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COMPRAVENDITA

Contratto consensuale di scambio cosa vs prezzo. Tre fasi: mancipatio che trasferisce anche proprietà, traditio per nec mancipi, emptio venditio con soli effetti obbligatori (trasferimento possesso, non proprietà). NB - Obblighi venditore: disponibilità del bene, garanzia per evizione, garanzia per vizi. Actio ex empto non esperibile con buona fede del venditore a meno che non si condivida la teoria per cui se un'obbligazione è viziata anche l'altra vale di meno per mantenere la synallagmaticità. Poi azioni edilizie che sono oggettive e escludibili pattiziamente se non c'è dolo ma soggette a termini. - Obblighi compratore: prezzo nel termine. - Oggetto: cosa da scambiare di qualsiasi tipo, anche diritti. EMPTIO REI - Anche cose future: se venire in essere dipendeva da venditore actio ex empto, se no SPERATE EMPTIO SPEI (quantità effettiva subordinata a venire in essere della cosa) o (obbligazione sorge

anche se cosa non viene in essere).­Valutata buona fede nel processo­ Rischio perimento della cosa sul venditore prima della consegna che rispondeva per danni e furto manon per violenza e forza maggiore. IN DIEM ADDICTIO­ Possibilità di apporre patti accessori: ( venditore poteva recedere entro un totLEX COMMISSORIAse trovava offerta migliori), ( recesso venditore se compratore non pagava neiPACTUM DISPLICENTIEtermini), ( compratore poteva recedere se bene non era di suogradimento). Essi erano escamotage per aggirare inesistenza di condizioni risolutive e formalmentevenivano configurate come patti di risoluzione sottoposti a condizione sospensiva.Dir. Consumatori: rimedi sono garanzie o inadempimento? Se ne discute per ripercussioni onere prova,in garanzia non va provato elemento soggettivo.2. POSSESSO, PROPRIETA ’ E RELATIVA TUTELA NEL DIRITTOROMANO, lezione del 20 Novembre 2008.POSSESSO• POSS. INTERDICTA = tutelato iure pretorio, presupponeva la detenzione,l’animus eil “nec vi, nec clam, nec precarium”. Precario era revocabile gratuitamente dalproprietario. PRECARISTAPossessi tutelati senza requisiti erano il ( concessionario di ager publicus),SEQUESTRATARIO CREDITORE PIGNORATIZIO( bene su cui altri discutevano),(animus in capo a debitore).• POSS. NATURALIS = manca animus, detenzione non tutelata alieno domino.• POSS. CIVILIS = animus + corpus + buona fede (consapevolezza di non ledere dir.Altrui a inizio possesso) + iusta causa (idoneità a acquisto proprietà a scadenza deltermine).INTERDETTITutelata con pretori successivamente schematizzati, in origine caso per caso.RITINENDI POSS RECUPERANDE POSS( mantenimento poss vs rivendiche e turbative),UTI POSSIDETIS UTRUBI(reintegrazione a seguito di violenza o mano armata), x cose immobili,per cose mobiliPROPRIETA ’• IURE CIVILIS: MANCIPIUM,solo Romani per beni in Italia. Concetto + antico è poiDOMINIUM PROPRIETAS. ASSOLUTEZZAe infinePresenta caratteri ( tutte le facoltàELASTICITA'esercitabili sulla res comprese) e ( esiste nuda proprietà che si può ristenderea cessare diri reali).• IURE HONORARIUM: ACTIONESper non rmani e provinciali. In bonis Habere. TramiteUTILES. TRADITIO POSSESSIONISDate anche per = traditio di res mancipi eACQUISTO A NON DOMINO = quando compratore in buona fede. Anche eccezione reivindicate et tradita per tenersi il bene.ACTIO PUBLICIANA: consisteva in finzione che fosse trascorso tempo necessario a usucapioneper possesso civile turbato prima dello scadere del termine. Estesa a sanare in bonis habere: in t.p.prevaleva anche su proprietario, in a. n. d. no; poteva ottenere solo prezzo da venditore pergaranzia per evizione.Si distingue da interdica perché è esperibile vs tutti.CODIFICAZIONI:• 1140 C.C: coincide con dir. Reale, situazione di fatto (concezione animus di Savigny, comeproprio)• BGB: animosa di Jhering generica intenzione di

avere la res• C.N: anche se si parla di diritto rileva sempre il suo rapporto materiale con la res ( V.origine con Pothier e divisione dominio utile/diretto).3. DIRITTI REALI, lezione del 21 Novembre 2008.

• SERVITU ’, 1027 c.c.: nozione di servitù prediale (= fondo servente pesa su quello dominante).Doppia inerenza reale, attiene al fondo e non al dominus = che per i Romani che distinguevano le servitù rustiche (mancipi) dalle urbane ( edilizie nec mancipi solo con in iure cessio. Si caratterizzavano per doppia inerenza reale, utilità, vicinanza, indivisibilità. Modalità di ADIUDICATIO costituzione: (nella formula si indicava a giudice di dividere oggetto controversia), DESTINAZIONE BUON PADRE DI FAMIGLIA, PACTIONES ET STIPULATIONES (province). Non si potevano usucapire perché incorporali, poi divieo esplicito con Lex Scribonia.

IN IURE CESSIO CONFUSIONE, DISTRUZIONE DI UNO DEI FONDI, USUCAPIO

LIBERTATIS (x servitù negative non viene rispettato obbligo di non fare e passano due anni). VINDICATIO SERVITUTIS Tutela: (legis actio sacramento in rem, agere per sponsionem, actio confessoria in processo formulare) dove legittimato attivo era titolare fondo o
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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mannino Vincenzo.