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IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Art.2423, I comma: è redatto dagli amministratori, la norma elenca i documenti che compongono

il bilancio.

Art.2423, II comma: a cosa serve il bilancio? Per rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto

la situazione patrimoniale e finanziaria (da ciò che dicono gli aziendalisti, è una situazione di

funzionamento: è la situazione nell’ottica che la società continui a funzionare) della società ed il

risultato economico dell’esercizio. Il bilancio bisogna saperlo leggere.

In bilancio un bene, normalmente, è iscritto al costo storico perché questo ci consente di

verificare se la società sta producendo o distruggendo ricchezza.

Esempio: al bilancio abbiano il capannone dove si svolge l’attività della società, comprato 40 anni

fa, che è stato pagato 20.000. Magari oggi vale 2 milioni di euro ma il bilancio correttamente

applicando il coso storico lo fa apparire 20.000 euro. La situazione patrimoniale è do

funzionamento ed il capannone è iscritto al costo storico perché la situazione patrimoniale è

disegnata sul presupposto che la società vada avanti ed il capannone lo usi (se lo si vede, lo si

art.2423 bis, I comma.

vende al costo attuale di 2 milioni);

La funzione del bilancio è quella di appurare se si crea o si distrugge ricchezza.

Art.2426, VI comma, iscrizione in bilancio dell’avviamento: l’avviamento proprio della società non

è mai iscritto nel bilancio (si deduce dai bilanci), ma è iscritto il bilancio per cui la società ha

pagato una certa cifra (la società ha comprato un’azienda).

Art.2423 bis, VI comma: il confronto tra i bilanci rileva per capire la salute di una società, i criteri di

valutazioni devono rimanere uguali per garantire la comparabilità dei bilanci.

lo stato patrimoniale:

Art.2424, lo stato patrimoniale è a sezioni contrapposte perché c’è un

attivo ed un passivo.

Patrimonio netto (passivo virtuale): ricchezza effettiva della società, ed è composto dal capitale

sociale e dalle riserve degli utili (o perdite).

il conto economico:

Art.2425, schema scalare. A e B attengono alla gestione caratteristica della

società (valore e costi della produzione), C attiene alla gestione finanziaria della società (società si

indebita con le banche, interessi che deve pagare o che riceve perché ha depositato liquidi

presso le banche).

In due esercizi le società hanno entrambi fatto utili pari a 100:

I° esempio: A vale 200 e B 250 (-50) mentre tra C e D viene fuori 150 (società forte sul punto

• di vista finanziario): qui l’utile viene dai giochi in borsa!

II° esempio: A – B è pari 50 (positivo) e quindi il valore della produzione è superiore al costo

• II° esempio: A – B è pari 50 (positivo) e quindi il valore della produzione è superiore al costo

• della produzione e sul punto di vista finanziario 100: qui l’utile viene dalla produzione della

società!

Art.2433 I comma: il socio di maggioranza decide se dividere gli utili o meno.

Art.2435: il bilancio di una società di capitali è soggetto a pubblicità presso il registro delle

imprese da parte degli amministratori.

9.19 Le modifiche statutarie della S.P.A.

Sono di competenza dell’assemblea straordinaria.

Art.2436, I comma, che si applica a tutte le modifiche statutarie: il notaio effettua un controllo di legalità

sulla delibera e, se questo controllo è positivo (la legalità è rispettata), il notaio chiede l’iscrizione al registro

comma).

delle imprese che è necessario perché la modifica abbia effetto (V

Se l’esito del controllo della legalità fa emergere dei problemi: l’assemblea straordinaria sia stata convocata

per modificare la clausola statutaria del diritto agli utili; in assemblea i soci maggioritari votano contro tale

diritto (patto leonino, nullo). In un caso del genere il notaio sa che è una violazione del patto leonino e non

manda al registro delle imprese.

Art.2436, III comma: gli amministratori, riceveranno una PEC o una raccomandata, con notizia che la

modifica non verrà iscritta: essi possono o convocare un’altra assemblea (straordinaria) quando pensano

che il notaio abbia ragione e il socio maggioritario cambierà la sua posizione o ricorrere al tribunale.

Il ricorso al tribunale, quando la delibera è legittima, avviene quando gli amministratori ritengono che il

notaio sia stato troppo prudente: ci sono casi in cui la derogabilità o l’inderogabilità della norma è poco

chiara, e allora in quei casi ci si rivolge al tribunale per risolvere la questione (interpretazione della norma).

Art.2436, IV comma: se fanno ricorso al tribunale 17:40 A P

OPERAZIONI SUL CAPITALE (aumento o riduzione)

Queste sono le più rilevanti modifiche statutarie. 50 cap.sociale PN

L’AUMENTO GRATUITO 100 ris. disp.

aumento gratuito (passaggio di riserve a capitale):

Art.2442,

esiste una riserva legale (soggetta ad una particolare disciplina vincolistica) ed altre riserve

statutarie (ricchezza che la società ha cumulato nel tempo, ossia gli utili non distribuibili.

L’aumento gratuito è un aumento del capitale sociale ma non del patrimonio netto: quello che

succede è che le riserve disponibili vengono imputate a capitale.

L’assemblea straordinaria delibera di cambiare la destinazione di quelle somme, di quella

ricchezza (che poteva essere anche distribuita ai soci dall’assemblea ordinaria).

trasformare ricchezza disponibile in ricchezza indisponibile:

Questo significa la società, al

posto di lasciare la ricchezza disponibile in un libro che da un omento all’altro potrebbe andare ai

soci, la fissa a capitale per dire poi ai terzi ‘noi crediamo nella società’.

L’AUMENTO A PAGAMENTO

L’aumento del capitale sociale comporta anche un aumento del patrimonio netto.

Esempio: ci sono due soci, 150 (75 + 75). Aumentano il capitale sociale a pagamento, servono

altri soldi: l’ipotesi più piana è che da 150 si arriva a 300 (nuovi 150 vengono mesi dai due soci,

75 +75, ciascuno resta socio al 50%), rimangono soci paritari.

Ma se i nuovi 150 venissero sottoscritti da uno solo dei due (uno 225 e l’altro 75), diventerebbero

soci uno a 1/3 e uno a 2/3 (non più paritari).

nulla quaestio

Se c’è l’accordo dei soci, (uno dei due accetta ad essere socio minoritario) ma c’è

anche una disciplina che mira a garantire che l’aumento di capitale a pagamento non alteri la

ripartizione di azioni (il rapporto di forza tra i soci):

diritto di opzione:

Art.2441, I comma, diritto degli azionisti di sottoscrivere le nuove azioni

• prima dei terzi (si vuole rispettare gli equilibri interni e privilegiare i soci) e

proporzionalmente alla partecipazione azionaria detenuta (perché si vuole rispettare i

rapporti di forza che esistono tra i soci).

Il diritto di opzione permette al socio che ha il 5% (percentuale necessaria per impugnare

una delibera annullabile dell’assemblea; se il capitale aumentasse la sua partecipazione

sarebbe minore!) di mantenere il 5% effettuando nuovi conferimenti e sottoscrivendo

nuove azioni in proporzione alla sua partecipazione.

Diritto di opzione mira a far sì che le partecipazioni (percentuali) restino immutate.

Deroghe al diritto di opzione: il diritto di opzione non è un diritto assoluto.

Art.2441, IV comma: la società ha interesse strategico a diventare proprietaria di un certo

• bene e il titolare vorrebbe non vendere ma entrare in società: se il bene comunque serve si

aumenta il capitale (da 50 a 100) e qui 50 sono da liverare mediante il conferimento in

natura del terreno (qui non c’è diritto di opzione). Se ci fosse i soci potrebbero

sottoscrivere con le nuove azioni e il terzo non avrebbe più nulla da sottoscrivere.

Art.2441, V comma: il diritto di opzione può essere escluso quando l’interesse della società

• lo esige. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione

quado è necessario, ad esempio, che entri in società un terzo (effettuando conferimento in

denaro) importante per la società.

LA RIDUZIONE REALE

Si riduce il capitale sociale ed anche il patrimonio netto (come nell’aumento a pagamento)

Art.2445, I comma: a seconda del fatto che le azioni siano interamente liberate o meno, cambiano

le modalità di attuazione.

Se si vuole ridurre il capitale da 150 a 100, se Tizio e Caio avevano versato tutti i 50 euro

quest’azione mira a restituirli loro. Se Tizio e Caio avevano versato in parte (mancano 25 euro a

testa), la riduzione reale consiste in un’emissione di quel debito, in un’estinzione di quel debito

verso i soci.

Come difendere i creditori della società? Art.2445, III comma: la scelta è parallela alla S.N.C.,

se Tizio e Caio vogliono riprendersi 50 auro, avendo versato l’intero, in assemblea straordinaria si

delibera di ridurre il capitale da 150 a 100, iscrivono al registro delle imprese (notaio), e dopo 90

giorni dall’iscrizione la delibera diventa efficace.

In quei 90 giorni si presume che i creditori possano accertare l’esistenza della delibera, e possano

fare opposizione se la delibera pregiudica le loro ragioni.

RIDUZIONE PER PERDITE (RIDUZIONE NOMINALE)

In questo caso, si riduce il capitale sociale ma il patrimonio netto si è già ridotto (capitale è già

uscito, sotto forma di perdite che hanno intaccato il capitale) perché ci sono state le perdite (=

confronto tra patrimonio netto e capitale sociale).

Il capitale è 150 e c’è una perdita di 80: il patrimonio netto è pari a 70, e ben inferiore al capitale

sociale. Quando il patrimonio netto è inferiore ai 2/3 del capitale sociale, c’è un problema e si

applica la seguente disciplina.

Art.2446: quando il capitale, confrontato con il patrimonio netto, fornisce una situazione come

sopra si applica tale norma: gli amministratori dovranno allora senza indugio riunire l’assemblea

per gli opportuni provvedimenti.

L’assemblea negli opportuni provvedimenti, potrebbe o colmare la perdita per mano dei soci ma

più spesso prende atto delle perdite e spera vengano colmate dalla futura gestione della società.

Art.2446, II comma: se entro l’esercizio successivo le perdite non sono diminuite a meno di 1/3,

l’assemblea ordinaria, che approva il bilancio, deve ridurre il capitale alla fine dell’esercizio

successivo. Se non c’è questa delibera dell’assemblea ordinaria gli amministratori e i sindaci, il

tribunale provve

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Publisher
A.A. 2019-2020
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elettragugole di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.