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GIUDICE LE SPECIFICA E LE COMPLETA

Attraverso un’analitica legislazione che porti molti punti di riferimento al giudice si ottiene

un’ attività dell’interpretazione e dell’integrazione giurisprudenziale tecnicamente vincolata

e quindi in grado di fornire certezza e stabilità.

Diritto privato e diritto pubblico

Si definiscono in base ai rapporti tra le due parti: parità per il diritto privato e supremazia

per quello pubblico.

Infatti ci sono casi in cui lo Stato ed il cittadino sono sullo stesso piano e perciò si utilizza il diritto

privato.

IL DIVIETO DELL’AUTOTUTELA PRIVATA

Ci sono delle deroghe a questo principio:

Legittima difesa

1. Il creditore, quando ha portato migliorie alla cosa, ha un diritto di ritenzione (meccanico il cui

2. cliente non gli ha pagato le riparazioni fatte)

AUTONOMIA PRIVATA: i negozi giuridici

Essa si esplica mediante negozi giuridici e cioè dichiarazioni dispositive alle quali l’ordinamento

fa seguire effetti giuridici conformi all’intento del dichiarante (mentre negli atti non c’è la volontà

degli effetti, chiamata infatti volontà negoziale, ma solo dell’atto, questi non sono strumenti di

autonomia privata).

Non è ovviamente necessario che i privati abbiamo la perfetta e completa rappresentazione degli

effetti giuridici del negozio che intendono porre in essere, è sufficiente che essi dichiarino la

volontà di conseguire determinati effetti pratici o economici.

L’errore ostativo è quello che cade sulla dichiarazione: se la volontà degli effetti è un elemento

essenziale del negozio giuridico, ne dovrebbe logicamente derivare l’invalidità del negozio ogni

volta in cui la dichiarazione non corrisponda esattamente all’effettiva volontà.

Così si era espressa la Teoria della volontà (800).

Al contrario fu osservato che è l’obiettiva dichiarazione a venire conosciuta e valutata dai

consociati (solo la forma esteriore può essere conosciuta da tutti).

Perciò si formò la Teoria della dichiarazione in cui la funzione oggettiva del negozio giuridico di

regolare i rapporti della vita sociale dovrebbe prevalere sulla tutela individualistica della volontà del

singolo: dovrebbe rilevare giuridicamente solo l’obbiettiva dichiarazione.

Il nostro Codice civile ha assunto una posizione intermedia tra queste due teorie: non ha

disconosciuto che il tenore obiettivo della dichiarazione può suscitare affidamenti, ma che tali

affidamenti non sono sempre meritevoli di tutela.

- nei negozi come il testamento o a titolo gratuito non si tutela l’affidamento, facendo prevalere la

volontà del soggetto,

- nei negozi a titolo oneroso e alcuni unilaterali (come la procura, la ratifica, la convalida,…) fanno

sorgere un affidamento e quindi per un interesse superiore (certezza dei traffici) è la

dichiarazione a prevalere sulla volontà.

D’ altrocanto si può avere anche un affidamento ingiustificato (chi scrive sbaglia per negligenza

o imprudenza): il negozio può essere annullato se l’errore del dichiarante oltre ad essere

essenziale è anche riconoscibile (ex art 1431) dalla controparte con la normale diligenza.

Il negozio giuridico è un’ astrazione fatta dalla pandettistica tedesca, non esiste nel Codice Civile

dove il legislatore ha preferito una minore astrazione creando una disciplina generale del

contratto, considerato come la categoria più importante tra i negozi giuridici: gli art 1321-1469 bis

riguardano il contratto in generale cui fa seguito la disciplina specifica dei singoli contratti.

Art 1321: definizione di contratto

Le norme relative al contratto in generale sono applicabili anche ai negozi unilaterali tra vivi

patrimoniali.

Ad altri, ad esempio il testamento o quelli non patrimoniali (che hanno una disciplina loro propria)

si applicano alcune norme del contratto generale per analogia: ad esempio ai casi di illiceità

(contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume).

Altre volte la norma sul contratto deve essere un po’ modificata: è il caso del motivo illecito che

rende nullo il contratto quando:

è l’unico motivo determinante

• è comune alle parti

Il secondo punto non è ovviamente applicabile ai negozio unilaterali perciò si rende sufficiente il

primo.

Per analizzare il rapporto tra autonomia privata ed effetti negoziali si guarda all’

art 1374 (“integrazione del contratto”)

“il contratto obbliga le parti non solo al quanto è medesimo espresso, ma anche a tutte le

conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza gli usi e l’equità.”

Questa è una norma del contratto, ma secondo quanto stabilisce l’art 1324 anche al negozio unilaterale (tra

vivi con contento patrimoniale)

Nella prima parte si enuncia il principio di autonomia privata cioè la corrispondenza tra volontà

dichiarata e gli effetti giuridici che ne conseguono

Nella seconda invece si parla degli interventi esterni alle due parti: la legge che interviene che non

norme dispositive ed imperative (quando c’è una lacuna nel regolamento negoziale e quando le

clausole del contratto sono difformi a norme imperative dove avviene l’inserzione automatica)

art 1419

“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero

contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero senza quella parte del suo contenuto

che è colpita dalla nullità.

la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle

sono sostituite di diritto da norme imperative.”

Se la singola clausola è sostituita di diritto da una norma imperativa, il giudice non deve

chiedersi se le parti avrebbero concluso lo stesso il contratto, esso rimane in ogni caso

vincolante così come risulta modificato, salvo in cui essi preferiscano d’accordo di sciogliere il

contratto.

Fatti e atti giuridici

La giuridicità di un fatto deriva unicamente da una valutazione dell’ordinamento.

Esiste tra i fatti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive un rapporto di causa effetto: se viene

meno il fatto giuridico che ha attribuito un diritto soggettivo, quest’ultimo viene meno.

Ad esempio l’annullamento, la rescissione e la risoluzione di un contratto di compravendita hanno

come effetto automatico la perdita, in capo all’acquirente, del diritto di proprietà acquistato il

conseguente ripristino della stessa in capo all’alienante.

Cambia invece con la nullità perché il contratto nullo non è idoneo fin dall’origine a produrre effetti giuridici, e

quindi è inidoneo a trasferire la proprietà in capo all’acquirente.

Esempi di fatti giuridici: prescrizione (naturali), ma anche atti umani come la specificazione (sono

presi in considerazione a prescindere che siano volontari o meno essi rilevano solo per il loro

risultato obiettivo, infatti visto che non si attribuisce nessuna rilevanza alla volontà sono assimilabili

ad eventi naturali)

Negli atti giuridici manca una volontà diretta alla produzione di effetti e, se vi è, non ha alcuna

rilevanza giuridica.

E’ un mero presupposto di effetti giuridici preordinati dalla legge senza funzione e natura di

autoregolamento. Il soggetto può solo scegliere se fare o non fare.

Tipologie:

• atti materiali: la loro efficacia è indipendente dalla conoscenza che ne abbiano i soggetti, come

ad esempio il trasferimento della residenza

• dichiarazioni di volontà non negoziali: sono invece destinati alla conoscenza altrui. Costituzione

in mora del debitore. Altri sono le comunicazioni (vizi della cosa al venditore) o anche la

dichiarazioni di scienza (il soggetto dichiara la conoscenza di un determinato fatto passato,

come la confessione)

Bisogna tenere ben distinti:

la dichiarazione di scienza: produce effetti solo sul piano probatorio

1. il negozio di accertamento: un atto di volontà diretto a chiarire in modo vincolante, una

2. precedente situazione giuridica dubbia

la transazione: atto di volontà con il quale le parti, mediante reciproche concessioni modificano

3. una precedente situazione giuridica dubbia.

• Comportamenti con significato predeterminato dalla legge: sono il silenzio, la restituzione

volontaria del documento originale di credito fatta dal creditore al debitore,..

Sono tutti prestabiliti dalla legge tanto che non conta affatto la volontà del soggetto anche se non

voleva produrre gli effetti derivati per legge (protestatio contra factum non valet).

Sono diversi però dal comportamento concludente in quanto questo è propria manifestazione di

volontà negoziale (e quindi vale la protestatio contra factum): la legge si limita ad assegnare a un

dato comportamento effetti giuridici che corrispondono normalmente alla volontà, ma dà sempre

precedenza a quest’ultima.

Molto spesso è molto difficile distinguere tra un comportamento concludente o un atto giuridico.

La protestatio contra factum non è illimitata, infatti non si fa valere oltre ai principi di responsabilità

e affidamento di altri, l’autore è vincolato al significato oggettivo del suo comportamento.

Il codice civile non ha norme per disciplinare l’atto giuridico in generale, ma si và per analogia del

negozio giuridico.

Il requisito unico per tutta la categoria è la capacità di intere e di volere (c’è la volontà dell’atto).

Quella di agire è richiesta per il destinatario dell’atto (ovviamente se è recettizio): la mora infatti è

inefficace nei confronti di un minore.

Le regole dettate per le dichiarazioni recettizie (art 1334 gli atti unilaterali producono effetto quando è

arrivata la conoscenza a chi è destinata, e art 1335 si considera conosciuto quando perviene all’indirizzo del

possono essere applicate

destinatario a meno che prova di non averne ricevuto notizia non per sua colpa)

anche agli atti giuridici, tranne per quelli materiali e per le dichiarazioni di scienza ( il fatto è vero o

falso indipendentemente dalla conoscenza altrui della dichiarazione).

Dove la legge non impone espressamente una data forma l’atto giuridico può essere in qualsiasi

forma.

Non sono applicabili condizione e termine perché questi sono strumenti di autonomia privata

E’ ammissibile la rappresentanza, tranne in quelli materiali.

Il rimedio dell’annullamento non è applicabile (rileva la violenza, ma non l’errore o il dolo)

Si applica la nullità, quando non c’è la forma ric

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Publisher
A.A. 2016-2017
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilalilli02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castelli Laura.