Definizione di ordinamento giuridico
Possiamo definire un ordinamento giuridico in due modi:
- Sistema di regole che ordina la vita di un gruppo sociale. Le regole sono lo strumento con cui si cerca di realizzare una ragionevole composizione degli interessi in campo. Questo risultato si persegue attraverso la prescrizione, cioè la qualificazione normativa di comportamenti. Perciò, se l'ordinamento è un insieme di prescrizioni, i protagonisti della scena giuridica sono soltanto gli uomini, i cui comportamenti sono regolati dalla legge.
- Sistema di composizione di conflitti di interesse. La prescrizione di comportamenti è lo strumento con il quale le regole di diritto proteggono o sacrificano interessi individuali e collettivi. I portatori degli interessi sono i titolari delle situazioni giuridiche, attive e passive, a loro imputate: sono quindi parti dei rapporti giuridici regolati dalle norme dell'ordinamento. Questo ruolo non si adatta solo ai singoli uomini, ma anche a dei gruppi o a un "ente".
Sia le fattispecie concrete (fatti e atti giuridici) che determinano il nascere, il modificarsi e l'estinguersi di situazioni giuridiche, sia l'attività di esercizio dei diritti o adempimento degli obblighi vengono "riferiti" a chi è, o diviene, parte dei rapporti sui quali i fatti incidono.
Il "riferimento" (imputazione) degli atti giuridici avviene con meccanismi diversi: perché viene compiuto da una persona, perché l'hanno compiuto altri per lei...
Dunque i molteplici protagonisti della scena sociale ci si presentano:
- Come portatori degli interessi regolati, parti dei rapporti giuridici che nascono dalla loro disciplina e titolari dei diritti e degli obblighi all'interno di quei rapporti;
- Come poli dell'attività giuridica, termini di riferimento di fatti e atti giuridici.
Il soggetto
Questo protagonista è il soggetto:
- Soggetto di diritti e obblighi, o capo d’imputazione di situazioni e rapporti giuridici;
- Soggetto di attività giuridica, o capo d’imputazione di atti e fatti giuridici.
L'idea di soggetto di diritto si riferisce più comunemente al primo ruolo. Ogni ordinamento giuridico individua i propri "soggetti", esplicitamente (es: diritto canonico, art. 87: soggetti = battezzati) o implicitamente (es: diritto internazionale: soggetti = i "potentati" internazionali, cioè Stati e altri enti sovrani).
Nel libro primo del codice non compare una categoria generale di soggetti di diritto, bensì l’unico concetto generale usato dal legislatore è quello di persona, che si sdoppia in persone fisiche (titolo I: artt. 1-10) e persone giuridiche (titolo II: art. 11 ss.).
- Persona fisica → esseri umani
- Persona giuridica → vari centri di interesse diversi dall'uomo singolo (enti, associazioni, società..)
La capacità giuridica
Per quanto riguarda le persone fisiche, il legislatore usa, per indicare la qualità di soggetto, l’espressione capacità giuridica (art. 1.2: l'attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi) e afferma all’art. 1.1 che essa si acquista con la nascita. Alle sole persone fisiche è pure dedicato l’art. 2, che disciplina la capacità d’agire, cioè l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti generali per l’agente.
Per quanto riguarda le persone giuridiche la legge si limita a stabilire in quale modo gruppi e organizzazioni acquistano la personalità giuridica. Nell'idea del legislatore, le persone giuridiche sono entità artificiali che vengono equiparate (hanno dunque soggettività pari) alle persone fisiche. In realtà quest'idea non corrisponde alla realtà del nostro sistema giuridico, infatti:
- La soggettività di un gruppo o di una organizzazione non è mai uguale a quella degli uomini;
- La possibilità di avere diritti e obblighi propri si scontra anche in gruppi che non hanno la qualità formale di "persone giuridiche".
In sintesi:
- I concetti fondamentali che riguardano il ruolo del soggetto – capacità giuridica, capacità di agire – sono forgiati con riguardo agli uomini (alle persone fisiche);
- Con un parallelo tra art. 1 (sull'acquisto della capacità giuridica), come regola che individua i soggetti/persone fisiche, e gli artt. 11-13 (sui modi di acquisto della personalità giuridica) come regole che individuano i soggetti/persone giuridiche;
- L'estensione dell'idea di persona (e della funzione di soggetto che gode di diritti) agli enti diversi dall'uomo fa sì che anche i concetti di capacità giuridica e capacità di agire vengano applicati anche alle persone giuridiche, con però problemi e adattamenti.
La persona fisica
1. La capacità giuridica
Nozione e valore → l'espressione compare nella letteratura di fine '600 e riassumeva le tre posizioni fondamentali che la persona poteva rivestire nel mondo del diritto: status civitatis, libertatis et familiae. Quindi, con le grandi rivoluzioni e l'affermarsi del principio di eguaglianza, si diffonde l'idea che tutti siano capaci di diritto fin dalla nascita e senza distinzioni. Assume il valore di diritto fondamentale e diviene prerogativa costituzionale dell'individuo.
Definizione → definiamo la capacità giuridica come l’attitudine ad essere titolare di diritti e di obblighi, così come di poteri, doveri, facoltà, e, più in generale, di posizioni giuridiche soggettive, cioè l’attitudine ad essere titolare di rapporti giuridici.
Lo straniero → l’art. 16 disp. prel. afferma che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità (= solo se lo stato cui egli appartiene riconosce gli stessi diritti ai cittadini italiani). In realtà la forte immigrazione e le disastrose condizioni umane dei profughi hanno indotto il legislatore a riconoscere i diritti civili a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica. Per “diritti civili” non s’intendono tutti i diritti che spettano ai cittadini italiani, ma la libertà e le situazioni soggettive nascenti dai rapporti di diritto privato relative alla sfera personale, familiare ed economica di ciascuno. La condizione di reciprocità non vale per i diritti inviolabili e le libertà fondamentali.
Posizione del nascituro → circa i diritti che la legge riconosce al nascituro, sono da distinguere due aspetti:
- Nell’ambito patrimoniale tutto si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o per testamento (art. 462.1) e di ricevere una donazione (art. 784); per testamento può ricevere anche il non-concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462.2); si è parlato quindi di capacità sospensivamente condizionata all'evento della nascita ma che, una volta acquisita, retroagisce al momento del concepimento;
- Nell’ambito non patrimoniale si discute molto se esistano diritti “personali” del nascituro concepito. A parte la disciplina sull'aborto (l.n. 194/1978), si è posta soprattutto la questione che riguarda i danni subiti dal nascituro durante la gravidanza (c.d. danno da wrongful birth) o con la procreazione (wrongful life: trasmissione di malattia ereditaria, malformazioni dovute all'assunzione della madre di farmaci o droga...).
Nel primo caso si tende a riconoscere il diritto al risarcimento in capo alla madre contro terzi; in capo al figlio, dopo la nascita, pure contro terzi. Una pretesa al risarcimento contro i terzi viene attribuita al figlio pure per il danno conseguente alla lesione del diritto (di rango costituzionale) ad avere dei genitori, sofferta a causa della morte del genitore avvenuta antecedentemente alla nascita. Nel secondo caso (wrongful life) invece si tende ad escludere che esista in capo al figlio un risarcimento contro chi l’ha concepito con malattia, sulla base della considerazione che non esiste nel nostro ordinamento un diritto a non essere concepiti. Inoltre la giurisprudenza è parsa fino a qualche tempo fa compatta nel negare al concepito la titolarità della pretesa al risarcimento del danno nei confronti del sanitario, colpevole di non aver informato i genitori della malformazione fetale. La Cassazione ha però attribuito al concepito il diritto a nascere sano, riconoscendogli la pretesa risarcitoria verso il medico che non aveva informato la madre dei rischi connessi all'assunzione di un determinato farmaco (Cass. n. 10741/2009).
Tutela del feto e dell'embrione
La possibilità di intervenire con trattamenti medici e anche chirurgici durante la gravidanza, per prevenire o curare malattie del feto (terapia prenatale), pone problemi di disciplina del consenso al trattamento medico e della responsabilità del professionista: si concorda che il feto debba essere trattato come una persona umana. La particolare situazione della gravidanza, che implica un intervento sul corpo della madre, richiede però una speciale tutela della salute, dell'autodeterminazione e della privacy di quest'ultima.
Procreazione assistita
In Italia è stata introdotta una regolamentazione specifica del fenomeno con la legge 40/2004 (in ritardo di quasi 15 anni rispetto a Inghilterra, Spagna, Germania..; legge fortemente contestata perché fortemente limitativa e in alcuni punti confusa → tentato referendum nel 2005, ma mancato il raggiungimento del quorum dei votanti). La procreazione assistita è possibile solo in casi di patologia. È vietato in generale il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, attuate cioè con materiale genetico estraneo alla coppia (art. 4 n. 3 della legge), mentre per l’accesso alle tecniche di fecondazione omologa (inseminazione artificiale) l’art. 5 stabilisce i seguenti requisiti: coppia di soggetti maggiorenni, di sesso diverso, coniugati o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi; l'accesso a tali tecniche è ammesso esclusivamente extrema ratio.
Per quanto riguarda la ricerca sull'embrione, la legge ne ha ammesso la liceità soltanto in via residuale (art. 13.2) ed esclusivamente nel perseguimento di finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela dell'embrione, escludendo per contro la liceità di ogni attività di sperimentazione.
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