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IL MATRIMONIO CIVILE
REQUISITI
Per poter contrarre matrimonio, la legge richiede che siano
presenti alcuni requisiti, questi necessitano della maggiore età
sia per l’uomo che per la donna. E’ necessaria poi, la sanità
mentale di colui che intende sposarsi. Esso ovvero l’interdetto
per infermità di mente non può contrarre matrimonio, anche se
tale incapacità di intendere e volere anche transitoria non può
contrarre celebrazione. Necessaria inoltre è la libertà di stato
nel senso che non può contrarre matrimonio chi è già unito in
matrimonio o unione civile con un’altra persona.
IMPEDIMENTI
Inoltre ci sono una serie di impedimenti al matrimonio, alcuni
impedimenti sono definiti “dirimenti”, se non vengono osservati
il matrimonio è nullo, essi sono:
• la parentela, l’affinità e l’adozione: l’esistenza di un vicolo di
parentela o affinità e adozione tra l’uomo e la donna che
intendono sposarsi impedisce la celebrazione del
matrimonio.
• il delitto: chi ha ucciso o tentando di uccidere una persona
non può sposare il coniuge di questo.
Altri impedimenti sono definiti “impedimenti”:
• lutto vedovile: la donna che vuole contrarre un nuovo
matrimonio dopo che il pretendete sia sciolto o è stato
annullato deve attendere trecento giorni, al fine di impedire
dubbi sulla paternità di un eventuale figlio nato durante
questo periodo di tempo.
• l’omissione delle pubblicazioni: salvi casi di esonero concesso
dal tribunale per gravissimi motivi articolo 100 c.c, e salvo il
caso di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.
LE PUBBLICAZIONI E LA CELEBRAZIONE
Il matrimonio deve essere preceduto da una formalità
preliminare consistente nelle pubblicazioni che hanno lo scopo
di portare a conoscenza di tutti il progettato matrimonio.
Contenuti negli articoli 93 c.c, esse consistono nell’affissione
presso il comune di residenza degli sposi di un atto che
contenga la loro generalità. La celebrazione del matrimonio
avviene pubblicamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile del
comune del luogo in cui e stata fatta la richiesta di
pubblicazioni e alla presenza di due testimoni.
L’INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
Articolo 117 c.c, in caso di vizi all’atto alla nullità del
matrimonio, vi sono diverse ipotesi di invalidità dell’atto e,
precisamente tra semplice irregolarità, inesistenza, nullità e
annullabilità.
IRREGOLARITÀ
La irregolarità non incidono sulla validità dell’atto, ma
determinano l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
INESISTENZA
Si ha inesistenza del matrimonio quando manca la stessa
parvenza di un atto matrimoniale “celebrazione avvenuta
senza la presenza dell’ufficiale di stati civile”.
NULLITÀ
Impugnazione dell’atto e matrimonio “dichiarato nullo”:
In linea generale, può dirsi che si ritiene nullo:
• il matrimonio contratto in assenza della libertà di stato
richiesta dall’articolo 86 codice civile.
• il matrimonio contratto in presenza di un vincolo di parentela,
affinità o adozione non dispensabile.
• il matrimonio contratto in presenza dell’impedimentum
criminis di cui l’articolo 88 c.c, sono legittimi
all’impugnazione i coniugi, gli ascendenti prossimi, il pubblico
ministro e chiunque abbia un interesse legittimo e attuale
all’impugnazione.
ANNULLABILITÀ
Le invalidità nell’ambito dell’annullabilità, le cui peculiarità
vanno rivenute nella legittimazione estesa dell’azione, è in un
peculiare regime di sanatoria per effetto del decorso del tempo.
Casi di annullabilità assoluta:
• rapporti di parentela, affinità e adozione.
• matrimonio contratto dall’interdetto per infermità di mente.
Casi di annullabilità relativa:
• matrimonio contratto da un soggetto incapace di intendere e
volere al momento della celebrazione.
• matrimonio contratto da un minore di età.
Una particolare disciplina, infine e dettata per le ipotesi di vizio
del consenso ai sensi dell’articolo 122 c.c:
• il matrimonio non può essere impugnato da quello dei
coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore.
• il matrimonio suo essere altresì impugnato da quello dei
coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore.
L’errore sulle qualità personali, purché l’errore riguardi:
• l’esistenza di una malattia fisica o psichica.
• l’esistenza di una sentenza di condanna.
• lo stato di gravidanza causato da una persona diversa dal
soggetto caduto in errore.
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per
un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che
hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.
Il caso di simulazione del matrimonio e previsto nell’articolo
123 c.c, inoltre l’azione non può essere proposta dopo il
decorso di un anno dalla celebrazione del matrimonio.
IL MATRIMONIO PUTATIVO
Il matrimonio putativo, viene definito come il matrimonio
dichiarato nullo o annullato, qualora lo stesso sia stato
contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, oppure il
loro consenso e stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezione gravita.
MATRIMONIO CONCORDATARIO
Il matrimonio concordatario è il matrimonio che viene celebrato
in presenza di un ministro del culto cattolico, con l’osservanza
del diritto canonico. Poiché il matrimonio religioso produca
effetti civili sia necessario che:
• la celebrazione è stata preceduta dalle pubblicazioni.
• l’atto del matrimonio sia trascritto sui registri matrimoniali
del comune, dal luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
Inoltre la celebrazione avviene secondo la disciplina canonica
davanti al sacerdote è almeno due testimoni, inoltre con la
trascrizione il matrimonio religioso acquista efficacia civili e
l’acquista retroattivamente.
IL MATRIMONIO ACATTOLICO
Si definisce generalmente matrimonio acattolico, il matrimonio
celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso da quello
cattolico ai sensi dell’articolo 83 c.c; Inoltre ha gli stessi effetti
di quello concordatario compresa la trascrizione, l’unico
elemento che lo differenza è la persona che celebra di culto
diversa.
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI
A seguito della celebrazione del matrimonio, marito e moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi obblighi.
Parlando dei doveri ai sensi dell’articolo 143 c.c, sono:
• la coabitazione, normale convivenza.
• fedeltà, astenersi dai rapporti sessuali con altre persona.
• collaborare alla gestione della vita familiare.
• assistenza morale dei figli, mantenimento, istruzione e
educazione.
I RAPPORTI PATRIMONIALI
REGIME PATRIMONIALE
Il regime patrimoniale della famiglia può essere definito come
quell’insieme di regole che disciplina in modo organico gli
effetti giuridici di comportamenti futuri dei coniugi,
comportamenti che determinano l’acquisto di diritti o
l’assunzione di obblighi di natura patrimoniale.
REGIME LEGALE E REGIME CONVENZIONALE
Il regime patrimoniale della famiglia può essere sia legale o
convenzionale:
• “ legale” quando: trova la sua fonte nella legge, inoltre
l’elemento principale è la comunione dei beni.
• è “convenzionale” quando: trova fonte nella volontà dei
coniugi, i quali optano per un regime patrimoniale diverso
rispetto a quello previsto in via generale.
COMUNIONE LEGALE DEI BENI
In mancanza di una diversa volontà dei coniugi, i rapporti
patrimoniali sono regolati dalle norme in materia di comunione
legale. L’oggetto della comunione articolo 177 c.c,:
• acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente
durante il matrimonio.
• l’azienda gestita da entrambi i coniugi è costituita dopo il
matrimonio, rientrano nella comunione solo gli utili e
incrementi.
• frutti dei beni propri.
BENI PERSONALI
La comunione non coinvolge tutto il patrimonio dei coniugi, ma
rimangono esclusi i beni personali di ciascuno coniuge ai sensi
dell’articolo 179 c.c:
• beni prima del matrimonio in cui un coniuge era titolare di un
diritto reale di godimento.
• beni acquistati con il prezzo di trasferimento dei beni
personali.
• beni d’uso strettamente personale.
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
La comunione si scoglio nei seguenti casi ai sensi dell’articolo
191 c.c:
• dichiarazione di assenza o morte presunta.
• annullamento del matrimonio, purché la sentenza sia stata
resa esecutiva.
• separazione personale dei coniugi.
• separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in
caso di inabilitazione di uno dei coniugi.
• mutamento convenzionale del regime patrimoniale.
• fallimento di uno dei coniugi.
Lo scioglimento avviene solo quanto la comunione si scioglie
con la divisone dei beni, tutte le spese vengono a carico di
entrambi.
LE CONVENZIONI MATRIMONIALI E REGIMI CONVENZIONALI
I coniugi posso modificare, estinguere o integrare il regime
legale tramite un apposita convenzione, definita “convenzione
matrimoniale”, si tratta di un accordo tra i coniugi che può
intervenire in qualunque momento, e che deve essere
consacrato in un atto pubblico stipulato in presenza di due
testimoni. La scelta del regime di separazione può anche
essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. Il
regime patrimoniale scelto dai coniugi deve essere reso
pubblico, il codice prevede due forme di pubblicità:
• l’annotazione nei registri dello stato civile, il regime della
separazione, non è opponibile se non risulta
dall’annotazione.
• trascrizione nei pubblici registri matrimoniali delle
convenzioni matrimoniali che hanno ad oggetto beni
immobili.
SEPARAZIONE DEI BENI
I coniugi possono sostituire al regime della comunione quando
della separazione dei beni , la scelta di tale regime suo essere
effettuato anche al momento della celebrazione del
matrimonio.
LA COMUNIONE CONVENZIONALE
Si tratta di una comunione legale modificata dai coniugi
mediante una convenzione patrimoniale, ai quali lim