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CONCETTO DEL POSSESSO
Art. 1140 “È il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio
della proprietà o di un altro diritto reale.”
Possesso diverso da proprietà
È una situazione di fatto per cui un soggetto (il possessore), in relazione ad un
determinato bene, si comporta come se fosse il proprietario ma credendo di esserlo. Il
possessore non è sempre il proprietario, potrebbe esercitare un poter di fatto sulla cosa
(averlo/usarlo) ma senza avere il titolo, senza essere davvero il proprietario. Sono
responsabile di quel bene ma non posso fare una cessione di quel bene.
Se io uso la bicicletta di mia mamma ne sono responsabile ma, se decidessi di venderla,
non potrei farlo.
Contratto di affitto: la proprietà prevale sul possesso ma ci sono delle situazioni di
garanzia temporanea del possesso tali per cui se io vengo privato dal proprietario del
possesso su una cosa e oltre al possesso c’è l’animus possidendi, posso ricorrere al
tribunale per riottenere il possesso di quella cosa. (animus possidendi convinzione di
essere proprietario)
Art. 1153 cc possesso vale titolo per i beni mobili con buona fede del possessore.
ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
A titolo derivativo: quando la proprietà la acquisto, mi viene donata o eredito da un
precedente proprietario, quindi tramite negozio giuridico (contratto) o successione. La
proprietà si acquista esattamente a come era prima, con eventuali pesi o gravami.
A titolo originario: l’acquisto della proprietà sul bene avviene indipendentemente dal
precedente proprietario. Il bene viene acquistato libero dal diritto di chicchessia. Vengono
meno eventuali diritti o garanzie reali gravanti sul bene (es. ipoteche)
Esempi di acquisto a titolo originario sono il possesso e l’usucapione, ma anche
l’Occupazione la cosa abbandonata, che all’evidenza è stata lasciata lì, si acquista a
titolo originario perché chi la trova se la tiene. Diversa è la situazione per la cosa smarrita
che viene portata a chi di competenza. Se dopo un anno non viene reclamata diventa di
proprietà di chi l’ha trovata ma non si acquista per occupazione in questo caso.
LE OBBLIGAZIONI
Sono diritti che spettano nei confronti di altre persone, ovvero il diritto di un soggetto di
ottenere delle prestazioni da parte di uno o più soggetti a lui debitori.
Le obbligazioni sono dei diritti relativi.
Essi si dividono in:
Diritti di credito: non solo quando ho un debito con qualcuno (devono darmi
qualcosa), ma anche un diritto di dare o consegnare un oggetto o una prestazione;
Obblighi di fare una cosa (es. il lavoratore);
Obblighi di non fare (es. la concorrenza);
Diritti personali di godimento (es. poter abitare in un appartamento);
Per poter esistere un’obbligazione, deve esistere un rapporto tra le due parti (debitore e
creditore), chiamato rapporto obbligatorio. Le parti possono essere determinate (quando le
parti sono esplicitate) o indeterminate.
Dev’essere presente poi l’oggetto del rapporto, ovvero la prestazione. Questa prestazione
deve avere carattere patrimoniale (deve valere di una valutazione economica), in caso
contrario non sarà di carattere patrimoniale. L’interesse del creditore può non avere un
carattere patrimoniale.
Le obbligazioni si dividono in due categorie ed in entrambi i casi ci possono essere più
debitori o creditori.
Solidali:
1) Un debitore e più creditori (lato attivo): il debitore può chiedere al debitore di pagare
l’intera somma che ogni creditore ha dato ad esso, che poi dovrà cedere ad ognuno
degli altri creditori la propria parte (il debitore è apposto, si devono arrangiare tra di
loro con quello che ha preso i soldi).
2) Più debitori e un creditore (lato passivo): il creditore può scegliere quale debitore
deve pagare l’intera somma. Se quel debitore paga, anche gli altri sono liberati
dall’obbligazione. Di conseguenza il debitore che ha pagato può farsi ridare le quote
che non hanno pagato ma ha pagato lui (azione di regresso) → il creditore è
favorito, in quanto può scegliere da quale debitore andare a chiedere i soldi.
Parziarie:
1) un solo debitore e più creditori, ogni debitore avrà diritto di pretendere solo la sua
parte dal debitore (es. se 5 persone avanzano soldi da una sesta persona, ognuna
delle 5 persone potrà e dovrà ricevere i soldi che gli spettano, niente di più o meno).
In questo caso il creditore può rifiutarsi di pagare l’intera somma a un singolo
creditore.
2) più debitori e un solo creditore: es la banca che presta i soldi a 5 persone, ogni
persona poi dovrà restituire la sua parte alla banca, senza dover pagare la parte
degli altri.
Solitamente se ci sono più debitori, l’obbligazione è solidale.
Per essere parziaria dev’essere esplicitato da una norma.
Eventualmente anche le parti possono accordarsi per un’obbligazione parziaria.
Quando ci sono più creditori è tutto il contrario, ovvero in genere vi è un’obbligazione
parziaria, salvo diversità dovute a una norma o diversa decisione tra le parti.
ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE
È l’esatta esecuzione da parte del debitore della prestazione promessa nei termini assunti.
Quando l’obbligazione è adempiuta, l’obbligazione si ritiene estinta. Da quel momento il
debitore è liberato.
C’è una modalità per eseguire l’obbligazione, ovvero in modo diligente: mettendoci
l’impegno necessario per adempire l’obbligazione fino alla fine in modo esaustivo.
La diligenza può essere di due tipi:
Diligenza del buon padre di famiglia: ovvero secondo il criterio tale per cui una
persona qualsiasi avrebbe svolto l’azione (non uno specialista). In questi casi la
persona che compie l’azione, se non la svolge come dovuto, non sarà sanzionato
più di tanto.
Diligenza del buon professionista: ovvero che per svolgere una certa attività
sono richieste delle specifiche capacità e requisiti, è richiesta una persona
specializzata, riferendosi a criteri basati su come avrebbe agito qualunque altro
specialista come lui. In questo caso se ci dovessero essere risarcimenti di danni,
verrà esaminata e sanzionata più attentamente la questione.
La prestazione va:
- adempiuta totalmente, su richiesta del creditore (quando e dove vuole lui)
- entro un eventuale termine (nel caso in cui non dovesse essere espresso, il creditore può
chiederlo in un qualsiasi momento)
- nel luogo stabilito dalle parti, eccetto in casi diversi è stabiliti dagli articoli nel C.C.
Qualora l’obbligazione non fosse adempiuta entro questi canoni, il creditore può chiedere
ad altri di svolgerla.
Ci sono due criteri di valutazione per stabilire se è stata adempiuta un’obbligazione:
1. Obbligazione di mezzi: metto a disposizione le mie capacità nei confronti di chi mi
ha contattato a compiere un’obbligazione. Faccio il possibile ma non posso fare
assolutamente in modo che l’obbligazione venga adempiuta. Nel caso però che non
sia stata diligente la persona in questione, non sarà assolto dall’obbligazione
2. Obbligazione di risultato: ci si concentra sul risultato finale di un’obbligazione, che
deve essere portata a termine assolutamente.
INADEMPIMENTO
Avviene quando il debitore non esegue (parzialmente, del tutto o in modo errato) la
prestazione dovuta.
Questo è un fatto oggettivo in quanto, se non è stata adempiuta la prestazione, non si può
discutere, visto che erano state stabilite da un contratto le modalità e i termini entro cui
adempirla. È discutibile invece la ragione per cui non è stata adempiuta l’azione.
Solitamente si provvede al risarcimento del danno in caso di inadempimento.
Tuttavia, il debitore può essere “salvato” nel caso in cui non dovesse adempire, se non ha
potuto adempire per cause di forza maggiore, non prevedibili e non evitabili, avvenute
successivamente al momento della stipulazione del contratto. Questo si definisce
impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile.
L’inadempimento per causa non imputabile può essere di due tipi:
Caso fortuito: quando avviene qualcosa non prevedibile e inevitabile tale per cui il
bene o la prestazione non può essere consegnata o svolta al debitore (ad esempio
l’affondamento di una nave dove è caricato il bene che era stato promesso al
creditore).
Forza maggiore: sono eventi non prevedibili che non possono essere colpa del
debitore (es una guerra che scoppia).
Nel caso di smarrimento di beni di genere (beni fungibili) come ad esempio il denaro, il
debitore deve lo stesso procedere a restituire il bene con uno di eguale forma e valore al
creditore (in questo caso la stessa somma di denaro). Quindi in questo caso il caso fortuito
e la forza maggiore non sono utilizzabili come motivazioni per non adempire.
L’inadempienza generalmente si divide in due tipologie sostanziali:
Se il debitore non adempie volontariamente si parla di dolo (doloso).
Se l’inadempimento è avvenuto a causa di un comportamento errato da parte del
debitore, si parla di colpa (colposo).
Responsabilità oggettiva: il debitore può essere chiamato a rispondere se si trova in una
situazione di pericolo evitabile, anche se il fatto non è imputabile a nessuno: è il caso
anche di azioni che provocano danni fatte da un minore, dove la responsabilità ricade sui
genitori.
Questa si verifica:
- quando il debitore non esegue (parzialmente, diversamente o del tutto) la prestazione
promessa
- è un fatto oggettivo (ordino un libro su Amazon e non mi arriva) e consegue la
responsabilità del debitore, che deve rispondere del mancato adempimento attraverso il
risarcimento del danno (forma più semplice)
- impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile: il debitore è liberato
dall’obbligazione. Innanzitutto non deve esserci stata già dal momento degli accordi e
deve trattarsi di un evento non prevedibile e non evitabile da parte del debitore (caso
fortuito e forza maggiore)
caso fortuito: il debitore è liberato solo quando succede qualcosa di non preventivabile e
non prevedibile (es. Affonda una nave)
- se il debitore volontariamente non adempie si chiama DOLO (inadempimento doloso)
che è una situazione più grave
- se inadempimento avviene x cause imputabili al debitore (custodisce in maniera
inappropriata il bene o lo danneggia)→ DOLOSO
- se caso fortuito/forza maggio