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Divorzio
Nel caso di matrimonio civile (ossia di matrimonio contratto in Comune davanti all'Ufficiale dello Stato Civile), il divorzio è lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, pronunciato con il consenso da parte del Tribunale competente; lo scioglimento del vincolo può essere ora l'effetto anche di un accordo raggiunto al termine di un'apposita procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta dal DL 132/2014 così come convertito, oppure di un accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile (ma solo se ricorrono determinate condizioni). In caso di matrimonio concordatario (ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune), si parla più propriamente di "cessazione degli effetti civili" del matrimonio stesso: permangono infatti gli effetti sul piano del sacramento religioso (a meno che non si ottenga una pronuncia di
annullamento o di nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota).
Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul Divorzio): in altre parole, prima di pronunciare il divorzio il Giudice deve sincerarsi che la frattura nei rapporti fra marito e moglie non possa essere in alcun modo ricomposta.
Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge. In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti:
- i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (tale termine decorre in ogni caso dal
giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione);
- uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure - a prescindere dalla durata della pena - è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;
- uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.
DIVORZIO GIUDIZIALE
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da
uno dei coniugi, anche se l'altro coniuge non è d'accordo. Il procedimento cd. in contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo coniuge sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente. Nel ricorso si deve aver cura di indicare l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Se il coniuge richiedente è residente all'estero, è competente qualunque Tribunale. Ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio difensore. Come previsto dalla Legge sul Divorzio, alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Il Presidente emana quindi un'ordinanza con iprovvedimenti temporanei e urgenti necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli nella pendenza del procedimento. Il Presidente nomina un Giudice Istruttore e fissa la data della relativa udienza innanzi a quest'ultimo. Il procedimento prosegue poi come un processo ordinario, con la fissazione di altre udienze. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.DIVORZIO DOMANDA CONGIUNTA
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio in contenzioso, anche in questo caso i coniugi devono stare in giudizio assistiti da un difensore che, tuttavia, può essere unico per entrambi.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del
Divorzio in contenzioso. In questo caso tutto si esaurisce in una sola udienza innanzi al Tribunale in camera di consiglio: l'udienza è fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver letto il ricorso. All'udienza il Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita. Quindi il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
L'iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell'iter del divorzio giudiziale.
Riforma del diritto di famiglia del 19 MAGGIO DEL 1975 CON LA LEGGE NUMERO 151
Le innovazioni più importanti che hanno permesso di applicare praticamente i principi costituzionali sono le seguenti:
- La tutela della libertà matrimoniale.
- L'instaurazione di un rapporto paritario tra coniugi nella direzione della famiglia, sia in relazione ai rapporti personali, che patrimoniali e con i figli.
- L'introduzione del regime di comunione legale dei beni.
- Il riconoscimento dei figli adulterini. Uguali diritti e doveri per i figli legittimi e naturali.
- Il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, o comunque in una famiglia nella quale poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità.
- L'ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale.
- Il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali.
- La previsione dell'intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella direzione della vita familiare.
La personalità si forma con la scelta di un compagno con cui affrontare le difficoltà dell'esistenza, la procreazione e la socializzazione della prole. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale. La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio. La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo sposate, convivono more uxorio insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. Il riconoscimento dei diritti della famiglia, contenuto nell'art. 29 Cost., si rivolge solo alla famiglia legittima. LEGGE 16/76. LA LEGGE DISCIPLINA ALL'ART. 1 NUMERO 36 LA CONVIVENZA TRA FAMIGLIE DI FATTO.
Matrimonio civile
Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il rapporto che così si costituisce è il rapporto coniugale, che determina l'acquisizione automatica, per la prole, dello status di figli legittimi.
Sul piano del diritto il matrimonio si limita a produrre un vincolo. Può aver luogo con due forme: la celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile o la celebrazione davanti a un ministro del culto cattolico. Promessa di matrimonio: il matrimonio è di solito preceduto dal fidanzamento. La promessa non obbliga a contrarre matrimonio. Se ci si tira indietro si devono risarcire le spese fatte dall'altra parte in vista del matrimonio, ma non i ricavi mancati. In ogni caso di rottura del fidanzamento può essere chiesta la restituzione dei "doni fatti a causa della promessa di matrimonio". Capacità ed impedimenti: per contrarre matrimonio occorre per un verso che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e per altro verso che non sussistano ostacoli. Sotto il primo profilo sono necessari: 1. la libertà di stato 2. l'età minima 3. la capacità di intendere e di volere 4. la donna non si puòRisposare nei 300 giorni successivi allo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio.
Sotto il secondo profilo non possono contrarre matrimonio tra loro:
- Gli ascendenti e i discendenti di linea diretta legittimi o naturali
- Fratelli e sorelle
- Lo zio e la nipote, la zia e il nipote
- Gli affini in linea retta (suocero e nuora)
- Gli affini in linea collaterale in 2° grado
- L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti
- Figli adottivi della stessa persona
- L'adottato e i figli dell'adottante
- L'adottato e il coniuge dell'adottante
- L'affiliante, l'affiliato e i suoi discendenti
- INTERDETTO, ART 85
- SPOSARSI CON LA PERSONA CHE HA CERCATO DI UCCIDERE IL CONIUGE ART. 88
Vizi del consenso: Violenza, timore ed errore.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, salvo autorizzazione giudiziale ad ometterla. Questa consiste nell'affissione di un atto contenente le generalità degli sposi, alle
matrimonio concordatario è un tipo di matrimonio regolato da un accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Questo tipo di matrimonio è disciplinato da norme specifiche e può essere celebrato solo da un sacerdote cattolico.matrimonio concordatario, ossia