Parte prima: i soggetti
Persona fisica
La nascita e l'acquisto della capacità giuridica
Il codice civile si apre con la disciplina relativa alle persone fisiche. All’articolo 1, infatti, si afferma che la c.d. capacità giuridica è propria di tutti gli esseri umani, la quale si acquista dal momento della nascita. La nascita non solo fa acquistare la capacità giuridica del soggetto, ma un’attribuzione retroattiva di alcuni diritti del soggetto prima ancora della sua nascita, talvolta ancora prima del suo concepimento. Il diritto assegna al concepito alcuni diritti di carattere patrimoniale, i quali sorgono in capo al soggetto fin dal suo concepimento: si riconosce, infatti, ai genitori il potere di rappresentanza e di amministrazione dei beni del nascituro, ed a quest’ultimo la capacità di succedere per causa di morte e la capacità di ricevere per donazione.
In conclusione, sarà necessario tenere distinte due nozioni di nascituro: il nascituro concepito, che si presume debba nascere entro una certa data; ed il nascituro non concepito, che forse potrà nascere, relativamente al quale il diritto prevede alcune disposizioni.
L'assenza e la presunzione di morte
La disciplina legale dell’assenza, della scomparsa e della dichiarazione di morte presunta si basa su un presupposto comune, ossia la mancanza di notizie del soggetto. Si parla di scomparsa quando colui che non dà più notizie di sé si sia allontanato dalla propria residenza, trovando fondamento nell’ignoranza sull’esistenza della persona: una persona che scompare fisicamente viene considerata per il sistema giuridico come soggetto privo di attitudini all’esercizio della propria capacità giuridica, permettendo ad altri soggetti di intervenire in suo favore. La scomparsa dal domicilio o dalla residenza non comporta conseguenze di carattere personale.
Il prolungarsi della condizione di scomparsa per un periodo di almeno due anni può determinare il ricorso all’istituto della dichiarazione di assenza: tale condizione produce effetti sia di natura personale, sia di natura patrimoniale. Gli eredi legittimi o testamentari dell’assente possono ottenere il possesso temporaneo dei beni; coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni nei confronti di quest’ultimo, possono essere esonerati dall’adempimento; il coniuge dell’assente può ottenere un assegno alimentare.
Si ha una diversa prospettiva per quanto riguarda la presunzione di morte: essa viene emessa dal tribunale, su istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, dopo dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia. L’istituto sembra, quindi, fondarsi sul presupposto del non ritorno dell’assente perché deceduto. La sentenza con cui si dichiara la morte presunta del soggetto in questione produce gli effetti giuridici alla morte fisica della persona, anche se non completamente: oltre agli effetti patrimoniali conseguenti l’apertura della successione, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Rimane salva la prova dell’esistenza della persona: in questo caso, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano (eventualmente il prezzo in caso di loro alienazione), inoltre il matrimonio contratto successivamente è nullo (nel caso sia accertata la morte, invece, non può verificarsi la dichiarazione di nullità del nuovo matrimonio). La morte determina la perdita della capacità giuridica: il fatto giuridico della fine dell’esistenza è l’elemento della cessazione delle qualità giuridiche connesse alla vita della persona fisica.
La nozione di «morte cerebrale» è stata accolta con la legge 578/1993, la quale prevede espressamente una definizione di morte: «La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo». Il tema del momento della morte è stato oggetto di grande attenzione, dato che si ha la possibilità del trapianto di organi: la legge disciplina i casi nei quali può essere effettuato il prelievo di organi ai fini di trapianto da cadavere. La legge disciplina i casi in un modo che può essere sintetizzato con l’espressione del silenzio-assenso: la mancata dichiarazione di volontà corrisponde all’assenso alla donazione.
Il domicilio, la residenza, la dimora
La legge disciplina due tipologie di luoghi dove la persona fisica si trova per svolgere una certa attività giuridica. Il domicilio è il luogo dove la persona «ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi». La persona può avere più di un domicilio, qualora svolga la propria attività o i propri affari in un domicilio generale e in un domicilio speciale.
Talvolta il domicilio può essere elettivo, qualora il soggetto lo dichiari per iscritto per la conclusione di un determinato affare o per la tutela di un particolare interesse. La residenza, invece, è il luogo nel quale la persona vive abitualmente: essa si basa principalmente sull’elemento della presenza fisica della persona. Concetto particolare è quello di residenza familiare, sede della famiglia: i coniugi, infatti, scelgono di comune accordo la residenza della famiglia, anteponendo gli interessi della stessa a quelli personali di ambedue i coniugi.
Una nozione, invece, non disciplinata dal codice civile, ma ricavabile da esso, è quella di dimora: si tratta del luogo di temporaneo soggiorno, purché non si tratti di mera occasionalità (es. luogo di vacanza estiva, non la permanenza in un albergo per qualche giorno).
L'acquisto e la perdita della capacità di agire
Con la maggiore età, la capacità della persona diviene completa, nel senso che alla titolarità conferita dalla capacità giuridica si aggiunge un effettivo esercizio di essa: si parla, pertanto, di capacità di agire. Il compimento della maggiore età abilita il soggetto a porre in essere quegli atti per i quali non sia richiesta un’età diversa (sono presenti, infatti, atti per cui sia richiesta un’età inferiore).
Riguardo al contratto di lavoro subordinato, la disciplina vigente conferma la maggiore età come quella necessaria alla valida stipulazione del contratto, anche se vengono fatte salve le disposizioni con cui si stabilisce un’età diversa. Colui che ha compiuto, infatti, i quindici anni può prestare lavoro subordinato, anche se il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante.
La capacità d’agire può essere limitata o soppressa, contrariamente a quanto avviene per la capacità giuridica: l’ipotesi di perdita totale o parziale di essa viene indicata come ipotesi di incapacità legale.
La minore età, l'interdizione e l'inabilitazione
La posizione del soggetto che non ha compiuto la maggiore età è indicata come quella di soggetto incapace: il minore, infatti, non è ritenuto idoneo dall’ordinamento giuridico ad esercitare diritti e doveri di cui è titolare. L’effetto principale della disposizione è quello del potere di rappresentanza, il quale spetta ai genitori, dato che il minore si ricollega e si inserisce all’interno del nucleo familiare.
Gli atti posti in essere dal minore, pertanto, sono annullabili. Condizione particolare è quella del minore emancipato, ossia il minore che ha contratto matrimonio: egli può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, per quelli eccedenti, occorre il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare. L’emancipato, inoltre, può essere autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale, acquistando piena capacità d’agire.
Altri due istituti sono quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione, attraverso i quali il giudice accerta la limitazione totale o parziale della capacità d’agire del soggetto. L’interdizione giudiziale determina una situazione di incapacità legale uguale a quella del minore.
Quando l’inidoneità sia causata da infermità mentale, l’interdizione giudiziale è intesa come una misura di protezione, ciò significa che il sistema protegge il soggetto interdetto dai danni che può produrre a se stesso o che altri possano provocargli. L’interdizione legale, invece, costituisce l’effetto di una condanna penale, pertanto costituisce una pena aggiuntiva a carico della persona.
L’inabilitazione produce una diminuzione della capacità d’agire del soggetto sulla base di handicap fisici non superati da un’educazione specifica; di condizioni di incapacità temporanea e superabili. La condizione giuridica dell’inabilitato è assimilabile a quella del minore emancipato: può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli eccedenti possono essere annullati su istanza dell’inabilitato e dei soggetti aventi interesse.
Gli istituti di protezione
Le limitazioni poste dalla legge all’esercizio dei diritti sono determinate principalmente da un’esigenza di protezione. Tale situazione viene risolta tramite il conferimento di poteri ad altri soggetti, i quali sono inevitabilmente chiamati a sostituirsi all’incapace nell’esercizio dei diritti. La sostituzione può avvenire automaticamente (es. potestà dei genitori sui figli), ma anche a seguito di una decisione del giudice (es. tutela e curatela).
a) Potestà dei genitori sui figli minori:
Gli articoli del codice civile (artt. 315 e seguenti) distinguono due fasce di potere, una di natura personale e l’altra di natura patrimoniale. Nella prima si comprendono i doveri di custodire, allevare, educare, istruire, di fissare la residenza familiare e la rappresentanza legale in tutti gli atti civili; nella seconda, invece, si conferisce ai genitori l’amministrazione dei beni e l’usufrutto legale sui beni dei figli. Sui frutti dei figli vi è vincolo di destinazione, nel senso che i genitori hanno l’obbligo di destinarli al mantenimento della famiglia ed all’educazione dei figli.
b) Tutela dei minori e degli interdetti:
La tutela viene aperta presso il giudice tutelare il quale procede alla nomina del tutore e del protutore. Quest’ultimo rappresenta il minore o l’interdetto nel caso di conflitto d’interessi tra questi ed il tutore. Il tutore ha la cura della persona del minore o dell’interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
c) Curatela dei minori emancipati e degli inabilitati:
La funzione del curatore attribuita dalla legge è quella di integrare una capacità di agire che la legge ha semplicemente limitato, ma non soppresso. Il curatore assiste nell’amministrazione dei beni, mentre, per gli atti di straordinaria amministrazione, l’attività di controllo del curatore non è sufficiente, dato che occorre anche l’autorizzazione del giudice tutelare e, per alcuni atti, l’autorizzazione del tribunale.
L'incapacità naturale. L'amministrazione di sostegno
La legislazione italiana, in tema di incapacità, è largamente incompleta. Inoltre, gli strumenti di protezione legale vengono utilizzati sempre meno e solo per i casi più gravi. Ricorre, pertanto, la situazione in cui si ha la piena capacità d’agire, anche se vi si ha una carenza effettiva di capacità a causa, ad esempio, di malattia mentale, non provvedendo ad un provvedimento di limitazione della capacità.
In questi casi soccorre una norma del codice civile, ossia l’articolo 428, la quale si riferisce all’incapacità naturale (o non dichiarata). La disposizione appena citata stabilisce l’annullamento degli atti posti in essere dal soggetto incapace quando vi sia anche una mala fede dell’altro contraente, nel caso dei contratti. Anche lo strumento dell’articolo 428 si rileva, dunque, mezzo di protezione dell’incapace di intendere e di volere.
La legge 6/2004 introduce in Italia l’amministrazione di sostegno: la legge introduce la figura dell’amministratore di sostegno, la cui figura nasce da ragioni diverse dai tradizionali istituti di protezione.
Le condizioni della persona: gli status, la cittadinanza, gli stati familiari
L’appartenenza di un soggetto ad una comunità viene di solito definita status. Due particolari tipologie di status sono la cittadinanza e la famiglia.
La cittadinanza è regolata da una legge recente, la quale riordina la materia prima regolata da una legge del 1912. I modi di acquisto della cittadinanza italiana sono essenzialmente tre: la comunicazione, ossia per matrimonio o per filiazione; il beneficio di legge, in quanto la legge prevede l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero o dell’apolide figlio di padre o di madre, o di avo già cittadino per nascita, ma anche da parte dello straniero nato in Italia; la naturalizzazione viene prevista per lo straniero qualora abbia prestato lavoro alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni, o che abbia risieduto nel territorio della Repubblica da almeno quattro anni (se cittadino europeo) o dieci anni (per i cittadini extraeuropei).
Occorre sottolineare che il Trattato di Maastricht prevede l’acquisto di una cittadinanza dell’Unione, dunque un nuovo tipo di status. Riguardo agli stati familiari, si acquista lo status di figlio legittimo attraverso gli atti dello stato civile, così come l’atto di celebrazione del matrimonio è titolo dello stato di coniuge.
Rilevante sul piano della prova è il possesso di stato, di cui il codice civile si occupa riguardo al possesso di stato di figlio legittimo. Si tratta di una serie di fatti che, nel loro complesso, fanno apparire la relazione di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia: la dottrina ricorda espressioni risalenti al nome del padre, all’essere trattato come figlio e alla fama.
Gli atti dello stato civile
Le vicende della vita, morte e modificazioni dello status della persona fisica vengono denominati atti dello stato civile e sono registrati e conservati nei registri dello stato civile. Presso ogni Comune, infatti, sono tenuti tre registri: nascita, matrimonio e morte, la cui funzione principale è quella di pubblicità.
Gli atti dello stato civile hanno efficacia probatoria esclusiva: l’atto di nascita e l’atto di celebrazione del matrimonio sono documenti che attribuiscono lo stato giuridico di figlio e di coniuge. La funzione, però, più significativa ed originale è quella che attribuisce all’interessato il titolo di stato di figlio legittimo o il titolo di stato di coniuge. La legge sull’ordinamento dello stato civile regola la materia, insieme alle norme del codice civile.
Diritti della personalità
La tutela civile della persona: Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Con l’espressione diritti fondamentali si individuano quei diritti che fanno parte della persona in quanto tale: sono, pertanto, diritti caratterizzanti la persona, e per questo imprescrittibili, inalienabili ed irrinunciabili. Le forme di tutela dei diritti sembrano oggi modificarsi sulla base di una pluralità di fonti: innanzitutto la Costituzione, la quale elenca una serie di diritti inviolabili che trovano fondamento nel principio sancito dall’articolo 2; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale contiene il catalogo dei diritti e delle libertà riconosciuto e sottoscritto dal Consiglio d’Europa.
L'integrità fisica: vita, aborto, suicidio, eutanasia
Il diritto all’integrità fisica indica la garanzia dell’inviolabilità fisica della persona: il catalogo dei diritti fondamentali inizia, infatti, con il primo di tutti i diritti della persona, ossia del diritto alla vita. Seguendo l’esperienza della maggioranza dei paesi occidentali, anche in Italia si è introdotto l’istituto dell’aborto con la legge 194/1978, nella quale vengono disciplinati i casi in cui può essere richiesto l’interruzione volontaria di gravidanza.
Entro i primi novanta giorni, la donna può rivolgersi ad un consultorio pubblico, ad una struttura socio-sanitaria o al proprio medico al fine di ottenere un certificato che la autorizzi a praticare l’interruzione della gravidanza. Le condizioni per cui può essere richiesto l’aborto vengono enunciate dalla stessa legge: si tratta di circostanze per cui il parto comporterebbe seri pericoli per la saluta fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute, ragioni economico-sociali o familiari.
Altri aspetti da analizzare sono l’eutanasia ed il consenso alle cure mediche. Riguardo al primo punto, occorre chiedersi se sia più o meno lecito permettere al malato terminale di decidere sulla propria vita; riguardo al secondo punto, in via generale occorre il consenso del paziente all’operazione chirurgica, indipendentemente dalla necessità o urgenza. Solo se strettamente necessario, e solo quando il malato non sia in grado di manifestare la propria volontà, il chirurgo può intervenire in situazioni di emergenza.
Atti di disposizione del corpo: donazione di organi
L’articolo 5 del codice civile disciplina gli atti di disposizione del proprio corpo. Sono leciti, infatti, solo quegli interventi che non producono una diminuzione dell’integrità del proprio corpo e che non siano contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume. Tale articolo, infatti, è diventato il riferimento principale di una molteplicità di situazioni in cui l’individuo deve far conto con il progresso della scienza medica.
Il riferimento di natura patrimoniale a cui la norma si riferisce si è andato a perdere, a favore di una tutela della libertà del soggetto.
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