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ONORE E REPUTAZIONE

Oggetto tipico della tutela dell’integrità morale della persona è la tutela dell’onore, la quale trova collocazione

2 Costituzione e nell’articolo 10 del codice civile. Il diritto civile, tuttavia, cono-

nel diritto penale, nell’articolo

sce alcune norme dirette ad una tutela specifica in alcune situazioni in cui si può trovare la persona fisica. Tra

queste si ricorda lo Statuto dei lavoratori, riconoscendo la libertà e la dignità del lavoratore nel luoghi di lavo-

ro; si ricorda, inoltre, l’articolo 36 Costituzione, la quale dichiara che deve essere assicurata al lavoratore

un’esistenza libera e dignitosa. L’onore è legato all’esercizio di un’attività professionale per la

professionale

quale una possibile lesione dell’onore o della reputazione può incidere sulla lesione del soggetto in quanto ap-

partenente alla categoria professionale.

RISERVATEZZA

Occorre fare un discorso più ampio riguardo alla tutela che il nostro ordinamento fornisce all’intimità della vita

privata dell’individuo. La società contemporanea, infatti, ci ha abituato a considerare aggressivi i sistemi di co-

municazione di massa all’interno della sfera privata della vita individuale. Il concetto di riservatezza della vita

individuale e familiare, quindi, è notevolmente cambiato nel tempo. La Costituzione, in primo luogo, si occupa

del tema della riservatezza attraverso gli articoli 14 (inviolabilità di domicilio) e 15 (segretezza della corrispon-

denza). Accanto a questa previsione costituzionale, vi sono anche norme del codice penale che ne puniscono

l’abuso. La tutela che il diritto alla riservatezza richiede dal sistema giuridico trova un grave impedimento nel

codice civile all’articolo 2059: il danno prodotto dalla lesione della riservatezza consiste in un danno di natura

non patrimoniale.

Occorre soffermarsi ulteriormente per quanto riguarda la sfera della privatezza concernente le informazioni sulla

vita e sulla vita degli individui: si parla delle c.d. banche dati, sulle quasi si auspica un controllo da parte di or-

gani pubblici sull’accesso alle informazioni riguardanti i singoli. Una recente legge (Tutela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ha la finalità di garantire un efficace sistema di control-

lo, riconsiderando l’intero problema della riservatezza sotto un altro profilo normativo. Nel 2004 è entrato in vi-

gore un decreto legislativo (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale dispone che chiunque

ha diritto alla protezione dei propri dati personali, riconoscendo l’esistenza di un diritto alla protezione dei da-

ti personali. I dati personali oggetto del trattamento devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza

e che siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi.

7 | Gli enti

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni quali soggetti del diritto

Il titolo II del primo libro del codice, sotto la denominazione Delle persone giuridiche, regola aggregazioni or-

ganizzate di individui stabilmente uniti da interessi comuni, attinenti a scopi non economici (le associazioni) ed

organizzazioni comprendenti beni vincolati alla realizzazione di scopi non economici (le fondazioni). Il nostro

ordinamento, inoltre, si riferisce ad «altre istituzioni di carattere privato», intendendo così comprendere anche

organizzazioni divergenti sia dal modello dell’associazione sia dal modello della fondazione: queste figure ven-

gono genericamente indicate come organizzazioni non profit. Quanto agli scopi, si tratta di fini relativi alla ri-

creazione o allo sport, ma anche di elevazione culturale o di assistenza o previdenza, di solidarietà o, più am-

piamente, altruistici. Permane il carattere umano individuale degli individui dei bisogni soddisfatti.

Gli enti: persone giuridiche ed enti non riconosciuti o senza personalità

Nel lessico del codice civile la parola ente ha una portata piuttosto ampia e comprendente realtà sia pubbliche

sia private sia ecclesiastiche, comprendenti anche gli enti non riconosciuti. Negli anni ‘40 si pensava che solo le

persone giuridiche fossero soggetti di diritto, al pari dell’uomo. Gli enti non riconosciuti coprono un’area piutto-

sto grande e varia nella quale vi si ritrovano organizzazioni spesso di dimensioni modeste. Tra le associazioni

non riconosciute vi si possono ricomprendere organizzazioni quali i partiti ed i sindacati: riguardo ai primi,

l’articolo 49 Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti al fine

di partecipare con metodo democratico alla politica nazionale; riguardo ai secondi, hanno preferito dichiararsi

enti non riconosciuti, andando in contrasto con la Costituzione (articolo 39), per uno speciale conferimento di

personalità giuridica, previa verifica di un ordinamento interno su base democratica.

La soggettività delle persone giuridiche e le teorie della finzione e della realtà

Per definire le persone giuridiche e spiegare il loro essere soggetti di diritto, si sono succedute varie teorie.

Inizialmente, si è pensato che il fatto di essere soggetti del diritto delle persone giuridiche fosse il risultato di

una finzione, in virtù della quale gli enti vengono resi uguali agli uomini sotto il profilo della capacità giuridica,

estendendola a loro. In contrapposizione, si è sostenuta la tesi della realtà soggettiva delle persone giuridiche,

la quale può essere osservata sotto due punti di vista: sociale, nel senso che esse esistono già come organismi

unitari sociali dei quali lo Stato si limita a prendere atto un loro riconoscimento; giuridica, nel senso che esse

mosse dall’aspirazione ad attribuire

costituiscono unità soggettive vere e proprie. Le tesi della realtà sono state

alla soggettività delle persone giuridiche rilievo non fittizio.

La parificazione soggettiva di persone giuridiche ed enti associativi non riconosciuti

Riguardo agli enti associativi non riconosciuti, occorre registrare il processo evolutivo in virtù del quale essi si

sono molto avvicinati ad enti come associazioni e fondazioni che hanno acquistato la personalità giuridica me-

diante il riconoscimento. In sede normativa, è stata raggiunta l’equiparazione fuori dal codice dal d.lgs.

460/1997, il quale consente agevolazioni tributarie indipendentemente dall’attributo della personalità degli enti.

PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ED AUTONOMIA PATRIMONIALE

La rilevata parificazione appena accennata non toglie la diversità di determinate regole tra enti riconosciuti e no.

La differenza principale viene espressa in modo sintetico nel fatto che gli enti riconosciuti godono di autonomia

patrimoniale perfetta, nel senso che i creditori di una persona giuridica possono contare solo sui beni e sui cre-

diti compresi nel patrimonio della persona giuridica stessa. Gli enti non riconosciuti, al contrario, godono di au-

tonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che i creditori possono anche rivolgersi a coloro che hanno agito

in nome e per conto dell’ente.

L’incidenza dei principi costituzionali. La soggettività delle associazioni non riconosciute e l’autonomia privata

L’evoluzione delle associazioni non riconosciute e la loro parificazione hanno radici piuttosto antiche: ciò si ri-

collega facilmente all’articolo 2 Costituzione, intendendo la valorizzazione costituzionale delle formazioni so-

ciali come luoghi di svolgimento della personalità dell’uomo.

Per tutte le associazioni, la soggettività è effetto della sola autonomia degli associati che si manifesta mediante il

ed incontra i limiti generali dell’autonomia contrattuale, quali la necessità che sia

contratto associativo lecito il

contenuto contrattuale e meritevoli di tutela gli interessi che si prospetta il contratto stesso.

L’odierno significato della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni e l’intervento della pub-

blica autorità

Secondo il d.p.r. 361/2000, le associazioni e le fondazioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica

mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le

prefetture. Anche questa disposizione contiene il termine riconoscimento in un senso diverso da quello comune,

la quale esprime la mera constatazione di qualcosa di esistente al di fuori del semplice atto di riconoscere. Il ri-

conoscimento è costitutivo della loro personalità giuridica perché, in mancanza di esso, mancherebbe la stessa

personalità giuridica.

Nell’odierna realtà dell’ordinamento giuridico, la personalità giuridica delle associazioni dà ancora luogo alla

diversità di alcune regole legali, quali la stessa autonomia patrimoniale perfetta e l’attribuzione di un sistema di

vicende alle sole persone giuridiche. Riguardo, invece, alle fondazioni, l’acquisto della

registrazioni di atti e

personalità giuridica, conferita con il riconoscimento da parte della pubblica autorità, coincide con l’essere sog-

getti del diritto.

8 | La capacità degli enti

La capacità giuridica generale delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni e le fondazioni hanno capacità giuridica generale, nel senso che sono centri autonomi di impu-

tazione e possono diventare titolari di una molteplicità di situazioni giuridiche del diritto privato: esse, infatti,

sono proprietarie di ogni sorta di beni, sono creditrici, debitrici e possono diventarlo sia per mezzo di contratti

sia nei modi generali previsti dal sistema del diritto privato.

La capacità giuridica generale degli enti pubblici

Secondo l’articolo 11 del codice civile, gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti

secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Le persone giuridiche pubbliche sono rivolte al perse-

guimento di interessi di collettività; dalla realtà giurisprudenziale risulta, tuttavia, che questo elemento non è

esauriente per fornire una distinzione rispetto alle persone giuridiche private. In questo quadro problematico,

una dottrina ha colto il significato dell’articolo 11, secondo cui al di là del diritto privato sta la disciplina

dell’organizzazione, delle prerogative e delle vicende degli enti pubblici. Questa disciplina è diversificata in re-

lazione alla varietà di enti ma tale dicotomia trova unità sul piano del diritto privato.

Gli enti del libro quinto. Gli enti non economici

La capacità giuridica generale è propria anche delle società, a cui si riferisce espressamente l’articolo 13 del co-

dice civile, solo per precisare che la loro

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A.A. 2016-2017
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rix.09.1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tullio Antonio.