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Istituti nel diritto romano
Lezione del 18 novembre 2008. Importante la differenza tra res mancipi (schiavi, immobili, diritti reali, animali da giogo) e nec mancipi, che erano tutte le altre.
- Mancipatio = Nel periodo antico era compravendita con effetti reali per le res mancipi. Poi si adatta a altre finalità come la emancipatio (emancipazione dei figli); il punto di arrivo è vendita fittizia che trasferisce i beni immobili. Atto formale usata poi anche simbolicamente per doti e donazioni.
- In iure cessio = Deriva da legis actio sacramento in rem (attore e convenuto rivendicavano e poi il magistrato decideva). Sia per mancipi che nec mancipi. È una fittizia controversia dove l'attore era il compratore e il venditore convenuto; questo non rivendicava e così la proprietà della cosa veniva assegnata all'attore.
- Traditio = Solo per cose corporali sia mobili che immobili. Trasferiva solo il possesso, la proprietà solo se c'erano altri requisiti: la cosa era nec mancipi, chi trasferiva il possesso doveva essere anche proprietario e c'era un titolo per trasferire il possesso.
NB: Con Giustiniano 1 e 2 scompaiono, 3 si usa per tutti i beni anche mancipi e incorporali (tutelate inizialmente solo dal pretore).
Contratto nel diritto romano
- Fatto giuridico = Accadimento naturale o umano che produce effetti giuridici.
- Atto giuridico = Fato caratterizzato da attività umana consapevole e voluta.
- Negozio giuridico = Atto giuridico volto a esecuzione determinata.
- Bilateralità = Due persone centro di interessi.
- Contratto unilaterale = Ambito degli effetti che si producono solo su una persona anche se le parti sono di più.
- Synallagmatico = Obbligazioni per tutte le parti, reciproche.
Labeone
- Actum = Fatto materiale o umano che produce effetti giuridici.
- Contractum = Solo synallagmatico, produce reciproche obbligazioni.
- Gestum = Attuazione materiale di interessi.
NB: Contractus contro i Sabiniani che prevedevano che era insieme di atti leciti produttivi di obbligazioni. Accordo.
Evoluzione con Sestio Pedio che esclude dalla categoria atti che non prevedono. Elementi essenziali sono accordo e forma.
Tipicità data dalla forma nei contratti: reali (perfezionati con la dazione della cosa), verbali e letterali detti anche di stretto diritto che si perfezionavano con il rispetto dello schema prefissato (es parole dette o scritte) + quelli consensuali che si perfezionavano con consenso.
Effetti reali = Trasferimento proprietà; effetti obbligatori = Sorgere obbligazioni.
Contratti formali modificabili solo con exc; consensuali con valutazione del giudice della buona fede.
Actio prescriptis
Ruolo della causa = Nei contratti atipici. Aristone e Mauriciano riconoscono.
Verbis vs nei contratti synallagmatici dove un’obbligazione era già eseguita, c’era causa adeguata.
Pacta che erano meri accordi senza forma tipica o causa adeguata.
- Pacta in intervallo = Solo eccezioni.
- Pacta in continenti = Aggiunti a contratti tipici valutati in via di azione dal giudice.
Vs quasi contratti = Manca accordo forma ma c’è causa tipica (es negotiorum gestio) intesa in modo ampio.