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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Art.2423, I comma: è redatto dagli amministratori, la norma elenca i documenti che compongono
il bilancio.
Art.2423, II comma: a cosa serve il bilancio? Per rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria (da ciò che dicono gli aziendalisti, è una situazione di
funzionamento: è la situazione nell’ottica che la società continui a funzionare) della società ed il
risultato economico dell’esercizio. Il bilancio bisogna saperlo leggere.
In bilancio un bene, normalmente, è iscritto al costo storico perché questo ci consente di
verificare se la società sta producendo o distruggendo ricchezza.
Esempio: al bilancio abbiano il capannone dove si svolge l’attività della società, comprato 40 anni
fa, che è stato pagato 20.000. Magari oggi vale 2 milioni di euro ma il bilancio correttamente
applicando il coso storico lo fa apparire 20.000 euro. La situazione patrimoniale è do
funzionamento ed il capannone è iscritto al costo storico perché la situazione patrimoniale è
disegnata sul presupposto che la società vada avanti ed il capannone lo usi (se lo si vede, lo si
art.2423 bis, I comma.
vende al costo attuale di 2 milioni);
La funzione del bilancio è quella di appurare se si crea o si distrugge ricchezza.
Art.2426, VI comma, iscrizione in bilancio dell’avviamento: l’avviamento proprio della società non
è mai iscritto nel bilancio (si deduce dai bilanci), ma è iscritto il bilancio per cui la società ha
pagato una certa cifra (la società ha comprato un’azienda).
Art.2423 bis, VI comma: il confronto tra i bilanci rileva per capire la salute di una società, i criteri di
valutazioni devono rimanere uguali per garantire la comparabilità dei bilanci.
lo stato patrimoniale:
Art.2424, lo stato patrimoniale è a sezioni contrapposte perché c’è un
attivo ed un passivo.
Patrimonio netto (passivo virtuale): ricchezza effettiva della società, ed è composto dal capitale
sociale e dalle riserve degli utili (o perdite).
il conto economico:
Art.2425, schema scalare. A e B attengono alla gestione caratteristica della
società (valore e costi della produzione), C attiene alla gestione finanziaria della società (società si
indebita con le banche, interessi che deve pagare o che riceve perché ha depositato liquidi
presso le banche).
In due esercizi le società hanno entrambi fatto utili pari a 100:
I° esempio: A vale 200 e B 250 (-50) mentre tra C e D viene fuori 150 (società forte sul punto
• di vista finanziario): qui l’utile viene dai giochi in borsa!
II° esempio: A – B è pari 50 (positivo) e quindi il valore della produzione è superiore al costo
• II° esempio: A – B è pari 50 (positivo) e quindi il valore della produzione è superiore al costo
• della produzione e sul punto di vista finanziario 100: qui l’utile viene dalla produzione della
società!
Art.2433 I comma: il socio di maggioranza decide se dividere gli utili o meno.
Art.2435: il bilancio di una società di capitali è soggetto a pubblicità presso il registro delle
imprese da parte degli amministratori.
9.19 Le modifiche statutarie della S.P.A.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria.
Art.2436, I comma, che si applica a tutte le modifiche statutarie: il notaio effettua un controllo di legalità
sulla delibera e, se questo controllo è positivo (la legalità è rispettata), il notaio chiede l’iscrizione al registro
comma).
delle imprese che è necessario perché la modifica abbia effetto (V
Se l’esito del controllo della legalità fa emergere dei problemi: l’assemblea straordinaria sia stata convocata
per modificare la clausola statutaria del diritto agli utili; in assemblea i soci maggioritari votano contro tale
diritto (patto leonino, nullo). In un caso del genere il notaio sa che è una violazione del patto leonino e non
manda al registro delle imprese.
Art.2436, III comma: gli amministratori, riceveranno una PEC o una raccomandata, con notizia che la
modifica non verrà iscritta: essi possono o convocare un’altra assemblea (straordinaria) quando pensano
che il notaio abbia ragione e il socio maggioritario cambierà la sua posizione o ricorrere al tribunale.
Il ricorso al tribunale, quando la delibera è legittima, avviene quando gli amministratori ritengono che il
notaio sia stato troppo prudente: ci sono casi in cui la derogabilità o l’inderogabilità della norma è poco
chiara, e allora in quei casi ci si rivolge al tribunale per risolvere la questione (interpretazione della norma).
Art.2436, IV comma: se fanno ricorso al tribunale 17:40 A P
OPERAZIONI SUL CAPITALE (aumento o riduzione)
Queste sono le più rilevanti modifiche statutarie. 50 cap.sociale PN
L’AUMENTO GRATUITO 100 ris. disp.
aumento gratuito (passaggio di riserve a capitale):
Art.2442,
esiste una riserva legale (soggetta ad una particolare disciplina vincolistica) ed altre riserve
statutarie (ricchezza che la società ha cumulato nel tempo, ossia gli utili non distribuibili.
L’aumento gratuito è un aumento del capitale sociale ma non del patrimonio netto: quello che
succede è che le riserve disponibili vengono imputate a capitale.
L’assemblea straordinaria delibera di cambiare la destinazione di quelle somme, di quella
ricchezza (che poteva essere anche distribuita ai soci dall’assemblea ordinaria).
trasformare ricchezza disponibile in ricchezza indisponibile:
Questo significa la società, al
posto di lasciare la ricchezza disponibile in un libro che da un omento all’altro potrebbe andare ai
soci, la fissa a capitale per dire poi ai terzi ‘noi crediamo nella società’.
L’AUMENTO A PAGAMENTO
L’aumento del capitale sociale comporta anche un aumento del patrimonio netto.
Esempio: ci sono due soci, 150 (75 + 75). Aumentano il capitale sociale a pagamento, servono
altri soldi: l’ipotesi più piana è che da 150 si arriva a 300 (nuovi 150 vengono mesi dai due soci,
75 +75, ciascuno resta socio al 50%), rimangono soci paritari.
Ma se i nuovi 150 venissero sottoscritti da uno solo dei due (uno 225 e l’altro 75), diventerebbero
soci uno a 1/3 e uno a 2/3 (non più paritari).
nulla quaestio
Se c’è l’accordo dei soci, (uno dei due accetta ad essere socio minoritario) ma c’è
anche una disciplina che mira a garantire che l’aumento di capitale a pagamento non alteri la
ripartizione di azioni (il rapporto di forza tra i soci):
diritto di opzione:
Art.2441, I comma, diritto degli azionisti di sottoscrivere le nuove azioni
• prima dei terzi (si vuole rispettare gli equilibri interni e privilegiare i soci) e
proporzionalmente alla partecipazione azionaria detenuta (perché si vuole rispettare i
rapporti di forza che esistono tra i soci).
Il diritto di opzione permette al socio che ha il 5% (percentuale necessaria per impugnare
una delibera annullabile dell’assemblea; se il capitale aumentasse la sua partecipazione
sarebbe minore!) di mantenere il 5% effettuando nuovi conferimenti e sottoscrivendo
nuove azioni in proporzione alla sua partecipazione.
Diritto di opzione mira a far sì che le partecipazioni (percentuali) restino immutate.
Deroghe al diritto di opzione: il diritto di opzione non è un diritto assoluto.
Art.2441, IV comma: la società ha interesse strategico a diventare proprietaria di un certo
• bene e il titolare vorrebbe non vendere ma entrare in società: se il bene comunque serve si
aumenta il capitale (da 50 a 100) e qui 50 sono da liverare mediante il conferimento in
natura del terreno (qui non c’è diritto di opzione). Se ci fosse i soci potrebbero
sottoscrivere con le nuove azioni e il terzo non avrebbe più nulla da sottoscrivere.
Art.2441, V comma: il diritto di opzione può essere escluso quando l’interesse della società
• lo esige. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione
quado è necessario, ad esempio, che entri in società un terzo (effettuando conferimento in
denaro) importante per la società.
LA RIDUZIONE REALE
Si riduce il capitale sociale ed anche il patrimonio netto (come nell’aumento a pagamento)
Art.2445, I comma: a seconda del fatto che le azioni siano interamente liberate o meno, cambiano
le modalità di attuazione.
Se si vuole ridurre il capitale da 150 a 100, se Tizio e Caio avevano versato tutti i 50 euro
quest’azione mira a restituirli loro. Se Tizio e Caio avevano versato in parte (mancano 25 euro a
testa), la riduzione reale consiste in un’emissione di quel debito, in un’estinzione di quel debito
verso i soci.
Come difendere i creditori della società? Art.2445, III comma: la scelta è parallela alla S.N.C.,
se Tizio e Caio vogliono riprendersi 50 auro, avendo versato l’intero, in assemblea straordinaria si
delibera di ridurre il capitale da 150 a 100, iscrivono al registro delle imprese (notaio), e dopo 90
giorni dall’iscrizione la delibera diventa efficace.
In quei 90 giorni si presume che i creditori possano accertare l’esistenza della delibera, e possano
fare opposizione se la delibera pregiudica le loro ragioni.
RIDUZIONE PER PERDITE (RIDUZIONE NOMINALE)
In questo caso, si riduce il capitale sociale ma il patrimonio netto si è già ridotto (capitale è già
uscito, sotto forma di perdite che hanno intaccato il capitale) perché ci sono state le perdite (=
confronto tra patrimonio netto e capitale sociale).
Il capitale è 150 e c’è una perdita di 80: il patrimonio netto è pari a 70, e ben inferiore al capitale
sociale. Quando il patrimonio netto è inferiore ai 2/3 del capitale sociale, c’è un problema e si
applica la seguente disciplina.
Art.2446: quando il capitale, confrontato con il patrimonio netto, fornisce una situazione come
sopra si applica tale norma: gli amministratori dovranno allora senza indugio riunire l’assemblea
per gli opportuni provvedimenti.
L’assemblea negli opportuni provvedimenti, potrebbe o colmare la perdita per mano dei soci ma
più spesso prende atto delle perdite e spera vengano colmate dalla futura gestione della società.
Art.2446, II comma: se entro l’esercizio successivo le perdite non sono diminuite a meno di 1/3,
l’assemblea ordinaria, che approva il bilancio, deve ridurre il capitale alla fine dell’esercizio
successivo. Se non c’è questa delibera dell’assemblea ordinaria gli amministratori e i sindaci, il
tribunale provve