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Tipologie di contratti

CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA

Sono i contratti i cui effetti giuridici (costituzione, modifica, estinzione dei rapporti giuridici patrimoniali), si verificano istantaneamente in un solo momento e al momento stesso della conclusione del contratto.

es. un contratto di compravendita con immediata consegna del bene e immediato pagamento del prezzo

CONTRATTI AD ESECUZIONE DIFFERITA

Sono contratti che producono effetti sempre in un unico momento temporale, ma differito rispetto al momento della conclusione del contratto.

es. un contratto di compravendita in cui si prevede che il prezzo me lo versi tra un mese

CONTRATTI DI DURATA

Diversi sono i contratti di durata, cioè destinati a durare nel tempo perché prevedono un'esecuzione continuativa o periodica.

I contratti ad esecuzione continuata/continuativa sono quelli in cui la prestazione dovuta è una prestazione continua per un certo periodo di tempo.

es. un contratto di fornitura di energia elettrica o di acqua di gas.

Oppure...

i contratti ad esecuzione periodica in cui l'esecuzione è protratta nel tempo a intervalli di tempo regolari. es. un contratto di fornitura di materie prime o di derrate alimentari consegnate periodicamente il primo giorno della settimana. Sia i contratti ad esecuzione continuata che periodica sono diversi dai contatti già visti perché producono un'utilità per i contraenti con il loro perdurare nel tempo. Ci possono essere anche contratti che possono essere magari ad esecuzione continuativa per una parte e periodica per l'altra. es. un contratto di locazione: il locatore si impegna a far godere il suo appartamento all'inquilino e quindi la sua è una prestazione ad esecuzione continuata; viceversa l'inquilino paga il canone periodicamente, esecuzione periodica. EFFETTI DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO È quel contratto in cui due soggetti (uno stipulante e un promettente) si accordo e il promittente si impegna nei confronti

dell'altro ad eseguire la prestazione non a lui ma unsoggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale.

In questo caso non è necessario che il terzo partecipi, perché sta ricevendo solo dei benefici, purché possa rifiutare il beneficio.

Art. 1411 "È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione (cioè immediatamente).

Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare."

Cioè nel momento in cui il terzo dichiara di voler approfittare del beneficio, nonostante ciò non sia necessaria la sua accettazione, lui può comunque dichiarare che intende approfittare di quel diritto che gli è stato attribuito. Da quel momento la stipulazione a suo vantaggio non

può più essere revocata. Fino a quel momento, invece, lo stipulante può revocare la stipulazione a favore del terzo; così come il terzo può rifiutare la prestazione a suo favore. Ad esempio, io e te stipuliamo un contratto di compravendita, tu ti obblighi a pagare il prezzo non a me, ma a un terzo che io ti indico. Se il terzo non dice niente, lui acquista quel credito, però fino a che lui non dichiara di volerne beneficiare, lo stipulante può revocargli quel beneficio. Così come lui stesso, se vuole, può rifiutare quel credito. Se il beneficio viene rifiutato dal terzo o se lo stipulante glielo revoca, quei soldi non andranno più al terzo, ma tornano a beneficio dello stipulante, cioè il contratto produce effetto tra le due persone che l'hanno stipulato. Si elimina la prestazione a favore del terzo. Ad esempio, cessione del contratto. La cessione del contratto si ha quando io, che sono parte di un rapporto contrattuale, faccio a un altro soggetto.

A me. Non è altro che una cessione dei crediti nascenti dal contratto accompagnata da un'accollo dei debiti nascenti da quel contratto. Cioè il terzo cessionario subentra sia nei diritti di credito, che dal contratto derivavano, sia anche negli obblighi. Naturalmente proprio perché si subentra anche negli obblighi sarà sempre necessario il consenso del contraente ceduto, cioè dell'altro contraente.

Art. 1406: "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta."

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Nel corso del rapporto contrattuale (rapporto che nasce dalla stipulazione del contratto) le parti si trovano assoggettate al vincolo contrattuale che ha forza di legge tra le parti. Quando si scioglie il contratto?

1 Causa: MUTUO CONSENSO, MUTUO DISSENSO

gli stessi contraenti che avevano stipulato il contratto possono anche porre termine al rapporto contrattuale con un successivo accordo uguale e contrario al precedente.

Art. 1372 "il contratto ha forza di legge tra le parti non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"

Il mutuo consenso è quello che spesso nel linguaggio comune viene chiamato erroneamente rescissione del contratto. Il mutuo dissenso è detto anche risoluzione convenzionale.

2 Causa: RECESSO

Il recesso è un negozio giuridico unilaterale con cui uno dei contraenti, determina unilateralmente, con una sua unica dichiarazione di volontà, lo scioglimento del contratto e quindi si sciogli dal rapporto contrattuale.

Quindi, quando uno dei contraenti ha il diritto di recesso, vuol dire che lui ha il diritto, con un suo atto di volontà comunicato alla controparte perché si tratta di un negozio giuridico unilaterale recettizio che quindi produce

effetto quando viene comunicato alla controparte, sciogliere il vincolo contrattuale. Il diritto di recesso è un diritto potestativo, cioè quando c'è l'altro contraente si trova in uno stato di soggezione cioè non può fare nulla per impedire al contraente che ha il diritto di recedere, di sciogliersi dal contratto attraverso l'atto di recesso. Questo diritto di recesso le parti non ce l'hanno sempre, perché altrimenti verrebbe meno la forza di legge che ha il contratto. Il diritto di recesso si ha solo quando espressamente la legge o le parti lo hanno previsto. Può essere il contratto stesso che prevede il diritto di recesso per uno o per entrambi i contraenti: RECESSO CONVENZIONALE. Art. 1373 "se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione"

Norma si riferisce ai contratti ad esecuzione istantanea o differita. In questo tipo di contratti è possibile pattuire un diritto di recesso, ma il recesso potrà essere esercitato solo prima che il contratto abbia un inizio di esecuzione.

Nei contratti invece ad esecuzione continuata o periodica, secondo l'Art. 1373 secondo comma, "nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà (cioè quella di recedere se prevista nel contratto) può essere esercitata anche successivamente, (nel corso del rapporto contrattuale quando magari un soggetto o tutte e due hanno già iniziato a eseguire le loro prestazioni) tuttavia il recesso in questi casi non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione."

Quindi questo diritto di recesso può essere agitato anche successivamente nel corso del rapporto quando già le prestazioni in parte sono state eseguite, ma questo determina lo scioglimento del contratto solo ex nunc.

non retroattivamente. L'ultimo comma di questa norma dice che "è salvo in ogni caso il patto contrario". Vuol dire che tutta questa disciplina è una disciplina dispositiva derogabile. Quindi nel contratto noi possiamo prevedere espressamente anche una clausola di recesso, ma dobbiamo dirlo espressamente per derogare a questa norma, prevedendo che magari il diritto di recesso possa essere citato in un contratto ad esecuzione differita anche dopo l'inizio dell'esecuzione della prestazione, derogando così al primo comma. Importante è anche il terzo comma che prevede che qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E' possibile che nello stesso contratto in cui sia previsto il diritto di recesso, si prevede un corrispettivo per il recesso. Ad esempio, tu puoi recedere ma se lo fai dovrai pagare all'altro contraente tot. Questa si chiama MULTA PENITENZIALE.

recesso può anche non essere previsto espressamente e convenzionalmente nel contratto, ma può anche discendere da normative di legge: RECESSO LEGALE es. nei contratti stipulati a distanza, il codice del consumo assicura il diritto di recedere entro 14 giorni. Questo è il RECESSO DI PENTIMENTO es. stessa cosa è prevista anche in altri contratti anche in materia di multiproprietà. In altri casi la legge prevede un diritto di recesso legale per porre un termine a rapporti contrattuali a tempo indeterminato. Normalmente i contraenti si vincolano per un certo periodo di tempo non in eterno. Quindi la dottrina ritiene che i contratti eventualmente previsti come perpetui siano in realtà contratti illeciti. Quindi si prevede che si possano convertire in contratti a tempo indeterminato. Nei contratti a tempo indeterminato è previsto per il contraente la possibilità di recesso: RECESSO AD NUTUM. In alcuni casi il legislatore interviene ponendo lui dei

termini di durata o imponendo diprevedere termini di durata.es. il contratto di locazione non può durare più di 30 anni

In alcuni casi questo diritto di RECESSO DETERMINATIVO è riconosciuto come "recessoad nutum" puro e semplice.

In altri casi invece il codice prevede un recesso solo per giusta causa, cioè solo quando sussistono delle condizioni che fanno venir meno il rapporto fiduciario tra contraenti, spesso come reazione ad atti di inadempimento dell'altra parte contrattuale.

A volte questo diritto di recedere viene riconosciuto a tutte le parti contraenti.es. Art. 1559 "la somministrazione è il contratto con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose"

Ci può anche essere un contratto, un rapporto contrattuale a tempo indeterminato. Art. 1569 "se la durata della somministrazione non è specificata, si presume che sia a tempo indeterminato"

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
303 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ele090400 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.