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Istituzioni di diritto romano

Nozioni generali

Le norme giuridiche derivano dai mores mariorum. Erano regole di condotta che si trasferivano di padre in figlio. Le prime leggi scritte furono le XII tavole, seguite poi da altre leges. Con le norme dei mores maiorum e le leges si arrivò al ius civile, un diritto esclusivo ai cives romani. Durante l'età post-classica l'unica fonte del diritto era la volontà del monarca.

Personalità giuridica

Un soggetto destinatario del diritto oggettivo e titolare del diritto soggettivo viene denominato con il termine giuridico persona. Esso ha una personalità che gli viene riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che viene detta personalità giuridica.

Capacità giuridica

L'attitudine che ha una persona ad essere titolare di diritti e di doveri è della capacità di diritto o capacità giuridica.

Requisiti per la capacità giuridica delle persone fisiche

  • L'esistenza fisica: Per acquistare la capacità giuridica la persona deve essere nata viva, anche se muore subito dopo.
  • Gli status personae. Capis deminutio: A differenza dal diritto attuale, secondo il ius civile la semplice esistenza fisica non permetteva di acquistare la capacità giuridica, ma doveva trovarsi di fronte ad una situazione di "status", cioè doveva essere una persona libera, un cittadino romano e sui iuris padre di famiglia se di sesso maschile.

Cause limitatrici della capacità giuridica

  • Disistima sociale. Ignominia e infamia: Chi per varie ragione sociali aveva una disistima sociale o morale perdeva parzialmente la capacità giuridica. Erano colpiti da infamia chi per atti considerati gravi o immorali perdeva la pubblica stima.
  • Addictio e nexum: L'addictio era un debitore inadempiente che veniva dal magistrato assegnato al creditore. Il nexum successivamente abolito consisteva nel concedere il debitore al creditore quasi come diritto di pegno tramite la mancipatio.
  • Redemptio ab hostibus: Chi veniva liberato dalla prigionia di guerra si trovava quasi in una posizione di debito con chi l'aveva liberato.
  • Auctoramentum: Il contratto con cui i gladiatori venivano reclutati nell'arena.
  • Sesso femminile: La donna romana era considerata senza dubbio inferiore all'uomo, ed era quindi soggetta a varie limitazioni.
  • Classi e condizioni sociali: L'appartenenza a una classe sociale reputata inferiore portava delle limitazioni.

Capacità di agire

La capacità di agire è la capacità concreta o di fatto di manifestare una volontà giuridicamente rilevante e di compiere quindi degli atti giuridici.

Cause che escludono o limitano la capacità di agire

  • Età: L'uomo appena nato non può esercitare i suoi diritti o essere consapevole dei propri atti, finché non compie il suo sviluppo fisico e mentale. In età antica lo sviluppo (pubertà) si raggiungeva a 14 anni per l'uomo e 12 per la donna.
  • Sesso femminile: L'appartenenza al sesso femminile era causa limitatrice, a causa della sua "naturale leggerezza" di fronte a delle decisioni.
  • Infermità: L'infermità mentale, non quella fisica, è causa limitatrice.
  • Prodigalità: Il prodigo è colui che spende senza misura. Esso era limitato perché non poteva compiere tutti gli atti che rendessero peggiore la sua condizione patrimoniale. La gestione patrimoniale di solito veniva affidata a un curator.

Persone giuridiche

Il soggetto naturale del diritto è la persona fisica. Tuttavia l'ordinamento giuridico riconosce alcuni enti astratti detti persone giuridiche. Esse possono essere: corporazioni cioè un insieme di persone con uno scopo in comune; o fondazioni cioè un insieme di beni unificati per un unico scopo.

Corporazioni

Alla base sta il principio associativo, cioè singoli individui che al fine di raggiungere uno scopo irraggiungibile da singolarmente, si riuniscono in organizzazioni. Tra le persone giuridiche si possono distinguere: Le collettività politiche, lo stato stesso fa parte di questo; Le soladitates, associazioni aventi finalità di culto; I collegia, aventi finalità sociali o professionali.

Fondazioni

Una persona fisica può destinare un complesso di beni o una parte in denaro per un fine che abbia un valore patrimoniale che dura anche dopo la sua morte. Il patrimonio viene considerato un soggetto avente un obiettivo imposto dal fondatore. Questo soggetto agisce attraverso delle persone fisiche (amministratori).

L'oggetto del diritto. Le cose "res"

L'entità del mondo esterno, riconosciuta dalla norma, costituisce l'oggetto del diritto, che può consistere: in una persona, in un attributo della persona, in cose cioè entità che possono essere materiali o immateriali. Non tutte le cose però sono oggetto del diritto. Si definiscono tali solo quelle cose che hanno un valore patrimoniale, e possono quindi essere sfruttate economicamente.

Patrimonium

Patrimonio secondo la giurisprudenza romana è il complesso degli elementi che attribuiscono a un soggetto privato un vantaggio economico rispetto ad altri.

Res corporales e incorporales

Le cose materiali sono tutte quelle cose che si possono toccare. Le cose immateriali sono situazioni giuridiche soggettive, come i diritti di usufrutto, servitù o di credito. La differenza sta anche nel metodo di acquisto. Le res corporales si possono ottenere solo tramite specifici atti o fatti giuridici.

Res mancipi e nec mancipi

È una distinzione che si faceva a seconda se serviva la mancipatio (modo di acquisto a titolo derivativo), per il loro acquisto. Per i beni di valore si usava la mancipatio, per i beni d'importanza individuale non si usava.

Res in patrimonio ed extra patrimonium. Res quarum commercium non est

Alle res in patrimonium si contrappongono le extra patrimonium, a seconda se attualmente fanno parte dell'oggetto di un diritto patrimoniale o no. Per vedere quali sono le cose extra patrimonium si fa un'altra distinzione molto importante: res divini iuris (cose di diritto divino, cioè non in commercio quindi sono extra patrimonium), e res humani iuris (cose di diritto umano, cioè in commercio e quindi possono entrare a far parte di un patrimonio).

Res divini iuris

  • Res sacrae: destinate al culto. Di solito vengono considerate proprietà della chiesa o chiese.
  • Res religiosae: sono i sepolcri. Esiste però un ius sepulchri, che consiste nel diritto di seppellire il cadavere e celebrare i rituali sacri in un luogo pubblico.
  • Res sanctae: sono le mura della città. Ovvero tutte le cose che sono di proprietà dello stato.

Res humani iuris

Le cose di diritto umano di solito sono sia in commercio, sia in patrimonio.

Classificazione delle rei in commercio

  • Cose mobili e immobili: Una distinzione importante nel diritto moderno tra le res in commercio sono le cose immobili il suolo e tutto quello attaccato alla terra e le cose mobili tutte le cose che si possono trasportare.
  • Cose di genere (fungibili) e di specie (infungibili): Le cose che formano oggetto del diritto possono essere cose di specie e cose di genere. Le cose di genere hanno tutte caratteristiche uguali, quindi possono essere sostituite un numero infinito di volte. Le cose di specie sono uniche nel loro genere, quindi non possono essere sostituite.
  • Cose consumabili e inconsumabili: Una distinzione che si fa, soprattutto nell'ambito economico-sociale è tra cose consumabili il cui uso è destinato per distruggerle, e cose inconsumabili il cui uso è destinato a durare nel tempo. Questa distinzione è molto utile nelle obbligazioni, soprattutto nel metodo di estinzione di esse.
  • Cose divisibili e indivisibili: Anche questa è una classificazione che si fa nell'ambito economico-sociale. Le cose divisibili sono tutte quelle cose le cui parti se divise continuano ad adempiere alla propria funzione. Questa distinzione è molto utile nella comproprietà.
  • Cose semplici, composte e collettive: Le cose semplici sono tutte quelle cose le cui parti che la compongono non sono indipendenti tra loro (animale). Le cose composte invece se divise conservano la loro "essenza" a meno che non perdano la loro funzione per formare un'altra completamente diversa. Ci sono poi altre cose che materialmente non sono congiunte, ma insieme hanno una funzione in comune. Queste sono le cose collettive (gregge).
  • Cose principali e accessorie: Molte volte capita che una "parte" (accessoria) di cosa, anche se non è essenziale per l'altra, ne aumenta lo sfruttamento dell'altra (principale) per esempio una sella rispetto al cavallo. Questa distinzione è importante perché se un diritto investe la cosa principale non necessariamente investe anche la cosa accessoria. Per esempio un carro comprende necessariamente le ruote, ma non comprende il cavallo.
  • Cose fruttiere. I frutti: Alcune "cose" hanno la capacità di fornire un reddito, e vengono quindi definite fruttiere, e il loro reddito "frutto". I frutti possono essere considerati quando sono ancora pendentes cioè quando non sono ancora "frutti"; ci sono i frutti percipienti cioè i "frutti" che si sarebbero potuti percepire. Si distinguono anche i "frutti" consumpti e extantes.

Le impensae

Alle "res" non possiamo non collegare le spese (impensae). Le spese possono essere rivolte per mantenere o migliorare la res (impensae in rem), o anche per trarne o migliorarne il reddito (impensae in fructus). Si devono anche distinguere le spese necessarie (per la sopravvivenza della res), le spese utiles (per migliorare o accrescere la produzione), e le spese voluptiere (per le esigenze personali).

Proprietà

La proprietà attribuisce al titolare la facoltà di godere della cosa sua, percepirne i frutti, e inoltre la facoltà di disporne come più gli piace la proprietà in suo possesso e di escludere chiunque dalla cosa sua. Nella proprietà si distingue la "signoria" costituita dal potere assoluto, immediato e indipendente; e la "pertinenza", costituita dal fatto che l'oggetto della proprietà appartiene al titolare di essa in modo completo ed esclusivo. Tuttavia nella proprietà troviamo alcune limitazioni che toccano "l'interesse pubblico" (espropriazione per pubblica utilità, il passaggio coattivo, la manutenzione di rive e sponde); e "l'interesse privato" (limitazioni imposte dai limiti di vicinanza tra immobili). Possiamo quindi dire che la proprietà è il diritto di godere, fruire e disporre della cosa propria nel modo più assoluto, entro i limiti imposti dall'ordinamento giuridico.

Oggetto della proprietà

La proprietà può essere costituita da qualsiasi cosa mobile o immobile perché sia materiale. Non tanto sui beni mobili quanto sui beni immobili si pone il problema dei limiti. Nell'antico diritto romano i confini erano segnati da una cerimonia sacra detta limitatio, che consisteva nel recidere in fondo con una striscia di terreno larga cinque piedi, ed era non occupabile. Il proprietario del fondo ha anche proprietà dello spazio atmosferico e del sottosuolo fin dove è possibile lo sfruttamento.

Varie specie di proprietà

Il diritto romano non conosce un unico concetto di proprietà. L'antico ius comune tutela soltanto il dominus ex iure quiritium, ai soli cives romani, che si applica agli immobili soltanto sul suolo italico. Col tempo si ebbe la cosiddetta "proprietà provinciale" a causa dell'espansione territoriale di Roma. Infatti le terre conquistate al di fuori della penisola, non godendo del ius italicum, diventano proprietà del populus romanus o del princeps. Il terzo tipo di proprietà è la "proprietà pretoria" dovuta all'attività del pretore per tutelare il compratore di una res mancipi ottenuta senza la forma solenne della mancipatio. Il pretore quindi tutela il compratore dall'alienante che era rimasto proprietario, che perciò poteva rivendicare la cosa trattenendola, e adducendo che era stata venduta e trasferita.

Il condominio

Come gli altri diritti anche la proprietà può avere due o più soggetti sulla medesima res. Si parla quindi di condominio o comproprietà. Il condominio può derivare dall'accordo di due o più soggetti (comunione volontaria), o da cause estranee alla volontà dei soggetti (comunione incidentale). Nel condominio vero è proprio, in cui si ha una cosa indivisa, ogni condomino ha l'intero diritto di proprietà sulla cosa, ma avendo egual diritto, si limitano a vicenda. Diversamente accade quando più soggetti hanno un diritto di proprietà su cose materialmente distinte. In questo caso ognuno ha la proprietà solitaria su una parte individuata della cosa (sulla sua porzione). In un primo momento si era stabilito che a ciascun condomino spettava il potere di compiere da solo gli atti di disposizione del bene, successivamente si stabilì che ogni condomino poteva compiere atti di disposizione giuridica dell'intera res solo con il consenso di tutti gli altri condomini. Ogni condomino inoltre ha il diritto di accrescimento(ius adcrescendi), cioè se una quota di condominio viene lasciata libera (per rinuncia o abbandono) da uno dei condomini, il diritto degli altri si riespande in modo proporzionale per effetto dell'"elasticità del dominio". I romani dicevano: communio est mater rixarum la comunione è madre delle liti.

Modi di acquisto delle proprietà

Per ottenere una proprietà si possono distinguere modi di acquisto a "titolo oneroso" come una compravendita scambio di consensi tra due soggetti sulla merce e sul prezzo; "a titolo gratuito" come una donazione diminuzione spontanea del proprio patrimonio a favore di altri. Si possono anche distinguere modi che richiedono il materiale impossessamento della cosa come l'occupazione, o che non richiedono l'impossessamento come il legato una disposizione di ultima volontà contenuta in un testamento. Infine si distinguono modi di acquisto a "titolo derivativo" cioè quando si verifica un trapasso di proprietà da un soggetto all'altro; o a "titolo originario" cioè la proprietà si acquista in modo autonomo e indipendente, per un fatto involontario, o per atto dell'acquirente.

Modi d'acquisto a titolo originario

  • Occupazione: Consiste nella presa di possesso di una cosa che non sia di nessuno, che non ha mai avuto proprietario, o abbandonata, con l'intenzione di diventare proprietario. Nella concezione romana questo si indicava come la "caccia" e la "pesca". In quanto alle cose abbandonate, se il reale proprietario non si presenta entro un anno, il bene diventa di proprietà di chi l'ha trovato.
  • Invenzione del tesoro: Consiste nel ritrovamento di una cosa mobile, che non si possa risalire al proprietario. In età antica il tesoro spettava a chi lo trovava. Successivamente il tesoro si doveva dividere in parti uguali fra chi lo trovava e il proprietario del terreno in cui era posto. Infine si stabilì che il tesoro è di proprietà del proprietario del terreno in cui è posto.
  • Accessione: L'accessione consiste nell'unione di una cosa ritenuta accessoria, alla cosa principale. Il proprietario della cosa principale, per merito dell'unione diventa proprietario anche della cosa accessoria. I requisiti per l'ottenimento della proprietà per accessione sono la "congiunzione" e la "accessorietà". Ci sono due casi di congiunzione: di cosa mobile a mobile come per esempio la ruota altrui ad un carro (unioni meccaniche); di cosa mobile a cosa immobile come la costruzione con materiale edilizio altrui. Riguardo al requisito di accessorietà, si stabilisce la cosa principale non in base al volume o al valore di essa, ma alla cosa che dà al tutto la funzione economica. È bene specificare che l'acquisto per accessione non è a titolo gratuito poiché il proprietario della cosa accessoria viene rimborsato per il valore di essa.
  • Incrementi fluviali: A favore dei proprietari dei fondi rivieraschi possono verificarsi quattro ipotesi: alluvione quando i detriti accumulati sulle sponde della corrente fluviale aumentano l'estensione del fondo; avulsione; isolazione di un'isola spontaneamente formatasi nel fiume; e la formazione di un'isola a seguito della divisione del corso d'acqua.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher samoron di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..
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