IRPEF
L'IRPEF è un imposta diretta e progressiva che colpisce il reddito complessivo della persona fisica;
Il presupposto per l'applicazione dell'IRPEF è quindi il possesso di redditi, in denaro o in altra
natura, che appartengono alle categorie previste dalla legge;
Ai fini dell'applicazione dell'IRPEF è necessario stabilire un periodo convenzionale, definito
periodo di imposta (solitamente è costitutito dall'anno solare).
I soggetti passivi IRPEF sono: persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Il concetto di residenza fiscale è molto importante per la definizione del metodo di tassazione:
residenti: si applica il metodo della tassazione del reddito mondiale, che comprende tutti i
– redditi posseduti;
non residenti: si applica il metodo della tassazione dei soli redditi prodotti all'interno del
– territorio dello Stato.
Possiamo definire residenti all'interno del territorio dello Stato le persone fisiche che sono iscritte
all'anagrafe della popolazione residente, o che hanno il domicilio o la residenza (cioè le persone che
hanno la sede principale dei propri affari e interessi) nel territorio dello Stato per la maggior parte
dell'anno (almeno 6 mesi e 1 gg, non obbligatoriamente consecutivi).
Una funzione diversa dall'anagrafe della popolazione residente, ce l'ha l'AIRE (anagrafe degli
italiani residenti all'estero) che consente all'AF di dimostrare che il contribuente, pur trasferitosi
all'estero, è fiscalmente residente in Italia. La dimostrazione avviene attraverso una presunzione di
residenza in Italia per i cittadini cancellati dall'anagrafe italiana e emigrati in Stati aventi regime
fiscale agevolato; in questo modo l'AF contrasta il fenomeno dell'elusione fiscale, non permettendo
quindi ai contribuenti di trasferire formalmente la residenza fiscale all'estero ma continuando ad
operare in Italia.
Questa presunzione però può essere vinta dal contribuente se dimostra, attraverso prove, che ha
trasferito la sede principale dei propri interessi ed affari all'estero.
Una caratteristica importante dell'IRPEF è la periodicità del prelievo.
Determinazione dell'IRPEF
Il punto di partenza per il calcolo dell'IRPEF è la determinazione del reddito complessivo del
contribuente; il reddito complessivo è dato dalla somma algebrica dei redditi appartenenti alle
categorie previste (calcolato secondo le regole proprie di ogni categoria).
Le regole di categoria disciplinano la rilevanza fiscale delle perdite: tra i criteri generali di
determinazione del reddito complessivo troviamo:
principio della compensazione orizzontale delle perdite: che derivano dall'esercizio di
– imprese in regime di contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni; il
contribuente, attraverso questo principio, può compensare le perdite derivanti dall'esercizio
non solo con il reddito di categoria (reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo) ma con
il reddito complessivo (somma di tutti i redditi posseduti);
principio di compensazione verticale delle perdite: che derivano dall'esercizio di impresa
– commerciale individuale ( in regime di contabilità ordinaria) e dalla partecipazione in
società in nome collettivo e in accomandita semplice; il contribuente, attraverso questo
principio, può compensare le perdite derivanti dall'esercizio solo con il reddito di categoria
(reddito di impresa); se le perdite eccedono il reddito di categoria, la parte eccedente può
essere compensata in diminuzione del reddito di impresa dei periodi d'imposta successivi
(non oltre il 5).
Una volta determinato il reddito complessivo, bisogna determinare la base imponibile (cioè il
reddito complessivo netto) sottraendo gli oneri deducibili indicati nell'art 10.
La disciplina degli oneri deducibili è contenuta nell'art 10, che elenca na serie di spese e passività
da sottrarre al reddito complessivo lordo del contribuente prima di ottenere la base imponibile;
La deducibilità delle spese deve rispettare dei presupposti:
l'elencazione degli oneri deducibili è tassativa;
– gli oneri sono indicati nella dichiarazione e devono essere adeguatamente documentati;
– per tutti gli oneri si applica il principio di cassa (secondo cui le spese possono essere
– sottratte dal reddito complessivo solo se effettivamente sostenute nel periodo d'imposta).
L'elenco degli oneri deducibili si può raggruppare in 3 grandi categorie:
spese di produzione del reddito (es, oneri che gravano su redditi degli immobili, indennità
– per la perdita dell'avviamento);
spese personali (es, spese mediche, contributi previdenziali ed assistenziali)
– spese socialmente rilevanti (es, contributi e donazioni a organizzazioni non governative per
– la lotta della fame nel mondo).
Per alcune spese sono previsti limiti massimi di deducibilità.
Una volta determinata la base imponibile possiamo calcolare l'imposta lorda, applicando le
aliquote crescenti per scaglioni di reddito previste dall'art 11;
Determinata l'imposta lorda si può calcolare l'imposta netta sottraendo le detrazioni previste dalla
legge;
Le detrazioni sono:
soggettive: quando tengono conto della situazione familiare del contribuente (es, detrazioni
– per carichi di famiglia art 12); Il metodo per calcolare queste detrazioni richiama quello
previsto per definire la no tax area: è stabilito un importo teorico della detrazione differente
in base al rapporto esistente tra il contribuente e il familiare: l'ammontare della detrazione
varia in base alle dimensioni del reddito complessivo del contribuente e si calcola con un
rapporto matematico che ne riduce l'importo all'aumentare del reddito.
oggettive: quando competono al contribuente il cui reddito complessivo è formato anche da
– redditi di lavoro (configurano un contributo forfetario perchè per questi redditi non sono
riconosciute deduzioni di spesa art 13). La misura della detrazione è fissata nella maggior
parte dei casi al 19% rispetto all'importo effettivo della spesa sostenuta dal contribuente.
Una volta determinata l'imposta netta si ottiene l'importo dell'obbligazione tributaria del
contribuente, che però ancora non corrisponde all'ammontare che deve essere versato all'Erario.
Dall'imposta netta infatti si devono scomputare i crediti spettanti al contribuente per le imposte
pagate all'estero ( per evitare il fenomeno di doppia imposizione internazionale), i versamenti già
eseguiti in acconto dell'imposta ( per quanto riguarda questi versamenti, il contribuente deve
calcolare una somma in misura percentuale rispetto all'imposta pagata per il periodo precedente;
questa somma deve essere versata, in una o due rate in base all'importo, a titolo di acconto
sull'imposta che sarà determinata a chiusura del periodo in corso) e le ritenute subite alla fonte sui
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, dei versamenti in acconto e delle ritenute subite
alla fonte è superiore all'imposta netta, l'eccedenza può essere riportata in diminuzione dell'imposta
dovuta per il periodo successivo o il contribuente può chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi.
Nel sistema tributario ci sono delle addizionali all'IRPEF di cui beneficiano le regioni, i comuni e
le province.
L'addizionale regionale si calcola applicando al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili,
un aliquota (fissata dalla regione in cui il contribuente risiede). L'aliquota può essere applicata da un
minimo dello 0,9% ad un massimo di 1,4%.
L'addizionale provinciale e comunale è determinata e riscossa con le stesse modalità
dell'addizionale regionale; l'aliquota è stabilita con decreto ministeriale, ma i comuni possono far
variare l'aliquota fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.
Società di persone e principio di trasparenza
Ci sono alcuni soggetti collettivi, privi di personalità giuridica, (società semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, ed altri soggetti ad esse equiparate
come ad es, le società di armamento, le società di fatto ecc...) che non hanno ne soggettività passiva
ai fini IRPEF, ne ai fini IRES.
Il legislatore, per evitare che queste società sfuggano dalla tassazione o che si presentino eventuali
fenomeni di doppia imposizione economica, ha adottato un principio di trasparenza in base al quale
ha modellato il regime fiscale di queste società. Il principio di trasparenza si sviluppa nella regola
secondo la quale i redditi delle società menzionate sono imputati a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione degli utili, e indipendentemente dalla percezione (cioè il reddito
prodotto dalla società è ripartito fra i soci a prescindere dalla sua effettiva distribuzione).
Il reddito delle società è considerato, ai fini fiscali, reddito del socio, e le regole di determinazione
sono diverse a seconda che la società abbia o non abbia per oggetto l'esercizio di attività
commerciale:
redditi di società di persone che non esercitano (neanche di fatto) attività commerciale (art
– 55). sono soggetti alle regole proprie delle categorie nelle quali rientrano (redditi fondiari, di
lavoro, di capitale, diversi);
redditi di società di persone che esercitano attività commerciale sono considerati redditi di
– impresa.
Redditi tassati separatamente
Ci sono alcuni redditi straordinari definiti a formazione pluriennale, per i quali il tempo di
maturazione ricopre più periodi di imposta; questi redditi, se fossero interamente sommati al reddito
complessivo sarebbero ingiustamente soggetti ad un regime fiscale elevato.
Il legislatore, per evitare questo, ha deciso di applicare un imposta separata per questi redditi
tassativamente elencati (art 17), lasciando però al contribuente la facoltà di non avvalersi di questo
regime a tassazione separata e quindi di applicare quello ordinario.
L'imposta su questi redditi si calcola applicando aliquote variabili (aliquote medie) calcolate in base
al reddito del biennio precedente; se in uno dei due anni anteriori non risulta reddito imponibile
allora l'aliquota è quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto di un solo anno; se
in entrambi gli anni precedenti non risulta reddito imponibile, l'aliquota sarà quella minima, stabilita
per il primo scaglione di reddito.
La liquidazione