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5.4. PERIODO D'IMPOSTA E IMPUTAZIONE DEI COMPONENTI DI REDDITO.

Il reddito assume rilievo come reddito di un determinato periodo di tempo, denominato periodo d'imposta.

Le imposte sui redditi sono imposte periodiche, non tanto perché si applicano continuativamente, quanto perché il loro presupposto è delimitato

temporalmente dal periodo d'imposta. Le imposte istantanee colpiscono fatti specifici, mentre quelle periodiche colpiscono l'insieme dei fatti che si verificano in

un dato intervallo temporale.

Per le persone fisiche, il periodo d'imposta è l'ANNO SOLARE; per le società, l'ESERCIZIO SOCIALE. Vi possono però essere interruzioni: ad esempio,

in caso di morte della persona fisica. Per le società, il periodo d'imposta cessa in caso di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e inizia un

nuovo periodo.

Ad ogni periodo d'imposta «corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma» e si correla una molteplicità di obblighi formali e sostanziali e per la

determinazione dell'obbligazione tributaria di un dato periodo d'imposta rilevano i fatti che si verificano in quel periodo.

Poiché gli eventi economici da cui scaturisce il reddito possono interessare più periodi d'imposta, il legislatore pone regole precise in materia di

imputazione temporale dei componenti (positivi e negativi) reddituali:

- Per la maggior parte dei redditi rileva il momento in cui il reddito è percepito (principio di cassa);

- Per i redditi d'impresa vige invece il principio di competenza, in forza del quale i costi e i proventi vanno imputati al periodo di maturazione, a

prescindere dal pagamento e dall'incasso.

La regola per cui ogni periodo d'imposta è autonomo non significa che, nel determinare la base imponibile, si debba tener conto solo dei fatti di quel

periodo. Altra è l'autonomia del periodo d'imposta, altre le regole di determinazione della base imponile. Per determinare quest'ultima può esser

necessario tener conto di fatti avvenuti in altri periodi.

6. REDDITI DEL DE CUIUS PERCEPITI DAGLI EREDI.

Gli eredi possono essere soggetti passivi per un duplice titolo:

 In quanto eredi, subentrano al de cuius quali soggetti passivi dell'imposta dovuta per i presupposti realizzati dal de cuius.

 Inoltre, i redditi prodotti, ma non incassati, dal de cuius sono tassati a carico degli eredi, quando li percepiscono.

I crediti derivanti, ad esempio, dall'attività professionale del de cuius, che vengono percepiti dagli eredi, non sono reddito degli eredi (perché non derivano da una

loro attività produttiva), ma sono entrate patrimoniali derivanti dalla realizzazione di crediti che fanno parte dell'asse ereditario.

Ciò rappresenta una deviazione dal modello teorico del reddito inteso come prodotto, perché tali proventi sono, per gli eredi, un acquisto di natura

patrimoniale, ed invece sono tassati come se fossero redditi prodotti dagli eredi. Se non fossero tassate presso gli eredi, il frutto dell'attività del de

cuius sarebbe acquisito senza scontare l'imposta sui redditi.

7. REDDITI ILLECITI E COSTI INERENTI.

A) Sono tassati anche i proventi illeciti. Nelle categorie dei redditi tassabili «devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti

da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono

determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria» : un reddito può essere, al tempo stesso, illecito e tassabile.

B) I redditi illeciti non costituiscono una categoria reddituale diversa da quelle tipizzate dal legislatore, ma redditi inquadrabili, se ne hanno i requisiti, tra

quelli tipici. Nel caso in cui non siano classificabili nelle categorie tipiche, i redditi illeciti sono considerati come redditi diversi. Esempi di proventi illeciti, di

cui è stata affermata la tassabilità, sono le vincite del gioco d'azzardo, i proventi usurai, le appropriazioni indebite.

C) Un reddito di provenienza illecita potrebbe NON essere acquisito definitivamente. Si prevede perciò che i redditi illeciti NON sono tassabili se sono

sottoposti a sequestro o confisca: sono tassati solo quando sono rimasti nella disponibilità del contribuente. La giurisprudenza ha statuito che confisca

e sequestro hanno rilievo solo se lo spossessamento interviene nel periodo d'imposta in cui il provento illecito è tassabile: la tassazione non è quindi

impedita da provvedimenti di sequestro o confisca successivi al periodo in cui è stato conseguito il provento.

D) NON sono ammessi in deduzione «i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività

qualificabili come delitto non colposo».

La norma può essere applicata solo quando il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, o il giudice penale abbia emesso il decreto che

dispone il giudizio. La norma si applica anche quando sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato.

L'imposta pagata come conseguenza dell'indeducibilità dei costi, però, deve essere restituita qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione

o una sentenza definitiva di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione, o una sentenza definitiva di non doversi

procedere, perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita.

La norma introduce una DEROGA ai normali criteri di determinazione del reddito, per cui si ritiene che la sua ratio non sia fiscale, ma punitiva. Essa non

appare conforme all'art. 53 Cost., perché la quantificazione dell'imposta dipende da una qualità non economica dei costi.

8. I REDDITI DEI CONIUGI E DEI FIGLI MINORI.

Quando fu introdotta l'Irpef, i redditi della moglie erano imputati al marito, che era soggetto passivo d'imposta, sia per i redditi propri, sia per quelli della moglie. I

redditi dei coniugi erano cumulati per cui, a causa della progressività, la tassazione dei redditi dei coniugi era più elevata rispetto a quella individuale. Il sistema

del cumulo penalizzava la famiglia, e fu perciò dichiarato incostituzionale.

Ne è seguita la tassazione separata dei redditi di ciascun coniuge: ciascuno di essi è tassato sul proprio reddito.

In materia di comunione legale e di fondo patrimoniale, la legge prevede che i relativi redditi si imputano a ciascun coniuge per metà del loro

ammontare netto, salva diversa pattuizione. Sono però imputati per intero al coniuge percipiente i redditi derivanti dalla sua attività separata (Tuir, art.

4). Pertanto, se un bene acquistato da un coniuge in regime di comunione legale rientra nell'attività d'impresa da lui esercitata separatamente, la plusvalenza

generata dalla relativa cessione onerosa è imputabile per intero al coniuge stesso, costituendo provento della sua attività.

I redditi dei beni dei figli minori, soggetti all'usufrutto legale dei genitori, sono imputati per metà a ciascun genitore; il minore è debitore d'imposta per i

redditi degli altri beni e per i redditi da lavoro.

8.1. I REDDITI DELLE IMPRESE FAMILIARI.

L'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230-bis c.c., assume rilievo fiscale solo quando, prima dell'inizio del periodo d'imposta, sia redatto un atto

pubblico o una scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che collaborano nell'impresa, prestando un'attività di lavoro

che abbia carattere continuativo e prevalente.

Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Non vi è dunque coincidenza tra la figura civilistica e quella fiscale dell'impresa familiare perché, secondo il codice civile, l'impresa familiare sorge di fatto, senza

che ne occorra una formalizzazione, e hanno diritto di partecipare agli utili (e agli incrementi) anche i collaboratori che operano nell'ambito familiare.

La rilevanza fiscale dell'impresa familiare attiene alla distribuzione del reddito tra imprenditore e collaboratori:

ai secondi è imputata una quota del reddito complessivo proporzionata al lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo prevalente e

 continuativo, ma comunque NON superiore al 49 %. Tale limite ha lo scopo di impedire manovre intese ad eludere la progressività.

al primo è attribuito almeno il 51 % del reddito dell'impresa.

Solo la quota spettante all'imprenditore è reddito d'impresa; il reddito dei collaboratori rappresenta la remunerazione del lavoro prestato nell'impresa ed

è imputato ai collaboratori a prescindere dalla percezione.

9. I REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE.

A) Come è noto, esistono 3 tipi di società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Alle società di persone si contrappongono le società di capitali, ossia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità

limitata. Nelle società di capitali i soci NON rispondono dei debiti della società (la loro responsabilità è limitata ai conferimenti), il potere di amministrare la società

è disgiunto dalla qualità di socio e la qualità di socio è liberamente trasferibile.

Con disciplina simile a quella prevista per i soggetti passivi dell'Ires, si considerano residenti le società di persone e le associazioni che per la maggior

parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

B) Il trattamento fiscale delle società di persone è diverso da quello delle società di capitali, perché le società di persone NON sono soggetti passivi

dell'imposta: i loro redditi sono imputati ai soci, a prescindere dalla distribuzione, in applicazione del principio di trasparenza – i redditi della società

sono trattati come se la società fosse uno schermo trasparente, come se la società non fosse un soggetto autonomo; i redditi della società sono

considerati redditi dei soci. È in tal modo evitato ogni problema di doppia tassazione.

C) Alla società fanno capo obblighi formali (tenuta della contabilità, presentazione della dichiarazione) funzionali all'applicazione dell'imposta personale dovuta

dai soci.

I redditi delle società di persone e di altri organismi equiparati sono disciplinati come redditi prodotti in forma associata. Per tali redditi, vigendo il

principio di trasparenza:

• la società NON è soggetto passivo dell'imposta; i redditi della s

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Publisher
A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vanessacrema di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Nussi Mario.