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Rappresentanza e voto negli istituti religiosi

Elezione e cooptazione

Nell'universo canonistico, la parola electio rimanda direttamente alla scelta che Dio opera nella storia individuando il suo popolo e chi, tra gli uomini, è destinato ad entrare nel regno dei salvati. Elezione è un atto imperscrutabile che trascende l’uomo e che implica necessariamente un operare di Dio. Alla volontà di Dio si deve ricondurre la chiamata elettiva.

La Chiesa dei primi secoli non sente l’esigenza di regolamentare la scelta della propria classe dirigente; il valore della vita comunitaria e della testimonianza è così forte che le persone di maggior carisma emergono naturalmente e si impongono nelle comunità in virtù di una forza che sembra provenire direttamente da Dio.

Progressivamente, per elezione comincia ad intendersi il complesso dei procedimenti in grado di regolare in modo ordinato e equo la scelta degli ordinati in Sacris e dei Vescovi. Dietro al momento umano deve sempre rifulgere un’altra elezione, quella operata da Dio; nelle elezioni canoniche rileva il giudizio dato dalla fede e non la lotta per l’accaparramento del consenso.

Ben presto i Concili dettano norme e principi specifici in grado di difendere non solo il metodo e la trasparenza dei procedimenti elettorali, ma anche le ingerenze ormai pressanti che cominciano a farsi sentire dal potere secolare. Il consenso di tutta la comunità e la necessaria espressione del suo parere diventano momento fondante nel procedimento di designazione dei vescovi.

Elezione Vescovi

  • Alla fine del I secolo si delinea la figura del Vescovo successore dell’Apostolo e preposto alla cura di una Chiesa locale. Inizialmente, nel tempo delle origini, i Vescovi venivano scelti dalla comunità. Tale diritto derivava dal Vecchio Testamento. Dio interveniva nella nomina esplicitando la propria volontà attraverso il consenso espresso da clero e popolo.
  • Operata la scelta, per procedere alla nomina occorreva il parere positivo del metropolita.
  • Successivamente, nonostante la rottura dell’ordine imperiale e la nascita dei nuovi regni, i vescovi continuano ad essere scelti dal clero e dal popolo.
  • Nei secoli successivi, però, la nomina dei Vescovi diventa una sorta di beneficio conferito dal re. Anche i Pontefici, nonostante confermino che la titolarità di scegliere il candidato spetti al clero e al popolo, cominciano a riservarsi il diritto di procedere personalmente alla consacrazione dell’eletto.
  • Nel XI secolo inizia la lotta per le investiture; la Chiesa affronta il potere temporale in campo aperto, che si concluderà con il Concordato di Worms:
    • Imperatore: rinunciava al diritto di investire i Vescovi e riconosceva tale funzione al Papa;
    • Papa: concedeva all’Imperatore di essere presente alle elezioni episcopali e di investire i prescelti dei loro diritti laici.
  • Nasce una nuova concezione della Chiesa fortemente gerarchica e accentrata intorno al Pontefice.
  • Decretum di Graziano: la scelta dei Vescovi spetta al clero e il popolo interviene solo in via subalterna.
  • Summa Decretorum di Uguccio: divide elezione in due momenti
    • Elezione è fatta dai Clerici della diocesi, da tale elezione consegue il potere di amministrare;
    • Conferma viene fatta dal Papa.
  • Liber Sextus di Bonifacio VIII: i controlli sulle elezioni si fanno più stringenti e al Vescovo, una volta eletto, non spetta alcun potere di governo prima della conferma.
  • Nel XIV secolo la scelta del Vescovo è riservata al Papa, viene espunta l’idea che il Vescovo debba essere espressione della Chiesa locale.
  • Codice 1917: sancito che solo il Papa può nominare Vescovi e se ciò è svolto da altra persona questa deve essere stata autorizzata dalla Sede Apostolica. I Vescovi sono in tutto e per tutto subordinati al Papa dal quale proviene anche la loro investitura.
  • Concilio Vaticano II: l’episcopato viene definito sacramento e in quanto tale la radice dell’atto di investitura è nella volontà divina, ciò fonderebbe la loro responsabilità nei confronti della Chiesa universale. Si specificò come i Vescovi, successori degli Apostoli, dovessero lavorare collegialmente tra loro e in comunione con il vescovo di Roma e successore di San Pietro, cioè il Papa, capo del collegio episcopale.

Elezione nelle pievi

Fondate da preti missionari, che si ponevano a capo di queste nuove comunità, da loro stessi battezzate, e godevano di un importante ruolo civile e sociale, oltre che spirituale.

L’Incolato, istituto giuridico in base al quale i ministri di culto ordinati presso una certa Chiesa, avevano il diritto-dovere di non abbandonarla senza giusto motivo, facilita la formazione di un clero pievano stabile, entro il cui ambito viene scelto l’arciprete; figura che completa gerarchicamente l’organizzazione del territorio rurale, divenendo titolare della Pieve ed il capo del suo Capitolo.

Al Capitolo, vero e proprio organo collegiale che raccoglie i chierici intorno all’archipresbyter per discutere e deliberare le questioni più importanti, spettano il diritto di dettare le norme di convivenza e di governo della Pieve; la potestà di individuare e reprimere le condotte devianti; la facoltà, indipendentemente dalla volontà del Vescovo, di governare i propri beni posseduti a titolo originario.

L’archipresbyter non viene nominato dal Vescovo, ma è eletto direttamente dai membri del clero locale con la partecipazione del popolo.

Questa situazione rimarrà inalterata sino alla fine dell’VIII secolo, quando l’autorità sulle comunità rurali comincia a fondarsi non più sulla volontà del clero e del popolo della Pieve, ma su un titolo rilasciato dal Vescovo. Perdutasi via via la sostanza spirituale forte che aveva fondato l’autonomia delle Pievi, esse vengono ridotte a un insieme di beni appartenenti al Vescovo a puro titolo patrimoniale, e come tali sono date in concessione sia a laici che a ecclesiastici.

Elezione del Pontefice

Sin dal suo primo sorgere la Chiesa tende a riconoscere il primato del Vescovo di Roma, chiamandolo a dirimere importanti questioni sorte in altre Chiese. Come per qualsiasi Vescovo, il clero e il popolo di Roma concorrono a eleggere il proprio Vescovo che è, al contempo, anche capo della Chiesa universale in quanto successore di Pietro.

  • Per ovviare ai conflitti che si creavano al momento di procedere alla scelta di un candidato da far succedere sul soglio pontificio, si cercò di eliminare la componente elettorale che si pensava fosse più riconducibile ad interessi politici: la componente laica (il popolo);
  • In compenso, però, la Chiesa non poteva sottrarsi alla richiesta dell’Imperatore di Costantinopoli prima, e dell’Esarca di Ravenna, poi, di ratificare la nomina dell’eletto, rendendola così, e solo così, definitiva. La componente laica rappresentata dagli esponenti del potere secolare continuò ad esercitare la propria influenza, sino ad essere esplicitamente ammessa al procedimento elettorale.
  • Decreto di Niccolò II del 1059, segna l’espulsione definitiva del clero e del popolo dal processo di elezione del Papa. La titolarità esclusiva di designazione del successore di Pietro viene conferita a un collegio elettorale rigidamente chiuso, che incarna al contempo l’espressione rappresentativa massima del prestigio della Chiesa di Roma. Diritto di elettorato attivo riservato ai Cardinali-Vescovi da un lato, e circoscritto al gradimento dell’autorità secolare verso il futuro Vescovo di Roma dall’altro, sono due facce della stessa medaglia: quella che ritrae il profilo di una chiesa intenta a consolidare la propria compagine e la propria presenza nel mondo, riducendo il ruolo del popolo e del clero rispetto alla gerarchia e rivendicando autonomia di governo rispetto all’ingerenza dei poteri secolari.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanotti Marco.
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