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Istituzioni di diritto privato

Diritto pubblico e privato

Diritto: Pubblico: rapporti con lo Stato (condizione di supremazia)

  • Privato: si occupa dei rapporti tra i soggetti quando sono sullo stesso livello (situazione paritetica), ovvero hanno pari diritti e doveri e della loro regolamentazione.

Diritto soggettivo

(si divide in assoluto e relativo): facoltà/diritti/prerogative che vengono attribuiti a un soggetto;

Soggezione: questo fa sì che ci sia una bisogna rispettare il diritto altrui.

Divieto di atti emulativi: non si può esercitare un diritto per recare danni al prossimo. I diritti soggettivi vengono conferiti perché si è in un ordinamento giuridico che contiene le regole del vivere dei consociati.

Ordinamenti e diritti

Esistono più ordinamenti: nazionale, sovranazionale. Esistono inoltre ordinamenti non giuridici come quello religioso/canonico; esistono anche quelli di buone maniere; in alcuni casi gli ordinamenti sono soggetti a quello giuridico anche se non sono giuridici, come il matrimonio canonico; alcuni ordinamenti (es: sportivo) influenzano quello privatistico. Invece, le obbligazioni naturali sono doveri morali vincolanti che però non sono soggetti a ordinamento giuridico.

Diritto assoluto e relativo

Diritto assoluto: tutelato dall’aggressione di chiunque (es: diritto alla salute, libertà, personalità).

Diritto relativo: ad es: diritto di credito (rispettato solo dal debitore, se un terzo causa inadempimento nel risarcire il creditore al debitore, egli dovrà risarcire solo il debitore).

Capacità giuridica e di agire

In una pluralità vi è necessità di una regolamentazione equilibrata come nella società moderna dove tutti sono titolari di diritti e obblighi: oggi appena nasciamo siamo soggetti di ordinamento, invece, per alcuni ordinamenti bisogna nascere vitali ovvero vivere per un tempo significativo.

Capacità di agire: Essere titolari di diritti non implica essere in grado di esercitarli, non vi è (ad es. i neonati); essa presuppone una maturità (raggiunta con la maggiore età); a volte un soggetto può non essere capace di intendere e volere (problemi psichici, droghe): in questi casi vi è una privazione della capacità di agire. Ciò può avvenire per:

  • Interdizione: è la soluzione più incisiva. Avviene in seguito ad un processo in tribunale dove viene nominato un tutore che esercita diritti e doveri per conto dell’interdetto (atti di ordinaria e straordinaria amministrazione). Il tutore è sotto il controllo del giudice tutelare e del tribunale.
  • Inabilitazione: il soggetto può effettuare atti di ordinaria amministrazione, ma per altri viene nominato un tutore (curatela). (per es: casi di prodigalità eccessiva)

Queste privazioni sono state pensate nell’antichità per poter depauperare un soggetto ed ottenerne l’eredità. Si può, inoltre, nominare un amministratore di sostegno che ha potere solo dove il giudice lo ha concesso. Egli deve ascoltare il tutelato (beneficiario), esaudire le sue richieste, aiutarlo e collaborare con lui non necessariamente su aspetti patrimoniali, per esempio decisioni sanitarie.

Persone minorenni e genitori

Le persone minorenni, benché capaci di intendere e volere, non sono capaci di agire di fronte ad un contratto, esso è perciò annullabile. Egli è perciò rappresentato dai genitori (responsabilità un tempo “potestà parentale” o “patria potestà” – fino 1975) che sono legali rappresentanti del minore. In alcuni casi le firme vengono poste congiuntamente (es. iscrizione a scuola), invece nei casi di ordinaria amministrazione disgiuntamente, anche se la decisione è comunque congiunta.

Capacità di agire anticipata

Minori che si trovano nel mondo del lavoro navale o agricolo, minori che decidono di abortire.

Persone giuridiche

Costruzioni giuridiche: L’ordinamento giuridico attribuisce a delle funzioni del diritto, diritti e un patrimonio. Esse hanno un ruolo fondamentale per i soggetti che ne fanno parte e per l’economia e sono tutelate dalla legge perché un soggetto può dare di più all’interno di esse piuttosto che da solo.

Persone giuridiche:

  • Corporazioni: preminenza dell’agglomerato delle persone.
  • Istituzioni: preminenza dell’aspetto patrimoniale.

La loro finalità può essere lucrativa o imprenditoriale (enti commerciali, società), altrimenti si parla di enti non commerciali. I primi sono disciplinati nel V libro del codice civile, mentre i secondi nel I.

Codice Civile

  • I libro: persone giuridiche non a finalità lucrativa e famiglie.
  • II libro: successioni e donazioni.
  • III libro: proprietà.
  • IV libro: obbligazioni.
  • V libro: lavoro.
  • VI libro: tutela dei diritti (ciò che non è compreso negli altri come azioni giudiziarie, ipoteca, prescrizione…)

Associazioni

Persone giuridiche (non lucrative): corporazioni (associazioni) e istituzioni (fondazioni).

Associazioni: Gruppi di persone (associati) che perseguono uno scopo ideale (non lucrativo) che appartiene a ciascuno dei soggetti. Le associazioni sono privatistiche con elemento personale.

Esse hanno degli organi: l’assemblea degli associati (raccoglie associati, nomina amministratori e controlla il bilancio), l’organo amministrativo e un organo di controllo.

Il patrimonio dell’associazione viene dalla quota associativa dei singoli associati, esso può incrementare grazie a donazioni, proventi di attività. Né gli amministratori né gli associati detengono una parte del patrimonio, serve solo per lo scopo dell’associazione.

Per costituire un’associazione basta un atto costitutivo privato, non servono formalizzazioni ma almeno prove della sua esistenza. È buona norma che l’atto costitutivo sia scritto assieme a uno statuto che comprende: caratteristiche degli associati, la quota, ogni quanto riunirsi, criteri di voto, dove ha sede, durata dell’associazione.

L’associazione può essere riconosciuta tramite un atto discrezionale dallo Stato presentando lo statuto al presidente della giunta regionale; essa deve rispondere di alcune caratteristiche: deve avere un’organizzazione democratica, che sia meritevole di tutela, che abbia i mezzi per raggiungere lo scopo, e deve essere creata con un atto pubblico. Una volta riconosciuta viene iscritta presso le istituzioni (registro della prefettura) ed è perciò controllata.

I partiti politici sono associazioni non riconosciute, perciò autonome, con bilanci poco trasparenti. Nelle associazioni non riconosciute, di fronte ad un’obbligazione sociale, risponde la persona che ha agito per nome e per conto dell’associazioni; se è riconosciuta risponde l’intera associazione come persona giuridica (responsabilità solidale), ovvero è responsabilità di tutti i debitori. [In materia ereditaria si parla di responsabilità parziaria degli eredi di fronte ai debiti].

Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero vi è una netta separazione tra patrimonio dell’associato e dell’associazione e risponde l’intera associazione di fronte ai debiti. Quelle non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta.

Fondazioni

Sono patrimoni separati/segregati e vengono fondate con atti di dotazione. A differenza delle associazioni, queste hanno patrimonio sufficiente a conseguire lo scopo, hanno un carattere patrimoniale e possono chiedere riconoscimento, ottenendo così autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica.

Il comitato si occupa di raccogliere fondi per l’associazione. Secondo alcuni il comitato, dopo aver raccolto fondi, diventa fondazione.

Società

Perseguono uno scopo economico/lucrativo.

  • Società di persone: non ha personalità giuridica e non ha autonomia patrimoniale perfetta.
  • Società di capitali: ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Società di persone: (non svolge un’impresa, è una comunione di godimento), in nome collettivo, in accomandita semplice.

Società di capitali: a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni. Sono iscritte nei registri della Camera di Commercio (soci, amministratori, bilanci, capitale sociale) e acquisiscono autonomia patrimoniale perfetta.

Società non riconosciuta/associazione non riconosciuta: delle obbligazioni risponde l’amministratore e non i soci. / Delle obbligazioni risponde colui che ha agito per conto e nome dell’associazione.

Società di persone semplice: di fronte ad un’obbligazione sociale, il socio che subisce l’azione ha diritto di indicazione, ovvero indicare al creditore quali sono i beni della società da pignorare.

Società di persone in nome collettivo: beneficio di escussione, ovvero se la società non paga, è il socio a pagare.

Società di persone in accomandita semplice: i soci sono accomandatari (amministrano e rispondono dei debiti sociali in base a se amministrano o se hanno il potere di amministrare) e accomandanti (rispondono dei debiti sociali solo nella quota conferita).

Le società di capitali sono come quelle in nome collettivo fintanto che non sono riconosciute/iscritte.

Ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico: regola i soggetti che ne fanno parte.

Norme giuridiche: generali e astratte (generalità ovvero che sono rivolte a tutti i consociati e astrattezza), non si riferiscono ad un fatto specifico. Il giudice applica la regola generale al caso. L’astrattezza è applicata alle norme del codice civile di responsabilità.

Es: Art. 2043 del C.C. “Qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.”

Risarcimento e danni

L’ordinamento civile/diritto civile si occupa di risarcire il danno alla vittima (ricostituisce la situazione patrimoniale precedente al danno in capo al danneggiato).

Diritto penale: prevede una pena (privazione della libertà o sanzione pecuniaria), si occupa di sanzionare il colpevole.

Diritto civile: prevede anche due prevenzioni: generale (si mostra agli altri le conseguenze) e speciale (si dissuade il danneggiante dal compiere atti ingiusti). Diritto penale: soddisfa solo le due prevenzioni, la pena è esemplare. È iniziativa del danneggiato richiedere il risarcimento del danno, il giudice stabilisce il giusto risarcimento.

Risarcimento:

  • In forma specifica: spese specifiche per riparare la cosa danneggiata allo stato originario.
  • Per equivalente pecuniario: reintegrare la diminuzione del valore patrimoniale del danneggiato.

Di solito il risarcimento avviene per equivalente pecuniario, poiché quello in forma specifica talvolta è più alto; nonostante questo, può essere richiesto con una specifica domanda di risarcimento che verrà disposta dal giudice se è possibile e se non risulta eccessivamente onerosa. Il tipo di risarcimento è una scelta fatta dalla legislazione, uno esclude l’altro; se vi sono più danni arrecati vi possono essere diversi tipi di risarcimento.

Danni patrimoniali e non patrimoniali

Danni:

  • Patrimoniali: costituisce nella lesione di un bene di valore economico, suscettibile di una valutazione economica, bene commerciale.
  • Non patrimoniali: bene non commerciabile (es: danno biologico e danno morale soggettivo).

L’ordinamento civile risarcisce il danno traducendo in termini economici; il giudice decide in virtù dell’equità e in base alla sua sensibilità ed esperienza. A questo proposito ogni tribunale elabora delle tabelle con criteri uniformi. Quelle adottate comunemente sono quelle del tribunale di Milano (prima vi erano differenze tra i vari tribunali - le migliori Roma, Milano, Genova, Pisa - e la Corte di Cassazione ha giudicato le tabelle di Milano come le migliori.

Danno biologico e ingiusto

Danno biologico: danno della salute – tutelata dall’art. 32 della Costituzione. Essa è uguale per tutti (indipendentemente da professione, stile di vita..) - concetto abbastanza recente (vedere ad es: il caso “Gennarino” degli anni ’70). I risvolti economici di questo danno sono: spese mediche (danno emergente), mancati guadagni a causa della malattia (lucro cessante), mancate prospettive di guadagno.

Ingiusto: alcuni atti causano danni, anche se non necessariamente sono ingiusti (es: licenziamento norma giustificato, concorrenza, legittima difesa). Il danno è ingiusto, non l’azione, quando viene violata una norma imperativa (es: non uccidere, danneggiare dolosamente ma non colposamente). Il danno non è ingiusto causa di giustificazione: quando vi è una legittima difesa, necessità, obbedire ad un ordine superiore. Danno ingiusto/condotta ingiusta: lesione di un bene di valore elevato e degno di protezione (salute, proprietà). L’ordinamento vuole che il danno sia risarcito immediatamente dopo l’azione.

Ingiustizia

Ingiustizia:

  • Condotta che viola una norma imperativa (penale)
  • Assenza di cause di giustificazione
  • Lesione di un diritto assoluto costituzionalmente tutelato e delle aspettative connesse (es: relazioni sociali più o meno rilevanti)
  • Lesione di un diritto relativo o di credito se: prestazione di fare infungibile si estingue per la morte del debitore, non rimpiazzabile nel breve/medio periodo (es: caso Superga e Meroni FC Torino).

Danno risarcibile e intenzionalità

Danno risarcibile ai congiunti: danno morale patrimoniale (aspettativa economica).

Intenzionalità: “qualunque fatto doloso..” (art. 2043) è una condotta intenzionale ovvero si ha piena consapevolezza dell’azione.

Responsabilità

Coefficiente di colpevolezza - colpa: condotta negligente, imprudente, di imperizia (mancato rispetto di regole tecniche).

È importante anche che la persona sia capace di intendere e volere (capacità naturale) che si misura caso per caso; se vi è una persona che non ne è dotata, risponde chi ha l’obbligo di sorveglianza (che risponde di condotta omissiva) a parte se è stato affidato ma non è idoneo. Questa capacità è diversa dalla maturità, infatti un minorenne adolescente può intendere e volere.

Responsabilità: solidale, oggettiva, generale.

Responsabilità oggettiva: soggetto responsabile di un illecito anche se non vi è dolo o colpa da parte del soggetto stesso.

Art. 2049: padroni e committenti sono responsabili del danno causato dal preposto nell’esercizio delle incombenze. Fa sì che il datore di lavoro sia responsabile dei danni causati dai propri dipendenti anche se non è in dolo o colpa. Basta che vi sia un nesso di occasionalità tra le incombenze (probabilità che il danno si ripete aumenta all’aumentare delle incombenze) e il danno causato. Il datore deve perciò evitare che si verifichino o stipulare un’assicurazione (il premio sarà commisurato in base alle capacità di evitare il danno e ciò influirà sul prezzo del prodotto finale offerto dall’attività imprenditoriale o azienda). La responsabilità del datore si aggiunge a quella di colui che ha causato il danno (dipendente), ha un’azione di regresso sul datore che risponde anche quando il dipendente non è imputabile.

Art. 2051: (resp. Oggettiva): danno causato da cose, il custode – colui che se ne serve nell’interesse proprio, di solito il proprietario, o colui che se ne serve con un contratto di locazione, affitto – (non è custode chi ne fa uso nell’interesse altrui).

Art. 2052: responsabilità del custode di animali per il danno causato da essi. (oggettiva).

Per entrambi gli articoli 2051 e 2052, la responsabilità cessa in un caso fortuito, ovvero così raro e imprevedibile tale da non poter pretendere che il danneggiante ne tenga conto.

Art. 2053: responsabilità del proprietario di veicolo per il danno causato salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (se sono state prese le dovute precauzioni come chiudere la macchina). (oggettiva)

Responsabilità civile extracontrattuale o aquiliana

Causare danno (al di fuori di un contratto) a qualcuno.

Giudice e obbligo neminem laedere

Giudice: ravvisa l’ingiustizia quando vi è un disvalore sociale o una violazione di una norma penale.

Obbligo neminem laedere: (obbligo generale) di non ledere nessuno. Colui che viene danneggiato ha diritto di essere risarcito tramite pagamento di una somma (principio di ricostruzione del patrimonio).

Responsabilità per attività pericolose e del produttore

Art. 2050: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Ovvero le precauzioni date dalla scienza e dalla tecnica.

Responsabilità del produttore per il rischio del prodotto: il produttore risponde dei danni causati dai vizi del prodotto e nei confronti di chi viene danneggiato dal bene stesso, anche se non ne ha colpa. (art. 114 codice di consumo) [l’azione diretta del danneggiato esiste da pochi anni].

Art. 117 del consumo (codice):

  1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: tempo in cui è stato messo in circolazione, modo, come viene presentato, avvertenze (servono al produttore per esonerarsi dalle responsabilità), istruzioni, caratteristiche palesi.
  2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
  3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Una persona che ha subito danni da un prodotto, deve dapprima chiedere risarcimento al produttore, se questo non…

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 94ili94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Feola Maria.
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