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La scelta del legislatore è stata quella di predisporre un'elencazione tassativa dei redditi assoggettati
ad imposta, definendo categorie omogenee quanto alla fonte dei redditi ed alle regole di
determinazione. Il principio dell'omogeneità vale anche per le regole di determinazione dei redditi
appartenenti alle varie categorie, per le quali sono dettati autonomi regimi giuridici e regole formali.
Ogni reddito è determinato secondo le regole proprie della categoria nella quale rientra e confluisce
nel reddito complessivo del contribuente, base di partenza per il calcolo dell'imposta dovuta.
Il legislatore assume quale elemento caratterizzante della fattispecie imponibile il “possesso del
reddito” che qualifica la relazione soggettiva che deve intercorrere tra il contribuente e il reddito. Il
possesso è la titolarità giuridica del reddito o la semplice disponibilità dello stesso a prescindere
dalla materiale apprensione del denaro.
La questione si è posta ad esempio con riguardo alla rinuncia fatta da amministratori di piccole
società al compenso spettante per l'attività svolta.
La giurisprudenza ha ritenuto legittima la pretesa di assolvimento del tributo sul compenso oggetto
di rinuncia, trattandosi di un incasso giuridico. Tale relazione varia in concreto a seconda della
categoria di appartenenza del reddito, in conseguenza della diversità della sua origine e della
sostanziale diversità delle regole sulla sua composizione e determinazione.
Per i redditi fondiari il possesso del reddito si identifica con il possesso del bene immobile produttivo
del reddito stesso, salvo i casi in cui, nonostante la proprietà del bene, manchi la disponibilità
giuridica del reddito da esso ritraibile.
I redditi di lavoro vengono imputati ai titolari del rapporto di lavoro dipendente o a coloro che
esercitano l'arte e professione. Il reddito d'impresa viene imputato al soggetto che esercita l'attività
d'impresa ex art. 51 Tuir. I redditi di capitale vengono imputati ai titolari della ricchezza investita.
L'espressione possesso del reddito evoca anche l'esigenza di stabilire il momento temporale nel
quale imputare il reddito al contribuente. L'imputazione temporale avviene secondo il principio che
da rilievo al momento in cui si manifesta concretamente l'arricchimento o in base al principio di
competenza che da rilievo al momento di maturazione economica della ricchezza a prescindere
dall'incasso materiale.
Soggetti passivi e residenza fiscale
I soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sono le persone fisiche, i residenti e
non residenti nel territorio dello Stato.
Gli strumenti tecnici utilizzati per personalizzare il prelievo sono deduzioni o detrazioni.
Per le persone fisiche per i soggetti collettivi, opera con criteri diversi una distinzione basata sulla
residenza fiscale poiché sono differenti i metodi in base ai residenti in Italia o ai soggetti residenti
all'estero.
Il legislatore fornisce una specifica definizione di residenza scale è una concezione molto più ampia
della residenza in sé, si considerano infatti residenti ai fini delle imposte sul reddito, le persone che
per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente te
o anno territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
La nozione di domicilio utilizzata nell'ambito dell'irpef non ha nulla a che vedere con il domicilio
fiscale, quelli residenti hanno domicilio all'anagrafe a cui sono iscritti mentre quelli non residenti
hanno il domicilio fiscale nel comune in cui producono il reddito soggetto all'imposta italiana.
Sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente coloro che hanno nel comune la loro dimora
abituale o vi hanno stabilito il domicilio.
Per la definizione del concetto di domicilio e di residenza net territorio di Stato la norma ha espresso
il rinvio al codice civile, perciò si considerano residenti nel territorio dello Stato le persone fisiche che
hanno la sede principale dei propri affari di interessi in questo territorio, affari e interessi sono intesi
molto più ampio modo è riferito anche ai rapporti personali del soggetto. Il problema sorge quando
il soggetto ha legami personali e professionali in due Stati.
Ora è una situazione di fatto legata alla presenza fisica della persona ed è legato a luoghi in cui
effettivamente vive.
Funzione opposta è quella dell'anagrafe della popolazione residente, aLl'anagrafe degli italiani
residenti all'estero che attesta la non residenza nello stato.
L'amministrazione finanziaria può dimostrare che il contribuente è residente in Italia poiché ha
mantenuto il domicilio, prescinde infatti questo dalla presenza fisica continuativa del soggetto e può
essere desunto da tutti gli elementi di fatto che denunciano l'esistenza di un certo luogo di rapporti
sociali economici eccetera.
Qualora il soggetto è scritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero dimostri, di aver localizzato
all'estero il centro dei propri affari, ma il fisco i contesti di aver mantenuto il centro dei propri interessi
familiari in Italia occorre stabilire quale dei due sospetti debba prevalere sulla residenza fiscale.
Per facilitare l'accertamento dell'“emigrazione fittizia” per finalità di elusione fiscale, con il formale
trasferimento della residenza all'estero, il legislatore ha previsto una presunzione relativa di
residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.
L'inversione dell'onere della prova implica che è il contribuente a dimostrare l'effettività del
mutamento di residenza. In mancanza di prova contraria la situazione di fatto prevale sul criterio
formale.
L'individuazione degli stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) è effettuata in
relazione ad un basso livello di tassazione personale e ad un insufficiente grado di trasparenza e
collaborazione amministrativa garantita dalle AF degli stati esteri.
La presunzione può essere smentita dal contribuente facendo ricorso a elementi di prova, anche
indiretta, che dimostrino l'effettività del trasferimento di residenza, e la localizzazione nel paese
estero della sede principale dei propri affari e interessi.
L'adozione di criteri ampi per considerare residente una persona fisica può determinare problemi di
doppia residenza fiscale e di doppia imposizione giuridica, generalmente vietata. Esso può essere
evitato applicando criteri unilaterali introdotti con norme interne e tramite accordi tra gli stati. Va infine
evidenziata la recente introduzione di uno specifico regime di tassazione finalizzato ad incentivare il
trasferimento della residenza in Italia di persone fisiche aventi elevata capacità economica.
Coloro che non sono stati residenti in Italia per almeno 9 periodi di imposta possono trasferire la
residenza in Italia e optare per un particolare regime di tassazione dei redditi esteri.
Reddito complessivo e base imponibile
La caratteristica dell'irpef e la periodicità del prelievo, reddito vengono maturati e frazionati per unità
temporali definiti periodi di imposta ad ogni periodo corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria,
questo vuol dire che ad ogni imposta e ogni periodo definiscono un reddito cercava e riscuotibile in
maniera autonoma, l'autonomia è connessa al fatto che non c'è influenza tra i periodi d'imposta
successive e precedenti.
La determinazione dell'imposta dovuta per ogni periodo è il risultato di una serie di operazioni che
possono essere schematizzate come: determinazione del reddito mediante la quantificazione dei
singoli redditi sommati algebricamente, e la sottrazione di eventuali perdite, determinazione del
reddito imponibile. sottraendo al reddito complessivo gli oneri deducibili determinazione dell'imposta
mediante l'applicazione delle aliquote, e successive detrazioni per carichi di famiglia lavoro
dipendente o altri oneri.
Il saldo deve essere positivo se invece il saldo è negativo si avrà una dichiarazione accredito.
Tutto parte dal reddito complessivo del contribuente dato dalla somma algebrica dei redditi.
Poche sono le regole generali dettate dal legislatore ai fini della determinazione del reddito
complessivo.
Tra queste il principio più importante è rappresentato dalla rilevanza dei corrispettivi
contrattualmente fissati tra le parti: se un soggetto cede un terreno edificabile, l'eventuale
plusvalenza si determina sottraendo dal corrispettivo contrattualmente fissato il costo sostenuto per
l'acquisto del bene, ma questo dato non rileva ai fini reddituali in sostituzione del corrispettivo
pattuito, nè rileva il valore del bene anche se diverso dal prezzo di vendita, in quanto la ricchezza
da assoggettare all'Irpef è rappresentata dall'arricchimento effettivo ottenuto dal contribuente e non
da quello potenzialmente ottenibile.
Posto che l'oggetto della tassazione Irpef è il reddito di un soggetto, il legislatore si è preoccupato di
dare rilievo anche alle perdite eventualmente subite dal soggetto passivo. Per quanto concerne il
reddito delle persone fisiche, una perdita può derivare dall'esercizio di impresa, di arti e professioni.
Esigenze di ragionevolezza hanno indotto il legislatore a prevedere che le perdite possono essere
utilizzate con differenti modalità, alternando due criteri generali: compensazione orizzontale e
compensazione verticale.
È consentita la compensazione orizzontale delle perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
In questo caso le perdite sono sottratte al reddito complessivo formato da tutti i redditi del periodo.
Se le perdite sono superiori al reddito complessivo, esso è pari a 0 e non si determina un'imposta
da versare.
Il risultato negativo non può più essere utilizzato in compensazione con i redditi dei periodi di imposta
successivi.
La compensazione verticale o riporto in avanti riguarda le perdite derivanti dall'esercizio di
impresa commerciale individuale e dalla partecipazione in snc e sas, suscettibili di ridurre il reddito
d'impresa o di partecipazione degli esercizi successivi.
Nel calcolo, non si considerano le fattispecie esenti dall'imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e i redditi assoggettati a tassazione separata. Il reddito
imponibile si ottiene sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili.
Il riporto delle perdite in avanti non rappresenta una facoltà per il contribuente egli non può scegliere
a quali periodi succ