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Istituzioni di diritto privato II - conseguenze dei fatti dannosi Pag. 1
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CONSEGUENZE DEI FATTI DANNOSI

Una volta che il fatto è stato riconosciuto come responsabilità del soggetto, sorge in capo a

quest’ultimo un’obbligazione da fatto illecito (creditore=danneggiato; debitore=danneggiante)

Il risarcimento del danno non è l’unica conseguenza: capitano casi in cui il fatto illecito perdura nel

tempo (es. messa in commercio di una rivista in cui una persona viene diffamata il danno

continua a prodursi finchè la rivista è in circolazione). Il rimedio consiste nel chiedere al giudice di

ordinare la sospensione del fatto lesivo, per evitare che il danno continui a prodursi; a questo si

somma poi il risarcimento.

Risarcimento del danno economico = rimettere il patrimonio del danneggiato nella stessa

situazione in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato

-Risarcimento in forma specifica: rimettere il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione

materiale (es. si distrugge una cosa e se ne restituisce una uguale). Spesso ciò però non è

possibile, perché magari la cosa non è più in commercio oppure la cosa era usata e sostituendola

con una nuova i vantaggi del creditore eccederebbero il dovuto. Si ricorre allora al

-Risarcimento per equivalente: avviene mediante la corresponsione di una somma di denaro,

che dev’essere idonea a riportare il patrimonio del danneggiato allo stato in cui si sarebbe trovato

senza il verificarsi del danno 

ART. 2056 (Valutazione dei danni) rinvio al calcolo del danno contrattuale, spiegato all’art. 1223

La perdita subita dal danneggiato, ossia i valori economici che ne hanno impoverito il patrimonio

(le perdite che sarebbero state evitate se il danno non si fosse verificato), prende il nome di

DANNO EMERGENTE.

Se il bene ha un modesto valore economico ma un forte valore affettivo? Il codice civile stabilisce

che dev’essere risarcito solo il valore di mercato del bene, a meno che il danneggiamento della

cosa derivi da reato (dolo) e possa quindi essere inteso come danno morale risarcibile.

È considerato danno emergente anche le spese che il danneggiato deve sostenere e che possono

essere provate tramite l’esibizione delle fatture: chi non ne dispone non potrà dimostrare di aver

effettivamente sostenuto tali spese.

Il danno emergente però non basta a risarcire e rimettere il patrimonio del danneggiato nello stato

iniziale; vi è quindi un secondo criterio che, a questo scopo, si aggiunge al primo: sempre l’art.

1223 cita il cosiddetto LUCRO CESSANTE, che corrisponde al mancato guadagno, ossia i

vantaggi che il danneggiato avrebbe avuto se non avesse subito il danno.

Mentre il danno emergente è qualcosa che è avvenuto in concreto, il lucro cessante è un concetto

ipotetico e non può di conseguenza essere valutato in modo preciso.

L’art. 2056 stabilisce che il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle

circostanze.

Se il lucro cessante deriva da lesioni fisiche, che impediscono a una persona di lavorare, come si

calcola il danno che riguarda il futuro del lavoratore?

Esiste una legge che riguarda le lesioni causate da incidenti stradali e fornisce al giudice un criterio

di massima cui attenersi: se c’è una lesione della capacità di lavoro il lucro cessante si determina

individuando, negli ultimi tre anni, il reddito maggiore che il danneggiato è riuscito ad ottenere con

il suo lavoro e stabilendo che fino alla pensione avrebbe potuto raggiungere tale importo. Il

risarcimento che gli spetta è quindi pari a quella somma.

I problemi sono ancora maggiori se, ad esempio, vittima di incidente è un ragazzino che, in seguito

alle lesioni, perde la capacità lavorativa come si calcola il risarcimento se ancora non lavora?

Il criterio seguito di solito, per quanto discusso, è ipotizzare che il ragazzino avrebbe fatto il lavoro

del padre: il risarcimento è dunque calcolato sulla base dello stipendio che il padre percepisce.

L’art. 1223 aggiunge che danno emergente e lucro cessante DEVONO essere conseguenza

immediata e diretta dell’atto illecito. Il danno causato dall’atto illecito può, infatti, causare danno

ulteriore.

Es) Ad un’impresa viene danneggiato il tetto del proprio stabilimento e viene così chiesto il

risarcimento della spesa per ricostruirlo. La somma impiegata per la riparazione, tuttavia, era

Dettagli
A.A. 2013-2014
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia Lanzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carnevali Ugo.