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LA NORMA GIURIDICA E IL RAPPORTO GIURIDICO

L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LA NORMA GIURIDICA

IL DIRTTO E L’ORDINAMENTO GIURIDICO

Il diritto è l’insieme delle regole che i cittadini sono obbligati ad

osservare inoltre vi è un complesso di regole che stabiliscono

quali comportamenti devono o non devono essere osservati.

Queste regole di condotta possono essere sia:

• regole sociali: l’essere leale tra gli amici.

• vere nome giuridiche: inoltre essa è obbligatoria provoca in

caso di violenza, l’applicazione di una sanzione.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLA NORMA GIURIDICA

Dal punto di vista della struttura si possono individuare nella

norma giuridica una parte definita “descrizione di una

situazione”, mentre l’altra parte può essere definita

l’affermazione di una conseguenza. Riguardo alle

caratteristiche della norma giuridica inoltre essa è:

• positiva: in quanto una regola di condotta che viene posta è

riconosciuta dallo stato.

• relativa: nel senso che varia nel tempo e nello spazio.

• coattiva: in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente,

in quanto se essa non viene rispettata, colui che l'ha

commessa può subire una sanzione civile, amministrativa e

penale.

• generalità: in quanto essa si rivolge ad una pluralità di

destinatari.

• astratta: in quando ha come oggetto una serie di fatti

ipotetici.

LE NORME GIURIDICHE DEROGABILI E INDEROGABILI

Dal punto di vista dell’efficacia le norme giuridiche si

distinguono in derogabili e inderogabili.

• derogabili: contengono delle norme di condotta che i

destinatari possono anche modificare disciplinando in modo

diretto i loro rapporti giuridici.

• inderogabili: le quali devono trovare applicazione anche

contro la volontà dei destinatari.

NORME GIURIDICHE PERFECTAE, IMPERFECTAE E MINUS QUAM PERFECTAE

In base alla sanzione, si distinguono tre norme giuridiche:

• norma perfectae: sono le nome munite di una sanzione.

• norma imperfectae: sono le norme non minute di una

sezione.

• norma quam perfectae: sono le norme definiti relativamente

imperfette, in quanto munite di sanzioni non adeguate.

NORMA GIURIDICA PERCETTIVE, PROIBITIVE E PERMISSIVE

Dal punto di vista del contenuto della norma giuridica, vi sono

tra nome giuridiche, quelle:

• percettive: ovvero sono quelle che impongono determinati

obblighi giuridiche.

• norme proibitive: sono quelle che, in luogo di un

comportamento positivo, impongono un comportamento

negativo.

nome permissive: sono quelle che concedono determinate

facoltà ai consociati. LE FONTI DEL DIRITTO

Il termine fonti del diritto ha un duplice significato, per fonti si

intende i testi che contengono le norme giuridiche “fonti di

cognizione” ovvero da cui il cittadino ha la possibilità di

conoscere l’esistenza e il contenuto della norma mente per

“fonti di produzione” sono vere e proprie fonti del diritto in

quanto solo da esse traggono origine le le norme giuridiche.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI

L’elencazione delle fonti del diritto inoltre possono essere

classificate:

• fonti costituzionali: include la carta costituzionale, inoltre

leggi di revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138 ed

infine leggi costituzionali dove si pongono al vertice assunto

della gerarchia, la nostra costituzione inoltre è entrata in

vigore il 1 gennaio del 1948, essa inoltre si pone al vertice

del sistema normativo, essendo fonte sovraordinata a tutte le

altre fonti del diritto, dopodiché viene definita “costituzione

rigida” in quanto non può essere modificata, solo attraverso

un procedimento di revisione costituzionali ai sensi

dell’articolo 138 c.c;

• fonti dell’unione europea: inoltre le fonti che si trovano al di

sotto delle leggi costituzionali, esse non possono in alcun

modo violare i principi dell’ordinamento italiano iscritti nella

carta costituzionale. L’Italia ha aderito alla comunità

economia europea denominata oggi “Unione Europea”,

attraverso il trattato dell’unione europea e il funzionamento

viene affidato al parlamento europeo la facoltà di emanare

atti giuridici che incidono sugli ordinamenti nazionali, si tratta

di:

• Regolamenti: atti che hanno una portata generale, sono

obbligati in tutti i loro elementi e sono direttamente

applicabili in ciascuno degli stati membri.

• Direttive: che vincolano lo stato membro cui sono rivolte per

quanto riguarda il risultato da raggiugnere, ovvero quello di

impegnare i singoli stati a realizzare gli obiettivi in esse

previsti.

• Decisioni: obbligatorie in tutti i loro elementi, se disegnino tali

destinatari sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.

• fonti legislative ordinarie: la più alta espressione della

volontà dello stato, in cui lo stato ha affidato il potere

legislativo al parlamento, esso comprende le leggi statali, gli

atti avendo valore di legge ed leggi regionali. Le leggi

ordinarie inoltre non possono essere modificate o contraddire

la costituzione e devono osservare gli ordinamenti, nello

stesso livello ci sono gli atti avente forza di legge e sono i

decreti legislativi e decreti legge, atti emanati dal governo

nei casi e nei limiti previsti dalla costituzione.

• fonti regolamentari: si tratta di atti adottati dal governo

definite appunto “fonti secondarie” occupano un livello

inferiore rispetto alla legge. La parola regolamento in questo

ambito indica una fonte normativa secondaria sottordianta

rispetto alla legge, esistono diversi tipi di regolamenti

emanati dal presidente della repubblica, essi sono:

• Regolamenti di esecuzione: norme previste dalla legge a fine

di dettare nome specifiche per la sua corretta esecuzione.

• Regolamenti di attuazione e integrazione: essi sono adottati

quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa,

regolamento che favorisce una migliore applicazione di tale

legge.

• Regolamenti indipendenti: adottati automaticamente dal

governo per regolamentare materie che non sono disciplinate

da una fonte primaria.

• Regolamenti delegati: permette di disciplinare con

regolamento, oggetto già regolato dalla legge che su una

materia coperta da riserva di legge.

• Regolamenti di attuazione delle direttive dell’unione europea:

in quanto le direttive dell’unione europea possono essere

recepite mediante regolamento, se cosi dispone la legge di

delegazione europea.

• Regolamenti di organizzazione: ovvero come definisce la

parole, tendono a dover organizzare le disposizione dei

regolamenti vigenti, nel senso che porta una corretta

esecuzione all’intero del nostro ordinamento.

• Regolamenti statali: quando vengono emanati da un organo

dell’amministrazione statale.

• Regolamenti locali: quando vengono emanati da un comune,

provincia, ed infine una regione.

• fonti consuetudinarie: può essere definita come un

comportamento costante, uniforme, tenuto dai consociati per

un congruo periodo di tempo. Inoltre la consuetudine va vista

come una fonte non scritta ovvero comportamenti umani o

quei fatti socialmente rilevanti cui l’ordinamento attribuisce.

COORDINAMENTO DELLE FONTI

Le antinomie, sono utilizzate per risolvere i possibili conflitti tra

le fonti:

• principio gerarchico.

• principe cronologico.

principio di competenza.

EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

Le norme giuridiche hanno un campo spaziale, ovvero la nostra

costituzione e le leggi costituzionali del nostro ordinamento si

applicano nello spazio costituito da un territorio italiano, nome

giuridiche la cui portata spaziale è limitata.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA GIURIDICA

Il procedimento di formazione di una legge si perfeziona a

seguito dell’approvazione della stessa da parte del parlamento

e dalla sua promulgazione ad opera del presidente della

repubblica.

Affinché la legge entri in vigore dopo la promulgazione vi è la

pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana,

alla quale i cittadini vengono informati di tale legge approvata

ed ha una portata a conoscenza di 15 giorni, dopodiché

applicabile, periodo che viene definito “vacatio legis”.

PERDITA DI EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA

La durata delle norme non è di solito prevista alle leggi, i fatti a

seguito dei quali le norme cessano di avere efficace sono:

• abrogazione: inoltre essa può essere si tacita che espressa:

• tacita: quando manca nella legge successiva una tale

dichiarazione formale ovvero sono incompatibili o

costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già

regolata dalla legge precedente.

• espressa: quando la legge posteriore dichiara esplicitamente

abrogata una legge anteriore o suoi singoli articoli.

• dichiarazione di incostituzionalità: non costituisce

abrogazione ma bensì annullamento, sentenza pronunciata

dalla corte costituzionale che dichiari illegittimità

costituzionale di una disposizione di legge.

• referendum abrogativo: potere di abrogazione espressa

attraverso il referendum popolare, tale strumento non è

utilizzabile per abrogare leggi in materia di bilancio,

tributaria, amnistia, indulto nonché le leggi di autorizzazione

a rettificare trattati internazionali.

L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME

L’applicazione della norma giuridica consiste nell’individuare e

nell’assegnare a un caso concreto la disciplina che gli compete.

L’interpretazione, è il primo passo per l’applicazione della

legge, attività volta a chiarire il significato delle disposizione

normative. Inoltre esistono diversi tipi di interpretazione:

• interpretazione giudiziale: è quella preveniente dagli organi

deputati all’esercizio della funzione giurisdizionali.

• interpretazione dottrinale: tale tipo di interpretazione è

studiata da cultori in materie giuridiche,

interpretazione autentica: scopo di chiarire il significato della

norma.

IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE

SOGGETTIVE

IL RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico come una relazione tra due o più persone

regolate dal diritto oggettivo, ad esempio tra un creditore e un

debitore vi è il diritto del debitore di portare a termine la

prestazione, ovvero ad adempiere la prestazione nelle mani del

creditore.

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Le situazioni giuridiche soggettive attribuiscono ad un

determinato soggetto il potere di fare o non fare qualcosa nei

confronti di un’altra persona. Esistono due tipi di situazioni:

• situazioni giuridiche attive, quando un soggetto ha diritto,

potere o facoltà nei confronti di un’altra persona ovvero

denominata debitore.

• situazioni giuridiche passive, quando si hanno doveri,

obblighi nei confronti di altre persone ovvero denominate

creditori.

IL DIRITTO SOGGETTIVO

Il diritto soggettivo è il potere di un soggetto di far valere il

proprio interesse riconosciuto e tutelato da una norma

dell’ordinamento giuridico, esso quindi è il potere di agire per la

soddisfazione del proprio interesse.

I diritti soggettivi possono essere classificati:

• diritti patrimoniali: sono i diritti oggettivi che hanno un

contenuto economico, cioè qualificabili in denaro.

• diritti non patrimoniali: attribuiscono ad un titolare una

qualità di carattere non economico.

• diritti assoluti: che possono essere fatti valere nei confronti di

chiunque e tutti hanno il dovere di non turbare il godimento.

• diritti relativi: sono diritti oggetti che il titolare può far valere

solo nei confronti di persone determinate.

• diritti reali: attribuiscono al titolare un potere diretto su una

cosa per la soddisfazione di un proprio interesse.

• diritti di obbligazione: un soggetto detto creditore ha il diritto

di esigere una prestazione da un altro soggetto denominato

debitore.

• diritti trasmissibili: possono essere trasferiti da un soggetto

all’altro.

• diritti non trasmissibili: non possono essere trasferiti.

ACQUISTO E SUCCESSIONE NEL DIRITTO SOGGETTIVO

L’acquisto indica il fenomeno al quale un diritto soggettivo

entra a far parte della complessiva situazione giuridica facente

capo ad una persona. A seconda del titolo che ne costituisce il

fenomeno, l’acquisto può essere a titolo originario ed titolo

derivativo:

• titolo originario: un soggetto diventa titolare di un diritto

soggettivo senza che il diritto gli venga trasferito da un’altra

persone, ad esempio usucapione di un bene.

• acquisto a titolo derivativo: un soggetto diventa titolare di un

diritto soggettivo in quando il diritto gli viene trasferito o

ceduto dal precedente titolare, inoltre ad esso si intende quel

diritto che da una persona passa ad un’altra.

Colui che effettua la successione perde il diritto viene chiamato

“dante causa”, mentre colui che acquista il diritto dalla persona

da cui è stata ceduta si chiama “avente causa”. La successione

può essere:

• successione tra vivi: quando un diritto si trasferisce da una

persona all’altra mentre sono ancora vivi.

• successione a causa di morte: quando un diritto viene

trasferito ad un nuovo titolare dopo la morte del precedente

titolare.

• successione testamentaria: l’opera che il defunto ha lasciato

alle disposizioni di una ultima volontà ovvero il “testamento”.

• successione legittima: la legge che attribuisce alle persone

l’eredita.

Inoltre la successione può avvenire anche:

• titolo universale, cioè quando una persona subentra

nell’intera posizione giuridica patrimoniale del dante causa,

si parla nel caso di una fusione societaria.

Inoltre la successione può avvenire ancora:

• titolo particolare, ovvero quando una persona subentra solo

in un determinata rapporto.

PERDITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO

Un diritto soggettivo si può acquistare, ma si può anche

perdere ed estinguere. La causa che può determinare la perdita

di un diritto soggettivo è la cosiddetta alienazione che consiste

nel trasferimento volontario o coattivo. Riguardo all’estinzione

del diritto soggettivo, può:

• rinuncia da parte di un titolare.

• prescrizione.

• decadenza.

RINUNCIA

Si ha rinuncia quando il titolare del diritto soggettivo decide

volontariamente di privarsi di tale diritto senza trasferirlo ad

altre persone.

PRESCRIZIONE

Si realizza la prescrizione, quando un diritto soggettivo si

estingue a causa del fatto che il titolare non lo esercita per il

periodo di tempo stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo

2943 c.c; inoltre la prescrizione viene considerata

imprescrittibile, quindi la proprietà ad esempio non si perde per

non uso, ma si perde per l‘usucapione altrui.

I requisiti perché un diritto cada in prescrizione, sono:

• l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato.

• mancato esercizio di un diritto da parte del titolare.

• decorso del tempio stabilito dalla legge.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto

può essere fatto valore ai sensi dell’articolo 2935 c.c; inoltre il

termine della prescrizione ordinaria come stabilisce l’articolo

2943 c.c, è di dieci anni, la legge inoltre dispone che il termine

della prescrizione più breve, è di cinque anni, per termini di

prescrizione più lunghi ricordiamo che i diritti reali su cosa

altrui si prescrivono in venti anni.

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Qualora il diritto in questione non può essere esercitato,

inizialmente o per un periodo di tempo si configura il fenomeno

della “sospensione della prescrizione”, in quanto risulta difficile

o impossibile esercitare tale diritto, i casi di sospensione della

prescrizione sono sia a condizione del titolare o dal rapporto tra

le parti.

• condizione del titolare: nei confronti dei minori o degli

interdetti per infermità di mente, oppure in tempo di guerra.

• rapporto tra le part: ovvero tra coniugi, tra chi esercita la

responsabilità genitoriale, persone che vi sono sottoposte,

oppure tra erede ed eredita accettata con beneficio di

inventario.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Si ha l’interruzione della prescrizione ogni volta che il titolare

del diritto cessa di essere inerente ed esercita il proprio diritto,

poiché possa realizzarsi l’interruzione della prescrizione è

necessario che il titolare del diritto compia un atto dal quale

risulti evidente la volontà di esercitare il diritto. La prescrizione

è interrotta ai sensi dell’articolo 2943 c.c:

• dalla notificazione di un atto con cui inizia il giudizio.

• della domanda proposta nel corso di un giudizio.

• da ogni atto che vada a costituire in mora al debitore.

• dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale

il diritto stesso può essere fatto valere.

DECADENZA

Nelle situazioni giuridiche incerte inoltre sono previsti termini di

decadenza, entro i quali i soggetti titolari sono costretti ad

esercitare i loro diritti, pena la perdita degli stessi, essa inoltre

è disciplinata dall’articolo 2964 c.c, dove si caratterizza per il

fatto di impedire la nascita o l’esercizio di un diritto se non si

soddisfano entro un determinato tempo certe condizioni.

Il termine di decadenza inoltre può essere stabilito dalle parti a

due condizioni:

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stepup di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Di Porto Andrea.
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