Istituti in merito al momento conclusivo: SCIA e silenzio assenso
Un tempo DIA (dichiarazione di inizio attività) con la 241/90 istituito introdotto è quello della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Si ha un ruolo predominante del privato ed uno successivo (ed eventuale) dell’amministrazione: in altre parole si ha una responsabilizzazione del privato che si concentra sulla sua posizione e che gli permette di produrre un effetto giuridico autonomamente.
Definizione e funzione della SCIA
La SCIA non è altro che un’autocertificazione del privato di trovarsi in condizioni di legge o di atto amministrativo generale per svolgere determinate attività. Il privato dichiara quindi gli elementi dell’attività attraverso la SCIA e autonomamente intraprende tale attività. Una volta che il privato rende queste dichiarazioni autocertificate correlando le con eventuali verifiche tecniche entra in gioco l’amministrazione.
Avvio attività con SCIA
Il privato ha la possibilità di intraprendere un’attività attraverso la SCIA quando l’attività stessa e comunque gli atti amministrativi che in passato ne avrebbero consentito l’avvio, sono subordinati all’accertamento di requisiti predeterminati dalla legge. Vi è quindi un accertamento dei requisiti e non una valutazione, ciò poiché si limita a controllare la presenza di determinati requisiti senza dover attuare una scelta (elemento alla base della valutazione).
Caratteristiche della SCIA
La SCIA ha efficacia immediata, nel senso che l’attività oggetto della segnalazione può essere intrapresa sin dal momento della presentazione della SCIA all’amministrazione competente. Sotto questo punto di vista vi è stato un significativo snellimento rispetto alla DIA, difatti prima si doveva attendere il decorso del termine di 30 giorni, periodo entro cui la pubblica amministrazione poteva e doveva valutare la sussistenza dei requisiti di legge.
Condizioni per la validità della SCIA
La legge quindi ammette che il privato si adoperi alla verifica di presupposti predeterminati ma per far sì che la SCIA operi devono ricorrere altri due requisiti:
- Non ci deve essere contingentamento dell’attività (non ci deve essere un limite numerico all’attività);
- L’attività non deve essere sottoposta a programmazione / pianificazione di carattere generale (è necessario prima che la programmazione abbia luogo).
Ruolo dell'amministrazione
Dopodiché entra in rilievo l’attività dell’amministrazione che entro 60 giorni (salvo sia il caso di SCIA in ambito edilizio dove il termine è di 30 giorni) deve verificare che sussistano realmente e correttamente i requisiti di legge; in caso positivo la pubblica amministrazione non deve fare più nulla (lascia continuare l'attività).
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