Benedetti Giada - Diritto privato
Diritto privato → Esame scritto 5 domande aperte, 2 domande a crocette e 1 semiaperta o caso.
- Contratto invalido: quando manca l’oggetto, non esiste.
- Contratto inefficace: l’oggetto esiste ma non ti appartiene, no diritto di possesso.
- Contratto di locazione: contratto affitto di un appartamento.
- Contratto di affitto: contratto di aziende.
La persona diventa proprietaria dell’oggetto nel momento in cui avviene lo scambio proposta-accettazione, consenso espresso in forma valida da entrambe le parti, nel momento in cui avviene l’accordo.
Concetti introduttivi, le fonti del diritto
Diritto: che cos’è?
→ Diritto in senso oggettivo: è un insieme di regole che regola la convivenza sociale; regole che governano la condotta degli individui; es: diritto privato.
→ Diritto in senso soggettivo: potere riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse; avere dei diritti; nel momento in cui si nasce si acquista la capacità di avere diritti.
Diritto privato: regola i rapporti tra privati, si occupa dei problemi che possono avvenire in un accordo tra privati; responsabilità contrattuale e extracontrattuale.
Diritto pubblico: uno dei soggetti è in posizione di supremazia, cioè lo Stato, regola quindi i rapporti tra privato e Stato. In esso è presente anche il diritto costituzionale = norme che regolano il funzionamento degli organi dello Stato.
→ Diritto penale: si occupa delle pene in caso di reato, scrive una determinata sanzione (il diritto privato non si occupa mai del reato).
Diritto amministrativo: regola i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Caratteristica delle regole giuridiche è che queste non hanno un carattere né descrittivo né assertivo, ma sono → prescrittive, cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo).
Le regole giuridiche inoltre sono dotate del carattere della coercitività → modo per rendere le regole effettive se non vengono rispettate spontaneamente.
Le regole generali ed astratte sono destinate ad essere tradotte in comandi particolari e concreti (sentenza, provvedimento amministrativo ecc.).
Ordinamento giuridico: universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato ad un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.
Le regole sono nate per dare ordine alla convivenza sociale e vengono prodotte in vari modi: sovrano che impone le regole, da fatti storici (es: Italia Repubblica), regole che si sono prodotte da modelli (leggi, decreto legge, decreto legislativo).
Si dicono fonti del diritto tutti gli atti e i fatti da cui si originano norme giuridiche.
- Fonti di produzione: atti o fatti da cui si originano le norme giuridiche → procedimenti attraverso i quali in un determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica. Es: legge, decreto legge, decreto legislativo, ecc.
- Fonti di cognizione: documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formatesi attraverso le fonti di produzione → es: la Costituzione, i codici ecc.
→ 6 → Codice civile: 1942 → sei libri, settori del diritto privato, prima ci sono delle disposizioni preliminari sulla legge in generale (modi di applicare e interpretare la legge).
→ In queste disposizioni ci sono le fonti del diritto italiano: le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi.
1 gennaio 1948: entra in vigore la Costituzione → In seguito l’Italia ha aderito alla comunità europea normativa dell’Unione Europea: trattato istitutivo, regolamenti e direttive.
Gerarchia delle fonti del diritto
Esiste una gerarchia delle fonti del diritto:
- → La Costituzione e le leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale, che modificano la costituzione o la integrano.
- → Il trattato dell’Unione Europea e la legislazione comunitaria, atti emanati dall’UE che sono costituiti dai regolamenti e direttive.
- → La legge (leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge, codice civile, leggi regionali), leggi ordinarie (approvate dal Parlamento. Procedimento: proposta, accettazione da parte di entrambe le camere, accettazione di eventuali modifiche del testo da parte di entrambe, promulgata da parte del presidente della Repubblica (controllo sulla legge, presidente verifica che quella legge rispetti la Costituzione) → procedura fatta perché siamo di fronte ad un bicameralismo perfetto, per un’analisi più attenta della norma, per rispettare la sovranità del popolo.
- → I regolamenti, quelli del governo, delle amministrazioni, delle regioni, della provincia, emanati quando non esiste una legge in una determinata materia.
- → Gli usi (solo in quanto richiamati delle leggi), quei comportamenti che si tengono in determinati settori.
NB!!
- Una fonte di grado inferiore non può andare contro quelle superiori.
- Tra fonti dello stesso livello se alcune sono contrastanti si considera valida quella più recente.
- Tenere conto del principio della competenza.
- Le leggi non possono andare contro la Costituzione (se vanno contro c’è l’intervento del presidente della Repubblica e della corte costituzionale → ma non tutte le leggi, il giudice a-quo che nota che la legge è incostituzionale la manda in revisione alla corte costituzionale).
→ Quando il giudice applica una legge la deve interpretare, sono possibili più interpretazioni, la corte costituzionale (giudice delle leggi) può dire che se una legge è interpretata in un certo modo può essere costituzionale.
Corte di cassazione (giudice di legittimità).
La Costituzione
- Entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
- Può essere definita come una fonte sulle fonti in quanto disciplina i processi di produzione delle fonti.
- È una Costituzione rigida, cioè modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria → cioè scritto appositamente dal legislatore, procedimento scritto nell’art. 138 della Costituzione:
- → Due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi: ci devono essere la doppia approvazione dalle due camere e un’altra approvazione dopo 3 mesi dalla prima approvazione.
- Approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione → 50%+1.
- Eventuale referendum popolare se nella seconda votazione la legge non è stata approvata dai due terzi dei componenti delle Camere.
Si compone di due parti:
- → Principi fondamentali, diritti e doveri.
- → Organizzazione dello Stato, disciplina gli organi del nostro Stato.
→ Limiti della revisione costituzionale: limiti espressi nell’art. 139, esso chiude la costituzione affermando che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale.
Esistono dei principi fondamentali che rappresentano i limiti impliciti.
Costituzione e diritto privato
La Costituzione, oltre alle regole che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’apparato statale, contiene i principi fondamentali del diritto privato:
- → Art 2: diritti inviolabili dell’uomo, diritto alla vita, alla libertà, al nome, alla riservatezza, alla dignità, al decoro, alla reputazione, all’identità personale.
- → Art 3: principio di eguaglianza, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, non tenendo conto del sesso, della religione, della provenienza.
- → Art 29: famiglia, costantemente aggiornato.
- → Art 30: filiazione, riconosciuti i figli nati al di fuori del matrimonio.
- Art 32: diritto alla salute.
- Art 41: libertà di iniziativa economica.
- Art 42: proprietà privata.
I principi costituzionali sono rilevanti:
- Sia come criterio interpretativo di altre norme.
- Sia come norme di immediata applicazione.
Le fonti di diritto europeo
Sono i trattati istitutivi della Comunità europea e dell’Unione Europea:
- Trattato di Roma 1957.
- Trattato di Maastricht 1992.
- → Trattato di Lisbona 2007, approvata la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, divenuta vincolante con questo trattato.
Sono regolamenti:
- Possono essere emanati solo nelle materie previste dei trattati.
- Hanno immediata efficacia nel diritto interno, anche nei confronti dei singoli.
- Prevalgono sulla legge interna.
Sono direttive:
- Si tratta di prescrizioni (un comando) rivolte agli Stati membri.
- Contengono principi cui il legislatore dello stato membro deve adeguarsi (no disposizioni e norme direttamente applicabili ai singoli) → sono comandi applicabili agli stati membri.
- (Es: diritto del consumatore, posso cambiare un vestito comprato online se non mi piace, se è sporco ecc., è un mio diritto grazie ad una direttiva dello Stato Europeo. In negozio invece è diverso, è un contratto diverso).
- Non esistono direttive che vanno contro la Costituzione.
- Devono essere recepite per diventare efficaci.
→ Il mancato recepimento entro i termini comporta una sanzione pecuniaria; quindi, lo stato deve pagare una certa somma di denaro → legge comunitaria (l. 86/1989).
→ Può succedere che uno stato recepisca la direttiva tardi, con poco tempo a disposizione. Se è una direttiva con principi specifici, il singolo può applicarla autonomamente: direttive self-executing → direttamente applicabili anche se non sono state recepite dallo Stato.
Legge ordinaria e atti aventi forza di legge
Legge ordinaria
- Sono quelle leggi deliberate dal Parlamento secondo la procedura descritta dagli artt. 70 e ss. della Costituzione.
- Sono le fonti più frequentemente utilizzate quando l’ordinamento intende regolare l’azione umana.
- → Come si forma? Il percorso che porta all’approvazione di una legge è detto procedimento legislativo ed è composto dalle seguenti fasi: iniziativa, discussione e votazione, promulgazione, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vacatio legis (15 giorni) ed entrata in vigore. Quindi è un progetto di legge che arriva all’esame del Parlamento che deve essere approvato da entrambe le Camere → nel nostro sistema vige il bicameralismo perfetto, quindi Camera e Senato devono approvare due testi di legge identici. Se questo non avviene la navetta continua fino a quando non viene raggiunto lo scopo.
→ Il Governo si può riunire per emanare un decreto legge per bloccare una pronuncia della corte della cassazione.
→ La potestà legislativa è attribuita in determinate materie anche alle Regioni. Per alcune materie tale attribuzione è esclusiva, per altre concorrente (art. 117 Costituzione). Questo articolo descrive le materie di competenza dello Stato e le materie di competenza delle Regioni.
Atti aventi forza di legge: atti emanati dal governo che hanno la stessa forza di una legge ordinaria.
Decreto legge
- È disciplinato dall’art. 77 della Costituzione.
- Sono emanati dal Governo solo in casi di necessità e di urgenza (calamità naturale, pandemia...).
- È una procedura straordinaria in quanto il Governo detiene il potere esecutivo e non quello legislativo.
- Il decreto-legge, tuttavia, sebbene venga emanato in termini molto brevi, deve essere convertito in legge dal Parlamento (potere legislativo).
→ Se questo non avviene, il decreto decade con effetto di retroattività, ovvero sin dall’inizio, perde gli effetti sin dall’inizio (ex tunc).
→ Durata di 60 giorni, entro i quali le Camere devono convertirlo in legge.
- Una volta emanato il decreto, questo entra in vigore e va applicato esattamente come una legge ordinaria.
- Si fa abuso di questo tipo. Nel nostro sistema si utilizzano con tanta frequenza i decreti-legge.
Decreto legislativo
- È sempre emanato dal Governo, ma ci vuole la delega delle camere (legge delega: legge ordinaria con cui il Parlamento delega il Governo a legiferare in una determinata materia. Il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa nelle materie indicate ed entro i limiti determinati. A patto che siano determinati nella legge delega i principi e i criteri direttivi).
- I limiti sono presenti nell’art. 72 ultimo comma.
L’ordinamento prevede strumenti per la soluzione delle antinomie normative, ossia i conflitti tra norme.
- Criterio cronologico: regola la successione delle fonti nel tempo. La sua applicazione comporta l’abrogazione della fonte più vecchia.
- Criterio gerarchico: regola i rapporti tra fonti di diverso rango (es. Costituzione e legge ordinaria).
- Criterio della competenza: regola i rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse.
L’applicazione delle norme giuridiche
→ Modo in cui le regole generali ed astratte vengono applicate.
Le norme giuridiche non sono destinate a rimanere dei documenti cartacei, affermazioni teoriche di principio o declamazioni retoriche.
→ Da generali ed astratte sono destinate a diventare comandi particolari e concreti.
Il giudice, investito della soluzione di una controversia, trasforma il comando in particolare tramite la sentenza (decisione di un giudice che, esaminato il caso concreto, interpreta le norme e le applica).
→ (2 giudici di merito: tribunale e corte di appello).
(Corte di cassazione: terzo grado → giudice di legittimità → vede se gli altri hanno giudicato correttamente. Può confermare e quindi si chiude il giudizio: passa in giudicato = non passa più in giudizio).
Il diritto in action o legal process si compone di 3 momenti agganciati l’uno all’altro in un processo dinamico:
- → Legislazione: fonti del diritto.
- → Giurisprudenza: insieme delle sentenze, delle decisioni dei giudici.
- → Dottrina: letteratura specialistica.
Non sempre il percorso parte dalle fonti; molto spesso nuove regole sono create dalla giurisprudenza, illustrate e razionalizzate dalla dottrina e trovano solo in secondo momento un riconoscimento legislativo.
→ Sistema di civil law: il nostro si basa principalmente sulle fonti scritte. Sistema che si basa sulle decisioni del giudice in base ai vari casi.
→ Sistemi di common law: Australia, America ed Inghilterra, ad esempio, ci si basa sul precedente vincolante. In questi sistemi ci sono alcune fonti scritte, ma prevalentemente è basato su ciò che precedentemente hanno deciso i giudici precedenti.
→ Due sistemi completamente diversi.
L’interpretazione
L’applicazione delle norme non è mai un’operazione meccanica; essa esige sempre una serie di operazioni complesse. Innanzitutto:
- Bisogna stabilire quale, tra le norme possibili, sia la regola che si addice al caso che si ha dinanzi (scegliere la regola).
- Attribuire un significato alla regola, sia di quella che si ritiene di applicare, sia di quella che si ritiene di escludere.
→ Presupposto dell’applicazione delle regole giuridiche è la loro interpretazione.
→ L’interpretazione è importantissima.
→ È l’attribuzione di un significato a dei segni linguistici che normalmente non si presentano come ovvi ma per lo più sono suscettibili di assumere diversi significati (interpretazione di legge, di un contratto, di un testamento).
Questa operazione non si svolge secondo criteri liberi, ma vincolati, previsti ed oggetto essi stessi di una regola specifica.
→ Art 12 disposizioni preliminari cod. civ.: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (cioè che la parola sia in un determinato contesto) e dalla intenzione del legislatore (ratio legis → per indicare l’elemento logico della legge, ovvero il fine che ha animato il legislatore nell’emanazione della legge)”.
→ Oltre a prevedere strumenti di interpretazione del diritto, l’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede strumenti di integrazione del diritto.
→ Rimedi per colmare lacune e/o vuoti normativi (completezza).
→ Art 12 secondo comma: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis). Se il caso rimane ancora in dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris)”.
→ Attraverso l’analogia il giudice che si trova davanti ad una controversia riesce comunque a risolvere il caso.
→ Principi generali dell’ordinamento giuridico = principi che non sono scritti in una disposizione ma che si ricavano da un insieme di disposizioni.
La codificazione
I codici nascono:
- → Per esigenze di chiarezza e certezza, per dare ordine.
- → Per esigenze di riscatto dal “particolarismo giuridico”, perché storicamente esistevano una serie di disposizioni che erano frammentate e che riguardavano categorie di soggetti, ad esempio i mercanti avevano determinate regole e avevano il proprio giudice. Per riscattarsi da questo particolarismo giuridico, visto che gli uomini sono uguali, era fondamentale creare delle leggi uguali per tutti, applicabili per tutti, con gli stessi giudici per tutti.
Codice civile francese (Code Napoleon) 1804 → è quello che ha influenzato di più il nostro codice civile attuale in Francia, è quello usato attualmente.
Codice civile austriaco 1811 → anch’esso ha influenzato il nostro codice.
Noi abbiamo avuto, a partire da questi 2 codici, 2 codici civili:
→ Codice civile italiano 1865 detto codice della proprietà (argomento principale).
- Codice di commercio 1882.
- → Codice civile tedesco (BGB) 1900 influenza il nostro codice perché i nostri giuristi subivano una forte.
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