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CAPO III: DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE
COSE
SEZIONE I: COSE APPARTENENTI ALLO STATO, AI COMUNI, ALLE PROVINCE, ECC…
ART 23: le cose sono alienabili solo se appartengono allo stato o ad ente pubblico.
ART 24: il ministero sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti può
autorizzare l’alienazione solo se non crea danno al pubblico godimento.
ART 25: possibilità di permuta ad enti, istituti e privati anche stranieri (in cambio ho un bene della
stessa natura)
ART 29: quando si procede per conto dello stato o di un altro ente o istituto pubblico alla
demolizione di un immobile, non si intendono comprese fra i materiali di risulta che per contratto
siano stati riservati all’imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l’interesse anche
se vengono in luce solo a causa dell’abbattimento.
SEZIONE II: DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI
ART 30: il proprietario è tenuto a denunciare al ministro ogni atto che ne trasmetta la proprietà o la
detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo
della denuncia spetta all’erede
ART 32: DIRITTO DI PRELAZIONE (preferenza di un soggetto piuttosto che un altro) deve essere
esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia
CAPO IV: ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
SEZIONE I: ESPORTAZIONE
ART 35: vietata esportazione delle cose, quando la loro esportazione costituisce un danno per il
patrimonio nazionale (riguarda anche audiovisivi con relativi negativi e mezzi di trasporto aventi più
di 75 anni, tranne che per uscite temporanee per mostre)
ART 36: prima di esportare fare denuncia indicando il valore venale (di mercato). Attestato di libera
circolazione con la durata di 3 anni
ART 37: ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE: rilascio non prima di 15 giorni e non dopo 40.
Si pagava un’imposta sull’esportazione in base al valore del bene
ART 39: durata dell’esportazione determinata dal Ministro. Entro 90 giorni dalla denuncia il
Ministro ha la facoltà di acquistare il bene al valore indicato
SEZIONE II: IMPORTAZIONE TEMPORANEA
CAPO V: DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE
ART 43: se in un terreno veniva trovato un bene questo finiva allo stato ma veniva data una
somma allo scopritore e al proprietario del terreno.
ART 44: le cose ritrovate appartengono allo stato. Ministero da al proprietario in denaro o
mediante rilascio di una parte delle cose, un premio che non può superare il quarto del valore delle
cose. In caso di disaccordo il premio è determinato da una commissione composta da tre membri
ART 45: concessione all’occupazione degli immobili. Il ministero attribuiva a un privato il diritto di
fare ricerche in tutto il territorio, ma la concessione poteva essere revocata nel momento in cui lo
stato decideva di condurre lui stesso gli scavi. (attraverso l’ATTO DI CONCESSIONE -> diverso da
Autorizzazione che è un diritto amministrativo che rimuove un limite a un diritto che già ho)
ART 46: nel caso di concessione revocata, le cose ritrovate negli scavi appartengono allo stato
ART 47: anche quando è il proprietario a eseguire ricerche, le cose ritrovate appartengono
comunque allo stato. Premio maggiore per il proprietario
ART 48: legato alla scoperta: chiunque trovi cose o immobili di interesse deve fare
immediatamente denuncia e provvedere alla conservazione temporanea
ART 49: le cose scoperte appartengono allo stato e per colui che le ha trovate un quarto
ART 50: ritrovamento in un terreno altrui, nel quale sono entrato senza permesso, non posso
chiedere alcun premio
CAPO VI: DISCIPLINA DELLE RIPRODUZIONI E DEL GODIMENTO PUBBLICO
ART 51: è vietato fare calchi degli originali (per non incrementare il mercato dei falsi)
ART 52: si occupa del godimento pubblico (valorizzazione) delle cose di proprietà pubblica. Il
godimento rendeva libera la visita dal pubblico
ART 53: se il ministero provava un particolare interesse poteva obbligare il proprietario di una cosa
immobile ad acconsentire le visite dal pubblico. Le cose mobili potevano essere vincolate
CAPO VII: DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI
ART 54: una cosa poteva essere espropriata se aveva un interesse importante per l’esportazione
o se il proprietario non la conservava correttamente, o se poteva incrementare il patrimonio
nazionale
ART 55: espropriazione strumentale. Espropriata l’area di edifici perché non si poteva separare la
cosa dal luogo
ART 56: ESPROPRIAZIONE PER RICERCHE O STUDI, non si deve premio a nessuno
CAPO VIII: SANZIONI
Se la legge non avesse sanzioni risulterebbe inefficace
Secondo Hans Helsen la sanzione è ciò che caratterizza una norma giuridica, dalle regole morali
ecc…
La legge Bottai è severa, prevede tutte le sanzioni possibili giuridicamente, diversi tipi:
• Amministrative: a carattere pecuniario o spese a carico
• Pecuniarie: prevedono una multa
• Penali: più gravi, possono portare alla privazione della libertà personale
ART 58: NO ELENCO NO DENUNCIA -> multa da 600000 lire a 6000000 lire (sanzione
amministrativa)
ART 59: sanzione penale -> arresto da 6 mesi ad un anno. Multa da 1 milione e mezzo a 75
milioni. Lavori per riparazioni alla cosa fatta
ART 61: alienazioni da parte di enti pubblici compiute contro i divieti stabiliti
ART 62: i rappresentanti, i comuni ecc… che violano le disposizioni di questa legge, alienino cose
di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1 milione e
500 mila a lire 75 milioni.
ART 63: per i privati, reclusione fino ad un anno e multa da 3000000 a 150000000 lire
COSTITUZIONE 1948
CORTE COSTITUZIONALE col compito di verificare se leggi contrastano con la Costituzione
ART 9, comma II: ancora oggi in vigore
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione. (tutela è un verbo e non un
sostantivo come nella legge Bottai)
PATRIMONIO= insieme delle opere d’arte riferito a tutto ciò che l’arte aveva creato fino al 1948
NAZIONE= quando venne scritto nasceva lo stato italiano subito dopo la fine della guerra, al
contempo nascono molte organizzazioni internazionali. Si fa riferimento sia al bene pubblico che al
bene privato.
Avrebbero dovuto scrivere “la Repubblica tutela il PROPRIO patrimonio ecc…”. Quindi il
patrimonio è della nazione (= è la comunità, i cittadini e i privati), non della Repubblica.
[art 114-117 nel 1948, prima del 2001, della Costituzione Anastatica, cioè originale]
ART 114: apre e apriva il titolo V della Costituzione (“Le regioni, le province e i comuni”)
La Repubblica si RIPARTISCE in regioni, province e comuni.
Ripartisce è diverso da “è costituita” ma significa “divisa in”
Mancanza della parola Stato perché la Repubblica è lo Stato.
ART 117: vengono stabiliti i campi in cui le regioni possono emanare leggi che non dovevano
andare in contrasto con le leggi emanate dalla Costituzione.
“leggi cornice”: principi fondamentali detti dallo Stato per ogni materia a disposizione delle regioni.
Limiti: - rispetto dell’interesse nazionale
• Rispetto dei principi fondamentali
• Rispetto interesse delle altre regioni
1970 -> legge contenente i principi fondamentali dei musei e delle biblioteche (intesi come luoghi
contenti cose di interesse) -> per orari di apertura e biglietti
• Quindi solo lo Stato poteva emanare leggi su cose di interesse storico ed artistico
• Dopo il 2001 nell’art 117 viene dichiarato che la potestà legislativa è esercitata dallo stato e
dalle regioni nel rispetto della costituzione, quindi dopo la modifica del titolo 5 le leggi
possono cambiare di regione in regione.
CIO’ CHE CAMBIA NELLA BOTTAI DAL ’99 IN POI
• VALORIZZAZIONE
• ALLARGARE I SOGGETTI (leggi diverse da regione in regione)
• NOZIONE CATALOGICA DI “COSA DI INTERESSE”
LA COMMISSIONE FRANCESCHINI 1964-1967
3 volumi, creata per risolvere il dibattito
Dichiarazione 1
Corrisponde al terzo elemento critico, cioè all’ampliamento della nozione di cose di interesse
storico e artistico. L’ampliamento non avviene negando la nozione catalogica, ma viene indotta una
CLAUSOLA RESIDUALE FUNZIONALE: “ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale
avente valore di civiltà”
• Testimonianza materiale = un sintagma -> non elimina la nozione materiale. La
testimonianza è legata all’immagine che la cosa rappresenta. -> APPLIGLIO ALLA
MATERIALITA’: la testimonianza deve essere tangibile (si deve poter toccare)
• La clausola autopoietica “avente valore di civiltà” fa riferimento a ciò che resiste nel tempo
Dichiarazione 2
Va oltre alla sola tutela del patrimonio culturale. Qui figura il sostantivo VALORIZZAZIONE che si
affianca alla parola TUTELA (2 categorie separate), ma non riesce a dargli un contenuto.
• Dibattito sul ruolo delle province, regioni e comuni: la Franceschini conferma che non è
necessario un ruolo attivo degli enti territoriali perché esistono già le SOVRAINTENDENZE
(resistono alla creazione del Ministero, che non è più solo a Roma ma ha delle articolazioni
periferiche)
Dichiarazione 4
Per la Bottai la denuncia: enti pubblici (effetto dichiarativo) e privati (natura costitutiva)
E’ diverso per la Franceschini:
• I privati hanno la possibilità di sottoporre a verifica le cose per loro decisione (come fanno
gli enti pubblici)
Dichiarazione 7
Per la Bottai: cose di proprietà pubblica e cose di proprietà privata in due elenchi distinti
Diverso per la Franceschini: un elenco unico
Dichiarazioni 17, 18, 19
Sintetizza ciò che dice la Bottai
Dichiarazione 22, 31
Disciplina dei beni archeologici molto articolata.
Dal lavoro della Franceschini non accade nulla tranne che la creazione di un nuovo ministero:
• MINISTERO DEI BENI CULTURALI: la legge del ’74 viene convertita nel decreto legge del
‘75
Solo nel ’98-99 una dichiarazione riprende in mano il lavoro della Franceschini, questione ripresa
già dal 1992 dall’unione europea con il TRATTATO DI MASTRICHT
TRATTATO DI MASTRICHT si fonda su 3 pilastri:
• Moneta unica
• Libera circolazione delle merci
• Libera circolazione delle persone
(dal ’92 non vi erano più le dogane e non si doveva più chiedere l’autorizzazione)
Ma le cose di interesse storico ed artistico non sono merci quindi non potevano essere trasportate
liberamente. L’Unione Europea stabilisc