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DIRITTO DI PROPRIETÀ
La proprietà (libro terzo del codice civile) si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo stretto collegamento con quasi tutti gli istituti del diritto civile e si presenta come il pilastro degli ordinamenti, tanto è che viene garantita tra i diritti fondamentali dell'uomo sia da alcune Costituzioni nazionali (Costituzione tedesca) sia in ambito europeo (Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione Europea).
La proprietà, storicamente concepita in senso "statico" come fonte di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della società moderna e si inserisce nella complessità dei rapporti economici: da centro del sistema, la proprietà diviene soprattutto uno degli strumenti mediante i quali si manifesta l'iniziativa economica e viene intesa quale diritto pieno ed esclusivo di godere e disporre delle cose, anche se va esercitata entro i limiti e con
L'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento (art. 832 c.c.). Alla pienezza ed esclusività del diritto di godere e di disporre si affiancano, dunque, limiti che possono derivare sia dalla legge sia da una convenzione privata ed obblighi che concorrono ad individuare la situazione soggettiva proprietaria. Nella Costituzione, la proprietà è garantita non tra i principi fondamentali, né tra i diritti di libertà, ma tra i rapporti economici. La proprietà, essendo un diritto inviolabile dell'uomo, è garantita dall'ordinamento che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42 Cost.). La funzione sociale assegnata alla proprietà permette di individuare la giustificazione dell'attribuzione del diritto al soggetto e gli scopi da perseguire, sulla base dei principi di solidarietà e di promozione della
la disponibilità sono principi fondamentali che definiscono il contenuto del diritto di proprietà. Il potere di godimento si riferisce alla facoltà di utilizzare o non utilizzare una cosa, di decidere come utilizzarla, trasformarla o addirittura distruggerla. Il potere di disposizione, invece, riguarda la possibilità di compiere atti giuridici o di scegliere la destinazione economica del bene, nonché di disporre materialmente della cosa o di decidere il momento di utilizzo e godimento della stessa. Il godimento e la disponibilità sono pieni ed esclusivi: pieni nel senso che il proprietario può fare ciò che desidera con la cosa; esclusivi nel senso che è vietata qualsiasi interferenza da parte di terzi nelle scelte del proprietario.L'esclusività sono caratteristiche dei soli beni di uso strettamente personale; quando si considerano i beni non strettamente personali, pienezza ed esclusività incontrano più di un limite, pertanto sia i poteri di godimento che quelli di disposizione si devono misurare con i limiti e gli obblighi che l'ordinamento predispone con riferimento a quel bene.
Esistono moltissime tipologie di proprietà (ad es., la proprietà dei mezzi di produzione non può essere uguale a quella di un appartamento): quindi la proprietà si caratterizza per i profili più diversi e dalle differenti caratterizzazioni. A ciò consegue una variegata disciplina, perché è impensabile applicare la stessa disciplina per due tipologie ben diverse di proprietà.
Accanto alla proprietà ci sono logicamente dei limiti e degli obblighi che si differenziano in vincoli pubblici, che riguardano la legislazione pubblicistica (ad es.,
L'espropriazione per pubblico interesse), e i vincoli privati, che riguardano ipossibili conflitti tra proprietari (ad es., i rapporti di vicinato). Ulteriori limiti eobblighi emergono dalla legislazione speciale: si pensi, in particolare, allamateria edilizia ed urbanistica in genere, alla legislazione in tema di locazionee alla legislazione sull'edificabilità dei suoli con specifico riguardo ai vincoliposti alla facoltà di edificare. Sempre maggiorerilievo vanno assumendo i vincoli determinati dalla crescente necessità ditutelare l'ambiente e la sua difesa dalla sua distruzione e dall'abusivismo.Collegate a tale problematica ci sono le limitazioni della proprietà conseguentiall'esercizio del potere di espropriazione, riconosciuto alla pubblicaamministrazione. Con l'espropriazione si sottrae la proprietà ad un soggettoallo scopo di destinare il bene espropriato ad una finalità di interesse.
generale: affinché l'espropriazione legittimi la sottrazione della proprietà è quindi necessario che essa attui un interesse generale, ossia risponda ad una funzione socialmente utile (ad es., la costruzione di strade) e che al proprietario espropriato sia corrisposto un indennizzo per la perdita subita, quantificato (secondo criteri fissati dalla legge) in denaro o in lotti edificabili. Il legislatore prevede una disciplina specifica per regolare i rapporti fra proprietari vicini, tendente a contemperare il diritto al libero esercizio con il diritto altrui a non vedersi leso nella propria situazione di godimento. I rapporti di vicinato sono disciplinati dall'ordinamento che vieta: 1) atti emulativi, ossia atti che hanno come scopo recare un danno ad altri (come la sopraelevazione di un muro che toglie aria e luce al fondo vicino e copre la visuale al vicino); 2) immissioni, ossia immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori e tutto ciò che va oltre lanormale tollerabilità. Il diritto di proprietà è un diritto soggettivo reale che insiste su un bene giuridico e il bene giuridico è tale perché può essere oggetto di situazioni giuridiche soggettive (art. 832-833 c.c.).
Si può divenire titolare del diritto di proprietà attraverso 2 modalità: a titolo originario (non c‘è un trasferimento perché siamo nell’ipotesi di acquisto o di costituzione di un diritto mediante fatti anche soltanto naturali o mediante atti giuridici compiuti dal soggetto che diviene titolare: il soggetto acquista a titolo originario il diritto pieno ed esclusivo, cioè in maniera libera e senza pesi, ad es. in ragione del possesso di un bene) o a titolo derivativo (il diritto di proprietà viene trasmesso/trasferito da un dante causa ad un avente causa per atto tra vivi, come il contratto di compravendita e la donazione, oppure a causa di morte, quando si apre la successione).
del patrimonio a favore degli eredi tramite il testamento -> il diritto trasferito non può essere più ampio di quello che ha il dante causa e l'avente causa riceve il diritto con i pesi e le condizioni che ha quel diritto).
La differenza tra questi 2 modi di acquisto risiede nella regola secondo la quale non può essere trasferito un diritto che non si ha o un diritto maggiore di quello che si ha. Essa si traduce in 2 aspetti: la trasmissibilità dei vizi del titolo di acquisto della situazione soggettiva del precedente titolare e la trasmissibilità delle limitazioni del contenuto della situazione soggettiva del precedente titolare. Tale regola non trova applicazione per l'acquisto a titolo originario, che fa nascere il diritto pieno, cioè esente da vizi preesistenti e libero da vincoli preesistenti. Nell'acquisto a titolo derivativo, invece, l'avente causa acquista il diritto corrispondente a quello del quale era titolare il
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