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Istituzioni di diritto privato

Il diritto dal punto di vista linguistico si collega a norme, regole e si afferisce a qualcosa che si ritiene essere "giusto".

Diritto soggettivo e diritto oggettivo

Si può fare una macrodistinzione tra:

  • Diritto soggettivo: insieme di diritti e doveri che riguardano i soggetti.
  • Diritto oggettivo: è l'ordinamento giuridico, ovvero un complesso di regole, principi e istituzioni rivolto a una collettività per regolamentare le relazioni.

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è un sistema coerente e omogeneo di regole, principi e istituti. È un complesso organico in cui le regole seguono un senso, finalizzato alla realizzazione di valori prescelti dall'ordinamento stesso, fondato su valori costitutivi della società. È un sistema preordinato e determinato sugli ideali di fondo sui valori ideologici di una specifica società, ad esempio, una società democratica fondata su alcuni valori, una società marxista fondata su altri valori.

È rivolto alla collettività perché sono le regole che esprimono i comportamenti che si devono tenere e non si devono tenere, esprimere parametri per valutare i comportamenti da reprimere. Offre strumenti che possono reprimere un comportamento da non seguire; l'ordinamento giuridico è inesistente senza collettività, ma allo stesso tempo la collettività necessita dell'ordinamento giuridico perché le regole sono essenziali per la convivenza civile, affinché si mantenga il rispetto delle persone, le une verso le altre, regolamentarne le relazioni e regolamentare l'assetto dello stato.

Esiste una strettissima relazione tra ordinamento giuridico e realtà sociale, sia per l'economia, sia per la morale: l'ordinamento giuridico influenza l'economia e l'economia influenza l'ordinamento giuridico. Ad esempio, la riforma foriero: riforma in campo economico che va anche a influenzare sull'ordinamento.

Le regole morali incidono sul piano della coscienza, le regole dell'ordinamento giuridico incidono sul piano della laicità (ciò che è lecito). L'influenza avviene anche fra economia e morale. Ad esempio, donazioni degli organi: ammessa ma a condizioni fondamentali come la gratuità.

Regole giuridiche e norme giuridiche

La differenza tra regole giuridiche e norme giuridiche è importante:

  • Regole giuridiche sono i modelli di comportamento da tenere o da non tenere (astratti).
  • Norme giuridiche sono i comportamenti specificamente e concretamente individuati che devono essere tenuti o non tenuti.

Il comportamento specifico si trova in una disposizione verbale, una fase che è una disposizione normativa: proposizione linguistica che contiene al suo interno norme giuridiche. Art. 143 è una disposizione verbale unica che contiene la norma giuridica, un comportamento da tenere. Più disposizioni giuridiche contengono più norme giuridiche.

"La porta è aperta" è una disposizione verbale che si deve attentamente osservare in relazione al contesto per poter capire la norma giuridica. Ad esempio, "la porta è aperta" della biblioteca, spingo ed entro / "la porta è aperta" dello studio del professore, devo bussare.

Le disposizioni verbali sono contenute in un:

  • Articolo: unità base che contiene le disposizioni normative e che a loro volta possono essere formati da più comma, cioè i capoversi.

Classificazione delle norme giuridiche

  • Norme giuridiche di struttura sono le regole che disciplinano l'ordinamento statale (le norme che regolamentano la Pubblica Amministrazione, la magistratura, il Parlamento, il Governo) e sono le norme deputate a formare le norme giuridiche: le fonti del diritto atti o fatti dai quali traggono le norme giuridiche di comportamento. Le norme giuridiche di struttura regolamentano anche le forze pubbliche.
  • Norme giuridiche di comportamento sono i modelli di comportamento da tenere o da non tenere caratterizzate da:
    • Essenzialità: per la convivenza civile affinché siano accettate e condivise.
    • Precettività: tendenzialmente esprimono comandi o divieti.
    • Imperattività: a prescindere devono essere osservate.
    • Sanzionabilità: tendenzialmente esprimono una sanzione per il loro inadempimento.
    • Generalità e astrattezza: le norme per come sono formulate, chiedono rispetto da chiunque si trovi in quella determinata situazione (generalità); la generalità allude all'applicabilità di quella norma giuridica, cioè il rispetto da chiunque. La formulazione delle norme giuridiche rende la regola applicabile a tutte le situazioni corrispondenti (astrattezza).

Tutte le norme giuridiche sono espressione dei valori fondati dell'ordinamento giuridico:

  • Art. 1322 libertà contrattuale: esplicitazione del diritto dei soggetti di essere liberi di scegliere le tipologie del contratto.
  • Art. 1427 espressione del principio della libertà contrattuale.
  • Art. 122 libertà matrimoniale: esplicitazione del diritto di sposarsi liberamente con chi ci si sposa.

I principi vengono esplicitamente espressi nella Costituzione.

Norme giuridiche: Diritto comune, speciale ed eccezionale

  • Norme giuridiche di diritto comune sono frutto di un intervento legislativo a una collettività o a una generatività di soggetti e situazioni; sono espressione diretta di un principio emanato all'ordinamento.
  • Norme giuridiche di diritto speciale sono norme emanate per specifiche materie o per specifiche esigenze.
  • Norme giuridiche di carattere eccezionale fanno eccezione al principio di riferimento per realizzarne un altro. Ad esempio, obbligo legale a contrarre: gestione dei trasporti locali, obbligo a far usufruire del servizio chiunque abbia il biglietto, salvo varie pericolosità (a eccezione della libertà contrattuale).
  • Norme giuridiche derogabili norme che lasciano alle parti la scelta di quale regolamentazione concreta possono contrarre, sono derogabili cioè lasciano la scelta sulla regolamentazione da applicare. Ad esempio, art. 1325 le parti sono libere di scegliere la forma del contratto, salvo che la legge richieda una forma specifica.
  • Norme giuridiche inderogabili norme che non consentono alle parti un margine di scelta su quale regola applicare o meno. Ad esempio, art. 86.

Diritto privato e diritto pubblico

Esiste una grande distinzione tra diritto privato e diritto pubblico:

  • Diritto privato: è il macrosettore dell'ordinamento giuridico che studia la regolamentazione della relazione tra soggetti privati e gli interessi privati dei soggetti (ciò che le parti vogliono ottenere).
  • Diritto pubblico: è lo studio delle regole che regolamentano le attività degli enti pubblici, studia la realizzazione di interessi generali. Ad esempio, art. 2043 lecito civile: strumento che consente il risarcimento del danno nel caso in cui il soggetto abbia leso l'interesse di un altro soggetto.

Nel diritto privato ci sono articoli sul rapporto di lavoro, sul lecito civile, sulle relazioni familiari; il diritto pubblico comprende al suo interno il diritto costituzionale (studia la carta costituzionale rispetto a principi fondamentali e l'organizzazione dello stato e i suoi poteri, come si formano le leggi, i poteri del governo...).

  • Diritto amministrativo: studia le regole dell'attività dell'esecutivo, cioè il potere dello stato che disciplina l'attività della pubblica amministrazione.
  • Diritto penale: insieme di regole che disciplina i comportamenti criminosi, ed è un settore del diritto pubblico perché le regole danno una reazione rispetto a una lesione di una tutela dell'ordinamento alla vita e all'incolumità delle persone.
  • Diritto civile: riguarda l'insieme di regole che regolamentalizzano l'incolumità della convivenza tra persone.

Fonti del diritto

Sono fonti del diritto tutti quegli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche; esistono a livello internazionale due grandi settori in cui si dividono gli ordinamenti giuridici:

  • Common law (en): ordinamenti in cui la norma giuridica non è il provvedimento legislativo, ma è costituita dalla sentenza del giudice, il cosiddetto precedente giudiziario tipico dei sistemi anglosassoni.
  • Civil law (it): la norma giuridica è costituita dal regolamento normativo emanato dall'organo deputato attraverso una procedura formale, l'ordinamento viene erogato attraverso gli organi deputati. La norma giuridica è la legge. Anche se la legge ha una forza puramente persuasiva verso i giudici non ha un'efficacia applicabile a tutte le sentenze future.

Nell'ambito delle fonti del diritto si distinguono:

  • Fonti di produzione sono quell'insieme di organi e procedure che creano le norme di cognizione. Ad esempio, tutte le norme costituzionali che formano la legge ordinaria.
  • Fonti di cognizione sono provvedimenti normativi dai quali si evincolano le norme giuridiche e che possono essere diverse tra loro.

Gerarchia delle fonti

(Fonti di cognizione):

  1. Costituzione (1948): è la legge fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano emanata nel 1948 a seguito della fine del periodo fascista-dittatoriale, con la creazione dell'assemblea costituente che ha emanato un documento che racchiude tutte le matrici culturali ed ideologiche che erano il percorso storico dell'Italia: liberale, matrice cattolica, vocazione marxista. Contiene:
    • Art. 1.-12: Principi fondamentali
    • Art. 13-54: Diritti e doveri
    • Art. 55-139: Ordinamento della Repubblica

    * Riforma federalista del titolo V della Costituzione: 2001 modifica dell'art. 117, norma che sancisce la competenza legislativa delle regioni, cioè tra ordinamento statale e regioni. * Art. 2 e art. 3 * Art. 16, 17, 18 principi fondamentali di una società contemporanea * Art 212.

  2. Fonti dell'Unione Europea: racchiudono il diritto europeo primario, cioè i trattati istitutivi con le radici negli anni '50 e furono sanciti il trattato della Comunità Economica Europea (CEE), la Comunità Economica del Carbone e Acciaio (CECA) e la Comunità dell'Energia Atomica (EUROTOM). Sono trattati fondamentali istitutivi come il trattato di Maastricht (1992), la Carta di Nizza (2000), il trattato di Lisbona (2007). Sono appena sotto la Costituzione perché l'Italia, avendo contribuito e firmato, fa parte dell'UE e i suoi trattati sono fonti dell'ordinamento italiano. Le fonti dell'UE sono i trattati costitutivi e il diritto europeo derivato cioè i testi giuridici emanati dall'Unione Europea regolamenti, decisioni, e direttive. I regolamenti hanno capacità di applicazione regolare e sono obbligatori in tutti e loro elementi che sono direttamente applicabili nello stato italiano anche se manca una legge di esecuzione. TRATTATI INTERNAZIONALI: sono a pari grado con le fonti dell'UE. La differenza è che dell'UE l'Italia fa già parte e ha firmato i trattati istitutivi internazionali, mentre i trattati istituzionali necessitano di una firma del trattato e della legge che ratifica.
  3. Leggi e atti aventi forza di legge (equiparati): in questo ambito vengono coinvolte:
    • Leggi ordinarie: leggi emanate dai due rami del Parlamento promulgate dal Presidente della Repubblica e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Queste sono i provvedimenti emanati da Camera dei Deputati e Camera del Senato.
    • Leggi e statuti regionali: in virtù della riforma del titolo 5° della Costituzione (art. 117) che ha sancito nel 2001 una forte competenza normativa ed esecutiva a favore delle regioni.
    • Decreti legge: emanati dal governo che devono essere convertiti in legge altrimenti decadono. Si tratta di un provvedimento normativo emanato dal governo in condizioni di necessità e urgenza per situazioni che dimostrano l'urgenza di un decreto legge e necessitano di una conversione in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza retroattiva (cioè come se non fosse stato emanato).
    • Decreto legislativo: atto emanato dal governo sulla base di una legge delega del Parlamento; la clausola di garanzia è il fatto che ci sia una delega del Parlamento sotto forma di legge.

    All'interno di questo macro-gruppo c'è il Codice Civile: è una legge ordinaria emanata nel 1942 ed è l'insieme di norme che disciplinano le relazioni della famiglia, le successioni, i contratti, il diritto del lavoro, delle società... emanato nel 1942 nel periodo fascista, non ha un'ideologia particolarmente marcata, ma è figlio di quel tipo, soprattutto per le tipologie dei rapporti previsti per la famiglia.

  4. Regolamenti: sono emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oppure fra intesa interministeriale oppure emanati da un Ministro; hanno una forza minore rispetto agli atti aventi forza di legge e solitamente sono di due tipi:
    • Regolamenti di esecuzione: specificano materie già disciplinate, sono esecutivi nel senso che rendono l'attuazione di materie già disciplinate attraverso un atto avente forza di legge.
    • Regolamenti indipendenti: intervengono su materie non normate, ma disciplinate, non hanno una disciplina già presente. Ad esempio: legge sulla procreazione medicalmente assistita è la legge accompagnata da regolamento che specifica il contenuto normativo della legge.
  5. Usi e consuetudini: fonte fatto cioè una norma non scritta che nasce spontaneamente nella collettività per effetto della costante osservanza protratta nel tempo di una determinata condotta. La consuetudine diventa una fonte nel momento in cui la collettività adotta un comportamento nella convinzione di osservare un precetto, una norma giuridica.

Criteri delle fonti del diritto

I criteri che vigono nelle fonti del diritto sono:

  • Criterio gerarchico: ha una fonte superiore e una fonte inferiore, la fonte superiore prevale sulla fonte inferiore nel possibile conflitto tra fonti. Ad esempio, una legge ordinaria è gerarchicamente superiore rispetto a un regolamento; se il regolamento dice qualcosa contrario alla legge ordinaria il regolamento decade.
  • Criterio temporale: tutte le fonti possono essere modificabili da fonti successive e la fonte precedente viene abrogata. Per abrogazione si intende l'eliminazione di una fonte precedente a seguito di una fonte successiva.
  • Criterio di specialità: le fonti speciali solitamente derogano e sono le più forti delle fonti generali; cioè può accadere che vi sia una compresenza di fonti di pari grado una delle quali si riferisce a una disciplina speciale, la quale quindi prevale sulla fonte di una disciplina di carattere generale. Ad esempio, legge sulle locazioni.

Questi tre criteri servono a capire in determinati conflitti, quale legge si deve applicare qualora si possano trovare in conflitto. È importante capire l'importanza dell'applicabilità delle norme giuridiche perché una legge si deve comprendere fino in fondo a partire dal contesto nel quale si vuole applicare. L'applicazione della legge passa attraverso un processo fondamentale di interpretazione cioè quel processo logico, argomentativo che permette di giungere alla disposizione normativa giuridica da applicare e applicarla al caso concreto, cioè il comportamento da tenere o non tenere. Ad esempio, art. 5.

L'interpretazione è lo strumento che permette di capire il significato della disposizione normativa ed a questa enucleare la norma giuridica adatta e applicarla al caso concreto. C'è una sola norma che dice come l'interpretazione: art. 12 preleggi = articoli precedenti al Codice o disposizioni preliminari del codice civile. Sono norme di carattere generale precedenti al Codice Civile. L'art. 12 dice che nell'applicare la legge non vi può essere altro senso che quello palese del significato proprio delle parole e delle loro connessioni e dalle intenzioni del legislatore.

La norma fornisce due strumenti:

  • Interpretazioni letterale: attribuzione alla norma del significato proprio delle parole usate secondo la loro connessione e deve essere un meccanismo rigoroso.
  • Interpretazione logica: fa emergere l'intenzione del legislatore, cioè si può utilizzare dei criteri che sono:
    • Criterio sistematico: inserire la norma nel contesto specifico, la norma non deve essere letta da sola ma in coerenza con l'ordinamento giuridico.
    • Criterio teologico: è la funzione che la norma persegue, l'interesse della norma da tutelare.
    • Criterio storico: la norma deve adattarsi al contesto in cui viene applicata seppur tenendo conto del periodo in cui è stata emanata.

Art. 12 II comma: Analogia è uno strumento interpretativo per applicare ad un fatto sprovvisto di una legge, un'altra norma, quella più adatta presente nel sistema. Ci sono:

  • Analogia legis: il giudice applica una disciplina simile già presente.
  • Analogia iuris: il giudice applica i principi generali dell'ordinamento giuridico perché manca totalmente una norma.

Diritto in senso soggettivo

Diritto in senso soggettivo: insieme di situazioni soggettive che hanno rilevanza perché sono espressione di interessi meritevoli. Le situazioni soggettive quindi sono posizioni assunte dai soggetti e tutelate all'ordinamento giuridico perché espressione di interessi meritevoli, a prescindere dalla loro patrimonialità, purché siano modelli tipo che l'ordinamento permette di esercitare. Ad esempio, ho un diritto di credito: ho un diritto su una casa; sono un figlio minore: ho il diritto di essere istruito. Ogni situazione astratta viene decodificata perché rientri in una situazione soggettiva di questo genere.

Le situazioni soggettive possono essere:

  • Attive: quando attribuiscono una situazione favorevole al soggetto, determinano un vantaggio del soggetto (nei modi più diversi) ad esempio: conservando una situazione art. 833; realizzando un interesse art. 9.
  • Passive: situazioni soggettive che non attribuiscono un vantaggio o impongono un comportamento, ma impongono un'astensione. Ad esempio, art. 905, art. 927.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Campedelli92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Cordiano Alessandra.
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