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F

sono la successione ereditaria e la donazione. In entrambi il casi il nascituro può essere

sia concepito che non, ma in quest’ultimo caso dovrà essere il futuro figlio di una per-

e ) o della donazione (art.

3

sona vivente nel momento in cui si apre il testamento (art. 462

784). " 38 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

L’articolo 462 attribuisce al nascituro concepito la capacità di

1

La successione ereditaria.

succedere per causa di morte sia per legge che per testamento. Si intende concepito un

nascituro che nascerà entro trecento giorni dalla morte del defunto (è una presunzione

).

2

relativa poiché ammette la prova contraria; art. 642

I nascituri non concepiti, ovvero quelli che non nasceranno entro trecento giorni dalla

morte del defunto, possono ricevere solo per testamento se indicati espressamente in

questo e se, come anticipato, saranno futuri figli di una persona vivente nel momento

).

3

in cui si apre la successione (art. 642

Possono ricevere per donazione sia i nascituri concepiti che quelli non

La donazione.

concepiti (art. 784); in quest’ultimo caso, come già detto, la donazione deve essere fatta

e 320,

2

a favore di un futuro figlio di una persona vivente. Ai sensi degli articoli 784

accetteranno la donazione i genitori del figlio nascituro. Poiché questi eventi sono su-

bordinati alla nascita, il donante dovrà amministrare il bene donato (o i beni donati)

): se la donazione è a favore di un nascituro concepito, i frutti

3

sino alla nascita (art. 784

maturati prima della nascita dovranno essere destinati a questo (efficacia retroattiva); se

la donazione è a favore di un nascituro non concepito, i frutti dovranno essere mante-

nuti dal soggetto donante sino al momento della nascita del donatario.

2.1.1. La incapacità speciale o

i

La nascita, come appena detto, è condizione sufficiente per far acquistare alla per-

t

sona fisica la ossia la capacità di essere titolare tendenzialmente

d

capacità giuridica generale: rba

i

di tutte le situazioni giuridiche soggettive connesse alla tutela dei propri interessi. Tut-

t e

tavia, per l’accesso a taluni rapporti, è necessaria la presenza di alcuni presupposti che l

n a

abilitano quel soggetto a esser parte di quel determinato rapporto (c.d. incapacità specia-

e

u i

B

L’incapacità può presentarsi come o

le). speciale assoluta relativa.

p

Al soggetto sono preclusi determinati tipi di rapporti giuri-

Incapacità speciale assoluta. M

a

p

in ambito del matrimonio: un soggetto può con-

2

dici. Si veda ad esempio l’articolo 84 esc

A le

trarre matrimonio allorquando ha raggiunto la maggiore età, tuttavia ci sono dei casi

a

eccezionali in cui il tribunale autorizza un minore di sedici anni a sposarsi; ancora, al-

c u

l’articolo 250 in ambito di riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (c.d.

n q

è prescritto che una volta riconosciuto un figlio si instaurano tutti quei

figlio naturale), a s

rapporti di dovere e potere tra genitori e figli che oggi chiamiamo responsabilità geni-

r Pa

toriale. F

Al soggetto è precluso un determinato rapporto, ma con

Incapacità speciale relativa. solo

e

riferimento a determinate persone o in determinate circostante. Ad esempio, il notaio

non può essere destinatario di disposizioni testamentarie con riferimento al testamento

che è stato da lui ricevuto (art. 597). " 39 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

La capacità di agire

2.2.

La è la capacità della persona fisica di compiere e

capacità di agire autonomamente perso-

atti di amministrazione dei propri interessi, ovvero la capacità di compiere atti

nalmente

giuridicamente rilevanti. La capacità di agire si acquista con la ovvero con

maggiore età,

il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2).

Esistono però delle ipotesi nelle quali un soggetto non è capace di gestire in prima

persona le situazioni giuridiche di cui è titolare, in questi casi la legge ha stabilito degli

istituti che hanno proprio il compito di il soggetto da eventuali

proteggere incapace di agire

rischi derivanti da atti da lui compiuti che incidono negativamente su i suoi interessi.

L’incapacità giuridica può distinguersi in totale o parziale.

2.2.1. La incapacità d’agire totale

Quando un soggetto è incapace totale di agire non può compiere alcun atto, da solo.

Distinguiamo: Come già anticipato, la capacità di agire si acquista nel momento in

Il minore d’età.

- cui un soggetto compie i diciotto anni, prima della maggiore età questo è considera-

to incapace totale di agire. Gli atti riguardanti l’amministrazione del patrimonio del

minore spettano ai suoi genitori. Come è noto, infatti, sui genitori ricade la cosiddet-

o

ta (definizione che ha sostituito quella di potestà con la riforma

responsabilità genitoriale i t

del 2013): ai sensi dell'articolo 316, entrambi i genitori hanno dei poteri-doveri nei

d rba

confronti dei loro figli e dovranno esercitarla sia sul piano che su

non patrimoniale

i

t

quello tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e ispira- e

patrimoniale, l

n

zioni del minore. In sintesi i genitori hanno il dovere di educare ed istruire il proprio

a e

u i

figlio e hanno il potere di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio,

B

p

ovvero hanno il compito di gestire il patrimonio del figlio e di rappresentarlo in tutti

M

a

p

gli atti civili (art. 320). Quindi, il minore è un soggetto totalmente incapace di agire

esc

A le

e pertanto sono i suoi genitori che per suo nome e per suo conto compiono degli atti

giuridici: in particolare gli atti di ordinaria amministrazione,

disgiuntamente congiunta-

a

c

gli atti di straordinaria amministrazione per i quali ultimi è richiesta l’autori-

mente u

n

zzazione del giudice previa nullità dell'atto (art. 320). Se sorge un conflitto di interessi

q

a s

fra il minore e i suoi genitori (si pensi alla donazione dove i genitori che

patrimoniali r Pa

vogliono donare un bene al proprio figlio sono i donanti e dovrebbero in nome e per

F

conto del minore rappresentare il donatario) il giudice tutelare nomina ai figli un

). Il curatore speciale è nominato anche nei casi in cui i geni-

6

(art. 320

curatore speciale e

tori non possono o non vogliono compiere degli atti di interesse del figlio (art. 321).

Tutti gli atti compiuti senza l’osservanza di queste norme possono essere annullati

(art. 322). " 40 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

Ai genitori è riconosciuto l’usufrutto sui beni del figlio minore con l’obbligo di

legale

destinare i frutti al mantenimento della famiglia, all'istruzione ed educazione del fi-

). L’usufrutto legale può essere alienato e né costituito in garanzia

2

glio (art. 324 non

da parte dei genitori (art. 326).

Il giudice può pronunciare la della responsabilità genitoriale quando il ge-

decadenza

nitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri causando

un grave pregiudizio nei confronti del figlio (art. 330). Potranno essere reintegrati

nella responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni che avevano portato

alla decadenza (art. 332). Sia in tali casi sia in caso di morte di entrambi i genitori,

dovrà essere nominato un (art. 343) da un giudice tutelare (art. 346) che lo sce-

tutore

glierà o nella persona designata dal genitore o tra i prossimi parenti o affini (art.

348). Il tutore, prima di assumere l’ufficio, dovrà prestare (art. 349) e pro-

giuramento

cedere all’inventario del minore (art. 362). Fatto ciò dovrà sollecitare il giudice

dei beni

alla pronuncia delle direttive per l’amministrazione dei beni (art. 371). Il tutore ha

dei poteri a quelli della responsabilità genitoriale; simili perché sono più ristret-

simili

ti in quando non ispira la medesima fiducia dei genitori. Il tutore il potere di rappre-

sentanza e di amministrazione dei beni: per compiere gli atti di straordinaria ammi-

nistrazione dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare per gli atti all’articolo 347 e

dal tribunale per quelli all’articolo 374.

Nei casi in cui il tutore non operi ai sensi degli articoli prima indicati, potrà essere

o

i

rimosso dal suo ufficio dal giudice tutelare (art. 384). t

d

A chiusura della tutela bisognerà presentare al giudice un (art. 385) che lo

rendiconto rba

i

dovrà approvare (art. 386). Sia l’apertura che la chiusura della tutela dovranno esse-

t e

re pubblicizzate mediante annotazione a margine dell’atto di nascita e mediante l

n a

iscrizione nel registro delle tutele (art. 389). e

u i

B

p

Ai sensi dell'articolo 414, un soggetto maggiorenne (o minore emancipa-

L’interdetto.

- M

a

p

to) completamente privo della capacità di agire. È dichiarato interdetto quando ri-

esc

A le

corrono i presupposti seguenti:

infermità ovvero quando il soggetto è affetto da una malattia che non gli

di mente,

- a

c

consente di esprimere le sue volontà liberamente e consapevolmente;

u

n

cioè che l’infermità non deve presentarsi in via transitoria (è

abitualità dell’infermità,

- q

a

necessario sottolineare che per infermità non si intende una malattia irreversibile

s

r Pa

o incurabile nemmeno una malattia che privi il soggetto della capaci-

continuamente

F

tà di intendere e volere); poiché un soggetto è interdetto

incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi,

- e

solo quando la sua infermità mentale incida sulla sua capacità di gestire i suoi af-

fari (per interessi non si intendono solo quelli di natura economica ma anche

quelli extrapatrimoniali); " 41 di 213

"

Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele

perché si potrà interdire un soggetto solo

necessità di assicurare protezione al soggetto,

- quando gli altri strumenti di protezione di un incapace (inabilitazione, ammini-

strazione di sostegno) non sono suffic

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Publisher
A.A. 2014-2015
25 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pasQuiino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Confortini Massimo.