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3. LA CAPACITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE
L’idea di una soggettività delle persone giuridiche permette di estendere anche ad esse i concetti di
capacità giuridica e capacità d’agire, presenti agli artt. 1 e 2 del codice e riferiti all’uomo.
L’estensione è causa di qualche equivoco: nell’uomo le due capacità si possono nettamente
distinguere, dato che un soggetto giuridicamente capace può essere incapace d’agire, ma questo
difetto può essere superato attraverso la sostituzione nell’attività giuridica.
Nella persona giuridica, che è sempre e solo termine di riferimento di atti giuridici compiuti dai suoi
organi, affermare un difetto di capacità d’agire significa impedire che gli effetti di determinati atti
siano attribuiti alla persona giuridica, e perciò limitarne la stessa capacità giuridica.
Capacità giuridica → i problemi che si pongono sono se la persona giuridica possa essere parte di
un rapporto di lavoro subordinato o di un contratto d’opera. Si tratta, in realtà, del fatto che i diritti e
gli obblighi che fanno capo alla persona giuridica finiscono, in ultima analisi, per tradursi in
obblighi o diritti degli individui che ne fanno parte.
Da tempo si afferma che anche le persone giuridiche (sia enti riconosciuti che di fatto) sono titolari
di diritti della personalità. Pensiamo all’ipotesi della lesione della reputazione, che una consolidata
giurisprudenza conferisce all’ente collettivo.
IL CASO A PAGG. 205-206
Capacità d’agire → in corrispondenza a quanto avviene per l’uomo, anche agli organi delle persone
giuridiche si possono riferire degli atti giuridici e in questo senso l’ente ha capacità d’agire. La
capacità di agire dell'ente non è limitata all’oggetto indicato nell’atto costitutivo, ma si estende
ultra vires. Tuttavia tale potere di agire dell’organo che rappresenta l’ente può avere dei limiti dati
dalle regole proprie dell’ “organizzazione”. Una tale limitazione può determinare l’inefficacia
dell’atto. Ma attenzione: secondo l'art. 19 c.c., le limitazioni del potere di rappresentanza devono
risultare dal registro delle persone giuridiche, altrimenti sono inopponibili ai terzi se non si prova
che ne erano a conoscenza.
Organi → attraverso gli organi, gli enti del libro primo esprimono le proprie determinazioni.
Distinguiamo però tra organi delle associazioni e delle fondazioni.
L’ assemblea è l’organo principale delle associazioni. Ad essa partecipano di diritto tutti gli
associati, a meno che lo statuto contempli una diversa forma di “democrazia indiretta”, che preveda
la partecipazione in assemblea dei soli delegati, eletti dagli associati.
L’assemblea è convocata dagli amministratori:
una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
– ogniqualvolta ve ne sia la necessità;
– ogniqualvolta ne faccia richiesta un decimo degli associati, come da art. 20 c.c. (in questo
– caso, se non vi provvedono gli amministratori, ciascun associato può far richiesta al
Presidente del Tribunale, affinché provveda direttamente alla convocazione).
A meno che lo statuto richieda maggioranze differenti, in prima convocazione le decisioni vengono
prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda
convocazione non è previsto un numero minimo di intervenuti. Maggioranza qualificate sono
richieste per:
le delibere più importanti per la vita dell’associazione (es: modifica atto costitutivo);
– lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del suo patrimonio.
–
Gli amministratori sono l’organo comune di associazioni e fondazioni. I loro compiti nelle
associazioni sono limitati dalla volontà dell’assemblea, mentre nelle fondazioni (in cui manca un
organo assembleare) essi hanno maggiore autonomia nella gestione del patrimonio della
fondazione, pur dovendo conformarsi alla volontà del fondatore. Gli amministratori operano a
vantaggio dell’ente e rispondono solidalmente verso di esso secondo le regole del mandato, anche
in caso di amministrazione disgiuntiva (è però esonerato da responsabilità l’amministratore che
esprime il proprio dissenso, come da art. 18 c.c.).
4. I TIPI DI PERSONE GIURIDICHE
Nel nostro sistema esistono tre grandi tipi di persone giuridiche private:
ASSOCIAZIONI (Libro I)
• FONDAZIONI (Libro I)
• SOCIETÀ (Libro V)
•
Corporazioni e istituzioni → tra le associazioni e le società (distinte per diverso scopo e differente
disciplina) c’è una parentela: entrambe nascono da un contratto per la realizzazione di uno scopo e
che dà vita a un’organizzazione, nella quale la volontà dei membri ha ruolo determinante. In questo
senso una vecchia classificazione contrapponeva le persone giuridiche di tipo associativo
(corporazioni) alle fondazioni (e, più ampiamente, alle “istituzioni” private e pubbliche, quelle
persone giuridiche cioè in cui non sembrava prevalere l'elemento personale).
Associazioni e fondazioni → la distinzione tra associazioni e fondazioni è sempre stata discussa. La
differenza principale è il modo diverso di amministrare la vita dell’ente: nell’associazione è
determinante la volontà degli associati (artt. 20 ss), nella fondazione l’attività rimane legata alla
volontà del fondatore (art. 25).
Questa differenza ha origine dalla diversa natura dell’atto costitutivo: l’associazione nasce da un
accordo tra più persone che vogliono raggiungere uno scopo; la fondazione nasce da un atto
unilaterale (inter vivos o mortis causa) con il quale il fondatore destina certi beni ad uno scopo
(=negozio di fondazione).
Secondo l’art. 16, per ottenere il riconoscimento sono necessari un atto costitutivo, uno statuto, un
patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo. Le persone giuridiche riconosciute hanno piena
capacità giuridica, piena capacità d’agire, piena autonomia patrimoniale.
L’assenza di riconoscimento non priva di una capacità di diritto, ma impedisce che l’ente si
differenzi completamente dalle persone che lo compongono e che esso abbia un’autonomia
patrimoniale.
L’atto costitutivo nelle associazioni e nelle fondazioni → sia per le associazioni che per le
fondazioni l’atto costituivo, all’art. 14, deve avere la forma dell’atto pubblico, a meno che una
fondazione venga costituita con testamento.
Per le associazioni la forma solenne non è richiesta per l’esistenza stessa dell’ente, ma soltanto per
il riconoscimento della personalità giuridica.
L’atto costitutivo delle associazioni è un contratto e, secondo l'opinione prevalente (che si basa
sulla centralità del carattere patrimoniale del rapporto), appartiene alla classe dei contratti
associativi, insieme al contratto di società, da cui si distingue per lo scopo. È normalmente
ammesso, salvo diversa previsione espressa, che al rapporto associativo si uniscano altri soggetti
oltre agli originari membri (si tratta infatti solitamente di un contratto aperto). Ad ogni modo, non
sussiste alcun obbligo per le associazioni di accogliere le domande di ammissione di chi ha i
requisiti richiesti. Inoltre, si è rilevato in giurisprudenza, l’adesione a un’associazione presuppone
l’accordo delle parti sulle regole dell’ordinamento interno, con conseguente assoggettamento
dell’aderente a tali regole senza la necessità di specifica accettazione.
Per le fondazioni l’atto costitutivo può essere sia un atto inter vivos (atto pubblico con presenza di
due testimoni) sia un testamento (nel qual caso la disposizione testamentaria, sempre revocabile,
produce effetto soltanto dalla morte del testatore. Vi è poi un autonomo negozio di dotazione, che
attribuisce determinati beni al patrimonio della fondazione, beni di cui il precedente titolare non può
più liberamente disporre, salvo che provveda a revocare l’atto costitutivo della fondazione.
Revocare l’atto è possibile fin tanto che non sia intervenuto il riconoscimento oppure fino a che il
fondatore non ha fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
Atto costitutivo e riconoscimento → riguardo al rapporto intercorrente tra atto costitutivo e
successivo atto di riconoscimento, dottrina e giurisprudenza affermano che l’atto costitutivo è atto
di autonomia privata e non partecipa pertanto della natura dell’atto di riconoscimento. Sulla base
di tali premesse, si ritiene che eventuali ragioni di invalidità e inefficacia dell’atto costitutivo
debbano essere fatte valere davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e non amministrativa.
Lo statuto → integra i contenuti dell’atto costitutivo, fino a fondersi con quest’ultimo in un unico
negozio giuridico (il contratto di associazione o il negozio di fondazione). Nella prassi si
utilizzando tuttavia due distinti documenti.
Controllo governativo → nelle associazioni è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie
all' ordine pubblico e buon costume; per il resto, spetta all’assemblea o ai singoli associati un potere
d’iniziativa per ricorrere all’autorità giudiziaria (artt. 22-23). Nelle fondazioni, invece, l’autorità
governativa: esercita il controllo sull’amministrazione; nomina e revoca gli amministratori se non
funzionano i meccanismi statutari; annulla le deliberazioni contrarie all’atto di fondazione,
all’ordine pubblico, al buon costume, nomina un commissario straordinario, ecc.. (art. 25)
L'elemento personale nelle associazioni → la legge prevede il diritto di recesso in ogni tempo da
parte degli associati, ma può accadere che essi siano obbligati convenzionalmente a rimanere
nell'associazione per un tempo determinato: anche on quest’ultimo caso è consentito il recesso,
qualora ricorra una giusta causa (Cass. n. 4244/1997). Il recesso dev'essere esercitato con
dichiarazione scritta rivolta agli amministratori e produce effetto allo scadere dell'anno in corso.
L'assemblea può deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi (art. 24. III comma). La
norma (applicabile anche alle associazioni non riconosciute), prevede la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria contro il provvedimento di esclusione, entro sei mesi dalla comunicazione
dello stesso. Il giudice verifica sulla base della legge e dello statuto la legittimità del provvedimento
di esclusione, ma non pu&