LA NORMA GIURIDICA E IL RAPPORTO GIURIDICO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LA NORMA GIURIDICA
IL DIRTTO E L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Il diritto è l’insieme delle regole che i cittadini sono obbligati ad
osservare inoltre vi è un complesso di regole che stabiliscono
quali comportamenti devono o non devono essere osservati.
Queste regole di condotta possono essere sia:
• regole sociali: l’essere leale tra gli amici.
• vere nome giuridiche: inoltre essa è obbligatoria provoca in
caso di violenza, l’applicazione di una sanzione.
STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLA NORMA GIURIDICA
Dal punto di vista della struttura si possono individuare nella
norma giuridica una parte definita “descrizione di una
situazione”, mentre l’altra parte può essere definita
l’affermazione di una conseguenza. Riguardo alle
caratteristiche della norma giuridica inoltre essa è:
• positiva: in quanto una regola di condotta che viene posta è
riconosciuta dallo stato.
• relativa: nel senso che varia nel tempo e nello spazio.
• coattiva: in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente,
in quanto se essa non viene rispettata, colui che l'ha
commessa può subire una sanzione civile, amministrativa e
penale.
• generalità: in quanto essa si rivolge ad una pluralità di
destinatari.
• astratta: in quando ha come oggetto una serie di fatti
ipotetici.
LE NORME GIURIDICHE DEROGABILI E INDEROGABILI
Dal punto di vista dell’efficacia le norme giuridiche si
distinguono in derogabili e inderogabili.
• derogabili: contengono delle norme di condotta che i
destinatari possono anche modificare disciplinando in modo
diretto i loro rapporti giuridici.
• inderogabili: le quali devono trovare applicazione anche
contro la volontà dei destinatari.
NORME GIURIDICHE PERFECTAE, IMPERFECTAE E MINUS QUAM PERFECTAE
In base alla sanzione, si distinguono tre norme giuridiche:
• norma perfectae: sono le nome munite di una sanzione.
• norma imperfectae: sono le norme non minute di una
sezione.
• norma quam perfectae: sono le norme definiti relativamente
imperfette, in quanto munite di sanzioni non adeguate.
NORMA GIURIDICA PERCETTIVE, PROIBITIVE E PERMISSIVE
Dal punto di vista del contenuto della norma giuridica, vi sono
tra nome giuridiche, quelle:
• percettive: ovvero sono quelle che impongono determinati
obblighi giuridiche.
• norme proibitive: sono quelle che, in luogo di un
comportamento positivo, impongono un comportamento
negativo.
nome permissive: sono quelle che concedono determinate
facoltà ai consociati. LE FONTI DEL DIRITTO
Il termine fonti del diritto ha un duplice significato, per fonti si
intende i testi che contengono le norme giuridiche “fonti di
cognizione” ovvero da cui il cittadino ha la possibilità di
conoscere l’esistenza e il contenuto della norma mente per
“fonti di produzione” sono vere e proprie fonti del diritto in
quanto solo da esse traggono origine le le norme giuridiche.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI
L’elencazione delle fonti del diritto inoltre possono essere
classificate:
• fonti costituzionali: include la carta costituzionale, inoltre
leggi di revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138 ed
infine leggi costituzionali dove si pongono al vertice assunto
della gerarchia, la nostra costituzione inoltre è entrata in
vigore il 1 gennaio del 1948, essa inoltre si pone al vertice
del sistema normativo, essendo fonte sovraordinata a tutte le
altre fonti del diritto, dopodiché viene definita “costituzione
rigida” in quanto non può essere modificata, solo attraverso
un procedimento di revisione costituzionali ai sensi
dell’articolo 138 c.c;
• fonti dell’unione europea: inoltre le fonti che si trovano al di
sotto delle leggi costituzionali, esse non possono in alcun
modo violare i principi dell’ordinamento italiano iscritti nella
carta costituzionale. L’Italia ha aderito alla comunità
economia europea denominata oggi “Unione Europea”,
attraverso il trattato dell’unione europea e il funzionamento
viene affidato al parlamento europeo la facoltà di emanare
atti giuridici che incidono sugli ordinamenti nazionali, si tratta
di:
• Regolamenti: atti che hanno una portata generale, sono
obbligati in tutti i loro elementi e sono direttamente
applicabili in ciascuno degli stati membri.
• Direttive: che vincolano lo stato membro cui sono rivolte per
quanto riguarda il risultato da raggiugnere, ovvero quello di
impegnare i singoli stati a realizzare gli obiettivi in esse
previsti.
• Decisioni: obbligatorie in tutti i loro elementi, se disegnino tali
destinatari sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.
• fonti legislative ordinarie: la più alta espressione della
volontà dello stato, in cui lo stato ha affidato il potere
legislativo al parlamento, esso comprende le leggi statali, gli
atti avendo valore di legge ed leggi regionali. Le leggi
ordinarie inoltre non possono essere modificate o contraddire
la costituzione e devono osservare gli ordinamenti, nello
stesso livello ci sono gli atti avente forza di legge e sono i
decreti legislativi e decreti legge, atti emanati dal governo
nei casi e nei limiti previsti dalla costituzione.
• fonti regolamentari: si tratta di atti adottati dal governo
definite appunto “fonti secondarie” occupano un livello
inferiore rispetto alla legge. La parola regolamento in questo
ambito indica una fonte normativa secondaria sottordianta
rispetto alla legge, esistono diversi tipi di regolamenti
emanati dal presidente della repubblica, essi sono:
• Regolamenti di esecuzione: norme previste dalla legge a fine
di dettare nome specifiche per la sua corretta esecuzione.
• Regolamenti di attuazione e integrazione: essi sono adottati
quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa,
regolamento che favorisce una migliore applicazione di tale
legge.
• Regolamenti indipendenti: adottati automaticamente dal
governo per regolamentare materie che non sono disciplinate
da una fonte primaria.
• Regolamenti delegati: permette di disciplinare con
regolamento, oggetto già regolato dalla legge che su una
materia coperta da riserva di legge.
• Regolamenti di attuazione delle direttive dell’unione europea:
in quanto le direttive dell’unione europea possono essere
recepite mediante regolamento, se cosi dispone la legge di
delegazione europea.
• Regolamenti di organizzazione: ovvero come definisce la
parole, tendono a dover organizzare le disposizione dei
regolamenti vigenti, nel senso che porta una corretta
esecuzione all’intero del nostro ordinamento.
• Regolamenti statali: quando vengono emanati da un organo
dell’amministrazione statale.
• Regolamenti locali: quando vengono emanati da un comune,
provincia, ed infine una regione.
• fonti consuetudinarie: può essere definita come un
comportamento costante, uniforme, tenuto dai consociati per
un congruo periodo di tempo. Inoltre la consuetudine va vista
come una fonte non scritta ovvero comportamenti umani o
quei fatti socialmente rilevanti cui l’ordinamento attribuisce.
COORDINAMENTO DELLE FONTI
Le antinomie, sono utilizzate per risolvere i possibili conflitti tra
le fonti:
• principio gerarchico.
• principe cronologico.
principio di competenza.
EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
Le norme giuridiche hanno un campo spaziale, ovvero la nostra
costituzione e le leggi costituzionali del nostro ordinamento si
applicano nello spazio costituito da un territorio italiano, nome
giuridiche la cui portata spaziale è limitata.
ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA GIURIDICA
Il procedimento di formazione di una legge si perfeziona a
seguito dell’approvazione della stessa da parte del parlamento
e dalla sua promulgazione ad opera del presidente della
repubblica.
Affinché la legge entri in vigore dopo la promulgazione vi è la
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana,
alla quale i cittadini vengono informati di tale legge approvata
ed ha una portata a conoscenza di 15 giorni, dopodiché
applicabile, periodo che viene definito “vacatio legis”.
PERDITA DI EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA
La durata delle norme non è di solito prevista alle leggi, i fatti a
seguito dei quali le norme cessano di avere efficace sono:
• abrogazione: inoltre essa può essere si tacita che espressa:
• tacita: quando manca nella legge successiva una tale
dichiarazione formale ovvero sono incompatibili o
costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già
regolata dalla legge precedente.
• espressa: quando la legge posteriore dichiara esplicitamente
abrogata una legge anteriore o suoi singoli articoli.
• dichiarazione di incostituzionalità: non costituisce
abrogazione ma bensì annullamento, sentenza pronunciata
dalla corte costituzionale che dichiari illegittimità
costituzionale di una disposizione di legge.
• referendum abrogativo: potere di abrogazione espressa
attraverso il referendum popolare, tale strumento non è
utilizzabile per abrogare leggi in materia di bilancio,
tributaria, amnistia, indulto nonché le leggi di autorizzazione
a rettificare trattati internazionali.
L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME
L’applicazione della norma giuridica consiste nell’individuare e
nell’assegnare a un caso concreto la disciplina che gli compete.
L’interpretazione, è il primo passo per l’applicazione della
legge, attività volta a chiarire il significato delle disposizione
normative. Inoltre esistono diversi tipi di interpretazione:
• interpretazione giudiziale: è quella preveniente dagli organi
deputati all’esercizio della funzione giurisdizionali.
• interpretazione dottrinale: tale tipo di interpretazione è
studiata da cultori in materie giuridiche,
interpretazione autentica: scopo di chiarire il significato della
norma.
IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE
IL RAPPORTO GIURIDICO
Il rapporto giuridico come una relazione tra due o più persone
regolate dal diritto oggettivo, ad esempio tra un creditore e un
debitore vi è il diritto del debitore di portare a termine la
prestazione, ovvero ad adempiere la prestazione nelle mani del
creditore.
LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Le situazioni giuridiche soggettive attribuiscono ad un
determinato soggetto il potere di fare o non fare qualcosa nei
confronti di un’altra persona. Esistono due tipi di situazioni:
• situazioni giuridiche attive, quando un soggetto ha diritto,
potere o facoltà nei confronti di un’altra persona ovvero
denominata debitore.
• situazioni giuridiche passive, quando si hanno doveri,
obblighi nei confronti di altre persone ovvero denominate
creditori.
IL DIRITTO SOGGETTIVO
Il diritto soggettivo è il potere di un soggetto di far valere il
proprio interesse riconosciuto e tutelato da una norma
dell’ordinamento giuridico, esso quindi è il potere di agire per la
soddisfazione del proprio interesse.
I diritti soggettivi possono essere classificati:
• diritti patrimoniali: sono i diritti oggettivi che hanno un
contenuto economico, cioè qualificabili in denaro.
• diritti non patrimoniali: attribuiscono ad un titolare una
qualità di carattere non economico.
• diritti assoluti: che possono essere fatti valere nei confronti di
chiunque e tutti hanno il dovere di non turbare il godimento.
• diritti relativi: sono diritti oggetti che il titolare può far valere
solo nei confronti di persone determinate.
• diritti reali: attribuiscono al titolare un potere diretto su una
cosa per la soddisfazione di un proprio interesse.
• diritti di obbligazione: un soggetto detto creditore ha il diritto
di esigere una prestazione da un altro soggetto denominato
debitore.
• diritti trasmissibili: possono essere trasferiti da un soggetto
all’altro.
• diritti non trasmissibili: non possono essere trasferiti.
ACQUISTO E SUCCESSIONE NEL DIRITTO SOGGETTIVO
L’acquisto indica il fenomeno al quale un diritto soggettivo
entra a far parte della complessiva situazione giuridica facente
capo ad una persona. A seconda del titolo che ne costituisce il
fenomeno, l’acquisto può essere a titolo originario ed titolo
derivativo:
• titolo originario: un soggetto diventa titolare di un diritto
soggettivo senza che il diritto gli venga trasferito da un’altra
persone, ad esempio usucapione di un bene.
• acquisto a titolo derivativo: un soggetto diventa titolare di un
diritto soggettivo in quando il diritto gli viene trasferito o
ceduto dal precedente titolare, inoltre ad esso si intende quel
diritto che da una persona passa ad un’altra.
Colui che effettua la successione perde il diritto viene chiamato
“dante causa”, mentre colui che acquista il diritto dalla persona
da cui è stata ceduta si chiama “avente causa”. La successione
può essere:
• successione tra vivi: quando un diritto si trasferisce da una
persona all’altra mentre sono ancora vivi.
• successione a causa di morte: quando un diritto viene
trasferito ad un nuovo titolare dopo la morte del precedente
titolare.
• successione testamentaria: l’opera che il defunto ha lasciato
alle disposizioni di una ultima volontà ovvero il “testamento”.
• successione legittima: la legge che attribuisce alle persone
l’eredita.
Inoltre la successione può avvenire anche:
• titolo universale, cioè quando una persona subentra
nell’intera posizione giuridica patrimoniale del dante causa,
si parla nel caso di una fusione societaria.
Inoltre la successione può avvenire ancora:
• titolo particolare, ovvero quando una persona subentra solo
in un determinata rapporto.
PERDITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO
Un diritto soggettivo si può acquistare, ma si può anche
perdere ed estinguere. La causa che può determinare la perdita
di un diritto soggettivo è la cosiddetta alienazione che consiste
nel trasferimento volontario o coattivo. Riguardo all’estinzione
del diritto soggettivo, può:
• rinuncia da parte di un titolare.
• prescrizione.
• decadenza.
RINUNCIA
Si ha rinuncia quando il titolare del diritto soggettivo decide
volontariamente di privarsi di tale diritto senza trasferirlo ad
altre persone.
PRESCRIZIONE
Si realizza la prescrizione, quando un diritto soggettivo si
estingue a causa del fatto che il titolare non lo esercita per il
periodo di tempo stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo
2943 c.c; inoltre la prescrizione viene considerata
imprescrittibile, quindi la proprietà ad esempio non si perde per
non uso, ma si perde per l‘usucapione altrui.
I requisiti perché un diritto cada in prescrizione, sono:
• l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato.
• mancato esercizio di un diritto da parte del titolare.
• decorso del tempio stabilito dalla legge.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valore ai sensi dell’articolo 2935 c.c; inoltre il
termine della prescrizione ordinaria come stabilisce l’articolo
2943 c.c, è di dieci anni, la legge inoltre dispone che il termine
della prescrizione più breve, è di cinque anni, per termini di
prescrizione più lunghi ricordiamo che i diritti reali su cosa
altrui si prescrivono in venti anni.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
Qualora il diritto in questione non può essere esercitato,
inizialmente o per un periodo di tempo si configura il fenomeno
della “sospensione della prescrizione”, in quanto risulta difficile
o impossibile esercitare tale diritto, i casi di sospensione della
prescrizione sono sia a condizione del titolare o dal rapporto tra
le parti.
• condizione del titolare: nei confronti dei minori o degli
interdetti per infermità di mente, oppure in tempo di guerra.
• rapporto tra le part: ovvero tra coniugi, tra chi esercita la
responsabilità genitoriale, persone che vi sono sottoposte,
oppure tra erede ed eredita accettata con beneficio di
inventario.
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
Si ha l’interruzione della prescrizione ogni volta che il titolare
del diritto cessa di essere inerente ed esercita il proprio diritto,
poiché possa realizzarsi l’interruzione della prescrizione è
necessario che il titolare del diritto compia un atto dal quale
risulti evidente la volontà di esercitare il diritto. La prescrizione
è interrotta ai sensi dell’articolo 2943 c.c:
• dalla notificazione di un atto con cui inizia il giudizio.
• della domanda proposta nel corso di un giudizio.
• da ogni atto che vada a costituire in mora al debitore.
• dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale
il diritto stesso può essere fatto valere.
DECADENZA
Nelle situazioni giuridiche incerte inoltre sono previsti termini di
decadenza, entro i quali i soggetti titolari sono costretti ad
esercitare i loro diritti, pena la perdita degli stessi, essa inoltre
è disciplinata dall’articolo 2964 c.c, dove si caratterizza per il
fatto di impedire la nascita o l’esercizio di un diritto se non si
soddisfano entro un determinato tempo certe condizioni.
Il termine di decadenza inoltre può essere stabilito dalle parti a
due condizioni:
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