Estratto del documento

Concetti fondamentali

Capitolo 1: concetti fondamentali

Diritto privato: insieme delle norme che regolano i rapporti giuridici tra privati, esso presuppone l’autonomia privata poiché le parti di un rapporto giuridico sono tra loro alla pari e come tali possono autoregolarsi rispettando i limiti imposti dalla legge.

Fonti del diritto

Fonti del diritto: norme (metanorme) indirizzate a soggetti qualificati con lo scopo di porre le direttive sulla realizzazione di nuove norme, esse erano originariamente elencate nell’articolo 1 prel. del codice civile ed erano suddivise in (in ordine di importanza):

  • Leggi
  • Regolamenti
  • Norme corporative
  • Usi

Ad esse il moderno ordinamento giuridico italiano ha aggiunto altre tipologie di fonti, mutando la gerarchia in:

  • Costituzione, leggi costituzionali e norme comunitarie
  • Leggi ordinarie dello stato ed atti equiparati
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi

Norme

Norme: sono enunciati linguistici in forma prescrittiva, generali ed astratte. Esse sono efficaci sul suolo dello stato che le emana, a meno che non si tratti di norme del diritto internazionale privato, in questo caso esse regolano i rapporti tra cittadini di stati diversi e per questo devono rispettare il criterio di collegamento, cioè la totale estraneità all’ordinamento giuridico nazionale, rendendo il testo normativo imparziale.

L’efficacia temporale della norma presuppone di solito un inizio ed una fine, dati dalla irretroattività normativa (questo non consente all’ordinamento di punire comportamenti avversi al testo normativo prima della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale) e dall’abrogazione, cioè dalla perdita di efficacia della norma; l’abrogazione può essere di norma tacita o esplicita a seconda se la norma viene abrogata da un particolare nuovo testo normativo o decade per antinomia con una legge posteriore o di grado maggiore.

Nel diritto privato, dove l’autonomia privata, cioè la capacità dei privati di autoregolarsi, ha un’importanza notevole, le norme si dividono, a seconda della loro funzione nei confronti dell’autonomia privata in:

  • Imperative: limitano l’autonomia privata, esse sono inderogabili
  • Dispositive: esse gettano la base normativa su cui l’autonomia privata si muove, sono derogabili e per cui adattabili allo specifico rapporto giuridico secondo la volontà delle parti
  • Suppletive: supportano l’autonomia privata e implementano le decisioni prese in autonomia dalle parti

Interpretazione della legge

L’astrattezza e la generalità tipiche delle norme giuridiche presuppongono che esse debbano essere interpretate da soggetti idonei, a seconda di chi è chiamato a interpretare tale norma, l’interpretazione si definirà:

  • Legale: lo stato è chiamato ad interpretare le leggi usando nuove norme per chiarire le precedenti.
  • Dottrinale: i teorici del diritto sono chiamati a interpretare la legge, avendo cura di una visione d’insieme del complesso normativo.
  • Giudiziale: i giudici, allo scopo di emettere sentenza, sono chiamati a interpretare le leggi, tale interpretazione, ha lo scopo pratico di emettere un giudizio e di analizzare la fattispecie concreta del caso e farla coincidere con l’astratta regolata da una specifica norma (sussunzione)
  • Interpretazione Analogica: quando si riscontrano delle lacune all’interno del sistema normativo il giudice deve interpretare usando lo strumento dell’analogia, cioè andando a cercare norme adeguate alla fattispecie concreta in questione anche se non direttamente imputabili ad essa (analogia legis), se il giudice non è in grado di identificare norme che si adattano, anche se a grandi linee, alla fattispecie concreta, allora agisce creando da sé una nuova norma nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris).

Nell’interpretazione della legge il giudice inoltre, fedele al suo ruolo di imparzialità deve tener conto di diversi criteri, che hanno lo scopo di garantire un giudizio giusto e non fuorviante:

  • Criterio letterale: nell’esprimere il giudizio il giudice deve prima di tutto applicare il testo della norma alla lettera.
  • Criterio teleologico: dopo di che deve comprendere le intenzioni dell’ordinamento giuridico nell’emanare tale norma e applicare tale principio contestualizzando il testo della norma con la situazione socio-economica del momento della sentenza (interpretazione evolutiva)
  • Criterio sistematico: chiarito il testo specifico della norma il giudice deve avere una visione d’insieme dell’intero complesso normativo allo scopo di isolare il volere dell’ordinamento intrinseco nella singola norma.
  • Criterio delle conseguenze: infine il giudice nel dare il suo giudizio deve tener conto degli interessi delle parti, poiché un giudizio che non porta giovamento a nessuna delle parti sarebbe inutile.

Capitolo 2: profili dell’attività giuridica

Attività giuridica: azione, omissione o comportamento che dia luogo a effetti rilevanti sul piano normativo (effetti giuridici), consistenti nell’imputazione di situazioni giuridiche soggettive ai soggetti del diritto.

L’attività giuridica si divide, a seconda della rilevanza della volontà delle parti nella realizzazione dell’effetto giuridico derivante l’attività in:

  • Fatto giuridico: attività giuridica che non presuppone la volontà delle parti nella realizzazione dell’effetto derivato da essa, esso può per cui consistere anche ad un evento naturale per esempio, che sul piano normativo obbliga i soggetti preposti all’indennizzo dei danni subiti.
  • Atto giuridico in senso stretto: è l’atto che una volta posto in essere volontariamente e consapevolmente (presuppone la capacità di intendere e di volere) rileva quale semplice presupposto di effetti giuridici integralmente predeterminati da una norma giuridica
  • Negozio giuridico: è l’attività giuridica che presuppone la massima rilevanza alla volontà delle parti e come tale è anche la massima espressione dell’autonomia privata.

La manifestazione di volontà come tale presuppone una dichiarazione espressa perché ai terzi sia chiaro il pensiero del soggetto giuridico, tale dichiarazione però in alcuni casi può anche essere tacita, o manifestarsi tramite comportamenti concludenti.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Istituzioni di Diritto Privato - "Concetti Fondamentali" UniRoma 2 Tor Vergata - Economia Pag. 1 Istituzioni di Diritto Privato - "Concetti Fondamentali" UniRoma 2 Tor Vergata - Economia Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Privato - "Concetti Fondamentali" UniRoma 2 Tor Vergata - Economia Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattfont19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Terranova Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community