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FATTISPECIE

Termine di origine tedesca risalente al '900 inizialmente utilizzato per indicare l'insieme degli elementi materiali del reato. La fattispecie consiste nell'astratta previsione normativa dei fatti e delle condizioni, in presenza delle quali, il concreto verificarsi del fatto ipotizzato comporta la nascita di effetti giuridici (vicende costitutive, modificative o estintive di rapporti giuridiche).

Fattispecie semplice: consiste nella previsione di un unico fatto produttivo dell'effetto (es. morte);

Fattispecie complessa: consiste nella previsione di una molteplicità di fatti che dovranno concorrere perché possa prodursi l'effetto;

Fattispecie a formazione progressiva: Consiste necessariamente di una serie di fatti, strettamente correlati, che devono verificarsi in un intervallo temporale più o meno lungo e sono legati l'uno all'altro da un nesso causa-effetto. Finchè non si saranno verificati tutti i

Fatti previsti non potrà prodursi l'effetto ma si creerà solo una aspettativa. La categoria dei fatti giuridici comprende diverse tipologie che si differenziano in base alla partecipazione dell'uomo al verificarsi dell'effetto.

Fatto giuridico in senso stretto

Tipologia di fatto giuridico nel quale la partecipazione dell'uomo al verificarsi dell'effetto è totalmente estranea. In questo caso la volontà del soggetto nella causazione dell'effetto è del tutto irrilevante nel senso che il fatto previsto dalla norma produce i suoi effetti indipendentemente dalla circostanza che tale fatto sia stato effettivamente voluto dal soggetto. Della categoria fanno quindi parte gli eventi naturali (fulmini, alluvioni, terremoti, morte) ma anche quei fatti umani ai quali la legge riconduce conseguenze giuridiche prescindendo da analisi sulla volontarietà e consapevolezza da parte del soggetto in ordine alla loro realizzazione (es. piantagione).

costruzione e opere fatte dall'uomo su suolo altrui).

ATTO GIURIDICO:

Categoria che comprende quei fatti dove la volontà del soggetto assume un ruolo fondamentale in quanto viene in considerazione ai fini dell'efficacia giuridica dell'avvenimento umano. Gli atti giuridici richiedono, oltre alla volontarietà, anche la capacità del soggetto che li compie.

ATTI ILLECITI:

Per aversi obbligazione a risarcire il danno commesso con atto illecito è necessario che l'atto sia volontario (dolo o colpa) e che il soggetto fosse capace di intendere e volere nel momento in cui lo ha commesso ("capacità naturale" art. 2046 c.c.)

ATTI LECITI:

Affinché possano produrre effetti giuridici richiedono da parte del soggetto che li compie volontarietà, capacità di intendere e volere e capacità di agire. Gli atti giuridici leciti si distinguono, per quanto concerne il profilo della volontarietà, in atti

giuridici in senso stretto e negozi giuridici (o atti negoziali).

ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO:

Categoria che comprende gli atti per i quali l'ordinamento richiede il solo aspetto della volontarietà nel comportamento tenuto essendo irrilevante la volontà degli effetti prodotti, che vengono infatti fissati dalla legge e ricollegati in modo automatico alla condotta tenuta.

Nel mero atto quindi l'ordinamento richiede che l'evento sia voluto dal soggetto ma la volontà non concorre ad individuare gli effetti che ne conseguono, che sono frutto di una valutazione esclusiva della norma.

Non si tratta di atti di autonomia in quanto è lo stesso ordinamento a prevedere gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi.

Gli effetti si producono però solo se l'atto è voluto, e in tal caso si producono anche se non voluti dal soggetto.

Negli atti giuridici in senso stretto l'ordinamento si limita a considerare l'atto

volontario comepresupposto al quale ricollegare effetti giuridici. Si tratta di atti tipici, previsti cioè dalla legge, e si dividono in: - operazioni: che consistono in meri comportamenti (es. illecito, pagamento del debito); - dichiarazioni: - di scienza: quando un soggetto si limita a dichiarare un fatto di cui è a conoscenza (es. confessione); - di volontà: quando il soggetto esprime la volontà di realizzare un determinato effetto giuridico. NEGOZIO GIURIDICO (O ATTO NEGOZIALE) Il negozio giuridico è un particolare tipo di atto nel quale la volontarietà investe anche gli effetti che conseguono all'atto, nel senso che non si producono se non sono voluti dal soggetto. Volontarietà e consapevolezza non sono quindi limitati al comportamento ma si estendono anche agli effetti, voluti e previsti dal soggetto. Il negozio è un "autoregolamento impegnativo" nel senso che costituisce lo strumento mediante il qualeessere considerati come presupposti del negozio devono essere presenti contemporaneamente e devono essere validi e legittimi. Il soggetto che pone in essere il negozio può essere una persona fisica o giuridica, ovvero un individuo o un ente che ha la capacità di agire e di assumere impegni giuridici. L'oggetto del negozio, invece, è ciò su cui si concentra l'interesse delle parti e può essere un bene, un servizio o un diritto. Nel caso dei negozi costitutivi di rapporti familiari, come il matrimonio o l'adozione, i presupposti possono essere diversi. In questi casi, infatti, sono in gioco interessi che riguardano l'aspetto etico-sociale della personalità dell'individuo e quindi la regolamentazione autonoma può incontrare dei limiti. Nel campo degli interessi patrimoniali, invece, la regolamentazione autonoma attraverso il contratto assume maggior vigore. Il contratto è uno strumento giuridico che permette alle parti di regolare autonomamente i propri interessi patrimoniali. In conclusione, i presupposti del negozio giuridico sono la presenza di uno o più soggetti che lo pongono in essere e la presenza di un oggetto su cui si concentra l'interesse delle parti. Entrambi gli elementi devono essere validi e legittimi per poter considerare il negozio come valido.essere presupposti del negozio devono presentare alcuni requisiti, che saranno quindi oggettivi e soggettivi. I Requisiti soggettivi del negozio giuridico devono esistere al momento della conclusione e sono: - Capacità giuridica: Idoneità del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, ovvero di diritti e obblighi (soggetto di diritto). Si acquista con la nascita e può subire eccezionali limitazioni ma mai una totale compressione. Le limitazioni alla capacità giuridica (es. richiesta del compimento di 16 anni per l'attività lavorativa) danno luogo alle cosiddette "incapacità speciali". - Capacità di agire: Si acquista con la maggiore età ed attribuisce al soggetto la possibilità di amministrare i suoi diritti o disporne compiendo validamente atti negoziali (contratti ecc.). La capacità di agire del soggetto che pone in essere il negozio è necessaria ai fini della validità ed efficacia del negozio stesso.

efficacia dello stesso.

Legittimazione: È il potere riconosciuto ad un soggetto di poter disporre di un suo diritto mediante un negozio giuridico. Di regola tale potere è attribuito al titolare del diritto ma eccezionalmente la legittimazione può essere attribuita ad un soggetto diverso tramite la legge (es. genitori del minore) o con un atto di volontà come nel caso della rappresentanza. In caso di attribuzione di legittimazione ad altro soggetto questi sarà titolare di potestà (potere di un soggetto di realizzare interesse altrui).

I requisiti oggettivi del negozio giuridico sono particolari caratteristiche che l'oggetto deve presentare secondo quanto disposto dagli artt. 1346 ss del Codice Civile.

Possibilità: Caratteristica dell'oggetto o del comportamento che lo rende per natura adatto ad essere oggetto di un certo negozio. Consiste nell'idoneità giuridica e materiale dell'oggetto ad essere parte

del negozio. Liceità: Il comportamento o la cosa devono prestarsi, in base alla legge, ad essere oggetto di un certo negozio (es. beni demaniali o parti del corpo sono oggetti illeciti. Le cose future sono oggetto illecito se presenti in un contratto di donazione). Determinatezza o determinabilità: Per la validità del negozio è necessario che l'oggetto sia esattamente definito o che siano almeno fissati i criteri per la sua definizione o individuazione. Le parti, secondo la legge, possono rimettere ad un terzo la facoltà di determinare l'oggetto. I requisiti oggettivi devono sussistere nel momento in cui il negozio inizierà a produrre i suoi effetti. Di conseguenza, se al momento della conclusione di un negozio sottoposto a condizione o termine la prestazione dovesse essere impossibile, il negozio sarà comunque valido se al momento del verificarsi della condizione o alla scadenza del termine la prestazione sarà divenuta possibile.

Gli elementi del negozio sono quelli che compongono la struttura dello stesso, senza i quali il negozio non può esistere. Si differenziano quindi dai presupposti (oggettivi e soggettivi) che consistono in fattori estranei al negozio.

Gli elementi del negozio si distinguono in:

  • essenziali ovvero quelli che non possono assolutamente mancare affinché il negozio sussista;
  • accidentali che possono essere apposti liberamente dagli autori del negozio. Anche questi diventano però essenziali una volta inseriti nel negozio in quanto diventano parte integrante della struttura dell'atto.

Gli ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO sono:

  1. La volontà (contenuto) intesa come concreta attuazione dell'intenzione di concludere il negozio ("volontà voluta"). La volontà si concretizza nell'insieme delle clausole che costituiscono il "contenuto del negozio",
ovverol'insieme delle pattuizioni poste in essere dalle parti che diventano il nucleo essenziale del negozio- La forma ovvero il modo in cui la volontà si manifesta all'esterno diventano percettibile da altri.Può essere scritta o orale.Vige il principio di libertà di forma che consente alle parti di scegliere la modalità di manifestazione dellavolontà che ritengono più opportuna, ad eccezione dei casi in cui la legge richiede per alcuni negozi il tassativorequisito della forma scritta ai fini dell'esistenza valida del negozio.- La causa che consiste nella ragione che giustifica l'atto, in mancanza della quale esso è nullo.Attualmente si identifica con il concetto di "causa in concreto" ovvero la finalità concreta che le parti intendono conseguire con la conclusione del negozio, che può anche essere differente da quella cheastrattamente il negozio può realizzare (teoria

soggettiva). Con la "teoria oggettiva" invece si identificava la causa (cd. "Causa in astratto"

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francyna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Di Giandomenico Giovanni.