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La particolarità è che oggi questo tema dà luogo ad una forma di trattazione della materia più

aperta anche in queste ipotesi alla conservazione del contratto: in molti contratti, i contraenti se

pensano di ritrovarsi in queste situazioni (affari in Paesi instabili, …) inseriscono nel contenuto del

contratto la cd. clausola di rinegoziazione, in modo da lasciarsi libero il campo, nell’ipotesi in cui si

determinino situazioni simili, dal dover risolvere il contratto, ma si andranno semplicemente ad

obbligarsi a rinegoziare il contratto, laddove l’evento lo ha trasformato, per riadattarlo alle loro

esigenze. Ci si chiede quale tipo di efficacia abbia questo tipo di clausola: qualora una di queste non

voglia rinegoziare, quale tutela si applica? Quella di un contratto preliminare (obbligo a contrarre), o

quella corrispondente alla violazione di un obbligo qualsiasi? Sin d’ora, si potrà dire che tutto dipenderà

dalle modalità in cui verrà scritta la clausola: troppo poca giurisprudenza vi è oggi per dare un’univoca

risposta.

Impossibilità sopravvenuta: è già causa di estinzione dell’obbligazione, come già visto; se

l’obbligo deriva da un contratto, si giustifica la mancata esecuzione, dovuta a fatti imprevedibili,

eccezionali, non governabili dalla parte. Questa può essere ritenuta una risoluzione di diritto, anche se la

discussione è ancora aperta: si discute se possa avvenire anche mediante una semplice dichiarazione fra

i contraenti. In quel caso è ovvio che se una parte, interessata all’altro adempimento, qualora ha già

adempiuto alla sua obbligazione, avrà diritto alla restituzione di quanto già fatto.

Invalidità del contratto

Quando si parla di invalidità non ci si pone alcun problema riguardo agli effetti, in quanto è una

problematica del tutto secondaria: ci si chiede infatti se il contratto sia conforme al modello disegnato dal

legislatore; è importante distinguere la sfera della validità e quella dell’efficacia. Non sono categorie

assimilabili: possono coesistere, ma non sono fungibili; quando si parla di validità, si presume che la

fattispecie dell’atto sia completa nei suoi elementi essenziali, mentre quando si parla di efficacia, non ci si

pone sul profilo della perfezione della fattispecie, ma si guarda a ciò che è nella sfera esecutiva il grado di

effettività di quel vincolo. Quasi sempre, se il contratto è invalido, sarà anche inefficace: al contrario, però, si

potrà avere un contratto valido ma inefficace.

Esistono due tipi di invalidità: nullità ed annullabilità; diversa è la disciplina processuale così

come diversa è la teoria che vi sta alla base.

La nullità ha il carattere dell’assolutezza: è la fattispecie più grave e la più dirimente circa le

sorti del contratto; dichiarato nullo un contratto, esso si considera tamquam non esset. La nullità è

assoluta, secondo quanto prevede l’articolo 1418: ha un contenuto suscettibile di ampliamento, ed il

legislatore speciale si è mosso proprio in tal senso.

Art. 1418. Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Pagina | 51

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei

motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge

Si dice che sia una causa di nullità virtuale: questi criteri possono essere richiamati qualunque sia

la disciplina richiamata! Vi è nullità quando non sono presenti gli elementi essenziali, così come prevede

il comma 2 del medesimo articolo; causa di nullità è anche l’illiceità della causa, che non deve essere

contraria al buon costume, ordine pubblico,…

L’oggetto, inoltre, deve essere possibile, lecito e determinabile: la nullità può riguardare un

contratto, qualora sia stato stipulato per un motivo illecito, comune ai due contraenti; questa forma di

nullità dovuta ai fattori strutturali della fattispecie ha individuato delle cause di invalidità che riguardano

l’essenza del contratto che si sta esaminando.

L’ultimo comma dell’articolo in analisi è una clausola residuale, andando a rinviare al legislatore

l’ampliamento dei casi di nullità.

L’ordinamento giuridico non tollera in alcun modo la sussistenza di un atto viziato da patologie

che lo rendono nullo: l’assolutezza della nullità si riverbera anche sulla legittimazione ad agire a chiunque

ne abbia interesse; chiunque abbia interesse a far valere una causa di nullità, è legittimato attivamente ad

esperire l’azione di nullità. Essa, addirittura, può essere rilevata d’ufficio dal giudice. La nullità può

essere fatta valere sempre e non si prescrive mai: una volta dichiarata ha una tale forza da far valere

l’atto tamquam non esset; il giudizio che si svolge è di mero accertamento: il giudice dovrà solo verificare se si

sono verificate le cause di nullità, ed eventualmente andare ad emettere una sentenza dichiarativa di

nullità con effetto retroattivo.

Non è concepibile che il contratto nullo possa sanarsi; questo avviene anche se le parti hanno

già eseguito le prestazioni; l’unica possibilità che si può avere è un altro istituto: la conversione. Non è

una modalità per sanare un contratto nullo, che è e resta insanabile; il contratto nullo, però, può

produrre effetti diversi di un altro contratto: qualora si riesca a dimostrare che le parti non si erano

accorte della causa di nullità e che se si fossero accorte di quella causa non avrebbero stipulato quel

contratto, se le parti del contratto sono valide, allora può operarsi la conversione. Il contratto resta

1424

invalido, ma cambiano i suoi effetti, ex articolo : si salvano solo gli effetti, e solo in presenza dei due

requisiti espressi dall’articolo 1424. Art. 1424. Conversione del contratto nullo.

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,

qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto

la nullità.

La conversione non è né rinnovazione dell’accordo, né ripetizione delle dichiarazioni di volontà: è

una dichiarazione di accertamento, ossia una dichiarazione di volontà i cui effetti una volta emanate

sono quelli previsti dalla legge, detta di accertamento in quanto si limitano ad una sorta di ricognizione che

il dichiarante stesso fa o a sé stesso o ad altri in una determinata situazione presupposta per un

determinato effetto.

Atto di accertamento è il presupposto per l’applicazione della conversione.

L’azione di nullità è imprescrittibile: sotto il profilo pratico, occorre tenere conto di quanto

prevede l’articolo 1422: Art. 1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità.

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle

azioni di ripetizione.

Vi sono quindi due fattispecie per cui l’imprescrittibilità non si applica: quando si verifichi

usucapione e quando vi sia prescrizione delle azioni di ripetizione. Normalmente, quando una

prestazione è stata eseguita non in forza di un titolo giuridico sottostante, si dice che essa è nel

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patrimonio di una parte sine titulo: su ciò si basa l’indebito e di conseguenza le azioni di ripetizione. Quello

che si sa per certo è che qualunque sia l’indebito, l’azione di ripetizione si prescrive in 10 anni.

Il contratto può inoltre essere dichiarato nullo parzialmente, in modo tale che si possa salvare

il resto del contratto stesso: nel contratto consumeristico è definita nullità di protezione.

Art. 1419. Nullità parziale.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i

contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme

imperative.

Il comma 2 prevede l’inserzione automatica delle clausole ex lege: pensiamo alla vendita di

prodotti con il prezzo imposto; la clausola che prevedesse un prezzo più basso andrebbe a cadere ed

essere sostituita automaticamente da un’altra.

Art. 36. Nullità di protezione – Codice del Consumo

[…] 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza

della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. […]

L’azione inibitoria è quella che viene avanzata al giudice affinché inibisca una parte a pregiudicare

l’altra: il procedimento si svolge in camera di giudizio, ed il giudizio è sommario; se riterrà la domanda

meritevole di accoglimento, inibirà l’altra parte a continuare a commettere il fatto pregiudizievole.

L’azione è riservata alle associazioni di categoria, e viene chiamata comunemente class action.

L’annullabilità è al contrario relativa: il contratto, fino a quando non viene dichiarato annullabile,

continua a produrre effetti, senza avere la prospettiva del tamquam non esset; pur essendo invalido

produce effetti.

Le cause di annullamento riguardano uno degli elementi essenziali, e non attendono alla sua

esistenza, ma piuttosto alla sua integrità: ci riferiamo all’accordo; l’accordo, ex articolo 1325, deve esserci.

Ai fini dell'annullabilità, l’accordo è viziato qualora sia manifestato da persona incapace naturalmente o

legalmente. Queste cause danno luogo ad una patologia relativamente grave: il contratto annullabile può

essere sanato.

L’azione di annullamento può essere esperita solo dalla parte che ne ha interesse (a differenza

della nullità, che può essere esperita da chiunque e persino d’ufficio) od al più dai suoi aventi causa;

oltretutto, è relativa anche perché

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Interdonato.Marco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.