (su base discrezionale del giudice, è la riparazione parziale del danno, finalizzata ad alleggerire l’eventuale danno, se sopportato da più soggetti). Es. A sviene cadendo dal marciapiede e B, per evitare di investire A, danneggia l’auto in sosta di C; (al danno, con buona probabilità, provvederanno congiuntamente B e C).

Importante elemento costitutivo del fatto illecito è l’imputabilità (concetto completamente diverso a quello del diritto penale) secondo cui: risponde del fatto illecito chi è imputabile al momento del fatto.

“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa” (Art. 2046 c.c.).

Abbiamo già visto cosa si intenda per capacità di intendere e di volere in riferimento agli atti negoziali, ossia la capacità di comprendere le loro conseguenze giuridiche ed eventualmente economiche; in caso di fatto illecito però la capacità di intendere e di volere deve considerarsi come la capacità di comprendere il disvalore sociale di una certa condotta (non è una questione di età). Quindi, chi è incapace in questo senso, e qualora l’incapacità non sia conseguenza di una colpa, i.e. di una propria azione volontaria, non è imputabile. (Es. bambino di cinque anni che fa cadere i vasi dal balcone non è imputabile, mentre un quindicenne lo sarebbe; un ventenne che da ubriaco investe con la bici un pedone è evidentemente imputabile).

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità” (Art. 2047 c.c.).

Se il fatto è stato commesso da un incapace, ne risponde il sorvegliante, a meno che non sia dimostrabile che nulla avrebbe potuto impedirlo (difficilissimo sia così); se però il risarcimento non è possibile, per es. il sorvegliante non è solvibile, o non c’è alcun sorvegliante (es. persona che provoca danni a seguito di un malore alla guida), vale il criterio dell’equa indennità.

“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto” (Art. 2048 c.c.).

Questa disposizione si applica tipicamente quando il minore è imputabile (altrimenti fanno fede gli artt. 2046-2047). Essendo questi solitamente sprovvisti di una capacità patrimoniale sufficiente a risarcire un danno, sono affiancati nella responsabilità da genitori e insegnanti; la giurisprudenza per motivare ciò parla di culpa in vigilando o, al limite, di culpa in educando, questa colpa presunta tuttavia è poco convincente e sembra voler trovare colpevolezza ad ogni costo; in realtà, si tratta banalmente di una misura per garantire il soddisfacimento del risarcimento (minori + genitori e, talvolta, + insegnanti).

Ultimo elemento costitutivo del fatto illecito è il nesso di causalità (o causale) che si declina in: causalità di fatto e causalità di diritto. La causalità di fatto si occupa della relazione causa-effetto tra evento dannoso e danno, ovvero della conditio sine qua non, questa valutazione serve a individuare l’autore del fatto, e quindi il responsabile. La causalità giuridica serve a identificare quali danni l’autore debba risarcire (non è sempre così scontato), si è soliti dire che l’obbligo di risarcimento riguarda le cause immediate e dirette del fatto illecito (vale a dire che bisogna escludere ciò che costituisce un rischio fisiologico, non introdotto dall’autore). Es. Tizio passa con il rosso e investe Caio, Caio si è rotto un braccio ed è stato condotto in ospedale, Caio uscendo dall’ospedale viene nuovamente investito e perde la vita; è logico intuire che Tizio debba risarcire la frattura del braccio di Caio, e non la sua morte.

La responsabilità extracontrattuale

“Nessuna responsabilità senza colpa”, i romani dicevano questo dogma ha funzionato per millenni sanzionando e prevenendo fatti illeciti, tuttavia, una responsabilità civile così delineata era adatta a società semplici e lente, non poteva certo reggere la complessità e velocità della società post rivoluzione industriale. Ci sono situazioni in cui è praticamente impossibile risalire al colpevole, sempre che la colpa sia circoscritta a un solo soggetto (spesso non è così). Es. Tizio compra un forno a microonde, lo usa per la prima volta, in modo estremamente diligente, ma il microonde esplode perché difettoso, devastando la cucina di Tizio. Chi è il colpevole, ovvero il responsabile? Il produttore? Il trasportatore? Il progettista? L’operaio? Le alternative sono due: o il danno (cucina di Tizio) resta non risarcito, o c’è la necessità di una diversa declinazione della responsabilità civile. Il legislatore ha appositamente introdotto la responsabilità oggettiva (contrapposta alla responsabilità soggettiva, che sorge da dolo o colpa): questa prescinde da dolo o colpa, poiché la sua funzione è principalmente rimediale (fornire ristoro al danneggiato), non è ciò che si persegue.

Dunque la responsabilità oggettiva ammette responsabile, anche senza colpevole, ma secondo quale criterio si attribuisce? Chi trae utilità (guadagno o beneficio) dall’introduzione del rischio è responsabile laddove il rischio si traduca in danno. Es. il vettore aereo guadagna dal volo degli aerei, gli aerei in volo costituiscono un rischio, ecco che i danni provocati dalla loro eventuale caduta sono a carico della compagnia aerea. (Utilità – Rischio – Responsabilità oggettiva).

Tornando al forno a microonde di Tizio la responsabilità oggettiva è del produttore, non solo questi trae il maggior vantaggio dalla vendita dei suoi forni, ma si noti anche la funzione virtuosa: il produttore è colui che ha più possibilità di diminuire la probabilità del danno, quindi l’intenzione del legislatore è anche quella di spingere verso la produzione di prodotti più sicuri (la funzione preventiva è ancora forte). Questo economicamente ha anche ruolo di selezione: se il produttore di forni a microonde non prendesse tutte le cautele necessarie la sua assicurazione dovrebbe rispondere di numerosi danni, l’aumento del premio assicurativo graverebbe sui nuovi prodotti (con aumento del prezzo), infine, i forni subirebbero un calo nelle vendite essendo più costosi e meno sicuri. L’efficienza è economica. Spesso, ma non sempre, la responsabilità oggettiva riguarda l’impresa. Si tratta di una grande conquista, dal momento che evita che il danno venga sopportato dalla vittima. Ricordiamo che la responsabilità oggettiva del produttore è disciplinata nel codice del consumo, quella del vettore aereo in leggi speciali ad hoc, ma molte sono le forme, alcune delle quali disciplinate anche nel codice civile.

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (Art. 2049 c.c.). La norma stabilisce che del danno cagionato da un lavoratore subordinato (domestico/commesso), nell’esercizio delle sue mansioni, risponde il datore di lavoro (padrone/committente). La ratio è la seguente: è il datore di lavoro che si avvantaggia dell’attività lavorativa del subordinato, quindi è coerente che gli spetti la responsabilità oggettiva, ma attenzione, il lavoratore in questione risponde del fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. Dunque, la responsabilità oggettiva si aggiunge a quella soggettiva, non la sostituisce, ma in pratica, quasi sempre la vittima cita in giudizio il datore, essendo verosimilmente più solvibile. (l’art. 2049 c.c. non riguarda solo gli imprenditori, ma chiunque abbia soddisfazione dal lavoro di un dipendente, es. dei danni provocati dalla colf risponde il proprietario).

Come in giustificazione dell’art. 2048 c.c., la giurisprudenza ha sostenuto le colpe presunte: culpa in vigilando o culpa in eligendo, tuttavia, non è così.

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” (Art. 2050 c.c.). Questa è una responsabilità per colpa presunta a tutti gli effetti, la giurisprudenza presume che se il danno si è verificato, evidentemente non sono state prese tutte le cautele necessarie; questo spiega anche perché è difficilissimo fornire la prova liberatoria, e per avere solo qualche chance bisogna aver adottato tutte le cautele più moderne e avanzate, ecco che la norma spinge anche verso l’adozione di misure sempre migliori ed efficienti. Tra le attività pericolose si annoverano anche le scuole di equitazione e le scuole di nuoto.

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia.”

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MinervaPallade di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.
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