Aspetto soggettivo dell'atto illecito
Dolo
Agisce con dolo chi provoca danno intenzionalmente; chi arreca il danno che ha previsto e voluto (codice penale).
- Previsto: il danneggiante prevede le conseguenze della sua azione; se una persona pensa che la sua azione abbia conseguenze diverse da quelle effettive non c'è dolo (es. persona che punta contro un'altra un'arma credendola scarica, ma invece, premendo il grilletto, spara).
- Voluto: il danneggiante vuole le conseguenze della sua azione; vi è tuttavia l'ipotesi del dolo eventuale, compiuto da chi non ha la volontà concreta di danneggiare, ma può prevedere che il proprio comportamento possa essere dannoso. Nonostante questa consapevolezza agisce comunque, accettando il rischio (es. persone che lanciano sassi da un cavalcavia non vogliono danneggiare il preciso automobilista che passava là sotto).
Colpa
Agisce con colpa chi trascura una regola di prudenza finalizzata ad evitare un danno.
- Colpa specifica: violare delle norme giuridiche aventi come scopo l'evitare un danno (es. legge che stabilisce come devono essere realizzati gli impianti elettrici si ha colpa quando, ad esempio, manca il salvavita). Esempi di colpa specifica sono presenti nel Codice della strada (es. chi non si ferma agli stop).
- Colpa generica: comportamento di chi agisce con negligenza, imprudenza o imperizia. Si costruisce un modello astratto (es. chirurgo modello) che disponga di capacità di livello medio e si paragona ad esso il comportamento tenuto dal danneggiante; se tale comportamento è al di sotto di quello del modello, c'è colpa (anche se la persona ha fatto tutto ciò che poteva).
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Istituzioni di diritto privato II - atto illecito
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