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CONCETTI FONDAMENTALI:
Capitolo 1: concetti fondamentali
Diritto privato: insieme delle norme che regolano i rapporti giuridici tra privati, esso presuppone
l’autonomia privata poiché le parti di un rapporto giuridico sono tra loro alla pari e come tali possono
autoregolarsi rispettando i limiti imposti dalla legge.
Fonti del diritto: norme (metanorme) indirizzate a soggetti qualificati con lo scopo di porre le direttive sulla
realizzazione di nuove norme, esse erano originariamente elencate nell’articolo 1 prel. Del codice civile ed
erano suddivise in (in ordine di importanza):
1. Leggi
2. Regolamenti
3. Norme corporative
4. Usi
Ad esse il moderno ordinamento giuridico italiano ha aggiunto altre tipologie di fonti, mutando la gerarchia
in: 1. Costituzione, leggi costituzionali e norme comunitarie
2. Leggi ordinarie dello stato ed atti equiparati
3. Leggi regionali
4. Regolamenti
5. Usi
Norme: sono enunciati linguistici in forma prescrittiva, generali ed astratte. Esse sono efficaci sul suolo dello
stato che le emana, a meno che non si tratti di norme del diritto internazionale privato, in questo caso esse
regolano i rapporti tra cittadini di stati diversi e per questo devono rispettare il criterio di collegamento, cioè
la totale estraneità all’ordinamento giuridico nazionale, rendendo il testo normativo imparziale.
L’efficacia temporale della norma presuppone di solito un inizio ed una fine, dati dalla irretroattività
normativa ( questo non consente all’ordinamento di punire comportamenti avversi al testo normativo prima
della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale) e dall’abrogazione, cioè dalla perdita di efficacia della norma;
l’abrogazione può essere di norma tacita o esplicita a seconda se la norma viene abrogata da un particolare
nuovo testo normativo o decade per antinomia con una legge posteriore o di grado maggiore.
Nel diritto privato, dove l’autonomia privata, cioè la capacità dei privati di autoregolarsi, ha un’importanza
notevole, le norme si dividono, a seconda della loro funzione nei confronti dell’autonomia privata in:
• Imperative: limitano l’autonomia privata, esse sono inderogabili
• Dispositive: esse gettano la base normativa su cui l’autonomia privata si muove, sono derogabili e
per cui adattabili allo specifico rapporto giuridico secondo la volontà delle parti
• Suppletive: supportano l’autonomia privata e implementano le decisioni prese in autonomia dalle
parti.
Interpretazione della legge: l’astrattezza e la generalità tipiche delle norme giuridiche presuppongono che
esse debbano essere interpretate da soggetti idonei, a seconda di chi è chiamato a interpretare tale norma,
l’interpretazione si definirà:
• Legale: lo stato è chiamato ad interpretare le leggi usando nuove norme per chiarire le precedenti.
• Dottrinale: i teorici del diritto sono chiamati a interpretare la legge, avendo cura di una visione
d’insieme del complesso normativo.
• Giudiziale: i giudici, allo scopo di emettere sentenza, sono chiamati a interpretare le leggi, tale
interpretazione, ha lo scopo pratico di emettere un giudizio e di analizzare la fattispecie concreta del
caso e farla coincidere con l’astratta regolata da una specifica norma (sussunzione)
• Interpretazione Analogica: quando si riscontrano delle LACUNE all’interno del sistema normativo il
giudice deve interpretare usando lo strumento dell’analogia, cioè andando a cercare norme
adeguate alla fattispecie concreta in questione anche se non direttamente imputabili ad essa
(analogia legis), se il giudice non è in grado di identificare norme che si adattano, anche se a grandi
linee, alla fattispecie concreta, allora agisce creando da se una nuova norma nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris).
Nell’interpretazione della legge il giudice inoltre, fedele al suo ruolo di imparzialità deve tener conto di
diversi criteri, che hanno lo scopo di garantire un giudizio giusto e non fuorviante:
• Criterio letterale: nell’esprimere il giudizio il giudice deve prima di tutto applicare il testo della
norma alla lettera.
• Criterio teleologico: dopo di che deve comprendere le intenzioni dell’ordinamento giuridico
nell’emanare tale norma e applicare tale principio contestualizzando il testo della norma con la
situazione socio-economica del momento della sentenza (interpretazione evolutiva)
• Criterio sistematico: chiarito il testo specifico della norma il giudice deve avere una visione
d’insieme dell’intero complesso normativo allo scopo di isolare il volere dell’ordinamento
intrinseco nella singola norma.
• Criterio delle conseguenze: in fine il giudice nel dare il suo giudizio deve tener conto degli interessi
delle parti, poiché un giudizio che non porta giovamento a nessuna delle parti sarebbe inutile.
Capitolo 2: profili dell’attività giuridica
Attività giuridica: azione, omissione o comportamento che dia luogo a effetti rilevanti sul piano normativo
(effetti giuridici), consistenti nell’ imputazione di situazioni giuridiche soggettive ai soggetti del diritto.
L’attività giuridica si divide, a seconda della rilevanza della volontà delle parti nella realizzazione dell’effetto
giuridico derivante l’attività in:
• Fatto giuridico: attività giuridica che non presuppone la volontà delle parti nella realizzazione
dell’effetto derivato da essa, esso può per cui consistere anche ad un evento naturale per esempio,
che sul piano normativo obbliga i soggetti preposti all’indennizzo dei danni subiti.
• Atto giuridico in senso stretto: è l’atto che una volta posto in essere volontariamente e
consapevolmente (presuppone la capacità di intendere e di volere) rileva quale semplice
presupposto di effetti giuridici integralmente predeterminati da una norma giuridica
• Negozio giuridico: è l’attività giuridica che presuppone la massima rilevanza alla volontà delle parti e
come tale è anche la massima espressione dell’autonomia privata.
La manifestazione di volontà come tale presuppone una dichiarazione espressa perché ai terzi sia chiaro il
pensiero del soggetto giuridico, tale dichiarazione però in alcuni casi può anche essere tacita, o manifestarsi
tramite comportamenti concludenti, dove, ad esempio nell’usufruire di un servizio si accettano
implicitamente le condizioni di tale servizio, attraverso la formula del comportamento concludente, tale
prassi presuppone che se la dichiarazione espressa da colui che usufruisce del servizio si trova in una
condizione di antinomia con il comportamento, esso avrà comunque rilevanza (protestatio contra factum
non valet). Per quanto riguarda la manifestazione di volontà espressa con il mero silenzio essa è valida solo
se le parti hanno esplicitamente concordato il negozio giuridico in precedenza e il silenzio ha il solo scopo di
rinnovare tale negozio.
Capitolo 3: le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico
Rapporto giuridico: relazione tra soggetti determinati che si struttura mediante l’attribuzione a tali soggetti
delle rispettive situazioni giuridiche, attive o passive, le une correlate alle altre.
Il rapporto giuridico presuppone per cui che ci siano due parti (centri di interesse), che racchiudono tutti gli
individui su cui ricadono gli effetti del rapporto, una titolare della situazione giuridica attiva e una della
rispettiva passiva. La titolarità di tale rapporto sancisce per cui il legame tra la situazione e la parte, legame
che può essere a titolo:
• Originario: non ci sono legami con i precedenti titolari della situazione giuridica o del diritto
• Derivativo: presuppone legami con i precedenti titolari della situazione giuridica o del diritto
(esempio: usucapione)
Situazioni giuridiche soggettive: attribuzione dei diritti soggettivi ai rispettivi titolari, esse si dividono in attive
e passive a seconda se il titolare sia obbligato nei confronti dell’altra parte o sia in grado di far valere un suo
diritto sull’altra parte.
Le situazioni giuridiche soggettive attive si dividono in:
• Potere: sancisce la libertà del titolare di compiere determinati comportamenti, esso è caratterizzato
da una generalizzazione del concetto di potere che pone sullo stesso piano sia i diritti del proprietario
(diritto assoluto) che i diritti del creditore (diritto relativo)
• Potestà: situazione giuridica che consente di influire sulla sfera giuridica altrui, nei limiti dell’interesse
della controparte, titolare della situazione giuridica passiva “soggezione”.
• Facoltà: essa indica una delle modalità di esercizio del diritto soggettivo e come tale è vincolata ad
esso (esempio: il proprietario ha la facoltà di disporre delle cose possedute in modo pieno ed
esclusivo)
Mentre le passive in:
• Dovere: situazione giuridica corrispondente a una generica imposizione, esso assume la forma di
DIVIETO o di COMANDO a seconda se l’imposizione sia di imporre o vietare un determinato
comportamento.
• Obbligo: è l’imposizione di un comportamento ad un individuo determinato o almeno determinabile
in relazione ad un altro soggetto ugualmente determinato o determinabile, portatore di un interesse
che attraverso quel comportamento trova la sua realizzazione.
• Obbligazione: simile all’ obbligo anch’essa presuppone la relazione tra due soggetti determinati o
quanto meno determinabili, chiamati: debitore e creditore, la sostanziale differenza con l’obbligo è
che il rapporto tra le parti è di natura esclusivamente patrimoniale.
• Soggezione: a differenza delle altre situazioni giuridiche soggettive passive essa non presuppone un
determinato comportamento del soggetto passivo per la realizzazione degli interessi dell’attivo, ma
presuppone la modificazione della sua sfera giuridica derivante da un ATTO DI DIRITTO (potestativo)
da parte del soggetto attivo.
• Onere: indica il comportamento a cui un soggetto è tenuto per la realizzazione di un suo interesse,
nel caso dell’onere il comportamento non è obbligatorio ma costituisce il presupposto per il
raggiungimento di un di un risultato favorevole.
Diritto soggettivo: attraverso tale tipologia di diritto l’ordinamento accorda una tutela immediata e
diretta al titolare del diritto che si specifica con l’attribuzione di un complesso di poteri, attuabili in varie
forme a seconda della tipologia del diritto in questione; diritto che si divide, a seconda della natura
dell’interesse da esso tutelato, in:
• Diritti assoluti: con efficacia erga omnes, essi hanno per cui la peculiarità di poter e