Estratto del documento

Seminari Dott.ssa Brunet

Istituti nel diritto romano

Lezione del 18 novembre 2008. Importante la differenza tra res mancipi (schiavi, immobili, diritti reali, animali da giogo) e nec mancipi, che erano tutte le altre.

  • Mancipatio = Nel periodo antico era compravendita con effetti reali per le res mancipi. Poi si adatta a altre finalità come la emancipatio (emancipazione dei figli); il punto di arrivo è vendita fittizia che trasferisce i beni immobili. Atto formale usata poi anche simbolicamente per doti e donazioni.
  • In iure cessio = Deriva da legis actio sacramento in rem (attore e convenuto rivendicavano e poi il magistrato decideva). Sia per mancipi che nec mancipi. È una fittizia controversia dove l'attore era il compratore e il venditore convenuto; questo non rivendicava e così la proprietà della cosa veniva assegnata all'attore.
  • Traditio = Solo per cose corporali sia mobili che immobili. Trasferiva solo il possesso, la proprietà solo se c'erano altri requisiti: la cosa era nec mancipi, chi trasferiva il possesso doveva essere anche proprietario e c'era un titolo per trasferire il possesso.

NB: Con Giustiniano 1 e 2 scompaiono, 3 si usa per tutti i beni anche mancipi e incorporali (tutelate inizialmente solo dal pretore).

Contratto nel diritto romano

  • Fatto giuridico = Accadimento naturale o umano che produce effetti giuridici.
  • Atto giuridico = Fato caratterizzato da attività umana consapevole e voluta.
  • Negozio giuridico = Atto giuridico volto a esecuzione determinata.
  • Bilateralità = Due persone centro di interessi.
  • Contratto unilaterale = Ambito degli effetti che si producono solo su una persona anche se le parti sono di più.
  • Synallagmatico = Obbligazioni per tutte le parti, reciproche.

Labeone

  • Actum = Fatto materiale o umano che produce effetti giuridici.
  • Contractum = Solo synallagmatico, produce reciproche obbligazioni.
  • Gestum = Attuazione materiale di interessi.

NB: Contractus contro i Sabiniani che prevedevano che era insieme di atti leciti produttivi di obbligazioni. Accordo.

Evoluzione con Sestio Pedio che esclude dalla categoria atti che non prevedono. Elementi essenziali sono accordo e forma.

Tipicità data dalla forma nei contratti: reali (perfezionati con la dazione della cosa), verbali e letterali detti anche di stretto diritto che si perfezionavano con il rispetto dello schema prefissato (es parole dette o scritte) + quelli consensuali che si perfezionavano con consenso.

Effetti reali = Trasferimento proprietà; effetti obbligatori = Sorgere obbligazioni.

Contratti formali modificabili solo con exc; consensuali con valutazione del giudice della buona fede.

Actio prescriptis

Ruolo della causa = Nei contratti atipici. Aristone e Mauriciano riconoscono.

Verbis vs nei contratti synallagmatici dove un’obbligazione era già eseguita, c’era causa adeguata.

Pacta che erano meri accordi senza forma tipica o causa adeguata.

  • Pacta in intervallo = Solo eccezioni.
  • Pacta in continenti = Aggiunti a contratti tipici valutati in via di azione dal giudice.

Vs quasi contratti = Manca accordo forma ma c’è causa tipica (es negotiorum gestio) intesa in modo ampio.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Diritto romano - Istituti Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mannino Vincenzo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community