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Le persone giuridiche e i soggetti collettivi

Le persone giuridiche

Persona giuridica → pluralità di fenomeni, che trovano disciplina in diverse parti del codice civile ed in altre fonti normative.

Nel titolo II del Libro I del c.c. (artt. 11 e ss.) non è contenuta una definizione normativa di “persona giuridica”. Il codice si limitava a distinguere le persone giuridiche pubbliche (art. 11) dalle persone giuridiche private (che erano elencate nell'art. 12 ora abrogato dal d.p.r 10 febbraio 2000, n. 361), rinviando poi per le società al Libro V (art. 13).

Si ricava perciò che ci sono tre grandi tipi di persone giuridiche private:

  • Associazioni e fondazioni (regolate dal Libro I)
  • Società (libro V, dedicato al lavoro), che si distinguono in società per azioni (artt. 2325 e ss.), società in accomandita per azioni (artt. 2452 e ss.) e società a responsabilità limitata (artt. 2462 e ss.)

[+ alcuni consorzi: i consorzi dell' art. 863, i consorzi di produttori agricoli (l. 20 ottobre 1978, n. 674) e, secondo un'opinione, i consorzi per il coordinamento e la produzione degli scambi con attività esterna (artt. 2602, 2612 e ss.)].

La disciplina delle persone giuridiche (in generale dei “soggetti diversi dall'uomo”) si dispone quindi nel nostro codice in due libri:

  • Il Libro quinto (che deriva dal vecchio codice di commercio) regola le società;
  • Il Libro primo regola quegli “enti” che hanno scopi diversi dall'esercizio dell'attività economica e dal profitto.

Questa distinzione riguardante lo scopo, tra enti “profit” e “non profit” è quella che ha la maggiore importanza, sia nel caso delle persone giuridiche, sia nel caso dei gruppi senza personalità giuridica. Essa non coincide perfettamente con quella tra gruppi del quinto e del primo Libro perché lo scopo non-profit caratterizza anche alcune società (società assicurative e mutue assicuratrici) che sono disciplinate dal libro quinto, ma il Libro primo è la sede propria della disciplina dei gruppi e degli enti che non hanno scopo di lucro.

In tutte le persone giuridiche si ritrovano due elementi costitutivi: materiale e formale.

Elemento materiale → da un punto di vista sociologico, associazioni, fondazioni e società sono tutte organizzazioni, cioè combinazioni funzionali di uomini e mezzi che producono attività diretta ad uno scopo; dal punto di vista giuridico, si sottolinea la presenza dei seguenti aspetti sostanziali (più che materiali):

  • Soggetti → le persone giuridiche private sono di regola caratterizzate da una pluralità di individui. Inizialmente questo elemento veniva considerato normale nelle fondazioni e essenziale nelle associazioni e nelle società (dato che si costituiscono con un contratto tra più persone). Riforme recenti hanno introdotto nuove strutture societarie a carattere unipersonale.
  • Patrimonio → la persona giuridica ha sempre una base patrimoniale (art. 16; art. 30 per associazioni e fondazioni, artt. 2327,2328 nn. 4 e 6, 2342, 2424 e ss. per le società per azioni, artt. 2464 e ss. per le s.r.l.), tanto che l'insufficienza originaria dei mezzi patrimoniali è espressamente indicata quale motivo di rifiuto dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (art. 1, III comma. d.p.r. n. 361/2000).
  • Scopo → è indicato nell’atto costitutivo (Consiglio di Stato: “un ente non profit non è riconosciuto se propone finalità eccessivamente ampie e generiche). Su questo punto, una grande divisione separa le persone giuridiche con scopo di profitto (società commerciali) da quelle che non hanno scopo di profitto (le persone del I Libro, le società cooperative).
  • Organi → vi è un apparato di organi cui è affidata la formazione delle decisioni o la loro attuazione tramite atti giuridici. L’organizzazione (o, più precisamente, l'ordinamento interno) segue un modello tipico nelle società, che devono avere certi organi stabiliti dalla legge (assemblea, amministratori, collegio sindacale: art. 2363 e ss.); è più elastica invece nelle associazioni e fondazioni (art. 16).
  • Denominazione e sede → la denominazione corrisponde al nome della persona fisica, al punto che vi si riconosce la medesima tutela prevista per il diritto al nome (art. 7 c.c.). La sede corrisponde al domicilio, con le principali attività di direzione e amministrazione dell’ente. Entrambi questi due elementi devono risultare dall’atto costitutivo. Se poi in tale atto viene indicata una sede diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 46).

Cass. n. 497/1997: chiarisce che l'effettività della sede è determinata dal concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente (senza riguardo ai luoghi in cui si trovano i beni dell'ente medesimo).

Elemento formale

Gli elementi finora indicati non bastano perché queste organizzazioni siano considerate persone giuridiche. La persona nasce soltanto quando agli elementi sostanziali si aggiunge il riconoscimento formale.

Tradizionalmente si distingueva tra due sistemi di riconoscimento della personalità giuridica:

  • Un sistema c.d. concessorio, disposto per le persone giuridiche del libro primo (associazioni e fondazioni), in cui il riconoscimento avveniva per decreto dell’autorità governativa (art. 12 c.c. ora abrogato) ed era ritenuto discrezionale;
  • Un sistema c.d. normativo, disposto per le società di capitali del libro quinto, in cui il riconoscimento si ha per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2330) sulla base di un controllo formale dei requisiti da parte del Tribunale.

La differenza si attenua con il d.p.r. 361/2000. Per le persone giuridiche del libro primo, l’acquisto della personalità giuridica avviene a seguito dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture oppure presso le Regioni, per gli enti che operano in materie di competenza regionale. L’iscrizione in tale registro ha oggi funzione di pubblicità costitutiva.

La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente (o alla Regione) ad opera del notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo su richiesta del fondatore o degli associati. Alla domanda di riconoscimento dev’essere allegata una copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto.

Presupposti per l’attribuzione del riconoscimento sono l’osservanza delle condizioni previste da norme di legge e dal regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La documentazione della consistenza del patrimonio dev’essere allegata alla domanda.

Il sistema delineato da questo d.p.r. Tende a ridurre l'ambito di discrezionalità amministrativa, anche attraverso l'elencazione tassativa dei presupposti che debbono esser presi in considerazione. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni contrarie all'iscrizione, deve darne comunicazione ai richiedenti entro 120 giorni dalla domanda. Gli interessati possono presentare “memorie” (cioè le loro argomentazioni) e documenti entro un termine di trenta giorni; se dopo altri trenta giorni il Prefetto non provvede all'iscrizione o non comunica le ragioni del diniego, l'iscrizione si intende negata: si è scelto quindi un sistema di silenzio-rifiuto che mantiene la natura concessoria del riconoscimento.

Precisiamo che il controllo governativo non si estende ad una censura in ordine agli scopi perseguiti dall’associazione o dalla fondazione. Non è infatti prevista la possibilità di rifiutare il riconoscimento per mere ragioni di opportunità, sul presupposto che già la concezione pluralista della società, tutelata dalla Costituzione, tende ad escludere un sindacato discrezionale di merito in ordine agli scopi dell’ente collettivo. Tale circostanza non esclude peraltro che l’amministrazione goda di un potere di verifica delle condizioni di legittimità del riconoscimento. In questo senso, si consente alle prefetture di chiedere eventuali integrazioni documentali.

La pubblicità

Carattere comune a tutte le persone giuridiche private è infine la pubblicità della loro costituzione e degli atti che ne modificano l’organizzazione. Per le persone del libro primo abbiamo il già descritto registro delle persone giuridiche. Per le società abbiamo il registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio. La pubblicità consente ai terzi di conoscere la consistenza del patrimonio di associazioni e fondazioni, del capitale e dei conferimenti delle società, l’identità degli amministratori, ecc., ed è la condizione di opponibilità di taluni atti, come la revoca degli amministratori.

Soggettività e autonomia patrimoniale

La distinzione tra ente e singoli → c’è la tendenza a dare alla persona giuridica un’individualità separata da quella degli individui che la compongono. La ragione più consistente è senz’altro la responsabilità per debiti: di regola, i creditori della persona giuridica possono soddisfarsi solo sui beni della persona giuridica, mentre i singoli che ne fanno parte non rispondono personalmente. Un’eccezione è quella della società in accomandita per azioni, in cui rispondono gli accomandatari.

Autonomia patrimoniale = consente di parlare di beni della persona fisica e beni della persona giuridica; implica che chi dispone di beni, o assume debiti per l’attività dell’ente, agisca come

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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