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SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Per procedere con lo scioglimento, bisogna attuare le procedure di verifica delle cause di
scioglimento. Una volta verificato, si apre la fase della liquidazione. Sostanzialmente
quindi le cause di scioglimento sono la prima fase, mentre la liquidazione è quella
successiva, che può durare molto tempo, che consiste nella realizzazione (=farsi pagare)
dei crediti, pagamento dei debiti, ripartizione della parte delle quote e, infine, cancellazione
della società dal registro delle imprese, se registrata.
Le cause di scioglimento della società (art 2272) sono 5:
Decorso del termine: se la società ha un termine deciso nel contratto delle società.
Il termine può essere prorogato per le società a tempo determinato. Non vale per le
società a tempo indeterminato. La proroga va fatta all’unanimità dei soci
amministratori. In caso di comportamento concludente dei soci (ovvero i soci
continuano a svolgere le attività della società pur consapevoli che essa sta per
scadere), senza che venga fatta una proroga espressa, essa verrà prorogata
tacitamente.
Quando è stato conseguito l’oggetto sociale o se è impossibile conseguirlo.
Nelle società di solito non vengono messi oggetti sociali di compimento, ma oggetti
sociali che possono essere prolungati nel tempo (ad esempio vendere macchine,
fare case, ecc.).
Se l’oggetto sociale dovesse diventare qualcosa che non si può conseguire, come
ad esempio la scadenza di una particolare licenza che non mi permette di
continuare la mia attività, la quale per motivi x non può essere più rinnovata.
Per volontà di tutti i soci: all’unanimità, i soci possono far venir meno il contratto,
chiamato mutuo di senso, come ad esempio per questioni di discussioni tra i soci
che rendono ostica la continuazione dell’attività della società.
Quando viene a mancare la pluralità dei soci e non viene ripristinata entro 6 mesi:
se nelle società di persone, una società resta con un unico socio, o viene trovata
un’altra persona, o è obbligato a cessare la società.
Per cause previste dal contratto sociale: possono variare da contratto a contratto,
creando fattispecie particolari per ogni tipo di società. Non vi è quindi un vincolo di
forme di cause di scioglimento.
LA LIQUIDAZIONE (art 2275 e ss)
1. Avvenuto lo scioglimento, i soci amministratori non possono continuare ad agire in
visione di continuità aziendale (ovvero, ad esempio, continuare a stipulare contratti
con terzi), ma devono limitarsi a chiudere quelli rimanenti (attività conservativa),
nell’attesa che i soci nominino il liquidatore. Questi ultimi otterranno il potere di
recuperare i crediti, pagare i debiti con il patrimonio della società, se ne ha a
sufficienza, altrimenti andranno a chiedere ai soci di pagare la parte mancante,
finché non saranno presenti più rapporti passivi e attivi pendenti. Quindi questa
procedura può avere una durata più o meno lunga.
2. Una volta che queste situazioni sono state risolte, se rimane qualcosa, questo
qualcosa verrà ripartito dal liquidatore ai soci in base alle quote. Qui tornano
indietro ai soci anche eventuali beni in godimento, anche a quelli che erano usciti
prima dello scioglimento.
Nelle s.s. ci sono delle procedure più semplici di liquidazione, che possono essere
previste nel contratto sociale, quindi a questo punto non è necessaria la presenza
del liquidatore. In caso di volontà contrastante tra i soci invece vanno nominati i
liquidatori (uno o più), che possono essere anche gli stessi soci amministratori. Se
nemmeno in questo caso si trova un accordo su chi dovrà compiere il ruolo di
liquidatore, ci si deve rivolgere a un giudice che deciderà chi sarà il liquidatore (un
socio o esterno).
I liquidatori diventano delle sorte di mandatari dei soci.
I liquidatori possono decidere secondo la loro propria considerazione di giustezza,
quindi in base a cosa sembra più giusto fare dal loro punto di vista per il bene della
società e dei beni/debiti/crediti.
Riprendendo il punto 1 (vedi sopra), i liquidatori non possono aprire nuove
operazioni sociali. Se dovessero farlo, risponderanno solidalmente e personalmente
per le obbligazioni che hanno preso (quindi tra di loro, con il loro patrimonio
personale, senza toccare quello della società).
Nelle s.s. vi può essere una ripartizione in natura dei beni della società tra i soci,
senza quindi che vi sia una divisione di denaro, questo però se non vi sono soldi da
ripartire ma solo beni che erano stati conferiti in proprietà.
LE S.N.C. (art 2291 e ss.)
Dalle s.n.c. in poi le società sono rivolte ad un esercizio di attività di natura commerciale,
quindi deve essere iscritta al registro delle imprese, il quale richiede solo le forme scritte
dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata (quindi non la scrittura privata).
Se la società non viene iscritta esiste lo stesso, ma sarà una s.n.c. irregolare, quindi i
rapporti tra soci e terzi saranno regolati dalle regole della s.s. (come ad esempio quella del
terzo che può attaccare il patrimonio personale del socio senza passare prima per quello
della società, oppure nel caso del creditore particolare del socio che può richiedere la
liquidazione della quota del socio, a meno che il socio nel patrimonio non vi siano beni che
possano soddisfare i bisogni del creditore), cose che nelle s.n.c. regolari non possono
avvenire.
Il secondo comma dell’art 2291 dice che nelle s.n.c. il patto di limitazione delle
responsabilità non può essere fatto valere verso i terzi, ma ha solo un valore
interno.
La s.n.c. agisce sotto una sua propria ragione sociale, che corrisponde alla ditta
delle imprese individuale, quindi il nome della società.
È costituita dal nome di uno o più soci e il tipo di rapporto (es. Mario Rossi s.n.c.).
Questo serve per individuare chi sono i soci con responsabilità illimitata, in modo
che per i terzi sia noto chi essi sono in caso di necessità.
Il contratto sociale viene definito atto costitutivo, anche se a livello di funzionalità
sono la medesima cosa. L’art 2295 dice che de ve contenere 9 punti fondamentali,
che sono:
1) le generalità dei soci (nome cognome, residenza, …)
2) la ragione sociale (nome della società)
3) i soci amministratori
4) la sede legale della società
5) l’oggetto sociale (ciò che la società fa/produce)
6) i conferimenti di ciascun socio, il loro valore e il loro metodo di valutazione
7) il valore delle prestazioni dei soci d’opera
8) i criteri di ripartizione degli utili tra i soci e la partecipazione dei soci agli utili e
alle perdite (che dev’essere scritto obbligatoriamente, non si può fare come
nelle s.s. dove se non viene scritto niente ogni socio ha una parte eguale nella
ripartizione degli utili, qui va scritto anche se fosse esattamente così).
9) La durata della società
Questi sono i punti minimi, altri punti aggiuntivi possono essere aggiunti dai soci al
momento della stipulazione della società.
L’art 2297 dice che gli amministratori devono richiedere la pubblicazione l’atto
costitutivo deve entro 30 giorni dalla sua stipulazione presso il registro delle
imprese della sede legale della società (ovvero se la società è a Verona devono
andare al registro delle imprese di Verona).
In caso di mancata registrazione o finché non viene iscritta, i rapporti tra società e
terzi sono regolati dalle norme della s.s., come se fosse una s.n.c. irregolare.
L’art 2301 dice che un socio (sia amministratore che non) non può partecipare né
come socio illimitatamente responsabile né per i fatti suoi nell’attività di un’altra
società concorrente. Il consenso degli altri soci avviene quando questa preesisteva
prima della stipulazione della nuova società.
Per i soci è obbligatorio tenere le scritture contabili previsti dall’art 2214.
Gli utili, a differenza delle s.s., non possono essere ripartiti tra i soci prima della fine
dell’anno, ovvero quando andrebbero ripartiti tra i soci.
Se si verifica una perdita di capitale sociale (ovvero il patrimonio della società), i
soci non possono ripartirsi l’utile guadagnato dalle attività d’impresa (quindi i soldi
ricavati dai contratti con i terzi) finché le perdite non saranno coperte.
Regola del beneficio di escussione (vedi CREDITORI SOCIALI nelle s.s.).
Il creditore particolare del socio non può richiedere la liquidazione della parte del
socio finché dura la società.
Le cause di scioglimento sono quelle delle s.s. con l’aggiunta della dichiarazione di
fallimento.
Successivamente allo scioglimento della società, si deve procedere alla
liquidazione e successivamente alla cancellazione della società dal registro delle
imprese.
LE S.A.S.
Sono disciplinate dalle regole delle s.n.c. con una sola particolarità solo in aggiunta: ci
sono due categorie di soci.
Soci accomandanti: sono soci di capitale, ovvero mette dei soci per far funzionare
la società, ma rispondono limitatamente alle obbligazioni sociali. Il creditore della
società non andrà a chiedere a loro di pagare il debito. Quindi mal che vada perde
solo la quota che ha messo nella società, i terzi non possono toccare il suo
patrimonio sociale.
Di conseguenza avendo responsabilità limitata, non potrà essere amministratore.
Soci accomandatari: sono soci illimitatamente responsabili, quindi sono anche i
legali rappresentanti.
Solo i loro nomi possono apparire nella ragione sociale, qualora dovesse apparire il
nome di un socio accomandante, perde il beneficio della responsabilità limitata.
Singoli atti di gestione possono essere fatti dai soci accomandanti, su delega dei soci
accomandatari. In caso invece dovessero farlo di loro spontanea volontà, perdono il
beneficio della responsabilità limitata, rimanendo però accomandante.
Le s.a.s. si possono sciogliere per due motivi (collegati tra loro) in più rispetto a
quelli visti per le s.s. e le s.n.c., ovvero:
1) Se rimane un solo socio all’interno della società.
2) Se restano solo soci accomandatari o accomandanti.
In entrambi i casi i soci o il socio hanno 6 mesi di tempo per trovare un altro socio o,
nel secondo caso, che un socio di quelli rimasti passi ad essere accomandatario o
accomandante in base alla posizione mancant