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GARANZIE PERSONALI OFFERTE DALLO STESSO DEBITORE

Esse sono costituite da:

L'ARRA, consisteva nella consegna di un oggetto di valore alla

conclusione di un contratto, col patto che non l'avrebbe riavuta in

caso di inadempimento;

LA STIPULAZIONE PENALE, consiste nella promessa tramite

stipulatio di pagare una penale in caso di inadempimento;

IL COSTITUTO DI DEBITO PROPRIO, consiste in una promessa in

cui il debitore promette di pagare entro una determinata scadenza;

IL GIURAMENTO, è una garanzia fatta dal minore di 25 anni per

confermare un debito da lui assunto.

GARANZIE PERSONALI OFFERTE DA UN TERZO

Esse sono:

IL COSTITUTO DI DEBITO ALTRUI, cioè la promessa di un terzo di

pagare il debito altrui;

IL MANDATIO DI CREDITO, consiste in A che manda B a fare un

prestito (mutuo) a C, con la promessa che se C non paga il debito lo

farà A;

L'ADPROMISIO, consiste nell'intervento di un terzo che si assume il

debito tramite stipulatio.

SENATO CONSULTO VELLEIANO

Vietò alle donne di intercedere ai debiti altrui. Lintercesso consiste

nell'assunzione di un debito altrui, sostituendosi l'intercedente al

debitore (privativa) o aggiungendo egli alla pripria obbligazione o

quelle principale (cumulativa).

ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONI

Un obbligazione si estingue col soddisfacimento del creditore. Essa

però può estinguersi anche per vari morivi, classificati in ipso iure

(iure civili) e in ope exceptionis (iure pretorio).

ESTINZIONE IPSO IURE

-SOLUTIO

Nel diritto moderno solutio è sinonimo di adempimento in generale,

più comunemente si usa per indicare il pagamento dei debiti in

denaro. In antichità si usava per indicare l'atto formale il quale in

debitore si liberava dal vincolo personale che lo legava al creditore.

L'adempimento però risultava efficace solo se era accompagnato da

speciali forme costituite da un gestum pea aes et libram. I giuristi

classici

ere determinate

richiesero che l'adempimento doveva av

modalità:

-La prestazione deve essere compiuta in modo esatto e completo,

anche se con il consenso del creditore il debitore può eseguire una

prestazione diversa da quella richiesta;

-L'adempimento va fatto al creditore, ma può essere fatto anche ad

un terzo abilitato a farlo (mandato a riscuotere);

-L'adempimento va fatto obbligatoriamente dal debitore nelle

obbligazioni in faciendo costituite in considerazione alle attitudini

personali dl debitore (per esempio un pittore che deve dipingere un

quadro).

-ACCEPTILATIO

L'acceptilatio si usava dopo che in debitore aveva eseguito la

prestazione dovuta, e consisteva in una formale domanda (verbale o

letterale) rivolta dal debitore al creditore, che si dichiarava

soddisfatto (hai ricevuto? si ho ricevuto).

-CONTRARIUS CONSENSUS

Le obbligazioni sorte senza alcuna forma solenne, quindi in modo

convenzionale possono estinguersi solo con il consenso di entrambe

le parti.

-REMISSIONE DEL DEBITO

Si intende la rinuncia del creditore alla riscossione del debito.

-NOVAZIONE

Consiste nella trasfusione di una precedente obbligazione in una

nuova, che la sostituisce con lo stesso contenuto economico. Essa

però deve contenere almeno una novità, altrimenti è nulla. La

novazione si usava per l'aggiunta o la soppressione di un termine. Il

mezzo usato per la novazione era la stipulatio.

-LITIS CONTESTATIO

E' una "novazione neccessaria" in cui le parti si accordano di

rimettere la decisione al giudice.

-IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE

L'impossibilità di adempire all'obbligazione libera il debitore, ma solo

quando l'impossibilità non è imputabile al debitore stesso.

-CONFUSIONE

Consiste nella unione delle due qualità (creditore+debitore) nella

stessa persona.

-MORTE DEI SOGGETTI

La morte estingue le obbligazioni, ma solo quelle che non si possono

trasmettere ereditariamente.

-CAPITIS DEMINUTIO DEL DEBITORE

La sopravvenuta incapacità giuridica del debitore.

-PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Consiste dall'impossibilità di esercitare la relativa azione, essendo

questa "prescritta".

-COMPENSAZIONE

La sussistenza di due reciproche obbligazioni fra li stessi soggetti,

che abbiano per oggetto una somma in denaro può far applicare la

compensazione. Può esserci anche una compensazione parziale nel

caso in cui un obbligazione è maggiore di un altra. Cioè si sottrae o

si annulla il contenuto economico di esse.

ESTINZIONE OPE EXCEPTIONIS

In caso in cui il creditore con un semplice patto, quindi in modo non

formale, si impegna a non richiedere mai più l'adempimento, il

creditore può comunque chiamare in giudizio il debitore per

adempire all'obbligo., poichè il semplice patto non scaturisce effetti

obbligatori secondo lo ius civile. Di fronte a tale pretesa il pretore può

concedere una exceptio pacti conventi, che non estingue

l'obbligazione ma la rende inutile.

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Se l'obbligazione non si può addempiere per impossibilità obbiettiva

e sopravvenuta della prestazione, nessuna conseguenza sfavorevole

ne deriva, poichè l'impossibilità è dovuta per forza maggiore o di

caso fortuito. Se invece la prestazione è possibile ma il debitore non

la compie, la prestazione è divenuta impossibile per cause

dipendenti dal debitore si ha l'ipotesi di inadempimento in senso

proprio.

RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

La conseguenza dell'inadempimento causa "la responsabilità" cui

l'inadempiente va in contro. Tale responsabilità si dice "contrattuale"

e incombe sull'inadempiente in misura più o meno larga. Si ha anche

una responsabilità del debitore sui fatti altrui, precisamente sui

dipendenti cui si era servito per l'adempimento. Il risultante prodotto

per l'inadempimento è solitamente un risarcimento danni.

REVOCA DEGLI ATTI FRAUDOLENTI

Un ipotesi di inadempimento doloso dell'obbligazione è la frode dei

creditori, cioè un fatto di alienazione fatto dal debitore allo scopo di

danneggiare il creditore. Il pretore introdusse un "restitutorio" per far

si che il creditore recuperi i beni alienati dati ad un terzo dal debitore.

Per applicare ciò si dovevano avere i seguenti requisiti:

-L'effettivo danneggiamento del creditore;

-L'intenzione fraudolente del debitore;

-La consapevolezza del terzo acquirente.

MORA

Un ritardo dell'inadempimento si definisce mora. In età classica per

mora si intendeva un'intimazione ad adempiere da parte del

creditore. La mora produce due effetti fondamentali:

-Il debitore moroso è considerato responsabile per l'inadempimento

anche quando sia sopraggiunta l'impossibilità ad adempiere;

-L'obbligo di pagare speciali interessi in misura proporzinale alla

lunghezza del ritardo.

La mora del creditore consiste nel rifiuto da parte del creditore ad

accettare un adempimento. In tal caso il debitore vede limitata la sua

responsabiltà per eventuale perimento della cosa o in caso di dolo.

CATEGORIE ANOMALE DI

OBBLIGAZIONI

Dai normali tipi di obbligazioni si distaccano altre che presentano

alcune anomalie agli elementi costruttivi del rapporto obbligatorio.

Essa può essere relativa ai soggetti, all'oggetto o al vincolo

obbligatorio.

ANOMALIE RELATIVE AI SOGGETTI

-OBBLIGAZONI AMBULATORIE

Normalmente l'obbligazione sussiste tra due soggetti Nel caso di un

filius familias o di uno schiavo che abbiano commeso un delitto, non

potendo gravare sul delinquente stesso per la sua incapacità

giuridica, grava su colui che ha attualmente la potesta. Questo

prende il nome di "obbligazioni ambulatorie" o "obbligazioni con

soggetto passivo variabile".

-OBBLIGAZIONI CON PLURALITA' DI SOGGETTI

In caso di una obbligazione "divisibile" che possa adempiersi per

partes, essa viene a frazionarsi in tante obbligazioni minori quanti

sono i soggetti.

-Nella prima ipotesi troviamo un creditore e due debitori. Ad esempio

un debito di 100 si può ripartire in 50 e 50. L'obbligazione si dice

"parziaria". Questo è il caso delle obbligazioni ereditarie, che si

ripartiscono tra gli eredi.

-Nell'altro caso più creditore possono pretendere l'intera prestazione

(solidum) dall'unico debitore. L'obbligazione si dice quindi "solidale" e

può essere "attiva", "passiva" o "attiva-passiva". Inoltre si distingue

l'obbligazione solidale "cumulativa" in cui l'intera e unica prestazione

va ripetuta tante volte quanti sono i creditori. Può essere anche un

obbligazione solidale "elettiva" quando l'intera e unica prestazione va

effettuata una sola volta.

ANOMALIE RELATIVE ALL'OGGETTO

-OBBLIGAZIONI GENERICHE

Quando la cosa dovuta, anzichè nella sua identita (species) è

determinata dalla sua quantità (genus), l'obbligazione si dice

generica. Qui il debitore si riteneva liberato prestando una qualsiasi

cosa presente nel genus. Ma poichè il creditore non può pretendere

la cosa più costosa, e il debitore non può dare la cosa più scadente,

si deve dare la media qualitas.

-OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

Normalmente l'oggetto delle obbligazioni è unico. E' possibile però

che nell'obbligazione ci siano due o più cose. Il debitore si libera

prestandone una sola. Se la scelta spetta al debitore:

-Se la prima cosa perisca per fato del debitore, esso ha espesso la

sua scelta. Il perimento successivo della seconda cosa estingue il

debito.

Dall'obbligazione alternativa si distingue quella "facoltativa", in cui

una cosa è dovuta, ma il debitore può prestarne un'altra.

ANOMALIE RELATIVE AL VINCOLO

-OBBLIGAZIONI NATURALI

Nelle obbligazioni naturali manca il vincolo giuridico, quindi il

creditore non può costringere il debitore all'adempimento. Tuttavia se

il debitore decide di adempiere, esso non può richiederlo intero.

LE OBBLIGAZIONI DA ATTO LECITO

In un negozio bilaterale del commercio, la forza produttiva

dell'obbligazione è nella "convenzione" intervenuta tra le parti. Tale

convenzione da sola è sufficente al sorgere dell'obbligazione. In

alcuni casi invece occorre che sia rivestita da forme solenni o

accompagnata dal compimento di determinati atti. Questo è definito

contra

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher samoron di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..