La norma giuridica
Norma (dal latino squadra come strumento di misura o in senso figurato, regola) è coercibile: per realizzare gli effetti previsti dalla norma possono essere utilizzati mezzi coercitivi (mi posso rivolgere ad un giudice, quindi mi rivolgo alla forza pubblica). Un esempio nel diritto civile è l’esecuzione forzata. (È ciò che la differenzia dalle altre norme sociali)
Caratteristiche della norma
Generale: La norma è dettata per tutti i consociati, non per i singoli individui.
Astratta: La norma non è dettata per specifiche situazioni concrete, ma per fattispecie astratte. (È una caratteristica non essenziale in quanto esistono anche norme speciali che danno origine alla figura del privilegio.) Questi ultimi due aspetti permettono di escludere che una norma sia posta per favorire una determinata persona, infatti la ratio per cui una norma è generale e astratta è l’uguaglianza.
Un altro aspetto importante è la prevedibilità e la permanenza del tempo di una norma che consentono di assicurare un maggior ordine nella vita sociale.
Teorie sulla norma
Teoria imperativistica
La teoria prima vigente sulla norma era quella di Austin, cioè la teoria imperativistica: la norma è un imperativo, un comando, emanato da chi ha il potere: si riduce così il diritto ad un insieme di meccanismi sanzionatori. Secondo questa teoria infatti, ciò che differenzia la norma giuridica dalle altre è la sanzione.
Critiche alla teoria imperativistica
- Questa concezione non riesce a spiegare la complessità del fenomeno giuridico che si basa soprattutto attraverso il consenso, derivato molte volte dal riconoscimento dell’utilità di una norma (o per abitudine o per convinzione morale).
- Nel codice civile molte norme non sono comandi (art 315 del Codice Civile, il figlio deve rispettare i genitori).
- Molte norme giuridiche hanno efficacia retroattiva (come fa ad esistere un comando nel passato?).
- Poiché le norme si rivolgono a tutti i consociati, anche quelli incapaci di intendere e di volere, esse pretendono da questi un comportamento della cui obbligatorietà non sono in grado di rendersi conto.
- Nel caso della sanzione come caratteristica tipica di una norma giuridica si può obiettare che anche altri tipi di norme hanno sanzioni come ad esempio la riprovazione da parte degli altri consociati.
Teoria della norma come giudizio ipotetico
Oggi si usa la teoria della norma come giudizio ipotetico (se A, allora B): la norma è previsione (descrive in astratto e in generale situazioni e fatti classificati per tipi) e disposizione (assegna al fatto determinati effetti giuridici).
Definizioni
- Schemi concettuali: persona giuridica, legato, inadempimento, transazione, ecc...
- Fattispecie: fatto o situazione che la norma prevede, può anche essere complessa quando sono necessari più elementi, più situazioni affinché una norma possa venire applicata.
- Situazioni giuridiche o fatti giuridici: usufrutto, ecc... Non è un fatto naturale ma un’astrazione creata dal diritto. Si dicono rilevanti quando sono idonei a produrre un qualche effetto giuridico.
- Norme di organizzazione: come le norme definitorie, attribuiscono a cose o a persone determinate qualifiche (cittadinanza, mobili, valido, efficace,…).
- Norme di comportamento: creano diritti e corrispondenti obblighi tra i vari soggetti.
- Rapporto giuridico: insieme degli effetti giuridici (diritti e doveri) che la norma attribuisce a fatti e situazioni nella vita reale.
- La norma non è l’effetto giuridico, ma costituisce il nesso di relazione tra fatto ed effetti giuridici.
Caratteristiche delle norme
A differenza delle leggi naturali la norma non è una pura rappresentazione della realtà, ma anzi tende ad influire sulla realtà, infatti ha carattere di relatività (vale solo nell’ambito dell’ordinamento nel quale appartiene) e storicità (deve essere in vigore nell’ordinamento giuridico che si considera, può accadere infatti che venga abrogata).
Fonti del diritto italiano
- La Costituzione e le leggi costituzionali: dettano i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Le norme costituzionali oltre a quelle ordinarie vincolano anche il Parlamento, fissando direttive e limiti alla legislazione.
- Leggi ordinarie dello Stato e regolamenti di derivazione comunitaria: il Codice Civile è uno di queste.
CODEX: tavoletta per scrivere. Ora indica l’insieme di norme che disciplinano un’intera materia. I codici oggi in vigore sono: Codice Civile, Codice Penale, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale e Codice della Navigazione. Il Codice Civile fu emanato in epoca fascista (1942 nel suo testo completo) ed infatti presenta molte norme poi abrogate (ad esempio le leggi razziali) e riforme (quella di famiglia e della maggiore età del 1975). Così sono inseriti nel codice contenuti nuovi e altri eliminati: si conserva l’antica numerazione creando alcuni vuoti nella numerazione degli articoli e altri in più denominati –bis. In altri casi si risolve con leggi speciali e testi unici (raccolte di norme che riguardano un determinato argomento, alcuni di questi diventano codici, come quello del consumo). Per far sì che le disposizioni contenute in trattati internazionali si traducano in diritti ed obblighi non solo tra Stati, ma anche tra cittadini, bisogna che lo Stato emani una legge di esecuzione del trattato stesso, mediante la sua ricezione nell’ordinamento o con la formulazione di norme corrispondenti. Quindi questo caso si riconduce a cercare la fonte all’interno dell’ordinamento statale.
Focus: Fonti comunitarie
Lo Stato consente all’UE di normarci tramite:
- Regolamenti: atti normativi di portata generale direttamente applicabile all’interno degli Stati membri. Regolano i rapporti intersoggettivi tra i cittadini dell’UE. Con una sentenza del 1984 la Corte Costituzionale stabilisce che la legge nazionale deve sottostare ai regolamenti europei. Non è inferiore a livello gerarchico perché parte di ordinamenti differenti, si usa quindi il criterio di competenza, in conformità all’articolo 10 della Costituzione per risolvere i conflitti tra le due.
- Direttive: hanno come destinatari gli Stati membri. Li vincolano ad ottenere un certo risultato senza specificare con quali mezzi.
Leggi regionali
Sono emanate a norma degli art. 116 e 117 della Costituzione in alcune circoscritte materie. Per alcuni autori sono inferiori gerarchicamente a quelle statali perché devono sottostare ai principi delle leggi dello Stato e non possono essere in contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle altre regioni, oltre che con la Costituzione. La Corte Costituzionale ha deciso che le Regioni non possono emanare norme nel campo del diritto privato (solo lo Stato può legiferare sulla materia, non c’è quindi una legislazione concorrente), ma alcune possono incidere indirettamente come nel campo della sanità.
Regolamenti e norme amministrative
Di grado inferiore alla legge sono emanate dallo Stato o da altri enti pubblici, la loro invalidità è rilevata dal giudice ordinario e si distinguono in varie categorie secondo la materia regolata e il fondamento della loro efficacia, ad esempio:
- Regolamenti indipendenti: Antitrust, Consop, enti che regolano la concorrenza sul mercato.
- Regolamenti esecutivi: disciplinano l’applicazione di leggi statali e regionali, specificandole e completandole.
Usi o consuetudini
Norme non scritte che un determinato ambiente sociale osserva costantemente come norme giuridiche vincolanti. Hanno due elementi:
- Oggettivo (materiale): deve essere una pratica uniforme e costante nel tempo.
- Soggettivo (psicologico): è la convinzione che quell’uso sia obbligatorio, un convincimento sul vincolo giuridico di quel comportamento (in mancanza di questo convincimento si ha un uso di fatto, come la mancia).
Sono vietati gli usi contra legem. Secundum legem: è la stessa legge che in caso di vuoto legislativo richiama l’uso. Praeter legem: quando l’uso è fonte di diritto, anche se non secundum legem (non ci deve essere nessuna legge che regoli quella fattispecie), mentre in altri casi il giudice elimina l’uso. La subordinazione degli usi alle leggi implica che una legge non può venir meno per desuetudine, ma solo abrogata da una legge successiva (art 15 disp. Prel Codice civile). Per facilitare la conoscenza degli usi alcuni enti e organi pubblici autorizzati provvedono a redigerne raccolte ufficiali.
Critiche degli usi negli Stari moderni
- Esigenza di norme giuridiche che siano certe e facilmente conoscibili.
- Si modificano troppo lentamente per una società in rapido sviluppo.
- Non idonei a pianificare attività economiche per il loro carattere spontaneo e decentrato.
- Non possono esprimere regole di protezione per i ceti più deboli.
Interpretazione della legge
Art 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.
Regole interpretative
- Criterio letterale: qui è espresso un richiamo al giudice al suo dovere di fedeltà alla legge.
- Criterio funzionale: si preferisce l’interpretazione che sia più idonea a realizzare le finalità della legge (giurisprudenza degli interessi). Occorre quindi ricercare la ratio (l’interesse specifico tutelato dalla norma) che molte volte non è espresso e quindi lo si può trovare nei lavori preparatori. Se nemmeno lì si trova la soluzione, si cerca l’interpretazione più coerente con i principi dell’ordinamento, cioè sistematica. In caso anche di questa mancanza si sceglierà lo scopo più degno nell’interesse generale. Quindi la norma va interpretata considerando sia l’ordinamento giuridico sia la società, quindi la sua interpretazione cambierà anche con il tempo (interpretazione evolutiva).
Ora ci si chiede non perché una legge è stata fatta, ma perché rimane ancora oggi in vigore. Bisogna sempre verificare la funzione della norma, infatti un’interpretazione funzionale può finire a modificare il criterio letterale della norma, allargando o restringendo il campo di applicazione (interpretazione estensiva e restrittiva).
Principi che devono ispirare l’interpretazione
- Coerenza dell’ordinamento:
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Istituzioni di Diritto privato
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