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-CONFORMITA’
-TEMPESTIVITA’
-FORMALITA’
-REVOCABILITA’ espresse o tacite,
Innanzitutto, le dichiarazioni delle parti possono essere
quelle tacite corrispondono alle dichiarazioni che avvengono mediante il
linguaggio parlato, scritto o anche di diversa natura, si pensi ad esempio al
linguaggio dei sordomuti. Sono invece, dichiarazioni tacite quelle in cui la
manifestazione di volontà non avviene attraverso i segni del linguaggio, ma
attraverso un comportamento concludente. Il comportamento concludente può
essere la materiale apprensione del bene, la consegna diretta del denaro,
l'immediata utilizzazione del bene. Tuttavia, non sempre si ammette che un
comportamento concludente possa stipulare un contratto: ad esempio mettere
un bene sotto il cappotto non significa stipulare un contratto.
Occorre attenzionare inoltre la questione del “silenzio” perché in diritto privato
non vale come comportamento concludente, solo qualche volta il significato e
preventivamente attribuito dal legislatore al silenzio, oppure attribuito da un
preventivo accordo tra le parti, oppure dalle circostanze del caso concreto in
conformità al canone della buona fede oggettiva.
Nello schema generale, il contratto si conclude per effetto soltanto dello
scambio dei consensi: anche quando il consenso ha per oggetto l’acquisto della
proprietà della cosa, non è necessaria la consegna della cosa. In questo caso si
parla di contratto traslativo.
Soltanto in alcuni contratti è rilevante la consegna della cosa, si tratta dei
“contratti reali”, che rappresentano una eccezione e non la regola, Un esempio
di contratti ad effetti reali sono il pegno, il mutuo, il deposito o il comodato. La
consegna della cosa rappresenta un irrigidimento formale, nei contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della cosa, qui troviamo che c'è l'obbligo di
consegnare una cosa che è un obbligo che nasce da un contratto già stipulato:
ad esempio nel contratto di compravendita tra le obbligazioni principali del
venditore c'è l'obbligo di consegnare la cosa, sarebbe completamente
irrazionale prevedere l'obbligo di consegnare la cosa se la consegna della cosa
servisse per perfezionare il contratto. Quindi occorre ricordare che nel nostro
ordinamento il consenso scambiato tra le parti è sufficiente per la stipula del
contratto e dunque il perfezionamento dell'accordo e la sua venuta ad
esistenza.
Ed ancora, lo schema generale dell’art. 1326 c.c. afferma che “il contratto è
concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione del oblato.” Lo scambio delle volontà può intervenire
certamente in via simultanea, quando entrambe le parti si scambiano la
dichiarazione di volontà nel medesimo momento: pensate a due persone che si
trovano in un negozio fisicamente. (formazione simultanea).
L’accordo per altro può formarsi tra persone distinte, in questo caso si ha una
parte detta proponente, che invita l’altra parte, detta oblata, all’accettazione.
Proposta e accettazione sono detti atti pre-negoziali, perché sono i segmenti
che precedono il raggiungimento del consenso o del l'accordo.
In questo paradigma, chi riceve la proposta è libero di accettare o meno, non è
neppure tenuto a comunicare la sua volontà negativa di concludere il contratto.
Nel caso di accordo tra parti lontane e quindi nel caso di scambio tra proposta
e accettazione il contratto si considera concluso nel momento in cui la parte
che ha fatto la proposta riceve la notizia dell'accettazione da parte dell’oblato.
Occorre però fare attenzione all'articolo 1326 del codice civile, che individua
l'esatto momento in cui il contratto si conclude tra parti lontane, ciò è
particolarmente rilevante in quanto ci consente di capire il tempo entro cui
proponente ed oblato potranno revocare le proprie dichiarazioni di volontà.
Vale nel nostro ordinamento il principio della cognizione, secondo cui ciascuno
delle parti deve avere conoscenza della concordante volontà dell’altra parte.
Dunque, il principio della cognizione stabilisce che il contratto si considera
concluso soltanto nel momento in cui il proponente riceve la notizia
dell'accettazione.
Questo principio è cosi importante perché non si ammette che un soggetto
resti obbligato senza saperlo, questo non è così scontato, perché in
ordinamenti diversi da quello italiano, vale il “principio della spedizione”,
secondo cui il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui il destinatario
della proposta spedisce la propria accettazione. Ed ancora il “principio di
ricezione”, secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui
l’accettazione è pervenuta all’indirizzo del proponente, essendo irrilevante che
questi ne abbia avuto o meno conoscenza.
Quindi l'ordinamento italiano non si accontenta della spedizione, né
della ricezione, ma vuole di più vuole la cognizione, tuttavia l'articolo 1335 ci
parla di conoscibilità; quindi, si tempera quel massimo rigore dell'articolo 1326
e quindi la proposta l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione, si
reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario,
se il destinatario non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di
averne notizia. Ciò non significa che l'ordinamento italiano in ragione
dell'articolo 1335 si sia avvicinato al principio della ricezione perché il principio
della ricezione esclude che il proponente possa dare prova che l'accettazione
sia stata ignorata senza colpa anche se pervenuta all'indirizzo del proponente,
questa prova invece è a messa nel nostro ordinamento.
La Revoca.
La proposta e l’accettazione possono essere revocate.
La revoca è un atto successivo e contrario all’ accettazione o proposta. La
regola generale afferma che:
“la proposta può essere revocata fino al momento della conclusione del
contratto”, che abbiamo detto essere il momento in cui si è pervenuti a
conoscenza della accettazione. Quindi posso revocare prima che mi sia
pervenuta l’accettazione.
- Tutta via se il proponente revoca la propria proposta e l’oblato ha iniziato
l’esecuzione del contratto in buona fede, prima di ricevere notizia della
revoca della proposta, allora l’oblato ha diritto a un indennizzo.
(attenzione però, non si tratta di un risarcimento del danno, perché il
risarcimento del danno è la conseguenza di un fatto illecito, qui non c’è
fatto illecito, perché il comportamento del proponente è lecito, in quando
può revocare entro il termine stabilito. L’indennizzo comprende solo il
danno emergente subito, e non comprende invece, il lucro cessante.
- Anche l'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga
conoscenza del proponente prima dell'accettazione, il meccanismo della
revoca qui da meno tempo all' oblato.
- Una particolare modalità di revoca è prevista per la proposta che consiste
nell’offerta al pubblico, “l’offerta al pubblico se fatta nella stessa forma
dell’offerta o in forma equivalente, è efficace anche in confronto di chi
non ne ha avuto notizia”. Dunque l’offerta al pubblico a prescindere dalla
sua conoscenza, stesso discorso vale per la sua revoca.
IL CONTRATTO TELEMATICO .
Una disciplina particolare si applica oggi al commercio elettronico, quella del
decreto legislativo 70 del 2003. Qui il contratto viene stipulato tra parti
lontane, quindi è sufficiente richiamare sotto questo profilo l'articolo 1326 che
ci dice che il contratto è stipulato con la proposta e l'accettazione, il contratto
si perfeziona nel momento in cui vi è cognizione della accettazione. In questo
caso l'ordine avviene ricorrendo alla posta elettronica oppure ad uno strumento
di connessione ad un sito gestito da chi fornisce e presta i servizi o i beni.
La proposta irrevocabile
Un'ultima precisazione in ordine alla revoca: ci sono dei casi in cui la proposta
non è revocabile, si parla di proposta irrevocabile anche detta proposta ferma.
In questo caso il proponente si obbliga a tenere ferma la propria proposta entro
un certo periodo di tempo; quindi, egli non può revocare la sua proposta e
laddove revocasse questa proposta non avrebbe alcun effetto, neppure la
morte o la sopravvenuta incapacità del proponente vanno a privare di efficacia
alla proposta a meno che non incidano sulla natura dell'affare o su altre
circostanze. Qui si dà un vantaggio all' oblato, colui che deve accettare può
godere di un lasso di tempo entro cui può riflettere se accogliere e aderire alla
proposta del proponente. Viene da sé che ci deve essere un termine, se la
proposta è irrevocabile e manca l'indicazione del termine entro cui questa
proposta muta nella sua natura, allora si tratta di una proposta semplice che
può essere revocata in ogni momento in accordo con le regole generali.
La proposta irrevocabile deriva da un atto unilaterale con cui il proponente
vincola la propria dichiarazione per un certo lasso di tempo. Dalla proposta
irrevocabile occorre distinguere un simile ma diverso istituto chiamato
“opzione”.
L'opzione è un contratto in forza del quale le parti stabiliscono che una delle
parti del contratto rimanga vincolata alla propria dichiarazione contrattuale,
mentre l'altra parte ha la facoltà di accettarla. Da questa definizione, opzioni e
proposta irrevocabile sembrano assolutamente sovrapponibili, tuttavia la
natura è diversa perché la proposta irrevocabile è un negozio unilaterale
attraverso cui una parte si vincola entro un certo periodo di tempo nei confronti
dell'altra, l'opzione invece è un contratto; quindi, uno scambio di consensi tra
due parti all'esito del quale si attribuisce al titolare dell'opzione un diritto
potestativo, il quale c'è una posizione di soggezione. Chi concede l'opzione si
assoggetta al diritto potestativo della controparte di concludere il contratto.
Quindi nella opzione si stipula un contratto in cui un soggetto si mette a
disposizione per una determinata prestazione nei confronti dell'altro e il
contratto definitivo sarà stipulato quando la controparte decide di utilizzare il
diritto potestativo, quando si eserciterà l'opzione allora si perfezionerà il
contratto definitivo.
Rilevanza della morte o sopravvenuta incapacità del propon