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GARANZIE PERSONALI OFFERTE DALLO STESSO DEBITORE
Esse sono costituite da:
L'ARRA, consisteva nella consegna di un oggetto di valore alla
conclusione di un contratto, col patto che non l'avrebbe riavuta in
caso di inadempimento;
LA STIPULAZIONE PENALE, consiste nella promessa tramite
stipulatio di pagare una penale in caso di inadempimento;
IL COSTITUTO DI DEBITO PROPRIO, consiste in una promessa in
cui il debitore promette di pagare entro una determinata scadenza;
IL GIURAMENTO, è una garanzia fatta dal minore di 25 anni per
confermare un debito da lui assunto.
GARANZIE PERSONALI OFFERTE DA UN TERZO
Esse sono:
IL COSTITUTO DI DEBITO ALTRUI, cioè la promessa di un terzo di
pagare il debito altrui;
IL MANDATIO DI CREDITO, consiste in A che manda B a fare un
prestito (mutuo) a C, con la promessa che se C non paga il debito lo
farà A;
L'ADPROMISIO, consiste nell'intervento di un terzo che si assume il
debito tramite stipulatio.
SENATO CONSULTO VELLEIANO
Vietò alle donne di intercedere ai debiti altrui. Lintercesso consiste
nell'assunzione di un debito altrui, sostituendosi l'intercedente al
debitore (privativa) o aggiungendo egli alla pripria obbligazione o
quelle principale (cumulativa).
ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONI
Un obbligazione si estingue col soddisfacimento del creditore. Essa
però può estinguersi anche per vari morivi, classificati in ipso iure
(iure civili) e in ope exceptionis (iure pretorio).
ESTINZIONE IPSO IURE
-SOLUTIO
Nel diritto moderno solutio è sinonimo di adempimento in generale,
più comunemente si usa per indicare il pagamento dei debiti in
denaro. In antichità si usava per indicare l'atto formale il quale in
debitore si liberava dal vincolo personale che lo legava al creditore.
L'adempimento però risultava efficace solo se era accompagnato da
speciali forme costituite da un gestum pea aes et libram. I giuristi
classici
ere determinate
richiesero che l'adempimento doveva av
modalità:
-La prestazione deve essere compiuta in modo esatto e completo,
anche se con il consenso del creditore il debitore può eseguire una
prestazione diversa da quella richiesta;
-L'adempimento va fatto al creditore, ma può essere fatto anche ad
un terzo abilitato a farlo (mandato a riscuotere);
-L'adempimento va fatto obbligatoriamente dal debitore nelle
obbligazioni in faciendo costituite in considerazione alle attitudini
personali dl debitore (per esempio un pittore che deve dipingere un
quadro).
-ACCEPTILATIO
L'acceptilatio si usava dopo che in debitore aveva eseguito la
prestazione dovuta, e consisteva in una formale domanda (verbale o
letterale) rivolta dal debitore al creditore, che si dichiarava
soddisfatto (hai ricevuto? si ho ricevuto).
-CONTRARIUS CONSENSUS
Le obbligazioni sorte senza alcuna forma solenne, quindi in modo
convenzionale possono estinguersi solo con il consenso di entrambe
le parti.
-REMISSIONE DEL DEBITO
Si intende la rinuncia del creditore alla riscossione del debito.
-NOVAZIONE
Consiste nella trasfusione di una precedente obbligazione in una
nuova, che la sostituisce con lo stesso contenuto economico. Essa
però deve contenere almeno una novità, altrimenti è nulla. La
novazione si usava per l'aggiunta o la soppressione di un termine. Il
mezzo usato per la novazione era la stipulatio.
-LITIS CONTESTATIO
E' una "novazione neccessaria" in cui le parti si accordano di
rimettere la decisione al giudice.
-IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE
L'impossibilità di adempire all'obbligazione libera il debitore, ma solo
quando l'impossibilità non è imputabile al debitore stesso.
-CONFUSIONE
Consiste nella unione delle due qualità (creditore+debitore) nella
stessa persona.
-MORTE DEI SOGGETTI
La morte estingue le obbligazioni, ma solo quelle che non si possono
trasmettere ereditariamente.
-CAPITIS DEMINUTIO DEL DEBITORE
La sopravvenuta incapacità giuridica del debitore.
-PRESCRIZIONE ESTINTIVA
Consiste dall'impossibilità di esercitare la relativa azione, essendo
questa "prescritta".
-COMPENSAZIONE
La sussistenza di due reciproche obbligazioni fra li stessi soggetti,
che abbiano per oggetto una somma in denaro può far applicare la
compensazione. Può esserci anche una compensazione parziale nel
caso in cui un obbligazione è maggiore di un altra. Cioè si sottrae o
si annulla il contenuto economico di esse.
ESTINZIONE OPE EXCEPTIONIS
In caso in cui il creditore con un semplice patto, quindi in modo non
formale, si impegna a non richiedere mai più l'adempimento, il
creditore può comunque chiamare in giudizio il debitore per
adempire all'obbligo., poichè il semplice patto non scaturisce effetti
obbligatori secondo lo ius civile. Di fronte a tale pretesa il pretore può
concedere una exceptio pacti conventi, che non estingue
l'obbligazione ma la rende inutile.
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
Se l'obbligazione non si può addempiere per impossibilità obbiettiva
e sopravvenuta della prestazione, nessuna conseguenza sfavorevole
ne deriva, poichè l'impossibilità è dovuta per forza maggiore o di
caso fortuito. Se invece la prestazione è possibile ma il debitore non
la compie, la prestazione è divenuta impossibile per cause
dipendenti dal debitore si ha l'ipotesi di inadempimento in senso
proprio.
RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO
La conseguenza dell'inadempimento causa "la responsabilità" cui
l'inadempiente va in contro. Tale responsabilità si dice "contrattuale"
e incombe sull'inadempiente in misura più o meno larga. Si ha anche
una responsabilità del debitore sui fatti altrui, precisamente sui
dipendenti cui si era servito per l'adempimento. Il risultante prodotto
per l'inadempimento è solitamente un risarcimento danni.
REVOCA DEGLI ATTI FRAUDOLENTI
Un ipotesi di inadempimento doloso dell'obbligazione è la frode dei
creditori, cioè un fatto di alienazione fatto dal debitore allo scopo di
danneggiare il creditore. Il pretore introdusse un "restitutorio" per far
si che il creditore recuperi i beni alienati dati ad un terzo dal debitore.
Per applicare ciò si dovevano avere i seguenti requisiti:
-L'effettivo danneggiamento del creditore;
-L'intenzione fraudolente del debitore;
-La consapevolezza del terzo acquirente.
MORA
Un ritardo dell'inadempimento si definisce mora. In età classica per
mora si intendeva un'intimazione ad adempiere da parte del
creditore. La mora produce due effetti fondamentali:
-Il debitore moroso è considerato responsabile per l'inadempimento
anche quando sia sopraggiunta l'impossibilità ad adempiere;
-L'obbligo di pagare speciali interessi in misura proporzinale alla
lunghezza del ritardo.
La mora del creditore consiste nel rifiuto da parte del creditore ad
accettare un adempimento. In tal caso il debitore vede limitata la sua
responsabiltà per eventuale perimento della cosa o in caso di dolo.
CATEGORIE ANOMALE DI
OBBLIGAZIONI
Dai normali tipi di obbligazioni si distaccano altre che presentano
alcune anomalie agli elementi costruttivi del rapporto obbligatorio.
Essa può essere relativa ai soggetti, all'oggetto o al vincolo
obbligatorio.
ANOMALIE RELATIVE AI SOGGETTI
-OBBLIGAZONI AMBULATORIE
Normalmente l'obbligazione sussiste tra due soggetti Nel caso di un
filius familias o di uno schiavo che abbiano commeso un delitto, non
potendo gravare sul delinquente stesso per la sua incapacità
giuridica, grava su colui che ha attualmente la potesta. Questo
prende il nome di "obbligazioni ambulatorie" o "obbligazioni con
soggetto passivo variabile".
-OBBLIGAZIONI CON PLURALITA' DI SOGGETTI
In caso di una obbligazione "divisibile" che possa adempiersi per
partes, essa viene a frazionarsi in tante obbligazioni minori quanti
sono i soggetti.
-Nella prima ipotesi troviamo un creditore e due debitori. Ad esempio
un debito di 100 si può ripartire in 50 e 50. L'obbligazione si dice
"parziaria". Questo è il caso delle obbligazioni ereditarie, che si
ripartiscono tra gli eredi.
-Nell'altro caso più creditore possono pretendere l'intera prestazione
(solidum) dall'unico debitore. L'obbligazione si dice quindi "solidale" e
può essere "attiva", "passiva" o "attiva-passiva". Inoltre si distingue
l'obbligazione solidale "cumulativa" in cui l'intera e unica prestazione
va ripetuta tante volte quanti sono i creditori. Può essere anche un
obbligazione solidale "elettiva" quando l'intera e unica prestazione va
effettuata una sola volta.
ANOMALIE RELATIVE ALL'OGGETTO
-OBBLIGAZIONI GENERICHE
Quando la cosa dovuta, anzichè nella sua identita (species) è
determinata dalla sua quantità (genus), l'obbligazione si dice
generica. Qui il debitore si riteneva liberato prestando una qualsiasi
cosa presente nel genus. Ma poichè il creditore non può pretendere
la cosa più costosa, e il debitore non può dare la cosa più scadente,
si deve dare la media qualitas.
-OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE
Normalmente l'oggetto delle obbligazioni è unico. E' possibile però
che nell'obbligazione ci siano due o più cose. Il debitore si libera
prestandone una sola. Se la scelta spetta al debitore:
-Se la prima cosa perisca per fato del debitore, esso ha espesso la
sua scelta. Il perimento successivo della seconda cosa estingue il
debito.
Dall'obbligazione alternativa si distingue quella "facoltativa", in cui
una cosa è dovuta, ma il debitore può prestarne un'altra.
ANOMALIE RELATIVE AL VINCOLO
-OBBLIGAZIONI NATURALI
Nelle obbligazioni naturali manca il vincolo giuridico, quindi il
creditore non può costringere il debitore all'adempimento. Tuttavia se
il debitore decide di adempiere, esso non può richiederlo intero.
LE OBBLIGAZIONI DA ATTO LECITO
In un negozio bilaterale del commercio, la forza produttiva
dell'obbligazione è nella "convenzione" intervenuta tra le parti. Tale
convenzione da sola è sufficente al sorgere dell'obbligazione. In
alcuni casi invece occorre che sia rivestita da forme solenni o
accompagnata dal compimento di determinati atti. Questo è definito
contra