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CONSEGUENZE DEI FATTI DANNOSI
Una volta che il fatto è stato riconosciuto come responsabilità del soggetto, sorge in capo a
quest’ultimo un’obbligazione da fatto illecito (creditore=danneggiato; debitore=danneggiante)
Il risarcimento del danno non è l’unica conseguenza: capitano casi in cui il fatto illecito perdura nel
tempo (es. messa in commercio di una rivista in cui una persona viene diffamata il danno
continua a prodursi finchè la rivista è in circolazione). Il rimedio consiste nel chiedere al giudice di
ordinare la sospensione del fatto lesivo, per evitare che il danno continui a prodursi; a questo si
somma poi il risarcimento.
Risarcimento del danno economico = rimettere il patrimonio del danneggiato nella stessa
situazione in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato
-Risarcimento in forma specifica: rimettere il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione
materiale (es. si distrugge una cosa e se ne restituisce una uguale). Spesso ciò però non è
possibile, perché magari la cosa non è più in commercio oppure la cosa era usata e sostituendola
con una nuova i vantaggi del creditore eccederebbero il dovuto. Si ricorre allora al
-Risarcimento per equivalente: avviene mediante la corresponsione di una somma di denaro,
che dev’essere idonea a riportare il patrimonio del danneggiato allo stato in cui si sarebbe trovato
senza il verificarsi del danno
ART. 2056 (Valutazione dei danni) rinvio al calcolo del danno contrattuale, spiegato all’art. 1223
La perdita subita dal danneggiato, ossia i valori economici che ne hanno impoverito il patrimonio
(le perdite che sarebbero state evitate se il danno non si fosse verificato), prende il nome di
DANNO EMERGENTE.
Se il bene ha un modesto valore economico ma un forte valore affettivo? Il codice civile stabilisce
che dev’essere risarcito solo il valore di mercato del bene, a meno che il danneggiamento della
cosa derivi da reato (dolo) e possa quindi essere inteso come danno morale risarcibile.
È considerato danno emergente anche le spese che il danneggiato deve sostenere e che possono
essere provate tramite l’esibizione delle fatture: chi non ne dispone non potrà dimostrare di aver
effettivamente sostenuto tali spese.
Il danno emergente però non basta a risarcire e rimettere il patrimonio del danneggiato nello stato
iniziale; vi è quindi un secondo criterio che, a questo scopo, si aggiunge al primo: sempre l’art.
1223 cita il cosiddetto LUCRO CESSANTE, che corrisponde al mancato guadagno, ossia i
vantaggi che il danneggiato avrebbe avuto se non avesse subito il danno.
Mentre il danno emergente è qualcosa che è avvenuto in concreto, il lucro cessante è un concetto
ipotetico e non può di conseguenza essere valutato in modo preciso.
L’art. 2056 stabilisce che il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze.
Se il lucro cessante deriva da lesioni fisiche, che impediscono a una persona di lavorare, come si
calcola il danno che riguarda il futuro del lavoratore?
Esiste una legge che riguarda le lesioni causate da incidenti stradali e fornisce al giudice un criterio
di massima cui attenersi: se c’è una lesione della capacità di lavoro il lucro cessante si determina
individuando, negli ultimi tre anni, il reddito maggiore che il danneggiato è riuscito ad ottenere con
il suo lavoro e stabilendo che fino alla pensione avrebbe potuto raggiungere tale importo. Il
risarcimento che gli spetta è quindi pari a quella somma.
I problemi sono ancora maggiori se, ad esempio, vittima di incidente è un ragazzino che, in seguito
alle lesioni, perde la capacità lavorativa come si calcola il risarcimento se ancora non lavora?
Il criterio seguito di solito, per quanto discusso, è ipotizzare che il ragazzino avrebbe fatto il lavoro
del padre: il risarcimento è dunque calcolato sulla base dello stipendio che il padre percepisce.
L’art. 1223 aggiunge che danno emergente e lucro cessante DEVONO essere conseguenza
immediata e diretta dell’atto illecito. Il danno causato dall’atto illecito può, infatti, causare danno
ulteriore.
Es) Ad un’impresa viene danneggiato il tetto del proprio stabilimento e viene così chiesto il
risarcimento della spesa per ricostruirlo. La somma impiegata per la riparazione, tuttavia, era