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LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
All’articolo 13 del TUE si elencano le Istituzioni dell’Unione Europea, dopo averne indicato i poteri
dell’Unione stessa: “ L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni.”; le Istituzioni propriamente dette sono quelle elencate al
paragrafo 1, mentre esistono poi altre due istituzioni ausiliarie.
La forma di governo dell’Unione Europea è riconducibile alle forme di governo miste, ossia
quella forma di governo che mette insieme una serie di istituzioni ed un diverso tipo di legittimazione:
vi è una legittimazione democratica che emerge dal Parlamento, una componente tecnocratica che emerge
da Commissione, BCE, Corte di Giustizia, …
La pluralità di diversi titoli di legittimazione, ossia di giustificazione del potere verrà equilibrato in un
modo ben specifico, mediante l’azione della Corte di Giustizia: l’articolo 3 indugia molto sul principio di
legalità, e quindi sulle competenze peculiari di ogni istituzione; una violazione delle porzioni di
intervento di un’istituzione rispetto che ad un’altra creerà non pochi problemi.
Inoltre, le istituzioni devono seguire la cd. leale cooperazione, ossia quel principio che lega i vari
operatori a fare un uso leale delle proprie prerogative, utilizzandole in modo tale da raggiungere gli
obiettivi dell’Unione, affinché non vi sia un uso idiosincratico delle prerogative di un organo rispetto ad
un altro.
La disciplina delle Istituzioni è articolata fra norme di carattere generale, contenute all’articolo 3
del TUE, e norme più specifiche e di dettaglio, contenute al Capo 6 del TFUE.
Il Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo è l’istituzione che ha funzione di indirizzo politico e sviluppo degli obiettivi dei
Trattati; l’impulso politico a livello europeo ha quindi un impulso intergovernativo. L’inserimento del
Consiglio Europeo nell’articolo 13 è molto recente, in quanto risale al Trattato di Lisbona: dagli anni ‘70
i Capi di Stato e di Governo si riunivano in modo informale, con l’Atto Unico Europeo questi incontri
vennero formalizzati ma solo con il Trattato di Lisbona venne istituzionalizzato.
Il Consiglio Europeo è composto da i Capi di Stato o di Governo (28), a seconda della tipologia
di Stato, il Presidente del Consiglio Europeo, il Presidente della Commissione Europea, l’Alto
Rappresentante per la Politica Estera, ed eventualmente un ministro per Stato ed un Commissario:
partecipano al voto solo gli Stati; il Consiglio Europeo si incontra due volte a semestre.
La politica economica è materia di coordinamento dell’Unione Europea: il Consiglio Europeo
elabora gli orientamenti di massima in materia di politica economica; similmente avviene per lo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
Il Consiglio Europeo svolge anche funzioni importanti di natura costituzionale; è affidato, per
esempio, il compito importante di revisione dei Trattati dell’Unione, ovvero di accettazione o rimozione
di Stati membri.
Altri poteri attengono alla composizione degli altri organi dell’Unione: il Consiglio, oltre a
nominare il proprio Presidente, ha il compito di nominare l’Alto Rappresentante per la Politica Estera,
la Commissione, l’esecutivo della Banca Centrale Europea; di fatto, il Consiglio Europeo nomina anche
i giudici della Corte di Giustizia Europea, in quanto l’articolo 19 TUE stabilisce che la Corte di
Giustizia è composta da un giudice per Stato membro: la nomina del giudice è un atto formalmente
degli Stati membri, anche se sostanzialmente la nomina avviene di concerto con tutti gli altri Paesi.
Inoltre, il Consiglio ha funzione di problem solving: vi sono una serie di norme nel Trattato,
chiamate in gergo “freno di emergenza”; all’interno di normali procedimenti legislativi circa materie
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sensibili (diritti sociali, norme di diritto penale processuale e sostanziale, politiche di sicurezza comune), che
solitamente attengono alla sovranità del singolo Stato: uno Stato, che si trovasse in minoranza, potrebbe
segnalare che la norma trattata potrebbe essere dannosa all’interno della legislazione del proprio Paese.
Nel migliore dei casi, il conflitto viene appianato proponendo modifiche alla norma in analisi, ovvero
promettendo altre manovre al Paese in altri dossier; in altre ipotesi, nel caso in cui non fosse possibile
superare le ostilità del Paese, sarebbe possibile ad un numero minimo di 9 Stati membri di procedere
con un’integrazione asimmetrica all’interno del singolo Stato.
All’articolo 15 viene indicato che la modalità di voto di default per il Consiglio Europeo è per
consenso: se i Trattati non dispongono diversamente, la misura verrà approvata senza l’opposizione di
alcun Stato membro.
Prima del Trattato di Lisbona, la Presidenza del Consiglio era a rotazione semestrale che vedeva
intervallarsi il Capo di Stato o di Governo dello Stato di turno; con Lisbona invece fu introdotto la
Presidenza permanente. La presidenza a turno era disfunzionale e creava non pochi problemi; la
presidenza permanente non è attribuita ad un Capo di Stato o di Governo, anzi il Trattato afferma proprio
che il soggetto scelto non possa ricoprire alcuna carica all’interno dello Stato di provenienza; tale misura
seguì due obiettivi fondamentali: evitare conflitti di interessi e la possibilità di dedicarsi interamente alla
propria carica.
La Presidenza dura 2 anni e mezzo, rinnovabili, e viene decisa solitamente per consenso;
all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si voleva candidare Tony Blair come Presidente
del Consiglio Europeo, soprattutto dal centrosinistra europeo: la candidatura fu bocciata in quanto i
Trattati stessi indicano che il Presidente del Consiglio Europeo debba essere una persona che “si muove
nell’ombra”, in grado di mettere d’accordo 28 Capi di Stato e di Governo piuttosto che una personalità
politica forte.
Il Trattato tenta di disinnescare un eventuale conflitto fra Presidente del Consiglio Europeo e
della Commissione indicando che questi due debbano invece collaborare, per esempio nell’istruzione
delle riunioni del Consiglio Europeo; spetterà inoltre al Presidente del Consiglio Europeo redigere un
documento in cui sono contenute le decisioni del Consiglio stesso, in termini di orientamenti generali,
sui quali la Commissione deve sviluppare vere e proprie politiche.
Nessuna norma del Trattato vieta che il Presidente del Consiglio Europeo sia anche Presidente
della Commissione: quel rapporto di tensione fra le due cariche può essere stemperato o con norme del
Trattato, ovvero, in modo più ambizioso, nominando per le due cariche lo stesso soggetto; nel
panorama politico europeo attuale ciò è molto improbabile, in quanto ciò creerebbe un forte
accentramento del potere.
Il Presidente del Consiglio Europeo, in politica estera, è rappresentante solo circa le materie di
politica estera, mentre per tutte le altre materie sarà la Commissione Europea.
La Commissione Europea
La Commissione Europea viene definita il motore dell’integrazione e si muove in maniera
indipendente dagli interessi degli Stati membri: il lavoro di elaborazione delle politiche spetta alla
Commissione, ricevuto il documento riepilogativo da parte del Consiglio Europeo; in linea di massima,
la Commissione ha potere legislativo quasi esclusivo.
La Commissione è custode e guardiano dei Trattati rispetto agli Stati membri e rispetto a
determinati soggetti privati, in particolare le imprese di una certa dimensione: la Commissione è tutt’ora
titolare di competenze circa l’antitrust; in virtù di questi poteri, la Commissione può prendere
provvedimenti nei confronti di singole aziende private, per superare situazioni di abuso, cartelli, …
La Commissione raccoglie informazioni riguardo gli adempimenti dei singoli Stati membri e sul
recepimento delle direttive: nel caso di lacune o violazioni, la Commissione può avviare il
procedimento di infrazione; la Commissione è anche un’amministrazione: invero, il sistema
amministrativo dell’Unione è molto ridotto. L’amministrazione avviene in maggior misura in modo
indiretto (cd. amministrazione indiretta): l’amministrazione delle norme è delegata ai singoli Stati
nazionali, che svolgono gran parte del lavoro amministrativo, con l’ausilio di alcuni funzionari
dell’amministrazione europea. Sono quindi, di converso, molto limitati i casi di amministrazione diretta:
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concorrenza, immigrazione, …
Da 15 anni a questa parte, l’Unione Europea si è dotata di una serie di agenzie, 30 in totale, con
compiti diversi: generalmente si può affermare che l’Unione abbia un compito ausiliario, ossia di
natura conoscitiva.
La Commissione inoltre deve assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione Europea, nelle
materie in cui non ha competenza il Consiglio.
La natura della Commissione è di tipo ibrido: vi è una componente tecnica ed un’altra politica;
la Commissione nasce come organo fortemente tecnocratico che con il tempo si è progressivamente
politicizzata; i membri della Commissione sono scelti in base a tre criteri: competenza, impegno
europeo ed indipendenza. Tutti questi requisiti sono garantiti dalle dimissioni d’ufficio (articolo 247
TFUE): si prevede nella norma che qualora un commissario venga meno a questi requisiti, è possibile
alla Commissione di ricorrere alla Corte di Giustizia per richiedere le dimissioni d’ufficio; in realtà questa
misura è scarsamente utilizzata.
L’elezione del Presidente della Commissione avviene su proposta del Consiglio Europeo a
maggioranza qualificata ed ad approvazione a maggioranza assoluta del Parlamento Europeo: il
mandato della Commissione è sincronizzato con il mandato del Parlamento Europeo; sulla base del
risultato delle elezioni quindi il Consiglio deciderà la persona da proporre come Presidente del
Consiglio Europeo.
Il Presidente inizia a lavorare insieme al Consiglio, al fine di costituire una serie di commissari:
una volta compilata la lista dei commissari, questi vengono sottoposti ad una serie di udienze di fronte
alle Commissioni del Parlamento Europeo; se i candidati commissari superano l’analisi delle
Commissioni Parlamentari, la Commissione Europea si sottopone ad un sostanziale voto di fiducia.
Successivamente, la Commissione viene nominata ed entra in carica.
La Commissione agisce come un organo dotato di responsabilità collettiva: pertanto,