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CAPO III: DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE

COSE

SEZIONE I: COSE APPARTENENTI ALLO STATO, AI COMUNI, ALLE PROVINCE, ECC…

ART 23: le cose sono alienabili solo se appartengono allo stato o ad ente pubblico.

ART 24: il ministero sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti può

autorizzare l’alienazione solo se non crea danno al pubblico godimento.

ART 25: possibilità di permuta ad enti, istituti e privati anche stranieri (in cambio ho un bene della

stessa natura)

ART 29: quando si procede per conto dello stato o di un altro ente o istituto pubblico alla

demolizione di un immobile, non si intendono comprese fra i materiali di risulta che per contratto

siano stati riservati all’imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l’interesse anche

se vengono in luce solo a causa dell’abbattimento.

SEZIONE II: DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

ART 30: il proprietario è tenuto a denunciare al ministro ogni atto che ne trasmetta la proprietà o la

detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo

della denuncia spetta all’erede

ART 32: DIRITTO DI PRELAZIONE (preferenza di un soggetto piuttosto che un altro) deve essere

esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia

CAPO IV: ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

SEZIONE I: ESPORTAZIONE

ART 35: vietata esportazione delle cose, quando la loro esportazione costituisce un danno per il

patrimonio nazionale (riguarda anche audiovisivi con relativi negativi e mezzi di trasporto aventi più

di 75 anni, tranne che per uscite temporanee per mostre)

ART 36: prima di esportare fare denuncia indicando il valore venale (di mercato). Attestato di libera

circolazione con la durata di 3 anni

ART 37: ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE: rilascio non prima di 15 giorni e non dopo 40.

Si pagava un’imposta sull’esportazione in base al valore del bene

ART 39: durata dell’esportazione determinata dal Ministro. Entro 90 giorni dalla denuncia il

Ministro ha la facoltà di acquistare il bene al valore indicato

SEZIONE II: IMPORTAZIONE TEMPORANEA

CAPO V: DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

ART 43: se in un terreno veniva trovato un bene questo finiva allo stato ma veniva data una

somma allo scopritore e al proprietario del terreno.

ART 44: le cose ritrovate appartengono allo stato. Ministero da al proprietario in denaro o

mediante rilascio di una parte delle cose, un premio che non può superare il quarto del valore delle

cose. In caso di disaccordo il premio è determinato da una commissione composta da tre membri

ART 45: concessione all’occupazione degli immobili. Il ministero attribuiva a un privato il diritto di

fare ricerche in tutto il territorio, ma la concessione poteva essere revocata nel momento in cui lo

stato decideva di condurre lui stesso gli scavi. (attraverso l’ATTO DI CONCESSIONE -> diverso da

Autorizzazione che è un diritto amministrativo che rimuove un limite a un diritto che già ho)

ART 46: nel caso di concessione revocata, le cose ritrovate negli scavi appartengono allo stato

ART 47: anche quando è il proprietario a eseguire ricerche, le cose ritrovate appartengono

comunque allo stato. Premio maggiore per il proprietario

ART 48: legato alla scoperta: chiunque trovi cose o immobili di interesse deve fare

immediatamente denuncia e provvedere alla conservazione temporanea

ART 49: le cose scoperte appartengono allo stato e per colui che le ha trovate un quarto

ART 50: ritrovamento in un terreno altrui, nel quale sono entrato senza permesso, non posso

chiedere alcun premio

CAPO VI: DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO

ART 51: è vietato fare calchi degli originali (per non incrementare il mercato dei falsi)

ART 52: si occupa del godimento pubblico (valorizzazione) delle cose di proprietà pubblica. Il

godimento rendeva libera la visita dal pubblico

ART 53: se il ministero provava un particolare interesse poteva obbligare il proprietario di una cosa

immobile ad acconsentire le visite dal pubblico. Le cose mobili potevano essere vincolate

CAPO VII: DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

ART 54: una cosa poteva essere espropriata se aveva un interesse importante per l’esportazione

o se il proprietario non la conservava correttamente, o se poteva incrementare il patrimonio

nazionale

ART 55: espropriazione strumentale. Espropriata l’area di edifici perché non si poteva separare la

cosa dal luogo

ART 56: ESPROPRIAZIONE PER RICERCHE O STUDI, non si deve premio a nessuno

CAPO VIII: SANZIONI

Se la legge non avesse sanzioni risulterebbe inefficace

Secondo Hans Helsen la sanzione è ciò che caratterizza una norma giuridica, dalle regole morali

ecc…

La legge Bottai è severa, prevede tutte le sanzioni possibili giuridicamente, diversi tipi:

• Amministrative: a carattere pecuniario o spese a carico

• Pecuniarie: prevedono una multa

• Penali: più gravi, possono portare alla privazione della libertà personale

ART 58: NO ELENCO NO DENUNCIA -> multa da 600000 lire a 6000000 lire (sanzione

amministrativa)

ART 59: sanzione penale -> arresto da 6 mesi ad un anno. Multa da 1 milione e mezzo a 75

milioni. Lavori per riparazioni alla cosa fatta

ART 61: alienazioni da parte di enti pubblici compiute contro i divieti stabiliti

ART 62: i rappresentanti, i comuni ecc… che violano le disposizioni di questa legge, alienino cose

di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1 milione e

500 mila a lire 75 milioni.

ART 63: per i privati, reclusione fino ad un anno e multa da 3000000 a 150000000 lire

COSTITUZIONE 1948

CORTE COSTITUZIONALE col compito di verificare se leggi contrastano con la Costituzione

ART 9, comma II: ancora oggi in vigore

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione. (tutela è un verbo e non un

sostantivo come nella legge Bottai)

PATRIMONIO= insieme delle opere d’arte riferito a tutto ciò che l’arte aveva creato fino al 1948

NAZIONE= quando venne scritto nasceva lo stato italiano subito dopo la fine della guerra, al

contempo nascono molte organizzazioni internazionali. Si fa riferimento sia al bene pubblico che al

bene privato.

Avrebbero dovuto scrivere “la Repubblica tutela il PROPRIO patrimonio ecc…”. Quindi il

patrimonio è della nazione (= è la comunità, i cittadini e i privati), non della Repubblica.

[art 114-117 nel 1948, prima del 2001, della Costituzione Anastatica, cioè originale]

ART 114: apre e apriva il titolo V della Costituzione (“Le regioni, le province e i comuni”)

La Repubblica si RIPARTISCE in regioni, province e comuni.

Ripartisce è diverso da “è costituita” ma significa “divisa in”

Mancanza della parola Stato perché la Repubblica è lo Stato.

ART 117: vengono stabiliti i campi in cui le regioni possono emanare leggi che non dovevano

andare in contrasto con le leggi emanate dalla Costituzione.

“leggi cornice”: principi fondamentali detti dallo Stato per ogni materia a disposizione delle regioni.

Limiti: - rispetto dell’interesse nazionale

• Rispetto dei principi fondamentali

• Rispetto interesse delle altre regioni

1970 -> legge contenente i principi fondamentali dei musei e delle biblioteche (intesi come luoghi

contenti cose di interesse) -> per orari di apertura e biglietti

• Quindi solo lo Stato poteva emanare leggi su cose di interesse storico ed artistico

• Dopo il 2001 nell’art 117 viene dichiarato che la potestà legislativa è esercitata dallo stato e

dalle regioni nel rispetto della costituzione, quindi dopo la modifica del titolo 5 le leggi

possono cambiare di regione in regione.

CIO’ CHE CAMBIA NELLA BOTTAI DAL ’99 IN POI

• VALORIZZAZIONE

• ALLARGARE I SOGGETTI (leggi diverse da regione in regione)

• NOZIONE CATALOGICA DI “COSA DI INTERESSE”

LA COMMISSIONE FRANCESCHINI 1964-1967

3 volumi, creata per risolvere il dibattito

Dichiarazione 1

Corrisponde al terzo elemento critico, cioè all’ampliamento della nozione di cose di interesse

storico e artistico. L’ampliamento non avviene negando la nozione catalogica, ma viene indotta una

CLAUSOLA RESIDUALE FUNZIONALE: “ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale

avente valore di civiltà”

• Testimonianza materiale = un sintagma -> non elimina la nozione materiale. La

testimonianza è legata all’immagine che la cosa rappresenta. -> APPLIGLIO ALLA

MATERIALITA’: la testimonianza deve essere tangibile (si deve poter toccare)

• La clausola autopoietica “avente valore di civiltà” fa riferimento a ciò che resiste nel tempo

Dichiarazione 2

Va oltre alla sola tutela del patrimonio culturale. Qui figura il sostantivo VALORIZZAZIONE che si

affianca alla parola TUTELA (2 categorie separate), ma non riesce a dargli un contenuto.

• Dibattito sul ruolo delle province, regioni e comuni: la Franceschini conferma che non è

necessario un ruolo attivo degli enti territoriali perché esistono già le SOVRAINTENDENZE

(resistono alla creazione del Ministero, che non è più solo a Roma ma ha delle articolazioni

periferiche)

Dichiarazione 4

Per la Bottai la denuncia: enti pubblici (effetto dichiarativo) e privati (natura costitutiva)

E’ diverso per la Franceschini:

• I privati hanno la possibilità di sottoporre a verifica le cose per loro decisione (come fanno

gli enti pubblici)

Dichiarazione 7

Per la Bottai: cose di proprietà pubblica e cose di proprietà privata in due elenchi distinti

Diverso per la Franceschini: un elenco unico

Dichiarazioni 17, 18, 19

Sintetizza ciò che dice la Bottai

Dichiarazione 22, 31

Disciplina dei beni archeologici molto articolata.

Dal lavoro della Franceschini non accade nulla tranne che la creazione di un nuovo ministero:

• MINISTERO DEI BENI CULTURALI: la legge del ’74 viene convertita nel decreto legge del

‘75

Solo nel ’98-99 una dichiarazione riprende in mano il lavoro della Franceschini, questione ripresa

già dal 1992 dall’unione europea con il TRATTATO DI MASTRICHT

TRATTATO DI MASTRICHT si fonda su 3 pilastri:

• Moneta unica

• Libera circolazione delle merci

• Libera circolazione delle persone

(dal ’92 non vi erano più le dogane e non si doveva più chiedere l’autorizzazione)

Ma le cose di interesse storico ed artistico non sono merci quindi non potevano essere trasportate

liberamente. L’Unione Europea stabilisc

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Publisher
A.A. 2017-2018
16 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bcaimi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto per i beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bottino Gabriele.