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Estratto del documento

-CONFORMITA’

-TEMPESTIVITA’

-FORMALITA’

-REVOCABILITA’ espresse o tacite,

Innanzitutto, le dichiarazioni delle parti possono essere

quelle tacite corrispondono alle dichiarazioni che avvengono mediante il

linguaggio parlato, scritto o anche di diversa natura, si pensi ad esempio al

linguaggio dei sordomuti. Sono invece, dichiarazioni tacite quelle in cui la

manifestazione di volontà non avviene attraverso i segni del linguaggio, ma

attraverso un comportamento concludente. Il comportamento concludente può

essere la materiale apprensione del bene, la consegna diretta del denaro,

l'immediata utilizzazione del bene. Tuttavia, non sempre si ammette che un

comportamento concludente possa stipulare un contratto: ad esempio mettere

un bene sotto il cappotto non significa stipulare un contratto.

Occorre attenzionare inoltre la questione del “silenzio” perché in diritto privato

non vale come comportamento concludente, solo qualche volta il significato e

preventivamente attribuito dal legislatore al silenzio, oppure attribuito da un

preventivo accordo tra le parti, oppure dalle circostanze del caso concreto in

conformità al canone della buona fede oggettiva.

Nello schema generale, il contratto si conclude per effetto soltanto dello

scambio dei consensi: anche quando il consenso ha per oggetto l’acquisto della

proprietà della cosa, non è necessaria la consegna della cosa. In questo caso si

parla di contratto traslativo.

Soltanto in alcuni contratti è rilevante la consegna della cosa, si tratta dei

“contratti reali”, che rappresentano una eccezione e non la regola, Un esempio

di contratti ad effetti reali sono il pegno, il mutuo, il deposito o il comodato. La

consegna della cosa rappresenta un irrigidimento formale, nei contratti che

hanno per oggetto il trasferimento della cosa, qui troviamo che c'è l'obbligo di

consegnare una cosa che è un obbligo che nasce da un contratto già stipulato:

ad esempio nel contratto di compravendita tra le obbligazioni principali del

venditore c'è l'obbligo di consegnare la cosa, sarebbe completamente

irrazionale prevedere l'obbligo di consegnare la cosa se la consegna della cosa

servisse per perfezionare il contratto. Quindi occorre ricordare che nel nostro

ordinamento il consenso scambiato tra le parti è sufficiente per la stipula del

contratto e dunque il perfezionamento dell'accordo e la sua venuta ad

esistenza.

Ed ancora, lo schema generale dell’art. 1326 c.c. afferma che “il contratto è

concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione del oblato.” Lo scambio delle volontà può intervenire

certamente in via simultanea, quando entrambe le parti si scambiano la

dichiarazione di volontà nel medesimo momento: pensate a due persone che si

trovano in un negozio fisicamente. (formazione simultanea).

L’accordo per altro può formarsi tra persone distinte, in questo caso si ha una

parte detta proponente, che invita l’altra parte, detta oblata, all’accettazione.

Proposta e accettazione sono detti atti pre-negoziali, perché sono i segmenti

che precedono il raggiungimento del consenso o del l'accordo.

In questo paradigma, chi riceve la proposta è libero di accettare o meno, non è

neppure tenuto a comunicare la sua volontà negativa di concludere il contratto.

Nel caso di accordo tra parti lontane e quindi nel caso di scambio tra proposta

e accettazione il contratto si considera concluso nel momento in cui la parte

che ha fatto la proposta riceve la notizia dell'accettazione da parte dell’oblato.

Occorre però fare attenzione all'articolo 1326 del codice civile, che individua

l'esatto momento in cui il contratto si conclude tra parti lontane, ciò è

particolarmente rilevante in quanto ci consente di capire il tempo entro cui

proponente ed oblato potranno revocare le proprie dichiarazioni di volontà.

Vale nel nostro ordinamento il principio della cognizione, secondo cui ciascuno

delle parti deve avere conoscenza della concordante volontà dell’altra parte.

Dunque, il principio della cognizione stabilisce che il contratto si considera

concluso soltanto nel momento in cui il proponente riceve la notizia

dell'accettazione.

Questo principio è cosi importante perché non si ammette che un soggetto

resti obbligato senza saperlo, questo non è così scontato, perché in

ordinamenti diversi da quello italiano, vale il “principio della spedizione”,

secondo cui il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui il destinatario

della proposta spedisce la propria accettazione. Ed ancora il “principio di

ricezione”, secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui

l’accettazione è pervenuta all’indirizzo del proponente, essendo irrilevante che

questi ne abbia avuto o meno conoscenza.

Quindi l'ordinamento italiano non si accontenta della spedizione, né

della ricezione, ma vuole di più vuole la cognizione, tuttavia l'articolo 1335 ci

parla di conoscibilità; quindi, si tempera quel massimo rigore dell'articolo 1326

e quindi la proposta l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione, si

reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario,

se il destinatario non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di

averne notizia. Ciò non significa che l'ordinamento italiano in ragione

dell'articolo 1335 si sia avvicinato al principio della ricezione perché il principio

della ricezione esclude che il proponente possa dare prova che l'accettazione

sia stata ignorata senza colpa anche se pervenuta all'indirizzo del proponente,

questa prova invece è a messa nel nostro ordinamento.

La Revoca.

La proposta e l’accettazione possono essere revocate.

La revoca è un atto successivo e contrario all’ accettazione o proposta. La

regola generale afferma che:

“la proposta può essere revocata fino al momento della conclusione del

contratto”, che abbiamo detto essere il momento in cui si è pervenuti a

conoscenza della accettazione. Quindi posso revocare prima che mi sia

pervenuta l’accettazione.

- Tutta via se il proponente revoca la propria proposta e l’oblato ha iniziato

l’esecuzione del contratto in buona fede, prima di ricevere notizia della

revoca della proposta, allora l’oblato ha diritto a un indennizzo.

(attenzione però, non si tratta di un risarcimento del danno, perché il

risarcimento del danno è la conseguenza di un fatto illecito, qui non c’è

fatto illecito, perché il comportamento del proponente è lecito, in quando

può revocare entro il termine stabilito. L’indennizzo comprende solo il

danno emergente subito, e non comprende invece, il lucro cessante.

- Anche l'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga

conoscenza del proponente prima dell'accettazione, il meccanismo della

revoca qui da meno tempo all' oblato.

- Una particolare modalità di revoca è prevista per la proposta che consiste

nell’offerta al pubblico, “l’offerta al pubblico se fatta nella stessa forma

dell’offerta o in forma equivalente, è efficace anche in confronto di chi

non ne ha avuto notizia”. Dunque l’offerta al pubblico a prescindere dalla

sua conoscenza, stesso discorso vale per la sua revoca.

IL CONTRATTO TELEMATICO .

Una disciplina particolare si applica oggi al commercio elettronico, quella del

decreto legislativo 70 del 2003. Qui il contratto viene stipulato tra parti

lontane, quindi è sufficiente richiamare sotto questo profilo l'articolo 1326 che

ci dice che il contratto è stipulato con la proposta e l'accettazione, il contratto

si perfeziona nel momento in cui vi è cognizione della accettazione. In questo

caso l'ordine avviene ricorrendo alla posta elettronica oppure ad uno strumento

di connessione ad un sito gestito da chi fornisce e presta i servizi o i beni.

La proposta irrevocabile

Un'ultima precisazione in ordine alla revoca: ci sono dei casi in cui la proposta

non è revocabile, si parla di proposta irrevocabile anche detta proposta ferma.

In questo caso il proponente si obbliga a tenere ferma la propria proposta entro

un certo periodo di tempo; quindi, egli non può revocare la sua proposta e

laddove revocasse questa proposta non avrebbe alcun effetto, neppure la

morte o la sopravvenuta incapacità del proponente vanno a privare di efficacia

alla proposta a meno che non incidano sulla natura dell'affare o su altre

circostanze. Qui si dà un vantaggio all' oblato, colui che deve accettare può

godere di un lasso di tempo entro cui può riflettere se accogliere e aderire alla

proposta del proponente. Viene da sé che ci deve essere un termine, se la

proposta è irrevocabile e manca l'indicazione del termine entro cui questa

proposta muta nella sua natura, allora si tratta di una proposta semplice che

può essere revocata in ogni momento in accordo con le regole generali.

La proposta irrevocabile deriva da un atto unilaterale con cui il proponente

vincola la propria dichiarazione per un certo lasso di tempo. Dalla proposta

irrevocabile occorre distinguere un simile ma diverso istituto chiamato

“opzione”.

L'opzione è un contratto in forza del quale le parti stabiliscono che una delle

parti del contratto rimanga vincolata alla propria dichiarazione contrattuale,

mentre l'altra parte ha la facoltà di accettarla. Da questa definizione, opzioni e

proposta irrevocabile sembrano assolutamente sovrapponibili, tuttavia la

natura è diversa perché la proposta irrevocabile è un negozio unilaterale

attraverso cui una parte si vincola entro un certo periodo di tempo nei confronti

dell'altra, l'opzione invece è un contratto; quindi, uno scambio di consensi tra

due parti all'esito del quale si attribuisce al titolare dell'opzione un diritto

potestativo, il quale c'è una posizione di soggezione. Chi concede l'opzione si

assoggetta al diritto potestativo della controparte di concludere il contratto.

Quindi nella opzione si stipula un contratto in cui un soggetto si mette a

disposizione per una determinata prestazione nei confronti dell'altro e il

contratto definitivo sarà stipulato quando la controparte decide di utilizzare il

diritto potestativo, quando si eserciterà l'opzione allora si perfezionerà il

contratto definitivo.

Rilevanza della morte o sopravvenuta incapacità del propon

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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giada.25. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Rossi Talita.