Atto illecito
L’atto illecito ha degli elementi essenziali, in mancanza dei quali esso non porta a responsabilità: deve causare un danno, il quale dev’essere conseguenza del fatto doloso o colposo.
Fatto
Azione di un soggetto. Può anche trattarsi di un’omissione, ma solo in casi eccezionali, in quanto non c’è un dovere giuridico di intervenire per evitare che qualcuno abbia dei danni (es. una persona vede dalla finestra che il ramo di un albero è spezzato e potrebbe cadere, ma non avverte nessuno; se qualcuno ne risulta danneggiato, non si può tuttavia rivolgere alla persona che non è intervenuta).
L’omissione porta a responsabilità se:
- L’obbligo di intervenire è stabilito dalla legge (es. il codice penale punisce come reato l’omissione di soccorso)
- Si tratta del dovere dei genitori verso i figli
- L’intervento è dovuto per contratto (es. bagnino, babysitter)
- La persona assume volontariamente la custodia dell’altra (es. nonni che si occupano del nipote in assenza dei genitori)
Evento dannoso
Se non c’è il danno, nonostante sia stato tenuto un comportamento sconsiderato, non sorge responsabilità civile.
Rapporto di causalità
Affinché un soggetto sia ritenuto responsabile è necessario dimostrare che è stato lui ad aver compiuto il fatto. Causalità ipotetica = stabilire se il danno si sarebbe verificato ugualmente → anche senza l’azione del soggetto se sì, il soggetto è responsabile.
È necessario fare un’indagine controfattuale, ossia ricostruire come gli eventi si sarebbero svolti se la persona non avesse compiuto l’azione. In alcuni casi è tuttavia complicato: es. viene messo sul mercato un farmaco non sufficientemente testato, il quale potrebbe avere effetti cancerogeni. Una persona assume il farmaco e si ammala; va dal giudice a chiedere il risarcimento da parte della casa farmaceutica, ma il fabbricante si difende dicendo che il suo farmaco è soltanto indiziato e che la malattia sarebbe potuta sorgere indipendentemente dall’assunzione.
Si guarda la percentuale di probabilità: se è alta, si attribuisce la responsabilità (i giudici penali richiedono invece un grado di probabilità molto vicino al 100%, essendo la sanzione più grave di un semplice risarcimento).
Spesso il danno è conseguenza di più fatti che interagiscono tra di loro, le cosiddette concause:
- Concausa precedente all’azione dannosa (es. conducente urta un pedone causandogli una frattura alla gamba; tuttavia questa persona ha una malattia alle ossa)
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Istituzioni di diritto privato II - aspetto soggettivo dell'atto illecito
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