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Divieto di atti di emulazione e altri limiti privati

Sono quegli atti, che il proprietario, pone in essere al solo scopo di nuocere o arrecare molestia agli altri (art. 833). Nell'atto compare un elemento oggettivo l'assenza di utilità ed un altro soggettivo l'intenzione di nuocere o molestare. Piantare alberi al fine di togliere la veduta panoramica al confinante. Vi sono poi norme che regolano i rapporti tra le proprietà vicine. Esse riguardano: le distanze, le luci e le vedute, acque private.

Estensione della proprietà

La proprietà si estende orizzontalmente entro i propri confini e in verticale sopra e sotto la sua superficie finché vi sia interesse del proprietario. Egli non può, tuttavia, impedire l'attività di terzi che si svolgano a profondità o altezze tali che non turbino il proprio interesse ad escluderle. Sono salvaguardate tutte le leggi speciali sull'archeologia etc. non può però

impedire l'entrata nel fondo da parte di cacciatori per l'attività venatoria, mentre per l'attività della pesca occorre l'autorizzazione del proprietario del fondo. Come pure egli dovrà permettere il passaggio sul fondo per riparare un muro comune, e permettere il recupero della cosa o dell'animale fuggito alla custodia, pur se può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

LE IMMISSIONI

Il proprietario non può vietare le immissioni immateriali come i fumi, i rumori, gli scuotimenti, le esalazioni se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo al luogo. In una zona industriale devono essere tollerati i rumori tipici dell'attività lavorativa. Oltre il limite, rimesso all'apprezzamento del giudice, al proprietario è riconosciuta l'azione per far cessare le immissioni ed il risarcimento del danno subito, l'azione è proponibile non solo contro

l'altro proprietario ma anche verso gli autori es. l'inquilino. MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ I modi di acquisto della proprietà sono a titolo originario e a titolo derivato. Nel modo di acquisto originario si parla quando non vi è un dante causa: 1) per occupazione quando la cosa è stata abbandonata. 2) Per invenzione: quando si riferisce ad una cosa perduta, come ad esempio il ritrovamento del tesoro. 3) Per accensione ed usucapione. 4) A titolo derivativo che consiste nell'acquisto della proprietà che prima apparteneva ad altri, ovvero per successione. AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ Le azioni accordate al proprietario si dicono azioni petitorie, da realizzarsi per mezzo della pubblica autorità. Occorre però provare il proprio diritto di proprietà per esperire le seguenti azioni: 1) rivendicazione quando un terzo abbia il possesso, il proprietario può richiederlo dimostrando essere il titolare del diritto, ovesi tratti di bene immobile occorre dimostrare il possesso per 20 anni (anche se vi sono tempi più brevi per l'usucapione) per i beni mobili il titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà. 2) negatoria serve per far cessare eventuali molestie o turbative. 3) regolamento di confini si verifica quando non è messo in dubbio il diritto di proprietà ma la certezza dei confini. Ogni proprietario è attore e convenuto, ogni mezzo di prova è ammessa, il giudice in assenza di altri elementi si basa sulle mappe catastali; 4) apposizione di termini ove il confine è certo si chiede di apporre dei simboli tra i due fondi di comune accordo col proprietario dell'altro fondo si appongono i segni lapidei. 5) L'azione di nuova opera (opera dell'uomo) spetta al proprietario, al titolare di diritto reale di godimento ed al possessore che teme che una nuova opera possa determinare nocumento al suo diritto. Può essere

esercitata entro 1 anno ma comunque prima della conclusione dell'opera. In quest'ultimo caso si potrà esercitare l'azione petitoria o possessoria.

226) L'azione di danno temuto, esperibile dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento o dal possessore nel caso in cui vi sia pericolo di un danno grave e prossimo da qualsiasi edificio, albero, o altra cosa (mai dalla nuova opera dell'uomo) senza che ricorra ipotesi di nuova opera DIRITTI REALI DI GODIMENTO (art. 952-1099)

I diritti reali di godimento sono una limitazione di un diritto reale altrui. I diritti reali di godimento sono a numero chiuso e tipici: la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali.

LA SUPERFICIE

È la limitazione imposta al proprietario di terreno per la costruzione di porzione immobiliare a favore di altri. Oppure il diritto nel mantenere una costruzione già esistente separatamente dalla proprietà.

del fondo spetta il diritto di disporre della cosa, ma non può impedire all'enfiteuta di utilizzarla secondo le modalità previste dal contratto di enfiteusi. L'enfiteuta, a sua volta, ha l'obbligo di pagare un canone annuo al proprietario e di effettuare eventuali miglioramenti al fondo. L'enfiteusi è simile all'usufrutto, ma a differenza di quest'ultimo non vi è il divieto di variare la destinazione d'uso del fondo. Tuttavia, l'enfiteuta non può deteriorare il fondo. Il diritto di enfiteusi può essere perpetuo o a tempo determinato, ma non può essere inferiore a 20 anni. Questo serve a evitare l'usucapione e favorire l'utilizzazione del diritto. L'usufrutto, invece, è il diritto concesso all'usufruttuario di godere della cosa con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Ha sempre una durata temporanea, che può estendersi al massimo per tutta la vita dell'usufruttuario. Se il termine non è scaduto alla morte dell'usufruttuario, il diritto decade. Se istituito a favore di persone giuridiche, l'usufrutto non può durare più di 30 anni. Il proprietario del fondo ha il diritto di disporre della cosa, ma deve rispettare il diritto di usufrutto dell'usufruttuario.è attribuita la nuda proprietà.
USO E ABITAZIONE
Ambedue i diritti reali di godimento, sono tipi di usufrutti limitati, e si riferiscono al diritto di abitare un immobile limitatamente ai bisogni propri o della famiglia.
LE SERVITU' PREDIALI
E' il peso imposto su un fondo per utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
E' necessaria dunque un rapporto di servizio tra i due fondi confinanti e di proprietà diversa. Il diritto consiste in un peso sul fondo servente che si esplica con un divieto: es.: divieto di costruire, permettere l'attraversamento del fondo etc. nasce per accordo tra le parti o giudizialmente con una servitù coattiva. Ogni servitù deve esercitarsi civilmente in modo da non ledere eccessivamente il fondo servente.
DIRITTI DI PRELAZIONE
DIRITTI REALI DI GARANZIA (art. 2784-2906)
Oltre i privilegi, che non hanno carattere reale, le cause legittime di prelazione sono il pegno e l'ipoteca. Essi sidicono diritti reali di garanzia, perché come i diritti reali, sono assoluti valevolierga omnes e hanno il diritto di sequela. Possono perseguire il bene anche se ceduti a terzi, per mezzo dell'espropriazione. Differiscono dai diritti reali di godimento in quanto questi ne limitano il potere del proprietario al godimento, i diritti reali di garanzia invece ne limitano il potere di disposizione. Infatti gli eventuali acquirenti sopportano il debito che il bene garantisce.

 Il privilegio è una causa di prelazione, stabilita dalla legge, che riconosce in relazione alla natura del credito. Come il credito del lavoratore, dell'artigiano etc. si distingue in generale quando esplica la garanzia su tutti i beni del debitore o particolare o speciale se si espleta su un determinato bene o categoria di beni.

 Il pegno garantisce l'adempimento con lo spossessamento del bene mobile.

L'ipoteca, trascrivibile solo su bene immobile o bene mobile registrato.

(nascentecon la trascrizione) pesa per gradi e perde efficacia dopo 20 anni. Quindi è d'uoporitrascriverla prima della scadenza per evitare di perdere il grado. Per lacancellazione valgono le stesse formalità prescrittive per l'iscrizione. Necessitadell'autentica della firma del creditore (a mezzo notaio).

IL POSSESSO (art. 1140-1157)

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dellaproprietà o di altro diritto reale. È evidente che siamo di fronte ad una relazione di fattointercorrente tra un soggetto ed un bene a prescindere dalla sussistenza del diritto di proprietà odi altro diritto reale. Il possesso pieno del bene appartiene al proprietario che racchiude in se ilpossesso fisico ed il diritto a possedere. Da ciò si può asserire che qualora un soggetto possiedaun bene e non è proprietario può dar vita ad altre figure quali il

possesso mediato attraverso un'altra persona, come accade nella locazione, ove il locatore prende il nome di detentore. Anche il ladro ha il possesso ma non il diritto. Il possesso riguarda solo la proprietà ed i diritti reali di godimento. Con il decorso del tempo provoca l'usucapione. AZIONI POSSESSORIE Le azioni possessorie sono quelle azioni a tutela del possesso possono farsi valere contro tutti, anche contro il proprietario, sono azioni provvisorie fin quando il diritto non viene accertato e consistono nelle: - azione di reintegro o di spoglio quando taluni spogliano il possessore del bene; - azione di manutenzione tendente a far cessare le molestie e turbative; - azione di nuova opera e di danno temuto (lo stesso che spetta al proprietario). IL RAPPORTO OBBLIGATORIO (art. 1173-1175) Le obbligazioni sono disciplinate dal libro 4 del C. C. e derivano direttamente dal diritto romano (ob glazio). Consiste nel rapporto mediante il quale due persone concordano che una di

essedeve eseguire un'obbligazione consistente in dare, fare o non fare. A differenza della proprietà e dei diritti reali di godimento, l'esercizio del potere non si fonda sulla cosa con validità erga omnes, ma su un diritto di credito relativo, poiché fatto valere solo su una persona, il debitore. Il debitore che non adempie all'obbligazione risponde con i suoi beni presenti e futuri al risarcimento del danno. Anche se è ammissibile l'esecuzione forzata in forma specifica esercitabile solo con un obbligazione di dare, ovvero un fare fungibile o obbligo di non fare.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Le fonti delle obbligazioni sono i contratti, i fatti illeciti ed ogni altro fatto o atto idoneo a produrre effetti, in conformità all'ordinamento giuridico. A differenza delle obbligazioni naturali che sono quegli obblighi nascenti da rapporti di cortesia e non coercitivi per legge. Le obbligazioni nascenti dalla legge sono:

rale secondo cui ogni persona è tenuta a rispettare la privacy e gli affari altrui. L'articolo 2028-2032 del codice civile disciplina la gestione di un negozio da parte di un terzo, che agisce per conto del proprietario. Questa figura, chiamata "negozio gestio", permette al terzo di compiere atti di gestione e amministrazione del negozio senza che ciò costituisca una violazione della privacy del proprietario. Tuttavia, è importante sottolineare che il terzo agisce sempre nell'interesse del proprietario e deve agire con diligenza e buona fede. Inoltre, il proprietario rimane responsabile per gli atti compiuti dal terzo nell'ambito della gestione del negozio.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Angelone Claudio.