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PARTE PRIMA: I SOGGETTI

5 | Persona fisica

La nascita e l’acquisto della capacità giuridica

Il codice civile si apre con la disciplina relativa alle persone fisiche. All’articolo 1, infatti, si afferma che la c.d.

capacità giuridica è propria di tutti gli esseri umani, la quale si acquista dal momento della nascita. La nascita

non solo fa acquistare la capacità giuridica del soggetto, ma un’attribuzione retroattiva di alcuni diritti del sog-

getto prima ancora della sua nascita, talvolta ancora prima del suo concepimento. Il diritto assegna al concepito

alcuni diritti di carattere patrimoniale, i quali sorgono in capo al soggetto fin dal suo concepimento: si riconosce,

dei beni del nascituro, ed a quest’ultimo la

infatti, ai genitori il potere di rappresentanza e di amministrazione

capacità di succedere per causa di morte e la capacità di ricevere per donazione.

In conclusione, sarà necessario tenere distinte due nozioni di nascituro: il nascituro concepito, che si presume

debba nascere entro una certa data; ed il nascituro non concepito, che forse potrà nascere, relativamente al qua-

le il diritto prevede alcune disposizioni.

L’assenza e la presunzione di morte

La disciplina legale dell’assenza, della scomparsa e della dichiarazione di morte presunta si basa su un presup-

posto comune, ossia la mancanza di notizie del soggetto.

Si parla di scomparsa quando colui che non dà più notizie di sé si sia allontanato dalla propria residenza, tro-

vando fondamento nell’ignoranza sull’esistenza della persona: una persona che scompare fisicamente viene con-

siderata per il sistema giuridico come soggetto privo di attitudini all’esercizio della propria capacità giuridica,

permettendo ad altri soggetti di intervenire in suo favore. La scomparsa dal domicilio o dalla residenza non

comporta conseguenze di carattere personale. Il prolungarsi della condizione di scomparsa per un periodo di al-

meno due anni può determinare il ricorso all’istituto della dichiarazione di assenza: tale condizione produce ef-

natura personale, sia di natura patrimoniale. Gli eredi legittimi o testamentari dell’assente possono

fetti sia di dei beni; coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da

ottenere il possesso temporaneo

obbligazioni nei confronti di quest’ultimo, possono essere esonerati dall’adempimento; il coniuge dell’assente

può ottenere un assegno alimentare.

Si ha una diversa prospettiva per quanto riguarda la presunzione di morte: essa viene emessa dal tribunale, su

vi abbia interesse, dopo dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia.

istanza del pubblico ministero o di chi

L’istituto sembra, quindi, fondarsi sul presupposto del non ritorno dell’assente perché deceduto. La sentenza con

cui si dichiara la morte presunta del soggetto in questione produce gli effetti giuridici alla morte fisica della per-

sona, anche se non completamente: oltre agli effetti patrimoniali conseguenti l’apertura della successione, il co-

niuge può contrarre nuovo matrimonio. Rimane salva la prova dell’esistenza della persona: in questo caso, egli

recupera i beni nello stato in cui si trovano (eventualmente il prezzo in caso di loro alienazione), inoltre il ma-

trimonio contratto successivamente è nullo (nel caso sia accertata la morte, invece, non può verificarsi la dichia-

razione di nullità del nuovo matrimonio).

La morte determina la perdita della capacità giuridica: il fatto giuridico della fine dell’esistenza è

La condizione di morte

l’elemento della cessazione delle qualità giuridiche connesse alla vita della persona fisica. La nozione di «morte

cerebrale» è stata accolta con la legge 578/1993, la quale prevede espressamente una definizione di morte: «La

morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo».

Il tema del momento della morte è stato oggetto di grande attenzione, dato che si ha la possibilità del trapianto di

organi: la legge disciplina i casi nei quali può essere effettuato il prelievo di organi ai fini di trapianto da cadave-

sintetizzato con l’espressione del

re. La legge disciplina i casi in un modo che può essere silenzio-assenso: la

mancata dichiarazione di volontà corrisponde all’assenso alla donazione.

Il domicilio, la residenza, la dimora

La legge disciplina due tipologie di luoghi dove la persona fisica si trova per svolgere una certa attività giuridi-

ca. Il domicilio è il luogo dove la persona «ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi». La persona

può avere più di un domicilio, qualora svolga la propria attività o i propri affari in un domicilio generale e in un

domicilio speciale. Talvolta il domicilio può essere elettivo, qualora il soggetto lo dichiari per iscritto per la

conclusione di un determinato affare o per la tutela di un particolare interesse. La residenza, invece, è il luogo

vive abitualmente: essa si basa principalmente sull’elemento della presenza fisica della per-

nel quale la persona

sona. Concetto particolare è quello di residenza familiare, sede della famiglia: i coniugi, infatti, scelgono di

comune accordo la residenza della famiglia, anteponendo gli interessi della stessa a quelli personali di ambedue

i coniugi.

Una nozione, invece, non disciplinata dal codice civile, ma ricavabile da esso, è quella di dimora: si tratta del

luogo di temporaneo soggiorno, purché non si tratti di mera occasionalità (es. luogo di vacanza estiva, non la

permanenza in un albergo per qualche giorno).

L’acquisto e la perdita della capacità di agire

Con la maggiore età, la capacità della persona diviene completa, nel senso che alla titolarità conferita dalla ca-

pacità giuridica si aggiunge un effettivo esercizio di essa: si parla, pertanto, di capacità di agire. Il compimento

della maggiore età abilita il soggetto a porre in essere quegli atti per i quali non sia richiesta un’età diversa (sono

per cui sia richiesta un’età inferiore). Riguardo al

presenti, infatti, atti contratto di lavoro subordinato, la disci-

plina vigente conferma la maggiore età come quella necessaria alla valida stipulazione del contratto, anche se

un’età diversa. Colui che ha compiuto, infatti, i quindici

vengono fatte salve le disposizioni con cui si stabilisce

anni può prestare lavoro subordinato, anche se il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante.

La capacità d’agire può essere limitata o soppressa, contrariamente a quanto avviene per la capacità giuridica:

l’ipotesi di perdita totale o parziale di essa vengono indicati come ipotesi di incapacità legale.

La minore età. L’interdizione e l’inabilitazione

La posizione del soggetto che non ha compiuto la maggiore età è indicata come quella di soggetto incapace: in

minore, infatti, non è ritenuto idoneo dall’ordinamento giuridico ad esercitare diritti e doveri di cui è titolare.

L’effetto principale della disposizione è quello del potere di rappresentanza, il quale spetta ai genitori, dato

che il minore si ricollega e si inserisce all’interno del nucleo familiare. Gli atti posti in essere dal minore, pertan-

to, sono annullabili. Condizione particolare è quella del minore emancipato, ossia il minore che ha contratto

matrimonio: egli può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, per quelli eccedenti, occorre

il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare. L’emancipato, inoltre, può essere autorizzato dal

tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale, acquistando piena capacità d’agire.

Altri due istituti sono quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione, attraverso i quali il giudice accerta la limita-

zione totale o parziale della capacità d’agire del soggetto. L’interdizione giudiziale determina una situazione di

incapacità legale uguale a quella del minore. Quando l’inidoneità sia causata da infermità mentale, l’interdizione

giudiziale è intesa come una misura di protezione, ciò significa che il sistema protegge il soggetto interdetto dai

danni che può produrre a se stesso o che altri possano provocargli. L’interdizione legale, invece, costituisce

l’effetto di una condanna penale, pertanto costituisce una pena aggiuntiva a carico della persona.

L’inabilitazione produce una diminuzione della capacità d’agire del soggetto sulla base di handicap fisici non

superati da un’educazione specifica; di condizioni di incapacità temporanea e superabili. La condizione giuridi-

ca dell’inabilitato è assimilabile a quella del minore emancipato: può compiere da solo gli atto gli atti di ordina-

ria amministrazione, mentre quelli eccedenti possono essere annullati su istanza dell’inabilitato e dei soggetti

aventi interesse. dell’incapacità legale

Gli istituti di protezione

Le limitazioni poste dalla legge all’esercizio dei diritti sono determinate principalmente da un’esigenza di prote-

zione. Tale situazione viene risolta tramite il conferimento di poteri ad altri soggetti, i quali sono inevitabilmente

chiamati a sostituirsi all’incapace nell’esercizio dei diritti. La sostituzione può avvenire automaticamente (es.

potestà dei genitori sui figli), ma anche a seguito di una decisione del giudice (es. tutela e curatela).

a) Potestà dei genitori sui figli minori:

Gli articoli del codice civile (artt. 315 e seguenti) distinguono due fasce di potere, una di natura perso-

e l’altra di

nale, natura patrimoniale. Nella prima si comprendono i doveri di custodire, allevare, edu-

care, istruire, di fissare la residenza familiare e la rappresentanza legale in tutti gli atti civili; nella se-

conda, invece, si conferisce ai genitori l’amministrazione dei beni e l’usufrutto legale sui beni dei figli.

hanno l’obbligo di destinarli al

Sui frutti dei figli vi è vincolo di destinazione, nel senso che i genitori

mantenimento della famiglia ed all’educazione dei figli.

b) Tutela dei minori e degli interdetti:

La tutela viene aperta presso il giudice tutelare il quale procede alla nomina del tutore e del protuto-

Quest’ultimo rappresenta il minore o l’interdetto nel caso di conflitto d’interessi tra questi ed il tuto-

re.

re. Il tutore ha la cura della persona del minore o dell’interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne

amministra i beni.

c) Curatela dei minori emancipati e degli inabilitati:

La funzione del curatore attribuita dalla legge è quella di integrare una capacità di agire che la legge

ha semplicemente limitato, ma non soppresso. Il curatore assiste nell’amministrazione dei beni, mentre,

l’attività di controllo del curatore non è sufficiente, dato

per gli atti di straordinaria amministrazione,

che occorre anche l’autorizzazione del giudice tutelare e, per alcuni atti, l’autorizzazione del tribunale.

L’incapacità naturale. L’amministrazione di sostegno

La legislazione italiana, in tema di incapacità, è largamente incompleta. Inoltre, gli strumenti di protezione lega-

le vengono utilizzati sempre meno e solo per i casi più gravi. Ricorre, pertanto, la situazione in cui si ha la piena

capacità d’agire, anche se vi si ha una carenza effettiva di capacità a causa, ad esempio, di malattia mentale, non

provvedendo ad un provvedimento di limitazione della capacità. In questi casi soccorre una norma del codice

civile, ossia l’articolo 428, la quale si riferisce all’incapacità naturale (o non dichiarata). La disposizione ap-

pena citata stabilisce l’annullamento degli atti posti in essere dal soggetto incapace quando vi sia anche una ma-

dell’altro contraente, nel caso dei contratti. Anche lo strumento dell’articolo 428 si rileva, dunque,

la fede un

dell’incapace di intendere e di volere.

mezzo di protezione

La legge 6/2004 introduce in Italia l’amministrazione di sostegno: la legge introduce la figura

dell’amministratore di sostegno, la cui figura nasce da ragioni diverse dai tradizionali istituti di protezione.

Le condizioni della persona: gli status, la cittadinanza, gli stati familiari

L’appartenenza di un soggetto ad una comunità viene di solito definita status. Due particolari tipologie di status

sono la cittadinanza e la famiglia.

La cittadinanza è regolata da una legge recente, la quale riordina la materia prima regolata da una legge del

1912. I modi di acquisto della cittadinanza italiana sono essenzialmente tre: la comunicazione, ossia per matri-

in quanto la legge prevede l’acquisto della cittadinanza da parte del-

monio o per filiazione; il beneficio di legge,

lo straniero o dell’apolide figlio di padre o di madre, o di avo già cittadino per nascita, ma anche da parte dello

straniero nato in Italia; la naturalizzazione viene prevista per lo straniero qualora abbia prestato lavoro alle di-

pendenze dello Stato per almeno cinque anni, o che abbia risieduto nel territorio della Repubblica da almeno

quattro anni (se cittadino europeo) o dieci anni (per i cittadini extraeuropei). Occorre sottolineare che il Trattato

di Maastricht prevede l’acquisto di una cittadinanza dell’Unione, dunque un nuovo tipo di status.

Riguardo agli stati familiari, si acquista lo status di figlio legittimo attraverso gli atti dello stato civile, così co-

me l’atto di celebrazione del matrimonio è titolo dello stato di coniuge. Rilevante sul piano della prova è il pos-

sesso di stato, di cui il codice civile si occupa riguardo al possesso di stato di figlio legittimo. Si tratta di una se-

rie di fatti che, nel loro complesso, fanno apparire la relazione di filiazione e di parentela tra una persona e la

famiglia: la dottrina ricorda espressioni risalenti al nome del padre, all’essere trattato come figlio e alla fama.

Gli atti dello stato civile

Le vicende della vita, morte e modificazioni dello status della persona fisica vengono denominati atti dello sta-

to civile e sono registrati e conservati nei registri dello stato civile. Presso ogni Comune, infatti, sono tenuti tre

registri: nascita, matrimonio e morte, la cui funzione principale è quella di pubblicità. Gli atti dello stato civile

hanno efficacia probatoria esclusiva: l’atto di nascita e l’atto di celebrazione del matrimonio sono documenti che

attribuiscono lo stato giuridico di figlio e di coniuge. La funzione, però, più significativa ed originale è quella

che attribuisce all’interessato il titolo di stato di figlio legittimo o il titolo di stato di coniuge.

La legge sull’ordinamento dello stato civile regola la materia, insieme alle norme del codice civile.

6 | Diritti della personalità

La tutela civile della persona. Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Con l’espressione diritti fondamentali si individuano quei diritti che fanno parte della persona in quanto tale:

sono, pertanto, diritti caratterizzanti la persona, e per questo imprescrittibili, inalienabili ed irrinunciabili. Le

forme di tutela dei diritti sembrano oggi modificarsi sulla base di una pluralità di fonti: innanzitutto la Costitu-

che trovano fondamento nel principio sancito dall’articolo 2;

zione, la quale elenca una serie di diritti inviolabili

Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

la la quale contiene il catalogo dei diritti e delle libertà riconosciuto

e sottoscritto dal Consiglio d’Europa.

L’integrità fisica. Vita, aborto, suicidio, eutanasia

Il diritto all’integrità indica la garanzia dell’inviolabilità fisica della persona: il catalogo dei diritti fon-

fisica

damentali inizia, infatti, con il primo di tutti i diritti della persona, ossia del diritto alla vita.

l’esperienza della maggioranza dei paesi occidentali, anche in Italia si è introdotto l’istituto

Seguendo

dell’aborto con la legge 194/1978, nella quale vengono disciplinati i casi in cui può essere richiesta

l’interruzione volontaria di gravidanza. Entro i primi novanta giorni, la donna può rivolgersi ad un consultorio

pubblico, ad una struttura socio-sanitaria o al proprio medico al fine di ottenere un certificato che la autorizzi a

praticare l’interruzione della gravidanza. Le condizioni per cui può essere richiesto l’aborto vengono enunciate

dalla stessa legge: si tratta di circostanze per cui il parto comporterebbe seri pericoli per la saluta fisica o psichi-

ca della donna, in relazione al suo stato di salute, ragioni economico-sociali o familiari.

da analizzare sono l’eutanasia

Altri aspetti ed il consenso alle cure mediche. Riguardo al primo punto, occorre

chiedersi se sia più o meno lecito permettere al malato terminale di decidere sulla propria vita; riguardo al se-

del paziente all’operazione chirurgica, indipendentemente dalla

condo punto, in via generale occorre il consenso

necessità o urgenza. Solo se strettamente necessario, e solo quando il malato non sia in grado di manifestare la

propria volontà, il chirurgo può intervenire in situazioni di emergenza.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CORPO. DONAZIONE DI ORGANI

L’articolo 5 del codice civile disciplina gli Atti di disposizione del proprio corpo. Sono leciti, infatti, solo quegli

interventi che non producono una diminuzione dell’integrità del proprio corpo e che non siano contrari alla leg-

ge, all’ordine pubblico ed al buon costume. Tale articolo, infatti, è diventato il riferimento principale di una mol-

teplicità di situazioni in cui l’individuo deve far conto con il progresso della scienza medica.

Il riferimento di natura patrimoniale a cui la norma si riferisce si è andato a perdere, a favore di una tutela della

libertà del sogge

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rix.09.1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tullio Antonio.
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