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NORME GIURIDICHE

Le persone vivono in collettività, per questo è necessario che le attività individuali e collettive siano regolato

tra loro in modo da costituire un sistema organico e omogeneo. Alla basa di ogni gruppo sociale vi sn quindi

norme che comandano, proibiscono o permettono certi comportamenti disciplinando i rapporti tra soggetti e

stabilendo i criteri per risolvere i contrasti.

Si dice l’insieme delle norme giuridiche in base a cui è organizzata una società. Non

Ordinamento Giuridico

sono regole staccate ma sono tutte connesse in un sistema: l’insieme delle norme che disciplinano i vari aspetti

di una data situazione costituisce un Istituto Giuridico.

Le sono perciò regole di condotta (dicono cosa di deve, non si può o si può fare)che

Norme Giuridiche

disciplinano i rapporti tra soggetti, sono precostituite in modo generale e astratto e hanno carattere coattivo (se

nn sn osservate , dato che intendono tutelare l’interesse di una persona o della collettività, danno luogo a

sanzioni che possono essere penali, amministrative o civili). anno carattere esteriore e intersoggettivo infatti

disciplinano le azioni esterne, i comportamenti tenuti da un soggetto nei confronti di altri soggetti (stabilisce

un rapporto tra 2 o + soggetti disciplinando i loro opposti interessi: quando un interesse è considerato

meritevole di tutela (situazioni giuridica di vantaggio o attiva) le norme attribuiscono all’interessato la facoltà

di soddisfarlo e impongono all’altra persona (situazione giuridica di svantaggio o passiva) l’osservanza di 1

condotta che non ne ostacoli ma ne favorisca la realizzazione*le relazioni umane si trasformano in rapporti

relazione tra 2 o + parti disciplinata dalle norme giuridiche). A seconda del grado di generalità e

giuridici: (prevedono situazioni che possono riguardare ogni persona) o speciali

astrattezza le norme sono comuni

(prevedono situazioni riguardanti 1 ristretta categoria di soggetti).

Nel quadro generale dell’ordinamento si possono distinguere 2 grandi partizioni:

1. che disciplina i rapporti tra soggetto posti allo stesso piano per assicurare il

il diritto privato

contemperamento dei rispettivi interessi;

2. ha per oggetto i rapporti nei quali lo Stato o altro ente pubblico esercita un potere

il diritto pubblico

di supremazia su altri soggetti per la tutela di interessi generali della collettività.

situazione attiva tipica del diritto provato è il cioè la facoltà di esercitare determinati

*la diritto soggettivo,

poteri e pretese per realizzare un proprio interesse tutelato dalle norme. Il dovere e l’obbligo consistono in

comportamenti imposti dalle norme a uno o + soggetti per assicurare la realizzazione di un diritto altrui.

Le situazioni giuridiche non sono statiche, c’è una continua creazione di nuovi rapporti e una continua

modificazione o scioglimento di quelli esistentifatti giuridici (creano diritti e obblighi).

FONTI DEL DIRITTO

Le (producono diritto) sono gli atti o i fatti che danno luogo alla formazione di

fonti di produzioni del diritto

norme giuridiche. Oggi le fonti del diritto sono costituite da atti con cui gli organi pubblici avente potere

normativo vogliono creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Sono diverse dalle fonti di cognizione

(documentano norme già esistenti) che sono rappresentate dai documenti e dalle pubblicazioni

del diritto

ufficiali attraverso cui si prende conoscenza del diritto.

Data la pluralità di fonti nell’ordinamento giuridico esse devono essere coordinate in modo che le regole

prodotte da ciascuna fonte non siano in contrasto tra loro ma vengano a integrarsi in un sistema.

Gli atti normativi hanno efficacia diversa a seconda del potere che li pone in essere (sistema delle fonti):

fonti costituzionali (espressione del potere costituente che dà origine allo Stato e stabilisce i principi

generali posti a fondamento di tutto l’ordinamento giuridico);

(espressione del potere legislativo dello Stato e delle altre istituzioni);

fonti primarie

• (subordinate alle primarie sn i regolamenti emanati dal potere esecutivo nell’esercizio

fonti secondarie

dell’attività amministrativa);

(le norme giuridiche possono essere prodotte da consuetudini o usi la cui efficacia è inferiore a

usi

quella di tutte le norme scritte).

Le fonti di livello inferiore producono norme + specifiche nel rispetto delle disposizioni poste da quelle di

livello superiore. I principi in basi a cui le tra loro sono:

fonti del diritto si coordinano

- principio gerarchico per il quale le fonti di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore;

- principio di competenza in base al quale ciascuna fonte opera nel campo che le compete e, nella propria

materia, prevale sulle altre;

- criterio cronologico secondo cui la norma + recente prevale su quella precedente.

SOGGETTI DEL DIRITTO

I sono coloro che, in un dato ordinamento, possono essere parti di rapporti giuridici e

soggetti di diritto

titolari di situazioni giuridiche attive e passive. Il sistema giuridico italiano accanto all’uomo (persone fisiche)

attribuisce valore anche ad altri enti come società commerciali, associazioni e fondazioni (persone giuridiche)

che come gli esseri viventi hanno la possibilità e il potere di agire nel mondo del diritto per conseguire i

proprio interessi. PERSONE FISICHE

Il codice civile afferma che la (attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche attive e

capacità giuridica

passivediritti e doveri) si acquista con la nascita, si perde sl con la morte e nessuno può esserne privato.

Al compimento della maggiore età (presuppone la maturità mentale e fisica) la persona fisica, soggetta a diritti

e obblighi, acquisisce la (idoneità a compiere validamente atti giuridici per perseguire i

capacità di agire

proprio interessi) e inizia a poter svolgere un ruolo attivo nella gestione dei propri interessi potendo decidere

autonomamente di esercitare diritti o assumere obblighi. Il minorenne essendo legalmente incapace di agire

deve essere seguito dai genitori che compiono gli atti che lo riguardano (l’atto è compiuto dai genitori e gli

il

effetti giuridici, diritti o obblighi, si verificano direttamente sul figlio). Si definisce rappresentanza legale

potere attribuito dalle legge ai genitori di compiere atti giuridici in nome e per conto dei figli minori.

L’incapacità di agire è cm 1 rete di sicurezza che tutela l’attività giuridica dell’incapace infatti gli atti da lui

compiuti possono essere annullati nel suo interesse. Può capitare al contrario che un maggiorenne compia atti

giuridici mentre non è in grado di intendere e volere (persona sana si trova occasionalmente in condizioni

mentali anormali), la legge lo tutela consentendogli l’annullamento dell’atto: se è personale (testamento,

matrimonio, donazione) basta dimostrare l’incapacità di intendere e volere, per gli altri atti invece deve essere

dimostrato anche il grave pregiudizio che l’atto reca alla persona e la mala fede del contraente che ha sfruttato

lo stato dell’incapace.

Il minore che contrae matrimonio è di diritto emancipato, cioè non è + soggetto alla potestà dei genitori e

viene affiancato da un curatore che lo assiste e lo consigliaparziale capacità di agire infatti può compiere da

solo gli atti di ordinaria amministrazione ma non quelli di straordinaria amministrazione (assenso del curatore

e autorizzazione giudice).

Può accadere che alla legale capacità di agire non corrisponda una reale idoneità a curare i propri interessi ad

esempio per colpa di infermità mentale: il rimedio posto dalla legge è l’interdizione giudiziale che priva la

persona maggiorenne della capacità di agire (nella gestione dei suoi affari è sostituito da un tutore) a causa di

una malattia mentale grave o permanente che non lo rende idoneo al provvedimento dei proprio interessi.

Esiste anche l’interdizione legale che è una sanzione punitiva prevista dal codice penale per i reati + gravi: per

tutta la durata della pena l’interdetto legale perde la capacità di gestire i proprio affari e interessi ed è sostituito

da un tutore, mantiene solo la capacità di curare gli atti personali.

Quando invece una persona maggiorenne non è pienamente in grado di curare i proprio interessi ma le sue

è un

condizioni non sn così gravi da giustificare l’interdizione può essere inabilitata: l’inabilitazione

provvedimento che determina la parziale incapacità di agire di 1 xsona maggiorenne per infermità mentale non

grave o per altre cause. La condizione dell’inabilitato è analoga a quella del minorenne emancipato.

I sn quei diritti riconosciuti ad ogni individuo ed esprimono i valori fondamentali e

diritti della personalità

inviolabili della persona:

- sn parte integrante della persona;

- sn connaturati all’uomo (dalla nascita alla morte)

- sn inviolabili (lo Stato non può disconoscerli o sopprimerli);

- sn indisponibili (inseparabili dalla persona);

- sn assoluti (valgono nei confronti di chiunque e sn tutelati contro ogni violazione).

Il diritto alla vita protegge l’esistenza fisica dell’uomo, esistono norme penali (fino all’ergastolo) e civili

tutela l’interesse a nn subire menomazioni

(risarcimento) che puniscono l’omicidio. Il diritto all’integrità fisica

all’organismo, comportano responsabilità penali e civili ( per i trapianti ci sn da rispettare alcuni casi di legge).

Il diritto alla salute corrisponde all’interesse a conservare 1 stato di benessere psichico e fisico, la tutela è

analoga a quella dell’integrità fisica……………….. pag. 95\96\97!

PERSONE GIURIDICHE

BENI

Mentre le persone sono soggetti del diritto i beni ne sono oggetto. I beni per il diritto sono tutte quelle entità

materiali esterne all’uomo che possono essere oggetto di diritti perché soddisfano un interesse regolato da

norme (cose che hanno utilità per l’uomo) in quanto sono disponibili solo in quantità limitata rispetto al

fabbisogno (contrasti di interessinorme giuridiche). Non sono perciò oggetto di diritti le cose che esistono in

quantità sovrabbondante rispetto ai bisogni umani e da cui ciascuno può trarne utilità senza escluderne gli altri.

Oltre ai beni materiali sono oggetto di diritto anche i beni immateriali come le creazioni dell’intelletto umano

(opere letterarie, invenzioni, beni che nascono dal progresso e dallo sviluppo tecnologico) infatti il loro

sfruttamento è un elemento di grande importanza nell’economie industrializzate e l’interesse a riservarne l’uso

per trarne profitto è tutelato da norme.

I beni possono essere classificati secondo vari criteri, la distinzione fondamentale è quella tra beni immobili e

i beni immoli comprendono il suolo e tutto ciò che ne forma parte integrante, le costruzioni

beni mobili:

incorporate al suolo anche a scopo transitorio e ogni altra cosa che, per natura o per opera umana, è

incorporata al suolo; i beni mobili sono tutte le cose che non sono beni immobili. Diverse sono le norme che

ne disciplinano la circolazione: il regime giuridico dei beni immobili tende a garantire la sicura individuazione

dei beni (catasto) e a rendere conoscibili le loro vicende giuridiche questo fa sì che i trasferimenti di proprietà

devono essere redatti in forma scritta e devono essere trascritti nei pubblici registri immobiliari; invece i beni

mobili possono essere trasferiti da un soggetto all’altro senza particolari formalità per agevolare la

circolazione dei beni e favorire l’efficienza del sistema produttivo. Si dicono quei beni

beni mobili registrati

mobili (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e aeromobili) che sn soggetti ad un regime giuridico simile a

quello dei beni immobili: sn tutti individuati e richiedono l’iscrizione in pubblici registri; gli atti di

trasferimento acquistano quindi efficacia sl mediante la trascrizione nei suddetti registri.

Secondo altri criteri di classificazione i beni possono essere:

- (cose intercambiabili, dello stesso genere e con identiche caratteristiche e funzioni) o

fungibili infungibili

(cose con caratteristiche e funzioni proprie che le differenziano da cose sia pur simili, ciascuna ha la propria

identità e non può essere usata indifferentemente al posto di un'altra);

- (una volta utilizzati si estinguono o si trasformano completamente) o (danno utilità

consumabili durevoli

per un lungo periodo di tempo senza perdere le loro caratteristiche essenziali anche se subiscono un normale

deterioramento);

- (cose che possono essere frazionate in + parti che conservano la stessa natura e la stessa funzione

divisibili

dell’intero) o (cose che frazionate in parti perdono la propria identità e non sono + idonee all’uso a

indivisibili

cui erano destinate). DIRITTI REALI

I sn i diritti sulle cose, sn diritti patrimoniali assoluti e attribuiscono al titolare un potere

diritti reali

immediato sulla cosa che ne è oggetto: patrimoniali perché il loro oggetto è un bene economicamente

valutabile, assoluti perché possono farsi valere nei confronti di chiunque, immediato perché il titolare realizza

il proprio interesse mediante la diretta utilizzazione della cosa, infine si dice che il diritto reale è inerente alla

cosa e la segue nelle mani di chiunque si trovi e che il diritto reale è tipico ossia espressamente previsto dalla

legge e non è consentito ai privati di crearne.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Mazzù Carlo.
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