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Istituzioni di diritto commerciale

Il lessico fondamentale

Istituzione: mira a spiegare i fondamenti.

Diritto: sistema di regole dotato di forza cogente (se non rispettate da qualcuno, quest’ultimo va incontro a sanzioni da parte dello Stato) che risolve i conflitti.

Stato: garantisce il rispetto delle norme giuridiche.

Diritto commerciale (branca del diritto privato): diritto dei soggetti (imprenditori commerciali, delle entità che operano nell’ambito del commercio (diritto dell’impresa, delle società di persone, e dei capitali).

Ordinamento giuridico: tutte le norme applicabili in Italia.

Norma giuridica: unità elementare del sistema; ha alcuni caratteri poiché è generale (applicata ad un numero indeterminato di casi) e astratta (applicata a nessun caso specifico).

La norma è resa concreta da un giudice con una sentenza.

Diritto privato: regola i conflitti o i potenziali conflitti tra privati.

Diritto pubblico: regola i conflitti o i potenziali conflitti tra un ente pubblico e un privato o tra due enti pubblici.

Diritto oggettivo: è una disciplina, l’insieme di regole relative ad un istituto.

Diritto soggettivo (assoluto o relativo): è una prerogativa individuale, una pretesa di un soggetto tutelata dall’ordinamento sotto il raggiungimento di tale pretesa e del suo risultato.

Diritto soggettivo assoluto: è un diritto soggettivo che vale nei confronti di chiunque (diritto all’integrità fisica, diritto di proprietà).

Diritto soggettivo relativo: è un diritto soggettivo che vale solo nei confronti di un soggetto specifico.

Diritto si contrappone a obbligo.

Potere (modifica realtà giuridica) si contrappone a soggezione.

Le fonti del diritto: fonti di cognizione e fonti di produzione

Fonti di cognizione: essenzialmente è una Gazzetta Ufficiale, dunque ciò che è riportato in Gazzetta fa fede. Nella Gazzetta Ufficiale, reperibile online, abbiamo la certezza, giuridicamente parlando, della sicurezza di un certo provvedimento o di una certa legge.

Fonti di produzione: atti che contengono norme giuridiche secondo le regole poste dall’ordinamento giuridico.

Secondo l’art.1 delle preleggi (adottato nel 1942): sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti e gli usi ma sono abrogati i riferimenti ai fasci e alle corporazioni. L’art.1 delle preleggi è però carente, poiché mancano: i trattati dell’Unione Europea (prevale su una legge interna), la Costituzione (che prevale sulla legge), i regolamenti dell’Unione Europea (che prevale su una legge).

Al livello della Costituzione si colloca una fonte ovvero le leggi costituzionali, le quali possono modificare la Costituzione.

Le leggi e gli atti aventi forza di legge: il decreto legge e il decreto legislativo

Il decreto legislativo; art.76 della Costituzione: “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per tempi definiti”. L’esercizio della funzione legislativa spetta al parlamento, che può delegarla al governo (tramite una legge delega) solo nei limiti dell’art.76. Il parlamento delega al governo la legiferazione quando la materia è tecnicamente complessa, così che le dinamiche risultino più celeri.

Il decreto legge; art.77 “Il governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria ma quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, il decreto legge deve essere convertito in legge dalle camere” (anche se, in certi casi, è stato usato ben al di fuori dei casi straordinari di necessità ed urgenza; per esempio, nell'agosto del 2014 con un decreto legge il capitale minimo dell'S.P.A. è stato portato da 120.000 a 50.000 euro; ma non è un caso straordinario di necessità ed urgenza!).

In casi straordinari di necessità ed urgenza: calamità naturali, guerre. Il governo quindi, in casi straordinari di necessità ed urgenza, senza essere delegato dal parlamento, legifera autonomamente attraverso il decreto legge ma, se entro 60 giorni le camere non convertono in legge (legge di conversione), il decreto perde efficacia fin dall’inizio, come se le norme non fossero mai state emanate (nei 60 giorni ha efficacia precaria).

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica; potrebbe contenere un atto avente forza di legge.

Regio Decreto: Varato dal re quando c’era la monarchia; sia il Codice Civile (può essere riformato da una legge, da un decreto legislativo, da un decreto legge) sia la legge fallimentare sono contenuti in due regi decreti.

D. LGS. - D.L - D.P.R. - (R.D.): Hanno tutte la stessa forza gerarchica, tutte sono situate sullo stesso piano.

Leggi regionali: Non rientrano tra le fonti del diritto nazionale, valgono per la regione in cui sono emanate; hanno una minore influenza e non hanno influenza sul Diritto Privato.

I regolamenti (ministeriali o interministeriali)

Sono normative provenienti dal governo (esecutivo) e sono fonti secondarie (fonti primarie: leggi). Normalmente si occupano di aspetti tecnici.

Gli usi

Sono norme consuetudinarie e non scritte (hanno peso in ambito agricolo). Nel Diritto Privato e nel Diritto Commerciale hanno una funzione residuale. Sono indicazioni derogabili per via contrattuale. Gli usi sono reperibili nella Camera di Commercio.

Come si risolvono i contrasti sulle fonti poste sullo stesso piano gerarchico?

Criterio cronologico: Con il criterio cronologico prevale la legge successiva (la più recente).

Come si risolvono i contrasti sulle fonti poste su diversi piani gerarchici?

Criterio gerarchico: Conflitto tra una legge interna e la Costituzione. È competenza della Corte Costituzionale. Come parte il processo davanti alla Corte Costituzionale? Il giudice, durante un altro processo (civile, penale o amministrativo) fa partire il processo davanti alla Corte Costituzionale quando dubita della costituzionalità della norma che viene azionata davanti a lui.

Durante il processo, una delle parti solleva l'eccezione di legittimità costituzionale e questo potrebbe essere per due motivi:

  • Effettivamente un contrasto c'è e la norma di legge configge con qualche principio costituzionale
  • Oppure per prendere tempo.

Il singolo giudice, per conto suo, può dunque dichiarare manifestamente infondata l'eccezione e capire che è stata sollevata per bloccare il processo e che non vi è un problema di costituzionalità della norma. Viceversa il giudice rinvia ciò alla corte quando la questione non è manifestamente infondata: il giudice ha il dubbio che ci sia un'illegittimità costituzionale. La Corte Costituzionale è l'unico organo che può decidere o meno della costituzionalità di una legge, è sindacato accentrato. Il giudice può solo fare un primo filtro, poi la Corte Costituzionale ha l'estrema sentenza. La Corte Costituzionale espunge la norma costituzionalmente illegittima, come se non fosse mai esistita.

Conflitto tra una legge interna e il trattato o il regolamento dell'Unione Europea: Fenomeno di disapplicazione. Il singolo giudice in caso di sospetto di non conformità di una norma ad un trattato o ad un regolamento dell'Unione Europea non ha l'obbligo di rinviare il che sia e può autonomamente disapplicare la norma interna (sindacato diffuso: spetta al singolo giudice). Il sindacato ha il vantaggio dei tempi e dei costi, mentre il sindacato accentrato comprende la creazione di un nuovo processo, ma potrebbe avere uno svantaggio in relazione di certezza del diritto. Il singolo giudice può dunque, autonomamente, disapplicare la norma interna a favore del trattato o del regolamento dell'Unione Europea.

L'interpretazione della norma

L'interpretazione della norma è l’applicazione della norma ossia è darle il giusto significato e capire se quella norma è o meno applicabile alla fattispecie che ci si trova davanti.

Esempio: art.2043, "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Subisco un pregiudizio in virtù di un fatto altrui doloso o colposo ma questo pregiudizio non può essere considerato ingiusto, provoca un danno giusto e dunque la norma non si applica: ho un appartamento all'ultimo piano da cui vedo il mare, davanti a me sopraelevano di un piano nel rispetto degli strumenti urbanistici; io ho sicuramente il danno ma è un danno giusto, non posso chiedere il risarcimento.

Interpretazioni correttive

  • Interpretazione estensiva: far dire alla norma più di quello che dice letteralmente. Esempio: art.3, applicabile ai residenti in Italia.
  • Interpretazione restrittiva: far dire alla norma meno di quello che dice letteralmente. Esempio: art.2598, "gli atti di concorrenza sleale", in materia di concorrenza sleale, possono essere compiuti da chiunque (imprenditori) ponga in essere determinate condotte.
  • Interpretazione analogica: applico a due fattispecie simili (stessi interessi da correggere), delle quali una regolata e l’altra no, la disciplina prevista per la fattispecie regolata.

Chi interpreta la norma?

  • Autentica: se proviene dal legislatore.
  • Dottrinale: se proviene da chi studia il diritto (professore, ricercatore).
  • Giurisprudenziale: se proviene dalla giurisprudenza, dai giudici che decidono applicando le norme.

La persona

Le persone stipulano i contratti. La persona si differenzia in:

  • Persona fisica: chiunque (realtà naturalistica).
  • Persona giuridica: è una creazione dell'ordinamento, sono tutte entità artificiali (esempio: società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni) sono tutte riconosciute dall’ordinamento in quanto tali con forme diverse, è un'etichetta che il legislatore pone su certe fattispecie, è un’entità distinta e autonoma dai soggetti che la formano.

La persona fisica ha la:

  • Capacità giuridica: si acquista con la nascita e si perde con la morte (cerebrale), si è titolari di diritti e obblighi (fa riferimento alla titolarità).
  • Capacità d’agire: fa riferimento all'esercizio dei diritti, possibilità che un soggetto ha di modificare la propria sfera giuridica (spetta a chiunque compia 18 anni).

Il minore non ha capacità legale di agire ma con due eccezioni:

  • Il minore emancipato (si sposa a 16 anni).
  • Quando conclude un contratto di lavoro (generalmente la capacità di lavoro si acquista a 16 anni).

Gli altri casi fanno riferimento a condizioni patologiche.

L'interdetto

Art.414: "persone nelle condizioni di un'abituale infermità di mente e che per questo sono incapaci di provvedere ai propri interessi". Ad esempio una persona anziana che perde la capacità di badare ai propri interessi oppure è un individuo che si porta questa condizione dalla nascita; è un problema cognitivo. Questi individui hanno la possibilità di chiedere al tribunale una sentenza di interdizione.

L'inabilitato

Art.415: "È relativa a quei casi di infermità di mente non così gravi da far luogo all'interdizione". Vi è una minore intensità della patologia, e dunque un'incapacità parziale di badare ai propri interessi dunque l'individuo può chiedere una sentenza di inabilitazione.

Il beneficiario di un'amministrazione di sostegno (ha una certa autonomia)

Vi è la possibilità di nominare un amministratore di sostegno. È uno strumento un po' più duttile che può essere adattato al caso specifico ma ovviamente il beneficiario una qualche capacità l'ha conservata. Le quattro ipotesi sono ipotesi di incapacità legale, ossia ipotesi di incapacità formalmente riconosciute dall’ordinamento. L'incapacità legale, formalmente riconosciuta, è dunque riconoscibile da un terzo che ad esempio contratta con uno dei sopracitati soggetti.

  • Nel caso della minorità vi è un documento che controlla che quel soggetto non è capace d'agire.
  • Nel caso dell'interdizione o dell'inabilitazione vi è una sentenza pubblicizzata tramite i registri dello stato civile e dunque conoscibile dai terzi.
  • Nel caso dell'amministrazione di sostegno, vi è un decreto di nomina dell'amministratore che è pubblicizzato in modo simile ad una sentenza.

Distinzione tra:

  • Incapacità legale: è formalmente definita
  • Incapacità naturale: è l'incapacità di intendere e di volere, non è formalmente definita. (esempio: un maggiorenne, capace d’agire, che abusa di alcool è un incapace naturale per qualche ora).

I beni

La definizione di bene è contenuta nell'art.810: "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". Sono beni le cose su cui può sorgere un conflitto di titolarità. Non sono beni le cose su cui non può sorgere un conflitto (ex: aria, sole). I beni si differenziano tra:

  • Beni immobili: (edificio, costruzione) circola necessariamente in forma scritta.
  • Beni mobili: circola tranquillamente in forma orale.

e ancora

  • Beni fungibili: sono i beni sostituibili con altri uguali (denaro).
  • Beni infungibili: sono i beni non sostituibili (opera d’arte).

La proprietà

La proprietà è un diritto su un bene ed è il principale diritto reale. Art.832: "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e gli obblighi (se ho un fondo non posso edificarci quello che voglio, ho dei vincoli territoriali) espressi dall'ordinamento giuridico".

Godere (interagire con la cosa in modo libero) di una determinata cosa in un modo pieno ed esclusivo significa utilizzare quella determinata cosa, disporne (prestarla, regalarla), distruggerla, non utilizzarla. Godere di una determinata cosa in modo:

  • Esclusivo: diritto esclude tutti gli altri, il diritto di proprietà è un assoluto.
  • Pieno: solo la legge può limitare il diritto di proprietà.

L'art.833 vieta gli atti emulativi: "quegli atti i quali non abbiamo altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri". I diritti dunque si possono esercitare con un limite: quello di non recare molestia ad altri.

Il possesso (molto diverso dalla proprietà)

Art.1140: "Il possesso è il potere su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà". La proprietà è un diritto mentre il possesso è una situazione di fatto. In alcuni casi, infatti, il possessore non è proprietario (art.1140, chi entra in un appartamento in virtù di un contratto di locazione riconosce l'altrui possesso; si ha dunque la detenzione sull'appartamento).

La proprietà si acquista in due diversi modi:

  • A titolo derivativo: la proprietà nasce in virtù di un contratto o di una successione ereditaria, un soggetto subentra nella posizione di un altro soggetto; il diritto si trasferisce da dante causa ad avente causa con tutte le sue caratteristiche.
  • A titolo originario: la proprietà nasce in virtù di una relazione diretta del soggetto con la cosa, la proprietà non può essere contestata.

L'usucapione, che è un modo di acquisto a titolo originario, presuppone un possesso qualificato dalla sua lunghezza del tempo (ordinariamente di 20 anni per i beni immobili e 10 anni per i beni mobili, art.1158), e dal fatto che non sia stato acquistato in modo violento o clandestino e dunque pacifico.

Esempio dell'usucapione: ci sono due fondi confinanti, uno di Tizio è uno di Caio, non separati da una recinzione. Il fondo di Tizio è gravato da un’ipoteca e Caio per un periodo di 20 anni, in modo pacifico e non clandestino, coltiva questa parte del fondo di Tizio. Caio dunque dopo 20 anni ha usucapito questa parte del fondo di Tizio: ora quella striscia di fondo è sua e la banca non ha più ragione di quella parte di fondo. Caio, attraverso un possesso, ha acquistato a titolo originario la fetta di terreno e ciò non gli è opponibile. Caio da possessore è diventato, attraverso l’usucapione, proprietario.

Art.1153: L'usucapione istantanea o regola del possesso vale titolo (commercio di beni mobili)

"Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà". Esempio: entro in un negozio e compro un bene mobile al prezzo di mercato. Io sono in buona fede perché sono in un negozio e il prezzo è di mercato e quindi io sono portato a ritenere che il negoziante mi possa vendere il bene, che egli lo abbia a sua volta comprato, che il negoziante ne sia il proprietario.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elettragugole di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.
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