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IL MATRIMONIO CIVILE

REQUISITI

Per poter contrarre matrimonio, la legge richiede che siano

presenti alcuni requisiti, questi necessitano della maggiore età

sia per l’uomo che per la donna. E’ necessaria poi, la sanità

mentale di colui che intende sposarsi. Esso ovvero l’interdetto

per infermità di mente non può contrarre matrimonio, anche se

tale incapacità di intendere e volere anche transitoria non può

contrarre celebrazione. Necessaria inoltre è la libertà di stato

nel senso che non può contrarre matrimonio chi è già unito in

matrimonio o unione civile con un’altra persona.

IMPEDIMENTI

Inoltre ci sono una serie di impedimenti al matrimonio, alcuni

impedimenti sono definiti “dirimenti”, se non vengono osservati

il matrimonio è nullo, essi sono:

• la parentela, l’affinità e l’adozione: l’esistenza di un vicolo di

parentela o affinità e adozione tra l’uomo e la donna che

intendono sposarsi impedisce la celebrazione del

matrimonio.

• il delitto: chi ha ucciso o tentando di uccidere una persona

non può sposare il coniuge di questo.

Altri impedimenti sono definiti “impedimenti”:

• lutto vedovile: la donna che vuole contrarre un nuovo

matrimonio dopo che il pretendete sia sciolto o è stato

annullato deve attendere trecento giorni, al fine di impedire

dubbi sulla paternità di un eventuale figlio nato durante

questo periodo di tempo.

• l’omissione delle pubblicazioni: salvi casi di esonero concesso

dal tribunale per gravissimi motivi articolo 100 c.c, e salvo il

caso di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita.

LE PUBBLICAZIONI E LA CELEBRAZIONE

Il matrimonio deve essere preceduto da una formalità

preliminare consistente nelle pubblicazioni che hanno lo scopo

di portare a conoscenza di tutti il progettato matrimonio.

Contenuti negli articoli 93 c.c, esse consistono nell’affissione

presso il comune di residenza degli sposi di un atto che

contenga la loro generalità. La celebrazione del matrimonio

avviene pubblicamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile del

comune del luogo in cui e stata fatta la richiesta di

pubblicazioni e alla presenza di due testimoni.

L’INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO

Articolo 117 c.c, in caso di vizi all’atto alla nullità del

matrimonio, vi sono diverse ipotesi di invalidità dell’atto e,

precisamente tra semplice irregolarità, inesistenza, nullità e

annullabilità.

IRREGOLARITÀ

La irregolarità non incidono sulla validità dell’atto, ma

determinano l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

INESISTENZA

Si ha inesistenza del matrimonio quando manca la stessa

parvenza di un atto matrimoniale “celebrazione avvenuta

senza la presenza dell’ufficiale di stati civile”.

NULLITÀ

Impugnazione dell’atto e matrimonio “dichiarato nullo”:

In linea generale, può dirsi che si ritiene nullo:

• il matrimonio contratto in assenza della libertà di stato

richiesta dall’articolo 86 codice civile.

• il matrimonio contratto in presenza di un vincolo di parentela,

affinità o adozione non dispensabile.

• il matrimonio contratto in presenza dell’impedimentum

criminis di cui l’articolo 88 c.c, sono legittimi

all’impugnazione i coniugi, gli ascendenti prossimi, il pubblico

ministro e chiunque abbia un interesse legittimo e attuale

all’impugnazione.

ANNULLABILITÀ

Le invalidità nell’ambito dell’annullabilità, le cui peculiarità

vanno rivenute nella legittimazione estesa dell’azione, è in un

peculiare regime di sanatoria per effetto del decorso del tempo.

Casi di annullabilità assoluta:

• rapporti di parentela, affinità e adozione.

• matrimonio contratto dall’interdetto per infermità di mente.

Casi di annullabilità relativa:

• matrimonio contratto da un soggetto incapace di intendere e

volere al momento della celebrazione.

• matrimonio contratto da un minore di età.

Una particolare disciplina, infine e dettata per le ipotesi di vizio

del consenso ai sensi dell’articolo 122 c.c:

• il matrimonio non può essere impugnato da quello dei

coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o

determinato da timore.

• il matrimonio suo essere altresì impugnato da quello dei

coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore.

L’errore sulle qualità personali, purché l’errore riguardi:

• l’esistenza di una malattia fisica o psichica.

• l’esistenza di una sentenza di condanna.

• lo stato di gravidanza causato da una persona diversa dal

soggetto caduto in errore.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per

un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che

hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

Il caso di simulazione del matrimonio e previsto nell’articolo

123 c.c, inoltre l’azione non può essere proposta dopo il

decorso di un anno dalla celebrazione del matrimonio.

IL MATRIMONIO PUTATIVO

Il matrimonio putativo, viene definito come il matrimonio

dichiarato nullo o annullato, qualora lo stesso sia stato

contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, oppure il

loro consenso e stato estorto con violenza o determinato da

timore di eccezione gravita.

MATRIMONIO CONCORDATARIO

Il matrimonio concordatario è il matrimonio che viene celebrato

in presenza di un ministro del culto cattolico, con l’osservanza

del diritto canonico. Poiché il matrimonio religioso produca

effetti civili sia necessario che:

• la celebrazione è stata preceduta dalle pubblicazioni.

• l’atto del matrimonio sia trascritto sui registri matrimoniali

del comune, dal luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

Inoltre la celebrazione avviene secondo la disciplina canonica

davanti al sacerdote è almeno due testimoni, inoltre con la

trascrizione il matrimonio religioso acquista efficacia civili e

l’acquista retroattivamente.

IL MATRIMONIO ACATTOLICO

Si definisce generalmente matrimonio acattolico, il matrimonio

celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso da quello

cattolico ai sensi dell’articolo 83 c.c; Inoltre ha gli stessi effetti

di quello concordatario compresa la trascrizione, l’unico

elemento che lo differenza è la persona che celebra di culto

diversa.

DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI

A seguito della celebrazione del matrimonio, marito e moglie

acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi obblighi.

Parlando dei doveri ai sensi dell’articolo 143 c.c, sono:

• la coabitazione, normale convivenza.

• fedeltà, astenersi dai rapporti sessuali con altre persona.

• collaborare alla gestione della vita familiare.

• assistenza morale dei figli, mantenimento, istruzione e

educazione.

I RAPPORTI PATRIMONIALI

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale della famiglia può essere definito come

quell’insieme di regole che disciplina in modo organico gli

effetti giuridici di comportamenti futuri dei coniugi,

comportamenti che determinano l’acquisto di diritti o

l’assunzione di obblighi di natura patrimoniale.

REGIME LEGALE E REGIME CONVENZIONALE

Il regime patrimoniale della famiglia può essere sia legale o

convenzionale:

• “ legale” quando: trova la sua fonte nella legge, inoltre

l’elemento principale è la comunione dei beni.

• è “convenzionale” quando: trova fonte nella volontà dei

coniugi, i quali optano per un regime patrimoniale diverso

rispetto a quello previsto in via generale.

COMUNIONE LEGALE DEI BENI

In mancanza di una diversa volontà dei coniugi, i rapporti

patrimoniali sono regolati dalle norme in materia di comunione

legale. L’oggetto della comunione articolo 177 c.c,:

• acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente

durante il matrimonio.

• l’azienda gestita da entrambi i coniugi è costituita dopo il

matrimonio, rientrano nella comunione solo gli utili e

incrementi.

• frutti dei beni propri.

BENI PERSONALI

La comunione non coinvolge tutto il patrimonio dei coniugi, ma

rimangono esclusi i beni personali di ciascuno coniuge ai sensi

dell’articolo 179 c.c:

• beni prima del matrimonio in cui un coniuge era titolare di un

diritto reale di godimento.

• beni acquistati con il prezzo di trasferimento dei beni

personali.

• beni d’uso strettamente personale.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

La comunione si scoglio nei seguenti casi ai sensi dell’articolo

191 c.c:

• dichiarazione di assenza o morte presunta.

• annullamento del matrimonio, purché la sentenza sia stata

resa esecutiva.

• separazione personale dei coniugi.

• separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in

caso di inabilitazione di uno dei coniugi.

• mutamento convenzionale del regime patrimoniale.

• fallimento di uno dei coniugi.

Lo scioglimento avviene solo quanto la comunione si scioglie

con la divisone dei beni, tutte le spese vengono a carico di

entrambi.

LE CONVENZIONI MATRIMONIALI E REGIMI CONVENZIONALI

I coniugi posso modificare, estinguere o integrare il regime

legale tramite un apposita convenzione, definita “convenzione

matrimoniale”, si tratta di un accordo tra i coniugi che può

intervenire in qualunque momento, e che deve essere

consacrato in un atto pubblico stipulato in presenza di due

testimoni. La scelta del regime di separazione può anche

essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. Il

regime patrimoniale scelto dai coniugi deve essere reso

pubblico, il codice prevede due forme di pubblicità:

• l’annotazione nei registri dello stato civile, il regime della

separazione, non è opponibile se non risulta

dall’annotazione.

• trascrizione nei pubblici registri matrimoniali delle

convenzioni matrimoniali che hanno ad oggetto beni

immobili.

SEPARAZIONE DEI BENI

I coniugi possono sostituire al regime della comunione quando

della separazione dei beni , la scelta di tale regime suo essere

effettuato anche al momento della celebrazione del

matrimonio.

LA COMUNIONE CONVENZIONALE

Si tratta di una comunione legale modificata dai coniugi

mediante una convenzione patrimoniale, ai quali lim

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stepup di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Di Porto Andrea.