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Procedura per la presentazione della SCIA
Decorsi i 180 giorni, il terzo può rivolgersi al giudice amministrativo che, se sussistono i requisiti, inciterà l'amministrazione a provvedere. L'ambito operativo della SCIA ha però molte eccezioni fissate dall'art. 19: vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
Il d.lgs 222/2016 prevede la forma di conclusione per una serie di procedimenti amministrativi in modo tale da avere un momento di chiarificazione circa la possibilità o meno di ricondurre una nostra attività alla SCIA.
o meno. Rispetto a dichiarazioni non veritiere vi è la sospensione dell'attività con la possibilità della regolazione (conformazione) mentre rispetto a dichiarazioni false vi è l'impossibilità di avvalersi della SCIA. L'art 20 disciplina invece l'istituto del silenzio assenso, assimilabile alla SCIA poiché anche qui è rilevante l'amministrazione che non interviene. Il silenzio assenso è però concepito come un provvedimento amministrativo poiché il privato non può da subito avviare l'attività dato che vi è un momento non solo di mera verifica ed accertamento ma anche valutativo per la p.a. per verificare se quell'effetto a cui il privato aspira si possa o meno produrre. L'effetto si produrrà se l'amministrazione non interviene dato che per legge quel non intervento viene considerato un provvedimento favorevole. In tali casi quindi.L'amministrazione non interviene; deve invece intervenire quando ritiene che non vi siano le condizioni per accogliere l'istanza. A questo punto l'amministrazione deve intervenire con un provvedimento negativo che poi potrà essere contestato dal richiedente davanti al giudice amministrativo nel termine di 60gg e potrà essere annullato laddove ricorrano uno dei tre vizi (incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge).
Vi è una terza ipotesi quando il procedimento amministrativo che si avvia per effetto di una richiesta del privato esitabile con silenzio assenso richieda l'intervento di altre p.a. (e quindi richiesti altri pareri, atti di assenso ecc). In questo caso l'amministrazione che non si ritenga convinta di una soluzione favorevole nonché di una negativa può interrompere il silenzio assenso indicendo una conferenza di servizi; il procedimento seguirà la strada della conferenza di servizi.
Quindi o c'è
silenzio assenso, o c'è provvedimento di diniego o c'è conferenza di servizi. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale all'accoglimento della domanda, l'amministrazione può assumere determinazioni di autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies. Il co.4 elenca i casi in cui non si applica l'istituto del silenzio assenso: gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.