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IRPEF

L'IRPEF è un imposta diretta e progressiva che colpisce il reddito complessivo della persona fisica;

Il presupposto per l'applicazione dell'IRPEF è quindi il possesso di redditi, in denaro o in altra

natura, che appartengono alle categorie previste dalla legge;

Ai fini dell'applicazione dell'IRPEF è necessario stabilire un periodo convenzionale, definito

periodo di imposta (solitamente è costitutito dall'anno solare).

I soggetti passivi IRPEF sono: persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

Il concetto di residenza fiscale è molto importante per la definizione del metodo di tassazione:

residenti: si applica il metodo della tassazione del reddito mondiale, che comprende tutti i

– redditi posseduti;

non residenti: si applica il metodo della tassazione dei soli redditi prodotti all'interno del

– territorio dello Stato.

Possiamo definire residenti all'interno del territorio dello Stato le persone fisiche che sono iscritte

all'anagrafe della popolazione residente, o che hanno il domicilio o la residenza (cioè le persone che

hanno la sede principale dei propri affari e interessi) nel territorio dello Stato per la maggior parte

dell'anno (almeno 6 mesi e 1 gg, non obbligatoriamente consecutivi).

Una funzione diversa dall'anagrafe della popolazione residente, ce l'ha l'AIRE (anagrafe degli

italiani residenti all'estero) che consente all'AF di dimostrare che il contribuente, pur trasferitosi

all'estero, è fiscalmente residente in Italia. La dimostrazione avviene attraverso una presunzione di

residenza in Italia per i cittadini cancellati dall'anagrafe italiana e emigrati in Stati aventi regime

fiscale agevolato; in questo modo l'AF contrasta il fenomeno dell'elusione fiscale, non permettendo

quindi ai contribuenti di trasferire formalmente la residenza fiscale all'estero ma continuando ad

operare in Italia.

Questa presunzione però può essere vinta dal contribuente se dimostra, attraverso prove, che ha

trasferito la sede principale dei propri interessi ed affari all'estero.

Una caratteristica importante dell'IRPEF è la periodicità del prelievo.

Determinazione dell'IRPEF

Il punto di partenza per il calcolo dell'IRPEF è la determinazione del reddito complessivo del

contribuente; il reddito complessivo è dato dalla somma algebrica dei redditi appartenenti alle

categorie previste (calcolato secondo le regole proprie di ogni categoria).

Le regole di categoria disciplinano la rilevanza fiscale delle perdite: tra i criteri generali di

determinazione del reddito complessivo troviamo:

principio della compensazione orizzontale delle perdite: che derivano dall'esercizio di

– imprese in regime di contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni; il

contribuente, attraverso questo principio, può compensare le perdite derivanti dall'esercizio

non solo con il reddito di categoria (reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo) ma con

il reddito complessivo (somma di tutti i redditi posseduti);

principio di compensazione verticale delle perdite: che derivano dall'esercizio di impresa

– commerciale individuale ( in regime di contabilità ordinaria) e dalla partecipazione in

società in nome collettivo e in accomandita semplice; il contribuente, attraverso questo

principio, può compensare le perdite derivanti dall'esercizio solo con il reddito di categoria

(reddito di impresa); se le perdite eccedono il reddito di categoria, la parte eccedente può

essere compensata in diminuzione del reddito di impresa dei periodi d'imposta successivi

(non oltre il 5).

Una volta determinato il reddito complessivo, bisogna determinare la base imponibile (cioè il

reddito complessivo netto) sottraendo gli oneri deducibili indicati nell'art 10.

La disciplina degli oneri deducibili è contenuta nell'art 10, che elenca na serie di spese e passività

da sottrarre al reddito complessivo lordo del contribuente prima di ottenere la base imponibile;

La deducibilità delle spese deve rispettare dei presupposti:

l'elencazione degli oneri deducibili è tassativa;

– gli oneri sono indicati nella dichiarazione e devono essere adeguatamente documentati;

– per tutti gli oneri si applica il principio di cassa (secondo cui le spese possono essere

– sottratte dal reddito complessivo solo se effettivamente sostenute nel periodo d'imposta).

L'elenco degli oneri deducibili si può raggruppare in 3 grandi categorie:

spese di produzione del reddito (es, oneri che gravano su redditi degli immobili, indennità

– per la perdita dell'avviamento);

spese personali (es, spese mediche, contributi previdenziali ed assistenziali)

– spese socialmente rilevanti (es, contributi e donazioni a organizzazioni non governative per

– la lotta della fame nel mondo).

Per alcune spese sono previsti limiti massimi di deducibilità.

Una volta determinata la base imponibile possiamo calcolare l'imposta lorda, applicando le

aliquote crescenti per scaglioni di reddito previste dall'art 11;

Determinata l'imposta lorda si può calcolare l'imposta netta sottraendo le detrazioni previste dalla

legge;

Le detrazioni sono:

soggettive: quando tengono conto della situazione familiare del contribuente (es, detrazioni

– per carichi di famiglia art 12); Il metodo per calcolare queste detrazioni richiama quello

previsto per definire la no tax area: è stabilito un importo teorico della detrazione differente

in base al rapporto esistente tra il contribuente e il familiare: l'ammontare della detrazione

varia in base alle dimensioni del reddito complessivo del contribuente e si calcola con un

rapporto matematico che ne riduce l'importo all'aumentare del reddito.

oggettive: quando competono al contribuente il cui reddito complessivo è formato anche da

– redditi di lavoro (configurano un contributo forfetario perchè per questi redditi non sono

riconosciute deduzioni di spesa art 13). La misura della detrazione è fissata nella maggior

parte dei casi al 19% rispetto all'importo effettivo della spesa sostenuta dal contribuente.

Una volta determinata l'imposta netta si ottiene l'importo dell'obbligazione tributaria del

contribuente, che però ancora non corrisponde all'ammontare che deve essere versato all'Erario.

Dall'imposta netta infatti si devono scomputare i crediti spettanti al contribuente per le imposte

pagate all'estero ( per evitare il fenomeno di doppia imposizione internazionale), i versamenti già

eseguiti in acconto dell'imposta ( per quanto riguarda questi versamenti, il contribuente deve

calcolare una somma in misura percentuale rispetto all'imposta pagata per il periodo precedente;

questa somma deve essere versata, in una o due rate in base all'importo, a titolo di acconto

sull'imposta che sarà determinata a chiusura del periodo in corso) e le ritenute subite alla fonte sui

redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, dei versamenti in acconto e delle ritenute subite

alla fonte è superiore all'imposta netta, l'eccedenza può essere riportata in diminuzione dell'imposta

dovuta per il periodo successivo o il contribuente può chiederne il rimborso in sede di dichiarazione

dei redditi.

Nel sistema tributario ci sono delle addizionali all'IRPEF di cui beneficiano le regioni, i comuni e

le province.

L'addizionale regionale si calcola applicando al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili,

un aliquota (fissata dalla regione in cui il contribuente risiede). L'aliquota può essere applicata da un

minimo dello 0,9% ad un massimo di 1,4%.

L'addizionale provinciale e comunale è determinata e riscossa con le stesse modalità

dell'addizionale regionale; l'aliquota è stabilita con decreto ministeriale, ma i comuni possono far

variare l'aliquota fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Società di persone e principio di trasparenza

Ci sono alcuni soggetti collettivi, privi di personalità giuridica, (società semplici, in nome collettivo

e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, ed altri soggetti ad esse equiparate

come ad es, le società di armamento, le società di fatto ecc...) che non hanno ne soggettività passiva

ai fini IRPEF, ne ai fini IRES.

Il legislatore, per evitare che queste società sfuggano dalla tassazione o che si presentino eventuali

fenomeni di doppia imposizione economica, ha adottato un principio di trasparenza in base al quale

ha modellato il regime fiscale di queste società. Il principio di trasparenza si sviluppa nella regola

secondo la quale i redditi delle società menzionate sono imputati a ciascun socio proporzionalmente

alla quota di partecipazione degli utili, e indipendentemente dalla percezione (cioè il reddito

prodotto dalla società è ripartito fra i soci a prescindere dalla sua effettiva distribuzione).

Il reddito delle società è considerato, ai fini fiscali, reddito del socio, e le regole di determinazione

sono diverse a seconda che la società abbia o non abbia per oggetto l'esercizio di attività

commerciale:

redditi di società di persone che non esercitano (neanche di fatto) attività commerciale (art

– 55). sono soggetti alle regole proprie delle categorie nelle quali rientrano (redditi fondiari, di

lavoro, di capitale, diversi);

redditi di società di persone che esercitano attività commerciale sono considerati redditi di

– impresa.

Redditi tassati separatamente

Ci sono alcuni redditi straordinari definiti a formazione pluriennale, per i quali il tempo di

maturazione ricopre più periodi di imposta; questi redditi, se fossero interamente sommati al reddito

complessivo sarebbero ingiustamente soggetti ad un regime fiscale elevato.

Il legislatore, per evitare questo, ha deciso di applicare un imposta separata per questi redditi

tassativamente elencati (art 17), lasciando però al contribuente la facoltà di non avvalersi di questo

regime a tassazione separata e quindi di applicare quello ordinario.

L'imposta su questi redditi si calcola applicando aliquote variabili (aliquote medie) calcolate in base

al reddito del biennio precedente; se in uno dei due anni anteriori non risulta reddito imponibile

allora l'aliquota è quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto di un solo anno; se

in entrambi gli anni precedenti non risulta reddito imponibile, l'aliquota sarà quella minima, stabilita

per il primo scaglione di reddito.

La liquidazione

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angel22-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof De Marco Santa.
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