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GIUDICE LE SPECIFICA E LE COMPLETA
Attraverso un’analitica legislazione che porti molti punti di riferimento al giudice si ottiene
un’ attività dell’interpretazione e dell’integrazione giurisprudenziale tecnicamente vincolata
e quindi in grado di fornire certezza e stabilità.
Diritto privato e diritto pubblico
Si definiscono in base ai rapporti tra le due parti: parità per il diritto privato e supremazia
per quello pubblico.
Infatti ci sono casi in cui lo Stato ed il cittadino sono sullo stesso piano e perciò si utilizza il diritto
privato.
IL DIVIETO DELL’AUTOTUTELA PRIVATA
Ci sono delle deroghe a questo principio:
Legittima difesa
1. Il creditore, quando ha portato migliorie alla cosa, ha un diritto di ritenzione (meccanico il cui
2. cliente non gli ha pagato le riparazioni fatte)
AUTONOMIA PRIVATA: i negozi giuridici
Essa si esplica mediante negozi giuridici e cioè dichiarazioni dispositive alle quali l’ordinamento
fa seguire effetti giuridici conformi all’intento del dichiarante (mentre negli atti non c’è la volontà
degli effetti, chiamata infatti volontà negoziale, ma solo dell’atto, questi non sono strumenti di
autonomia privata).
Non è ovviamente necessario che i privati abbiamo la perfetta e completa rappresentazione degli
effetti giuridici del negozio che intendono porre in essere, è sufficiente che essi dichiarino la
volontà di conseguire determinati effetti pratici o economici.
L’errore ostativo è quello che cade sulla dichiarazione: se la volontà degli effetti è un elemento
essenziale del negozio giuridico, ne dovrebbe logicamente derivare l’invalidità del negozio ogni
volta in cui la dichiarazione non corrisponda esattamente all’effettiva volontà.
Così si era espressa la Teoria della volontà (800).
Al contrario fu osservato che è l’obiettiva dichiarazione a venire conosciuta e valutata dai
consociati (solo la forma esteriore può essere conosciuta da tutti).
Perciò si formò la Teoria della dichiarazione in cui la funzione oggettiva del negozio giuridico di
regolare i rapporti della vita sociale dovrebbe prevalere sulla tutela individualistica della volontà del
singolo: dovrebbe rilevare giuridicamente solo l’obbiettiva dichiarazione.
Il nostro Codice civile ha assunto una posizione intermedia tra queste due teorie: non ha
disconosciuto che il tenore obiettivo della dichiarazione può suscitare affidamenti, ma che tali
affidamenti non sono sempre meritevoli di tutela.
- nei negozi come il testamento o a titolo gratuito non si tutela l’affidamento, facendo prevalere la
volontà del soggetto,
- nei negozi a titolo oneroso e alcuni unilaterali (come la procura, la ratifica, la convalida,…) fanno
sorgere un affidamento e quindi per un interesse superiore (certezza dei traffici) è la
dichiarazione a prevalere sulla volontà.
D’ altrocanto si può avere anche un affidamento ingiustificato (chi scrive sbaglia per negligenza
o imprudenza): il negozio può essere annullato se l’errore del dichiarante oltre ad essere
essenziale è anche riconoscibile (ex art 1431) dalla controparte con la normale diligenza.
Il negozio giuridico è un’ astrazione fatta dalla pandettistica tedesca, non esiste nel Codice Civile
dove il legislatore ha preferito una minore astrazione creando una disciplina generale del
contratto, considerato come la categoria più importante tra i negozi giuridici: gli art 1321-1469 bis
riguardano il contratto in generale cui fa seguito la disciplina specifica dei singoli contratti.
Art 1321: definizione di contratto
Le norme relative al contratto in generale sono applicabili anche ai negozi unilaterali tra vivi
patrimoniali.
Ad altri, ad esempio il testamento o quelli non patrimoniali (che hanno una disciplina loro propria)
si applicano alcune norme del contratto generale per analogia: ad esempio ai casi di illiceità
(contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume).
Altre volte la norma sul contratto deve essere un po’ modificata: è il caso del motivo illecito che
rende nullo il contratto quando:
è l’unico motivo determinante
• è comune alle parti
•
Il secondo punto non è ovviamente applicabile ai negozio unilaterali perciò si rende sufficiente il
primo.
Per analizzare il rapporto tra autonomia privata ed effetti negoziali si guarda all’
art 1374 (“integrazione del contratto”)
“il contratto obbliga le parti non solo al quanto è medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza gli usi e l’equità.”
Questa è una norma del contratto, ma secondo quanto stabilisce l’art 1324 anche al negozio unilaterale (tra
vivi con contento patrimoniale)
Nella prima parte si enuncia il principio di autonomia privata cioè la corrispondenza tra volontà
dichiarata e gli effetti giuridici che ne conseguono
Nella seconda invece si parla degli interventi esterni alle due parti: la legge che interviene che non
norme dispositive ed imperative (quando c’è una lacuna nel regolamento negoziale e quando le
clausole del contratto sono difformi a norme imperative dove avviene l’inserzione automatica)
art 1419
“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero senza quella parte del suo contenuto
che è colpita dalla nullità.
la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle
sono sostituite di diritto da norme imperative.”
Se la singola clausola è sostituita di diritto da una norma imperativa, il giudice non deve
chiedersi se le parti avrebbero concluso lo stesso il contratto, esso rimane in ogni caso
vincolante così come risulta modificato, salvo in cui essi preferiscano d’accordo di sciogliere il
contratto.
Fatti e atti giuridici
La giuridicità di un fatto deriva unicamente da una valutazione dell’ordinamento.
Esiste tra i fatti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive un rapporto di causa effetto: se viene
meno il fatto giuridico che ha attribuito un diritto soggettivo, quest’ultimo viene meno.
Ad esempio l’annullamento, la rescissione e la risoluzione di un contratto di compravendita hanno
come effetto automatico la perdita, in capo all’acquirente, del diritto di proprietà acquistato il
conseguente ripristino della stessa in capo all’alienante.
Cambia invece con la nullità perché il contratto nullo non è idoneo fin dall’origine a produrre effetti giuridici, e
quindi è inidoneo a trasferire la proprietà in capo all’acquirente.
Esempi di fatti giuridici: prescrizione (naturali), ma anche atti umani come la specificazione (sono
presi in considerazione a prescindere che siano volontari o meno essi rilevano solo per il loro
risultato obiettivo, infatti visto che non si attribuisce nessuna rilevanza alla volontà sono assimilabili
ad eventi naturali)
Negli atti giuridici manca una volontà diretta alla produzione di effetti e, se vi è, non ha alcuna
rilevanza giuridica.
E’ un mero presupposto di effetti giuridici preordinati dalla legge senza funzione e natura di
autoregolamento. Il soggetto può solo scegliere se fare o non fare.
Tipologie:
• atti materiali: la loro efficacia è indipendente dalla conoscenza che ne abbiano i soggetti, come
ad esempio il trasferimento della residenza
• dichiarazioni di volontà non negoziali: sono invece destinati alla conoscenza altrui. Costituzione
in mora del debitore. Altri sono le comunicazioni (vizi della cosa al venditore) o anche la
dichiarazioni di scienza (il soggetto dichiara la conoscenza di un determinato fatto passato,
come la confessione)
Bisogna tenere ben distinti:
la dichiarazione di scienza: produce effetti solo sul piano probatorio
1. il negozio di accertamento: un atto di volontà diretto a chiarire in modo vincolante, una
2. precedente situazione giuridica dubbia
la transazione: atto di volontà con il quale le parti, mediante reciproche concessioni modificano
3. una precedente situazione giuridica dubbia.
• Comportamenti con significato predeterminato dalla legge: sono il silenzio, la restituzione
volontaria del documento originale di credito fatta dal creditore al debitore,..
Sono tutti prestabiliti dalla legge tanto che non conta affatto la volontà del soggetto anche se non
voleva produrre gli effetti derivati per legge (protestatio contra factum non valet).
Sono diversi però dal comportamento concludente in quanto questo è propria manifestazione di
volontà negoziale (e quindi vale la protestatio contra factum): la legge si limita ad assegnare a un
dato comportamento effetti giuridici che corrispondono normalmente alla volontà, ma dà sempre
precedenza a quest’ultima.
Molto spesso è molto difficile distinguere tra un comportamento concludente o un atto giuridico.
La protestatio contra factum non è illimitata, infatti non si fa valere oltre ai principi di responsabilità
e affidamento di altri, l’autore è vincolato al significato oggettivo del suo comportamento.
Il codice civile non ha norme per disciplinare l’atto giuridico in generale, ma si và per analogia del
negozio giuridico.
Il requisito unico per tutta la categoria è la capacità di intere e di volere (c’è la volontà dell’atto).
Quella di agire è richiesta per il destinatario dell’atto (ovviamente se è recettizio): la mora infatti è
inefficace nei confronti di un minore.
Le regole dettate per le dichiarazioni recettizie (art 1334 gli atti unilaterali producono effetto quando è
arrivata la conoscenza a chi è destinata, e art 1335 si considera conosciuto quando perviene all’indirizzo del
possono essere applicate
destinatario a meno che prova di non averne ricevuto notizia non per sua colpa)
anche agli atti giuridici, tranne per quelli materiali e per le dichiarazioni di scienza ( il fatto è vero o
falso indipendentemente dalla conoscenza altrui della dichiarazione).
Dove la legge non impone espressamente una data forma l’atto giuridico può essere in qualsiasi
forma.
Non sono applicabili condizione e termine perché questi sono strumenti di autonomia privata
E’ ammissibile la rappresentanza, tranne in quelli materiali.
Il rimedio dell’annullamento non è applicabile (rileva la violenza, ma non l’errore o il dolo)
Si applica la nullità, quando non c’è la forma ric