Conseguenze dei fatti dannosi
Una volta che il fatto è stato riconosciuto come responsabilità del soggetto, sorge in capo a quest'ultimo un'obbligazione da fatto illecito (creditore=danneggiato; debitore=danneggiante). Il risarcimento del danno non è l'unica conseguenza: capitano casi in cui il fatto illecito perdura nel tempo (es. messa in commercio di una rivista in cui una persona viene diffamata, il danno continua a prodursi finché la rivista è in circolazione). Il rimedio consiste nel chiedere al giudice di ordinare la sospensione del fatto lesivo, per evitare che il danno continui a prodursi; a questo si somma poi il risarcimento.
Risarcimento del danno economico
Il risarcimento del danno economico mira a rimettere il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato.
- Risarcimento in forma specifica: rimettere il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione materiale (es. si distrugge una cosa e se ne restituisce una uguale). Spesso ciò però non è possibile, perché magari la cosa non è più in commercio oppure la cosa era usata e sostituendola con una nuova i vantaggi del creditore eccederebbero il dovuto.
- Risarcimento per equivalente: avviene mediante la corresponsione di una somma di denaro, che dev'essere idonea a riportare il patrimonio del danneggiato allo stato in cui si sarebbe trovato senza il verificarsi del danno.
Art. 2056 (Valutazione dei danni) rinvio al calcolo del danno contrattuale, spiegato all'art. 1223. La perdita subita dal danneggiato, ossia i valori economici che ne hanno impoverito il patrimonio (le perdite che sarebbero state evitate se il danno non si fosse verificato), prende il nome di danno emergente.
Valore affettivo del bene
Se il bene ha un modesto valore economico ma un forte valore affettivo, il codice civile stabilisce che dev'essere risarcito solo il valore di mercato del bene, a meno che il danneggiamento della cosa derivi da reato (dolo) e possa quindi essere inteso come danno morale risarcibile.
È considerato danno emergente anche le spese che il danneggiato deve sostenere e che possono essere provate tramite l'esibizione delle fatture: chi non ne dispone non potrà dimostrare di aver effettivamente sostenuto tali spese. Il danno emergente però non basta a risarcire e rimettere il patrimonio del danneggiato nello stato iniziale; vi è quindi un secondo criterio che, a questo scopo, si aggiunge al primo: sempre l'art. 1223 cita il cosiddetto lucro cessante, che corrisponde al mancato guadagno, ossia i vantaggi che il danneggiato avrebbe avuto se non avesse subito il danno.